Articolo 3 della Legge 6 novembre 1990, n. 323
Articolo 2
Versione
28 novembre 1990
Art. 3. 1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i "primi capitani" dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati "maggiori" o gradi equiparati delle altre Forze armate.
2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, ne' hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.
Entrata in vigore il 28 novembre 1990
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