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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 797/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. R.G.
797/2022, promossa:
da pagina 1 di 7
DURRES con l'Avv. MOCCIA FLAVIO, giusta delega in atti, Parte_2
- parte ricorrente -;
contro
, codice fiscale , nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
con l'Avv. PISTOIA LOREDANA, giusta delega in atti, Controparte_2
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 10/03/2022, la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano chiedendo la separazione;
si è costituita la parte resistente
. CP_1
2. I coniugi, sentiti dal giudice delegato per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliati, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
3. Il procedimento è nato contenzioso, ma le parti si sono concordate in corso di causa per le conclusioni congiunte riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.
pagina 2 di 7 4. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita.
Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 c.c. e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
5. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è
rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale. Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto “manifestamente superfluo” alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
6. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. c.c., 337bis. ss. c.c. e 473bis.47. ss.
c.p.c. e ritenuta la propria competenza,
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nata SHIJAK, l 12/02/1992; Parte_1 Controparte_2
e pagina 3 di 7 , nato a [...], l [...]; CP_1 Controparte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
“1. pronunciare definitivamente la sentenza di separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Pt_1 CP_1
2. affidare i figli minori , e ad Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ove manterranno la propria residenza;
3. assegnare la casa coniugale sita in Bolzano, Viale Venezia n. 19 alla SI.ra
[...]
, che subentrerà nel contratto di locazione e che ivi continuerà a vivere Pt_1
unitamente ai quattro figli, assumendosi direttamente i costi per la locazione nonché per le varie utenze domestiche;
4. disporre a carico del padre il diritto/dovere di avere con sé i figli, salvo diverso accordo con la madre e compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà a scuola;
ogni martedì pomeriggio dopo scuola con pagina 4 di 7 pernottamento sino al mercoledì pomeriggio ad ore 18.30, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
si prevede che, allorquando i bambini non frequentano la scuola, il padre possa averli con sé dalle 15.00 della giornata di competenza, nel mentre li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre il lunedì alle ore 11.00; disporre che le vacanze scolastiche, vengano equamente suddivise tra i genitori, così come le festività calendarizzate con alternanza ogni anno del giorno festivo (e cioè alternando il 24 con il 25 dicembre, 31 dicembre con 1 gennaio, Pasqua
con Pasquetta, 25 aprile con 1 maggio, 2 giugno con Corpus Domini, 1 novembre un anno a testa); per quanto attiene alle ferie estive, disporre che il padre trascorra con i figli cinque settimane anche non consecutive;
i genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente tempi e modalità di svolgimento delle vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno;
5. disporre che i genitori potranno trascorrere metà giornata con i minori in occasione dei loro compleanni;
6. disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli mediante la CP_1
corresponsione mensile di € 175,00.- per ciascun figlio e quindi € 700,00.- complessivi,
da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , rivalutabile annualmente secondo gli indici ASTAT per la Parte_1
Provincia di Bolzano, prima rivalutazione marzo 2026;
7. assegno unico universale ed eventuali ulteriori contributi pubblici in favore della madre. Scarico fiscale per le spese di natura straordinaria detraibili o deducibili, in relazione alla percentuale effettivamente pagata. In caso di disaccordi, con espresso pagina 5 di 7 riferimento al Protocollo d'Intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia al momento vigente;
8. disporre che le spese mediche non mutuabili, nonché le ulteriori spese straordinarie,
come da Protocollo d'Intesa in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli adottato dal Tribunale di Bolzano in data 06.09.2018 e aggiornato in data
26.11.2024, preventivamente concordate tra i genitori, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei minori, verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
9. darsi atto che la SI.ra con la sottoscrizione delle presenti conclusioni si Parte_1
impegna ad utilizzare le somme versate sul conto corrente albanese “Raiffeisen Bank
Sh. A.” IBAN: AL12202120210000000001064850 esclusivamente per i bisogni e necessità dei figli;
10. darsi atto che il SI. con la sottoscrizione delle presenti conclusioni CP_1
s'impegna a farsi carico delle spese per il rilascio dei passaporti dei figli minori e che gli stessi verranno consegnati alla madre ogni qualvolta se ne rendesse necessario il relativo utilizzo, nel mentre le carte d'identità degli stessi minori verranno custoditi dalla madre;
11. con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
12. sottoscrivono la presente anche i rispettivi legali per rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 L.P.”.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di consiglio il 29/04/2025.
pagina 6 di 7 Il giudice estensore
Günter Morandell
(firma digitale)
Il Presidente
Andrea Pappalardo
(firma digitale)
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