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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 7050 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO Parte_1
DOMENICO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. LATTANZI FABRIZIO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 8.7.2005, che dall'unione coniugale erano nati i figli (20.10.2007) e ( 26.4.2011) - hanno Per_1 Per_2 chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1/7/2025 alle seguenti condizioni: “A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge dando atto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale;
B) La dimora coniugale Controparte_1 ubicata nel Comune di Roma in Via Francesco Laparelli, n. 122 – Scala B – Int. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
(già di esclusiva proprietà della stessa) nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. C) Il sig. verserà alla sig.ra tramite CP_1 Parte_1 accredito sul conto : [...] sul n. IBAN entro e non CP_2 oltre il giorno 8 di ogni mese (a decorrere dalla firma del presente atto), l'assegno di mantenimento per entrambi i figli minori nella misura di € 250,00, che come per legge, sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo agli indici ISTAT (assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione). spese straordinarie come previste dal protocollo di intesa con il Tribunale di Roma;
D) L'assegno unico previsto dalla legge, per i figli minori di competenza del sig. verrà devoluto al Controparte_1 genitore collocatario, pertanto il sig. rinuncia alla quota dell'assegno Controparte_1 unico allo stesso spettante in favore della sig.ra la quale sarà Parte_2 assegnataria del 100 % dell'assegno unico previsto dalla legge a favore dei figli;
E) Il conto corrente bancario n. 000047507219 intestato alla sig.ra , CP_3 Parte_1 rimarrà assegnato esclusivamente alla stessa comprese tutte le somme in esso contenute.
Così come rimarrà di sua esclusiva proprietà l'autovettura tg. BA 228 FS alla stessa intestata;
F) Il conto corrente bancario n. 000047507597 intestato al sig. CP_3
, rimarrà assegnato esclusivamente allo stesso comprese tutte le somme Controparte_1 in esso contenute. Così come rimarrà di sua esclusiva proprietà l'autovettura tg.
EJ958DP allo stesso intestata;
G) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
H) Con il presente Ricorso le parti danno reciprocamente atto dell'intervenuta sistemazione di ogni rapporto patrimoniale. I) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. L) Ordinare l'annotazione dell'avvenuta separazione presso il Registro dello stato Civile del Comune di Roma (RM); PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI M) I figli e Persona_3 [...] restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_4 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente dei minori presso la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Francesco Laparelli, n. 122 – Scala B –
Int. 11 (di esclusiva proprietà della madre) ove continueranno ad abitare con la stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
N) il padre, previo avviso alla madre, potrà frequentare e condurre con se i figli minori, almeno due pomeriggi a settimana previo avviso alla madre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e sportive dei minori, (al tempo della presentazione del presente atto, frequenta il 2° anno del Per_1
Centro di Formazione Professionale “Scuola Luigi Petroselli” Roma, mentre il minore frequenta la scuola 2° Media dell'Istituto “IC Laparelli” Roma, e durante il tempo Per_2 libero svolge la seguenti attività extrascolastiche: Attività sportiva: Pallavolo;
Attività musicale: pianoforte), nonché delle esigenze lavorative del genitore;
trascorrerà con i figli almeno un week end a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica;
trascorrerà con i figli le vacanza estive almeno per quindici giorni a luglio o ad agosto ad anni alterni secondo le esigenze lavorative dei genitori, detto periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
ad anni alternati una settimana che ricomprenda il Natale e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il Capodanno, nonché, le festività di Pasqua ad anni alterni.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma l'8/7/2005, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1078 , Parte 2, Serie A01 , Anno 2005);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 7050 /2024, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FERRARO FRANCESCO Parte_1
DOMENICO per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. LATTANZI FABRIZIO per Controparte_1
procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 8.7.2005, che dall'unione coniugale erano nati i figli (20.10.2007) e ( 26.4.2011) - hanno Per_1 Per_2 chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1/7/2025 alle seguenti condizioni: “A) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge dando atto che il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale;
B) La dimora coniugale Controparte_1 ubicata nel Comune di Roma in Via Francesco Laparelli, n. 122 – Scala B – Int. 11 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra Parte_1
(già di esclusiva proprietà della stessa) nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. C) Il sig. verserà alla sig.ra tramite CP_1 Parte_1 accredito sul conto : [...] sul n. IBAN entro e non CP_2 oltre il giorno 8 di ogni mese (a decorrere dalla firma del presente atto), l'assegno di mantenimento per entrambi i figli minori nella misura di € 250,00, che come per legge, sarà soggetta ad adeguamento automatico annuale secondo agli indici ISTAT (assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione). spese straordinarie come previste dal protocollo di intesa con il Tribunale di Roma;
D) L'assegno unico previsto dalla legge, per i figli minori di competenza del sig. verrà devoluto al Controparte_1 genitore collocatario, pertanto il sig. rinuncia alla quota dell'assegno Controparte_1 unico allo stesso spettante in favore della sig.ra la quale sarà Parte_2 assegnataria del 100 % dell'assegno unico previsto dalla legge a favore dei figli;
E) Il conto corrente bancario n. 000047507219 intestato alla sig.ra , CP_3 Parte_1 rimarrà assegnato esclusivamente alla stessa comprese tutte le somme in esso contenute.
Così come rimarrà di sua esclusiva proprietà l'autovettura tg. BA 228 FS alla stessa intestata;
F) Il conto corrente bancario n. 000047507597 intestato al sig. CP_3
, rimarrà assegnato esclusivamente allo stesso comprese tutte le somme Controparte_1 in esso contenute. Così come rimarrà di sua esclusiva proprietà l'autovettura tg.
EJ958DP allo stesso intestata;
G) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
H) Con il presente Ricorso le parti danno reciprocamente atto dell'intervenuta sistemazione di ogni rapporto patrimoniale. I) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. L) Ordinare l'annotazione dell'avvenuta separazione presso il Registro dello stato Civile del Comune di Roma (RM); PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI M) I figli e Persona_3 [...] restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_4 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente dei minori presso la dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Francesco Laparelli, n. 122 – Scala B –
Int. 11 (di esclusiva proprietà della madre) ove continueranno ad abitare con la stessa, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
N) il padre, previo avviso alla madre, potrà frequentare e condurre con se i figli minori, almeno due pomeriggi a settimana previo avviso alla madre, tenendo conto delle esigenze scolastiche e sportive dei minori, (al tempo della presentazione del presente atto, frequenta il 2° anno del Per_1
Centro di Formazione Professionale “Scuola Luigi Petroselli” Roma, mentre il minore frequenta la scuola 2° Media dell'Istituto “IC Laparelli” Roma, e durante il tempo Per_2 libero svolge la seguenti attività extrascolastiche: Attività sportiva: Pallavolo;
Attività musicale: pianoforte), nonché delle esigenze lavorative del genitore;
trascorrerà con i figli almeno un week end a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica;
trascorrerà con i figli le vacanza estive almeno per quindici giorni a luglio o ad agosto ad anni alterni secondo le esigenze lavorative dei genitori, detto periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
ad anni alternati una settimana che ricomprenda il Natale e l'anno successivo una settimana che ricomprenda il Capodanno, nonché, le festività di Pasqua ad anni alterni.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo: - pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma l'8/7/2005, alle condizioni congiunte riportate in
[...]
parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
1078 , Parte 2, Serie A01 , Anno 2005);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi