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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 828/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Daniela Maria Carrella, Liberato Mazzola e Gaia Maria Carrella, presso il cui studio sito in Sorrento (Na) al Corso Italia 261, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso CP_ l' , sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.8.2022, il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c., di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente specializzata all'estero sul sostegno, già inserita in prima fascia GPS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato ed/o a ottenere nomine da
GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle CP_ rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di , c.c. , valida CP_3 per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti. b. Quanto su
Pag. 1 di 3 richiesto previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del
6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
c. Accertare e dichiarare quindi il diritto dell'istante – nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale - all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali è inserita, accertando e dichiarando e riconoscendo, a tal fine e ad ogni buon conto, le sedi scelte dal ricorrente per la seconda fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
d. Con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili. e. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile…nel merito… f. Accertare e dichiarareil diritto delricorrentespecializzata all'estero sul sostegno, già inserita in prima fascia
GPS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato ed/o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo
(previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia CP_ d'Istituto della provincia di , c.c. , valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, CP_3 con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti. g. Quanto su richiesto previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del 6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
h.
Accertare e dichiarare quindi il diritto dell'istante –nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale -all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali è inserita, accertando e dichiarando e riconoscendo, atal finee ad ogni buon conto, le sedi scelte dalricorrente per la seconda
Pag. 2 di 3 fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
i. Con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili.j. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile”.
2. Il , costituitosi in giudizio, anche per la fase cautelare, si è opposto CP_4 all'accoglimento delle domande.
3. Con ordinanza del 10.1.2023, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., il ricorso cautelare è stato rigettato.
4. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025 la parte ricorrente ha chiesto di “b) dichiarare l'intervenuta rinuncia alla domanda per l'a.s. 22-23 da parte del ricorrente;
c) per l'a.s. 23-24, dichiarare la cessazione della materia del contendere con pronuncia in favore del ricorrente di soccombenza virtuale dell'amministrazione resistente”. Più in particolare, ha evidenziato, che con l'art. 5 del DECRETO-LEGGE
22 aprile 2023, n. 44 “13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso 14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.
5. Tenuto conto della rinuncia parziale alla domanda e della disciplina recata dall'art. 5 del d.l. 44/2023, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di lite possono essere compensate anche alla luce del novum legislativo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 828/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Daniela Maria Carrella, Liberato Mazzola e Gaia Maria Carrella, presso il cui studio sito in Sorrento (Na) al Corso Italia 261, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso CP_ l' , sito in alla Via G. Pascoli, n. 8 Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.8.2022, il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c., di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente specializzata all'estero sul sostegno, già inserita in prima fascia GPS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato ed/o a ottenere nomine da
GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo (previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle CP_ rispettive graduatorie di II Fascia d'Istituto della provincia di , c.c. , valida CP_3 per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti. b. Quanto su
Pag. 1 di 3 richiesto previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del
6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
c. Accertare e dichiarare quindi il diritto dell'istante – nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale - all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali è inserita, accertando e dichiarando e riconoscendo, a tal fine e ad ogni buon conto, le sedi scelte dal ricorrente per la seconda fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
d. Con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili. e. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile…nel merito… f. Accertare e dichiarareil diritto delricorrentespecializzata all'estero sul sostegno, già inserita in prima fascia
GPS con riserva del riconoscimento del titolo estero, a stipulare contratti a tempo determinato ed/o a ottenere nomine da GPS 1 fascia sostegno finalizzate al ruolo
(previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228) in base alla posizione occupata nella GPS sostegno e nelle rispettive graduatorie di II Fascia CP_ d'Istituto della provincia di , c.c. , valida per gli aa.ss. 2022-23 e 2023-24, CP_3 con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela degli effetti temporali per la decisione giudiziale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti. g. Quanto su richiesto previa eventuale disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 112/2022 del 6.5.22, che, nell'individuare il diritto dei possessori entro il 20 luglio 2022 della specializzazione al sostegno conseguito all'estero, all'inclusione nelle graduatorie di prima fascia GPS con riserva, non contempla illegittimamente il conseguimento di qualsivoglia conseguenziale effetto pratico ed esclude il diritto alla loro chiamata contrattuale;
h.
Accertare e dichiarare quindi il diritto dell'istante –nelle more dello scioglimento della riserva sul titolo estero e con effetti retroattivi e/o con provvedimento di cautela per gli effetti temporali della decisione giudiziale -all'idoneità alla chiamata contrattuale nella prima fascia delle graduatorie GPS nelle quali è inserita, accertando e dichiarando e riconoscendo, atal finee ad ogni buon conto, le sedi scelte dalricorrente per la seconda
Pag. 2 di 3 fascia, utili anche ai fini della chiamata per la prima fascia GPS;
i. Con ogni conseguente condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti utili.j. Adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile”.
2. Il , costituitosi in giudizio, anche per la fase cautelare, si è opposto CP_4 all'accoglimento delle domande.
3. Con ordinanza del 10.1.2023, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., il ricorso cautelare è stato rigettato.
4. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.6.2025 la parte ricorrente ha chiesto di “b) dichiarare l'intervenuta rinuncia alla domanda per l'a.s. 22-23 da parte del ricorrente;
c) per l'a.s. 23-24, dichiarare la cessazione della materia del contendere con pronuncia in favore del ricorrente di soccombenza virtuale dell'amministrazione resistente”. Più in particolare, ha evidenziato, che con l'art. 5 del DECRETO-LEGGE
22 aprile 2023, n. 44 “13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso 14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”.
5. Tenuto conto della rinuncia parziale alla domanda e della disciplina recata dall'art. 5 del d.l. 44/2023, deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di lite possono essere compensate anche alla luce del novum legislativo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3