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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2837/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19005/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità 2018-2023, con riferimento ad un immobile sito in Roma, di proprietà del ricorrente. Segnala che il 16.12.2016 la Giunta del Comune di Roma ha apportato la variazione toponomastica di alcune aree comunali, istituendo, tra le altre, la Indirizzo_1, III Municipio, con la conseguenza che da detta data l'immobile in questione, già sito in Indirizzo_2 , veniva inserito nella suddetta nuova strada, come emerge dalla visura catastale allegata al ricorso. Segnala altresì di aver comunicato ad AMA la variazione il 30.8.2018 ed ha effettuato i versamenti TARI per l'immobile di sua proprietà, con l'indicazione della nuova strada. Segnala infine di aver presentato, dopo la notifica dell'atto qui impugnato, istanza di autotutela. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Roma Capitale che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato in data 7.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto che Roma Capitale ha documentato di aver provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato. Da ciò consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NT EP
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19005/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548229 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI e TEFA per le annualità 2018-2023, con riferimento ad un immobile sito in Roma, di proprietà del ricorrente. Segnala che il 16.12.2016 la Giunta del Comune di Roma ha apportato la variazione toponomastica di alcune aree comunali, istituendo, tra le altre, la Indirizzo_1, III Municipio, con la conseguenza che da detta data l'immobile in questione, già sito in Indirizzo_2 , veniva inserito nella suddetta nuova strada, come emerge dalla visura catastale allegata al ricorso. Segnala altresì di aver comunicato ad AMA la variazione il 30.8.2018 ed ha effettuato i versamenti TARI per l'immobile di sua proprietà, con l'indicazione della nuova strada. Segnala infine di aver presentato, dopo la notifica dell'atto qui impugnato, istanza di autotutela. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Roma Capitale che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato in data 7.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice prende atto che Roma Capitale ha documentato di aver provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato. Da ciò consegue l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2026
Il giudice monocratico
NT EP