Art. 12.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53, si provvede: per la quota di lire un miliardo, afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; per le quote di lire 500 milioni e di lire 2 miliardi, afferenti rispettivamente all'esercizio 1951-52 ed a quello 1952-53, con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1952-53.
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53, si provvede: per la quota di lire un miliardo, afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo; per le quote di lire 500 milioni e di lire 2 miliardi, afferenti rispettivamente all'esercizio 1951-52 ed a quello 1952-53, con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e del corrispondente capitolo per l'esercizio 1952-53.