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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 1145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1145/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN EN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Campobasso alla
Piazza Pepe n. 13, presso lo studio del difensore;
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Riccia (CB), il 26.6.2004, con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2004, evidenziando che dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedendo l'accertamento che entrambi i coniugi continueranno a fornire assistenza morale e materiale alle figlie, nonchè
l'accertamento dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, non conseguente non necessità di statuizioni economiche sul punto e della propria volontà di rinunciare alla quota in proprietà dell'immobile sito in Riccia (CB).
II LO Di , per quanto ritualmente convenuta in giudizio, non si è CP_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
III In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale.
Ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025.
IV Al riguardo non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente necessità di pronunciare la separazione personale dei coniugi, visto anche, sul punto, il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
V Ritiene il Collegio, nel merito, di doversi limitare a dichiarare la separazione personale dei coniugi e di non dover statuire su altro – posto che, da un lato, tanto le figlie quanto la convenuta risultano economicamente autosufficienti, di tal che non occorre pronunciare in merito, in assenza di specifiche richieste del ricorrente;
dall'altro, essendo le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti, parimenti non v'è luogo a provvedere in ordine al sostegno morale e materiale che i genitori vorranno garantire loro;
da ultimo, il Collegio non può che prendere atto pagina 2 di 3 della volontà del ricorrente in ordine all'immobile di proprietà, senza dover statuire alcunché - .
VI Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
VII Poiché il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e detta domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, che pronuncia la separazione personale, deve disporsi, con separato provvedimento, la rimessione della causa sul ruolo al fine della trattazione della seconda domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1145 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Riccia (CB), il 26.6.2004, con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3,
Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2004
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Riccia (CB);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1145/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN EN, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Campobasso alla
Piazza Pepe n. 13, presso lo studio del difensore;
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Riccia (CB), il 26.6.2004, con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2004, evidenziando che dal matrimonio sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedendo l'accertamento che entrambi i coniugi continueranno a fornire assistenza morale e materiale alle figlie, nonchè
l'accertamento dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, non conseguente non necessità di statuizioni economiche sul punto e della propria volontà di rinunciare alla quota in proprietà dell'immobile sito in Riccia (CB).
II LO Di , per quanto ritualmente convenuta in giudizio, non si è CP_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
III In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale.
Ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025.
IV Al riguardo non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente necessità di pronunciare la separazione personale dei coniugi, visto anche, sul punto, il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
V Ritiene il Collegio, nel merito, di doversi limitare a dichiarare la separazione personale dei coniugi e di non dover statuire su altro – posto che, da un lato, tanto le figlie quanto la convenuta risultano economicamente autosufficienti, di tal che non occorre pronunciare in merito, in assenza di specifiche richieste del ricorrente;
dall'altro, essendo le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti, parimenti non v'è luogo a provvedere in ordine al sostegno morale e materiale che i genitori vorranno garantire loro;
da ultimo, il Collegio non può che prendere atto pagina 2 di 3 della volontà del ricorrente in ordine all'immobile di proprietà, senza dover statuire alcunché - .
VI Le spese di lite possono essere integralmente compensate.
VII Poiché il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e detta domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, che pronuncia la separazione personale, deve disporsi, con separato provvedimento, la rimessione della causa sul ruolo al fine della trattazione della seconda domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1145 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Riccia (CB), il 26.6.2004, con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3,
Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2004
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Riccia (CB);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 26 novembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 3 di 3