Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1054/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 31 maggio
2024
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Cristian Centenaro e presso il suo studio in
Campodarsego via Roma n. 16 int. 2 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace -
Oggetto: assicurazione danni.
Causa iscritta a ruolo il 3 giugno 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 7
“1. Accertare e dichiarare che per effetto del sinistro occorsogli in data 08.01.2021 in San
Stino di Livenza, ha diritto di vedersi risarciti da i Parte_1 Controparte_1 danni per l'effetto patiti per un totale di € 8.899,32 quanto ad invalidità permanente e temporanea totale e parziale e spese mediche e per un totale di € 6.897,96 per esborsi di
CTU, di CTP in sede di CTU, di compensi e spese di ATP, di assistenza stragiudiziale di
Studio MG Srl.
2. Accertare e dichiarare che, detratto l'acconto già liquidato di € 2.899,32,
[...]
deve rifondere a la residua somma di € 12.867,96; Controparte_1 Parte_1
3. Per l'effetto, condannarsi la convenuta a risarcire all'attore, per il titolo di cui in premesse, la somma di € 12.867,96 a titolo di risarcimento danni, con maggiorazione degli interessi al tasso legale a far data dalla notifica del presente atto fino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato Parte_1
avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta al fine di sentir Controparte_1
accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In via principale:
1. Accertare e dichiarare che per effetto del sinistro occorsogli in data 08.01.2021 in San
Stino di Livenza, ha diritto di vedersi risarciti da i Parte_1 Controparte_1 danni per l'effetto patiti per un totale di € 8.899,32 quanto ad invalidità permanente e temporanea totale e parziale e spese mediche e per un totale di € 6.897,96 per esborsi di
CTU, di CTP in sede di CTU, di compensi e spese di ATP, di assistenza stragiudiziale di
Studio MG Srl.
2. Accertare e dichiarare che, detratto l'acconto già liquidato di € 2.899,32,
[...]
deve rifondere a la residua somma di € 12.867,96; Controparte_1 Parte_1
3. Per l'effetto, condannarsi la convenuti” [rectius: la convenuta] “a risarcire all'attore, per il
Pagina 2 di 7 titolo di cui in premesse, la somma di € 12.867,96 a titolo di risarcimento danni, con maggiorazione degli interessi al tasso legale a far data dalla notifica del presente atto fino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto di aver riportato a causa di Parte_1 un sinistro domestico occorsogli l'8 gennaio 2021 lesioni, per le quali, dopo essersi sottoposto agli accertamenti di rito, la convenuta, con la quale aveva concluso apposita polizza infortuni, gli aveva liquidato un indennizzo di soli € 2.899,32, e, richiamati gli esiti della relazione predisposta dal Ctu dr. nel procedimento per A.T.P. Persona_1
previamente instaurato, ha chiesto la condanna della convenuta stessa al pagamento della residua somma di € 12.867,96.
1.2 Con decreto di data 4 settembre 2024, il Giudice, rilevate la ritualità della notifica della citazione e la mancata costituzione di ne ha dichiarato la Controparte_1 contumacia e, letto l'art. 171 bis comma 3° c.p.c., ha differito la prima udienza al 13 dicembre 2024 ad ore 12:00.
1.3 Indi la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 28 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, rassegnate dalla sola parte costituita.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, la domanda va accolta, in quanto fondata.
Secondo quanto emerge, infatti, dagli atti difensivi e dalla documentazione prodotta,
l'8 gennaio 2021, mentre era intento ad eseguire lavori di giardinaggio presso la propria abitazione, è stato colpito dalla caduta di un ramo di un albero, in seguito Parte_1
alla quale è rovinato a terra.
Persistendo i dolori, l'11 gennaio 2021 l'attore, recatosi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Portogruaro e sottopostosi ad un controllo ed ai raggi, ha potuto apprendere di aver riportato, per effetto del sinistro, la frattura somatica del corpo della prima vertebra lombare (L1) con cuneizzazione e frattura dello spigolo antero-superiore.
Pagina 3 di 7 Essendo titolare della polizza infortuni n. 40008931000163 presso
[...]
ha rivolto, avvalendosi di Studio MG s.r.l., formale Controparte_1 Parte_1 richiesta di indennizzo alla convenuta, la quale, all'esito della visita medico legale a cui l'ha indirizzato, gli ha riconosciuto la sola invalidità temporanea e solo alcune delle spese mediche, sull'assunto che l'invalidità permanente, giacché inferiore al 3%, rientrasse nella franchigia e che le altre spese mediche fossero escluse dalle condizioni di polizza, per l'effetto liquidandogli la somma di € 2.899,32.
Eseguiti ulteriori accertamenti sanitari e permanendo contrasto tra le parti sul solo quantum debeatur, l'attore ha proposto ricorso per A.T.P., nell'ambito del quale il nominato
Ctu dr. ha accertato una invalidità permanente del 5%, 60 giorni di inabilità Persona_1
temporanea totale, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e spese mediche per
€ 511,65.
Posto che, in termini economici, l'invalidità permanente da calcolarsi al 2% (5% accertato meno 3% di franchigia) ammonta ad € 6.000,00, l'inabilità temporanea totale per
53 giorni (60 giorni accertati meno 7 giorni di franchigia) ad € 30,00/die ammonta ad €
1.590,00 e l'inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni con un'indennità giornaliera di € 15,00 ammonta ad € 900,00, mentre le spese mediche, al netto dello scoperto del
20%, ammontano ad € 409,32, per un totale di € 8.899,32, da cui deve detrarsi l'acconto già liquidato di € 2.899,32, residuando un saldo di € 6.000,00, e che a tale importo devono aggiungersi gli esborsi sostenuti per la Ctu pari ad € 1.830,00, per la Ctp pari ad € 610,00, le spese vive ed i compensi legali della fase di A.T.P. pari ad € 3.695,96 complessivi, di cui € 286,00 per spese di iscrizione a ruolo ed € 3.409,96 per compensi al lordo degli accessori di legge, per totali ed ulteriori € 6.135,96, nonché i costi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale di Studio MG s.r.l. che, acquisito il mandato, aveva provveduto a trattare il sinistro con la convenuta, maturando competenze per € 732,00, , Parte_1 null'altro avendogli spontaneamente pagato la convenuta, l'ha evocata avanti al Tribunale instaurando il presente giudizio di merito e chiedendone la condanna al pagamento di complessivi € 12.867,96.
Un tanto premesso, va evidenziato che forma oggetto del contendere il solo quantum dovuto all'attore, poiché risulta incontestato, per quanto subito si esporrà, l'an della pretesa qui azionata.
Pagina 4 di 7 Invero, sebbene l'attore avesse puntualmente esplicitato sin dal ricorso per A.T.P. di aver riportato, a causa del sinistro di che trattasi, le lesioni oggi lamentate, coperte dalla assicurazione in essere con la convenuta, quest'ultima, ritualmente costituitasi nel relativo procedimento di istruzione preventiva, non ha espressamente contestato la dinamica dell'infortunio né la relazione causale fra danno ed evento né l'esistenza di valida polizza infortuni, essendosi unicamente limitata a negare la congruità della stima dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea e delle spese esposte dall'attore stesso.
Devono, pertanto, ritenersi pacifici in causa il verificarsi del sinistro descritto in premesse, le lesioni patite nell'occorso ed il nesso causale diretto tra il primo e le seconde, come pure che l'evento rientra tra quelli oggetto di copertura assicurativa.
Conferma della patologia in derivazione eziologica dall'infortunio per cui è causa si rinviene, peraltro, nella relazione predisposta in sede di A.T.P. dal Ctu dr. , Persona_1
il quale ha accertato che nel sinistro domestico che ci occupa ha riportato Parte_1
“Una frattura amielica somatica del corpo di L1 con una lieve deformazione a cuneo e con un interessamento del suo spigolo antero-superiore”, chiarendo che “Una revisione eseguita a posteriori delle immagini radiografiche precedenti al gennaio 2021, confrontate con le immagini acquisite dopo i fatti traumatici, ha permesso di giungere a questa diagnosi”.
Ma, a ben vedere, anche sull'unico tema in contestazione (quantum debeatur) soccorre l'esaustivo elaborato del dr. , il quale, con approfondito esame degli atti Per_1 ed in assenza di censure di sorta, ha accertato che dal sinistro dell'8 gennaio 2021
ha riportato una inabilità temporanea totale di 60 giorni, una inabilità Parte_1
temporanea parziale al 50% di ulteriori 60 giorni ed una invalidità permanente secondo le
Tabelle ANIA pari al 5%, ritenendo giustificate le documentate spese mediche in ragione di € 511,65 complessivi.
Se ne ha, in adesione ai termini di polizza, il diritto dell'attore a vedersi riconosciuti:
- € 6.000,00 a titolo di invalidità permanente da calcolarsi, tenuto conto della franchigia contrattuale, in misura pari al 2%;
- € 1.590,00 a titolo di inabilità temporanea totale per 53 giorni (60 giorni accertati dal dr.
Pagina 5 di 7 meno i 7 giorni della franchigia) ad € 30,00/die; Per_1
- € 900,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per altri 60 giorni a € 15,00 al giorno;
- € 409,32 a titolo di rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal Ctu, al netto dello scoperto contrattuale del 20%.
Dal totale che ne deriva di € 8.899,32 va, quindi, detratto l'acconto già liquidato di €
2.899,32, residuando un saldo di € 6.000,00.
A tale importo vanno, poi, aggiunte le spese, tecniche e legali, che l'attore, al fine di giustificare la propria domanda, ha dovuto affrontare nel procedimento per A.T.P., ossia €
1.830,00 per la Ctu, € 610,00 per la Ctp e per spese di lite € 3.695,96 complessivi, di cui €
286,00 per anticipazioni ed € 3.409,96 per compensi al lordo degli accessori di legge, e così per ulteriori € 6.135,96 totali;
vanno, infine, rimborsati al medesimo attore, giacché necessari e giustificati, i costi per l'assistenza stragiudiziale prestata da Studio MG s.r.l. per € 732,00.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, la convenuta va, quindi, condannata a versare all'attore € 12.867,96 complessivi, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione della prudente notula (in cui sono stati esposti i criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed i criteri minimi dei medesimi parametri per la fase di trattazione, non caratterizzata da alcuna istruttoria).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna la convenuta a versare all'attore € 12.867,96 complessivi, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore nel presente giudizio di merito, che liquida in € 4.237,00 per compenso ed € 265,50 per
Pagina 6 di 7 anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 24 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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