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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6991/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22963038-673431 CONT. CONS. BON 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6991/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il Preavviso di Fermo amministrativo n. 22963038, notificato da Area Srl in data 21.10.2024, con il quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 160,61 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno 2022, richiesto dal Consorzio di bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: 1) Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17 L. n.
212/2000 per carenza e/o insufficienza di motivazione;
per mancanza di contenuto minimo degli atti tributari e per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.; 2) Illegittimità della pretesa creditoria per mancanza del presupposto impositivo alla luce dell'assenza di benefici fondiari concretamente prodotti dal Consorzio.
Ha concluso chiedendo al giudice adìto di dichiarare la nullità del preavviso di fermo impugnato e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha poi eccepito l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa, sostenendo che il preavviso di fermo è stato preceduto dalla notifica: della Richiesta formale n. 17028909 notificata in data
24/06/2023; dell'Avviso di accertamento n. 17686720 notificato in data 07/09/2023; dell'Ingiunzione di pagamento n. 1019872 e la relativa notifica si compiva in data 04/12/2023; atti autonomamente impugnabili, che si sono resi definitivi per mancata impugnazione, con conseguente impossibilità per il ricorrente di sollevare in tale sede motivi di merito. La notifica degli atti previ rende inammissibile -a parere di Area Srl- anche l'eccepito vizio di motivazione. A tal fine ha depositato i previ atti e le fotocopie delle ricevute postali di invio e di consegna. In merito alla pretesa fiscale ha rilevato l'assenza di legittimazione passiva del concessionario e l'esclusiva responsabilità del Consorzio.
Ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri del preavviso impugnato. In via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art
93 c.p.c..
Con memoria illustrativa il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni di Area Srl, contestando la documentazione da essa prodotta, in quanto -a suo parere- non prova la regolare notifica degli atti presupposti.
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, così pronuncia: in via preliminare attesta che la natura dell'atto e l'attività svolta, rende AREA
Srl legittimata passiva.
Nel merito il ricorso va rigettato.
Invero, il ricorrente non può in questa sede eccepire l'illegittimità del contributo consortile, nè rilevare l'inesistenza del beneficio, perché trattasi di motivi che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti presupposti: la Richiesta formale n. 17028909 notificata in data 24/06/2023; l'Avviso di accertamento n.
17686720 notificato in data 07/09/2023; l'Ingiunzione di pagamento n. 1019872 notificata in data
04/12/2023. La documentazione profusa in atti da Area Srl, dimostra che gli atti presupposti sono entrati nella sfera di conoscenza del destinatario. In particolare: - per l'avviso di accertamento, la prova dell'avvenuta consegna è data dall'esito di spedizione, ove il numero della raccomandata a.r.
(619327015784) corrisponde a quello stampato sull'avviso di accertamento. Circa la rilevanza probatoria dell'esito della spedizione, la Suprema Corte (Corte Cass., sent. n. 4485/20 del 3 febbraio 2020) ritiene che i documenti tratti dal sito internet di Poste Italiane sono sufficienti e idonei a fornire la prova dell'avvenuta notifica, perché attestano in modo compiuto «i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l'esito della spedizione»; - la richiesta formale risulta notificata in data
24/06/2023, mediante consegna alla figlia all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna del preavviso di fermo impugnato, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. Ed ancora, la consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024); - l'ingiunzione di pagamento risulta notificata con racc.ta a.r. n. 61932980809-4, stampata sul frontespizio dell'atto, per come si evince dalla cartolina postale di invio, e consegnata il
4/12/2023. Quanto, poi, alla firma illeggibile, la Corte di Cassazione ha chiarito (ordinanza n. 30961 del
19 ottobre 2022) che qualora l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. Accertata la regolare notifica degli atti previ e trattandosi di atti che possono essere impugnati anche in modo autonomo, ex art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, la loro mancata impugnazione ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti.
In base al principio della soccombenza, la parte ricorrente dovrà rifondere le spese di giudizio ad Area Srl, in persona del l.r.p.t., liquidate in base al valore della causa, al DM n. 147/2022 ed all'art 15 del D. Lgs. n.
546/1992, in complessivi euro 276,00, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, che hanno dichiarato di averli tutti anticipati
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio ad Area Srl, per come liquidate in sentenza, con distrazione in favore degli Avvocati Difensore_3 e Difensore_2, procuratori antistatari. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6991/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22963038-673431 CONT. CONS. BON 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 6991/2024, il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il Preavviso di Fermo amministrativo n. 22963038, notificato da Area Srl in data 21.10.2024, con il quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 160,61 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno 2022, richiesto dal Consorzio di bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del
Cosentino.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: 1) Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17 L. n.
212/2000 per carenza e/o insufficienza di motivazione;
per mancanza di contenuto minimo degli atti tributari e per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.; 2) Illegittimità della pretesa creditoria per mancanza del presupposto impositivo alla luce dell'assenza di benefici fondiari concretamente prodotti dal Consorzio.
Ha concluso chiedendo al giudice adìto di dichiarare la nullità del preavviso di fermo impugnato e di condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito.
Area Srl, già Areariscossioni Srl, con sede legale in Mondovì, in persona dell'Amministratore Delegato in carica Nominativo_2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Difensore_3 e Difensore_2, ha resistito ad ogni motivo del ricorso.
In via preliminare, ha precisato che Area Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 446/1997, per cui ha il potere di agire anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica, ente impositore.
Ha poi eccepito l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa, sostenendo che il preavviso di fermo è stato preceduto dalla notifica: della Richiesta formale n. 17028909 notificata in data
24/06/2023; dell'Avviso di accertamento n. 17686720 notificato in data 07/09/2023; dell'Ingiunzione di pagamento n. 1019872 e la relativa notifica si compiva in data 04/12/2023; atti autonomamente impugnabili, che si sono resi definitivi per mancata impugnazione, con conseguente impossibilità per il ricorrente di sollevare in tale sede motivi di merito. La notifica degli atti previ rende inammissibile -a parere di Area Srl- anche l'eccepito vizio di motivazione. A tal fine ha depositato i previ atti e le fotocopie delle ricevute postali di invio e di consegna. In merito alla pretesa fiscale ha rilevato l'assenza di legittimazione passiva del concessionario e l'esclusiva responsabilità del Consorzio.
Ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri del preavviso impugnato. In via principale, il rigetto delle domande formulate dal ricorrente, con conseguente conferma integrale del provvedimento opposto. In via subordinata, la pronuncia sulla pretesa creditoria, mediante accertamento della sussistenza del credito e, per l'effetto, la condanna della ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli.
Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art
93 c.p.c..
Con memoria illustrativa il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni di Area Srl, contestando la documentazione da essa prodotta, in quanto -a suo parere- non prova la regolare notifica degli atti presupposti.
Nessuno si è costituito per il Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino.
All'udienza dell'11/02/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, così pronuncia: in via preliminare attesta che la natura dell'atto e l'attività svolta, rende AREA
Srl legittimata passiva.
Nel merito il ricorso va rigettato.
Invero, il ricorrente non può in questa sede eccepire l'illegittimità del contributo consortile, nè rilevare l'inesistenza del beneficio, perché trattasi di motivi che avrebbe dovuto far valere impugnando gli atti presupposti: la Richiesta formale n. 17028909 notificata in data 24/06/2023; l'Avviso di accertamento n.
17686720 notificato in data 07/09/2023; l'Ingiunzione di pagamento n. 1019872 notificata in data
04/12/2023. La documentazione profusa in atti da Area Srl, dimostra che gli atti presupposti sono entrati nella sfera di conoscenza del destinatario. In particolare: - per l'avviso di accertamento, la prova dell'avvenuta consegna è data dall'esito di spedizione, ove il numero della raccomandata a.r.
(619327015784) corrisponde a quello stampato sull'avviso di accertamento. Circa la rilevanza probatoria dell'esito della spedizione, la Suprema Corte (Corte Cass., sent. n. 4485/20 del 3 febbraio 2020) ritiene che i documenti tratti dal sito internet di Poste Italiane sono sufficienti e idonei a fornire la prova dell'avvenuta notifica, perché attestano in modo compiuto «i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l'esito della spedizione»; - la richiesta formale risulta notificata in data
24/06/2023, mediante consegna alla figlia all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna del preavviso di fermo impugnato, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. Ed ancora, la consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso (Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024); - l'ingiunzione di pagamento risulta notificata con racc.ta a.r. n. 61932980809-4, stampata sul frontespizio dell'atto, per come si evince dalla cartolina postale di invio, e consegnata il
4/12/2023. Quanto, poi, alla firma illeggibile, la Corte di Cassazione ha chiarito (ordinanza n. 30961 del
19 ottobre 2022) che qualora l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata" e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. Accertata la regolare notifica degli atti previ e trattandosi di atti che possono essere impugnati anche in modo autonomo, ex art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, la loro mancata impugnazione ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare i vizi formali e di merito che avrebbe dovuto eccepire impugnando gli atti presupposti.
In base al principio della soccombenza, la parte ricorrente dovrà rifondere le spese di giudizio ad Area Srl, in persona del l.r.p.t., liquidate in base al valore della causa, al DM n. 147/2022 ed all'art 15 del D. Lgs. n.
546/1992, in complessivi euro 276,00, su cui calcolare l'Iva, se dovuta, e gli accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, che hanno dichiarato di averli tutti anticipati
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio ad Area Srl, per come liquidate in sentenza, con distrazione in favore degli Avvocati Difensore_3 e Difensore_2, procuratori antistatari. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.