Art. 5.
Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato e' soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unita'.
Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianita' del ruolo di provenienza.
L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni e' attribuita l'indennita' stabilita dalla tabella D allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.
Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato e' soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unita'.
Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianita' del ruolo di provenienza.
L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni e' attribuita l'indennita' stabilita dalla tabella D allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.
Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .