Articolo 3 della Legge 18 marzo 2021, n. 35
Articolo 2Articolo 4
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2 aprile 2021
Art. 3. Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.
Entrata in vigore il 2 aprile 2021
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