Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02750/2025 REG.RIC.
N. 02834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2025, proposto da
LE TO, IL LL, RI RN, IU RU, TT OR, ES UR, RE AC, IL AN, RA RI NT, FO SI, LL OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2025, proposto da
LE DE, MI Di OM, LE Di AZ, NA GH, FF AL, RE AC, TE O', IA AN, RE MA NE, DE MI, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 2750 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n° 3/2025 pronunciata in data 10 gennaio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott. Stefano Moltrasio (cfr. all. 1), che ha definito la causa di lavoro RG nr. 501/2024 con la quale accerta e dichiara che TO LE, LL IL, RN RI, RU IU, OR TT, UR ES, AT RE, AN IL, NT RA RI, SI FO, OL LL hanno diritto all'attivazione della Carta docenti e per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare la Carta docenti nelle seguenti misure: TO LE € 1.000,00, LL IL € 2.000,00, RN RI € 2.500,00, RU IU € 2.000,00, OR TT € 2.000,00, UR ES € 1.000,00, AT RE € 500,00, AN IL € 1.000,00, NT RA RI € 1.000,00, SI FO € 2.000,00, OL LL € 500,00.
quanto al ricorso n. 2834 del 2025:
per l'ottemperanza della sentenza n° 158/2025 pronunciata in data 14 aprile 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa IL Fioraso, notificata in forma esecutiva in data 15 aprile 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione che ha definito la causa di lavoro RG nr. 522/2024 che ha accertato e dichiarato il diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: DR DE MA, per gli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022- 2022-2023 dell'importo di Euro 1500,00;; MI DI LO, per gli anni scolastici 2023/2024 dell'importo di Euro 500,00; LE DI PIAZZA, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 dell'importo di 2500,00; LE IS, per gli anni scolastici 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; LA LI, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 dell'importo di Euro 1000,00; NE HE, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; AT MARCIANO', per gli anni scolastici 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024 dell'importo di Euro 1500,00; MANNA CE, per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 dell'importo di Euro 1500,00; RE MA MARINELLO, per gli anni scolastici 2022/2023-2023/2024 dell'importo di Euro 1000,00; DE MILANESE, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire la Carta Docenti alle ricorrenti per i seguenti importi:- LE De MA € 1.500,00;- MI Di OM € 500,00;- LE Di AZ € 2.500,00;- NA RI € 1.000,00;- FF AL € 1.000,00;- RE AC € 1.500,00;- TE O' € 1.500,00;- IA AN € 1.500,00;- RE MA NE € 1.000,00; - DE MI € 2.000,00;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa SA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 4.2.2026, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.800,00 (milleottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
LE Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PE |
IL SEGRETARIO