Art. 2.
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente e' prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.
I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente e' prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.