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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41469 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO PP, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 14/0#3e024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino confermava il decreto del Tribunale di Torino del 17 ottobre 2023 che aveva applicato a PP LO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e versamento di cauzione, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41469 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 18/09/2024 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PP LO, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per assenza di motivazione sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha fondato la pericolosità sociale del ricorrente sulla base di precedenti penali, anche in relazione a reati per i quali è stato assolto, non considerando il lasso di tempo tra il 2008 ed il 2017, nonché il periodo fino 2019, in cui il medesimo non ha commesso reati. L'ultimo reato per il quale è stato condannato risale a cinque anni prima della valutazione operata dalla Corte di appello. La Corte territoriale ha utilizzato due sentenze definitive che vedevano il ricorrente assolto per non aver commesso il fatto. In particolare, nella sentenza del Tribunale di Aosta si afferma che la parte offesa aveva fornito la descrizione dell'autore del reato non compatibile con la persona del ricorrente, mentre nella sentenza di Cuneo emerge che difettava una ricognizione o individuazione dell'autore (dalle telecamere non era visibile la persona alla guida dell'auto). La Corte di appello nel decreto impugnato ha asserito che alla guida dell'auto vi fosse invece il ricorrente in quanto marito della NZ e proprietario del veicolo, non spiegando perché non potessero esservi altre persone della famiglia alla guida. La Corte di appello ha inoltre omesso del tutto il giudizio prognostico sulla pericolosità, anche in termini attuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare per infondatezza, pur risultando in alcuni punti lambire l'inammissibilità. 2. Il ricorrente contesta la valutazione della pericolosità, sia per il profilo della abitualità dei reati commessi sia per la attualità degli indicatori considerati. 3. Quanto al primo punto, il decreto impugnato non merita censura, apparendo a tratti le doglianze difensive anche aspecifiche. Come si evince da pag. 6, la Corte di appello ha dato conto della ricorrenza dei tre requisiti richiesti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, per l'applicazione di misure di prevenzione fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, cornmal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. 2 ( i Le "categorie di delitto" ivi previste devono essere delitti: 1) commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale;
2) che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto;
3) che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (per tutte, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145). 3.1. La Corte di appello ha dimostrato la sussistenza di tali presupposti, ancorandoli in motivazione a precisi elementi di fatto. Quanto in particolare al primo requisito, il decreto impugnato ha ripercorso l'intera carriera criminale del proposto in materia di reati contro il patrimonio lche trovava le sue radici sin dal 1977, tanto da essere già raggiunto nel 2001 da una prima misura di prevenzione personale e nel 2008 dall'avviso orale del Questore. La Corte di appello ha evidenziato come, nonostante questi presidi, il ricorrente avesse continuato dal 2008 sino al luglio 2019 a commettere i medesimi reati (indice di una pericolosità consolidata nello specifico settore dei furti in abitazione), intervallati da periodi di detenzione, dando luogo ad un vero e proprio "sistema di vita" improntato alla commissione di delitti lucrogenetici. 3.2. Relativamente al concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica, va rammentato che l'abitualità deve essere valutata tenendo conto del pregresso accertamento in sede penale, ancorché non definito da una sentenza di condanna, relativo all'accertamento dell'avvenuta commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe tratto proventi illeciti (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, Rv. 272268). Il giudice della prevenzione non può quindi basare il suo giudizio su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207). Tutto ciò, dunque, conduce a ritenere che il previo accertamento definitivo di fatti delittuosi in sede penale non possa di per sé costituire requisito indefettibile, ben potendosi tuttavia attribuire rilievo a siffatto accertamento, ove già effettuato. Quindi è erronea la prospettiva seguita dal ricorrente di voler considerare solo le condanne definitive. In ogni caso, per gli ultimi fatti del 2019 (due furti in abitazione) il ricorrente ha riportato condanna già passata in giudicato. 3 Quanto poi alle assoluzioni, la Corte di appello ha considerato, nella ricostruzione del percorso criminale del ricorrente, soltanto il furto in abitazione del 2017, per il quale era stato assolto per insufficienza di prove, risultando condannata la moglie di quest'ultimo, NA NZ. Rispetto a tale assoluzione, va rilevato che, pur considerando il più rigoroso orientamento (da ultimo, Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145) - che esclude, nel caso in cui la parte constatativa del giudizio di prevenzione debba fondarsi su precedenti attività delittuose (art. 1 comma 1 lett. b) o sull'indizio di commissione di un reato specifico (art.4 comma 1 lett. b) , la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nel merito - da parte del giudice della prevenzione, se non nella ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale -i nel caso in esame la Corte di appello ha utilizzato un atto sopravvenuto, non noto al Tribunale, che aveva assolto il ricorrente, dal quale erano emersi significativi elementi a carico del predetto (che portavano a ritenere che la persona di mezza età alla guida dell'autovettura Nissan, che aveva accompagnato la NZ, autrice del furto, fosse da identificarsi proprio nel ricorrente). Quanto alla consistenza e significato di tali elementi, il ricorrente formula censure non consentite in questa Sede, poiché investono soltanto il merito e la tenuta logica della motivazione. Motivazione che risulta in ogni caso esente da illogicità talmente gravi da farla ritenere apparente. 4. In ordine al profilo dell'attualità della pericolosità, va rammentato che la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271380), tra l'altro - nella specie - non distante dal decreto di appello. Dal decreto impugnato in punto di attualità si evince che l'agire illecito del ricorrente si era protratto sino al luglio 2019 e che successivamente il ricorrente era stato sottoposto per tali fatti prima ad un periodo di custodia cautelare domiciliare e poi ad un periodo di detenzione domiciliare (quest'ultimo per circa 13 mesi). La difesa si è limitata soltanto a fa valere la data ultima dei fatti delittuosi, senza nulla osservare sul periodo restrittivo. In ogni caso, anche a voler tacere della genericità del motivo sul punto, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non è censurabile. Questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un "apprezzabile periodo di tempo" tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzion 4 quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 291 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si è di seguito espresso il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia, aggiungendo, con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, i commi 2 -bis e 2- ter all'art. 14, d. I.gs. n. 159 del 2011. La norma ha in particolare confermato la esegesi che non attribuiva rilevanza alla sottoposizione del proposto a misura cautelare personale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Rv. 270655). Tutto ciò premesso sul piano astratto, va rilevato nel caso in esame che il decreto impugnato non risulta censurabile per aver ritenuto la pericolosità del ricorrente ancora attuale rispetto alle ultime manifestazioni delittuose del 2019, posto che il periodo di tempo in stato di detenzione non era affatto considerevole e che - anche a fronte dell'esito negativo delle pregresse esperienze carcerarie - alcun cambio di vita del ricorrente era da ultimo riscontrabile, stante il deficit di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili, risultanti all'esito della ultima detenzione. 5. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. lleria C ▪ • ▪ 4: Così decisoy-810972Q24. CZ •
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino confermava il decreto del Tribunale di Torino del 17 ottobre 2023 che aveva applicato a PP LO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e versamento di cauzione, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41469 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 18/09/2024 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PP LO, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per assenza di motivazione sul requisito dell'attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha fondato la pericolosità sociale del ricorrente sulla base di precedenti penali, anche in relazione a reati per i quali è stato assolto, non considerando il lasso di tempo tra il 2008 ed il 2017, nonché il periodo fino 2019, in cui il medesimo non ha commesso reati. L'ultimo reato per il quale è stato condannato risale a cinque anni prima della valutazione operata dalla Corte di appello. La Corte territoriale ha utilizzato due sentenze definitive che vedevano il ricorrente assolto per non aver commesso il fatto. In particolare, nella sentenza del Tribunale di Aosta si afferma che la parte offesa aveva fornito la descrizione dell'autore del reato non compatibile con la persona del ricorrente, mentre nella sentenza di Cuneo emerge che difettava una ricognizione o individuazione dell'autore (dalle telecamere non era visibile la persona alla guida dell'auto). La Corte di appello nel decreto impugnato ha asserito che alla guida dell'auto vi fosse invece il ricorrente in quanto marito della NZ e proprietario del veicolo, non spiegando perché non potessero esservi altre persone della famiglia alla guida. La Corte di appello ha inoltre omesso del tutto il giudizio prognostico sulla pericolosità, anche in termini attuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente da rigettare per infondatezza, pur risultando in alcuni punti lambire l'inammissibilità. 2. Il ricorrente contesta la valutazione della pericolosità, sia per il profilo della abitualità dei reati commessi sia per la attualità degli indicatori considerati. 3. Quanto al primo punto, il decreto impugnato non merita censura, apparendo a tratti le doglianze difensive anche aspecifiche. Come si evince da pag. 6, la Corte di appello ha dato conto della ricorrenza dei tre requisiti richiesti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, per l'applicazione di misure di prevenzione fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, cornmal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011. 2 ( i Le "categorie di delitto" ivi previste devono essere delitti: 1) commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale;
2) che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto;
3) che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (per tutte, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145). 3.1. La Corte di appello ha dimostrato la sussistenza di tali presupposti, ancorandoli in motivazione a precisi elementi di fatto. Quanto in particolare al primo requisito, il decreto impugnato ha ripercorso l'intera carriera criminale del proposto in materia di reati contro il patrimonio lche trovava le sue radici sin dal 1977, tanto da essere già raggiunto nel 2001 da una prima misura di prevenzione personale e nel 2008 dall'avviso orale del Questore. La Corte di appello ha evidenziato come, nonostante questi presidi, il ricorrente avesse continuato dal 2008 sino al luglio 2019 a commettere i medesimi reati (indice di una pericolosità consolidata nello specifico settore dei furti in abitazione), intervallati da periodi di detenzione, dando luogo ad un vero e proprio "sistema di vita" improntato alla commissione di delitti lucrogenetici. 3.2. Relativamente al concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica, va rammentato che l'abitualità deve essere valutata tenendo conto del pregresso accertamento in sede penale, ancorché non definito da una sentenza di condanna, relativo all'accertamento dell'avvenuta commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe tratto proventi illeciti (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, Rv. 272268). Il giudice della prevenzione non può quindi basare il suo giudizio su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207). Tutto ciò, dunque, conduce a ritenere che il previo accertamento definitivo di fatti delittuosi in sede penale non possa di per sé costituire requisito indefettibile, ben potendosi tuttavia attribuire rilievo a siffatto accertamento, ove già effettuato. Quindi è erronea la prospettiva seguita dal ricorrente di voler considerare solo le condanne definitive. In ogni caso, per gli ultimi fatti del 2019 (due furti in abitazione) il ricorrente ha riportato condanna già passata in giudicato. 3 Quanto poi alle assoluzioni, la Corte di appello ha considerato, nella ricostruzione del percorso criminale del ricorrente, soltanto il furto in abitazione del 2017, per il quale era stato assolto per insufficienza di prove, risultando condannata la moglie di quest'ultimo, NA NZ. Rispetto a tale assoluzione, va rilevato che, pur considerando il più rigoroso orientamento (da ultimo, Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Rv. 280145) - che esclude, nel caso in cui la parte constatativa del giudizio di prevenzione debba fondarsi su precedenti attività delittuose (art. 1 comma 1 lett. b) o sull'indizio di commissione di un reato specifico (art.4 comma 1 lett. b) , la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nel merito - da parte del giudice della prevenzione, se non nella ipotesi di un consistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale -i nel caso in esame la Corte di appello ha utilizzato un atto sopravvenuto, non noto al Tribunale, che aveva assolto il ricorrente, dal quale erano emersi significativi elementi a carico del predetto (che portavano a ritenere che la persona di mezza età alla guida dell'autovettura Nissan, che aveva accompagnato la NZ, autrice del furto, fosse da identificarsi proprio nel ricorrente). Quanto alla consistenza e significato di tali elementi, il ricorrente formula censure non consentite in questa Sede, poiché investono soltanto il merito e la tenuta logica della motivazione. Motivazione che risulta in ogni caso esente da illogicità talmente gravi da farla ritenere apparente. 4. In ordine al profilo dell'attualità della pericolosità, va rammentato che la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271380), tra l'altro - nella specie - non distante dal decreto di appello. Dal decreto impugnato in punto di attualità si evince che l'agire illecito del ricorrente si era protratto sino al luglio 2019 e che successivamente il ricorrente era stato sottoposto per tali fatti prima ad un periodo di custodia cautelare domiciliare e poi ad un periodo di detenzione domiciliare (quest'ultimo per circa 13 mesi). La difesa si è limitata soltanto a fa valere la data ultima dei fatti delittuosi, senza nulla osservare sul periodo restrittivo. In ogni caso, anche a voler tacere della genericità del motivo sul punto, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non è censurabile. Questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un "apprezzabile periodo di tempo" tra l'epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzion 4 quando tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585, del 9/2/2018, Rv. 272937). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontologica né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non è un dato neutro (così, Corte cost. n. 291 del 2013). Secondo il giudice delle leggi, la rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, "all'esito della detenzione, emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo". In termini del tutto sovrapponibili si è di seguito espresso il legislatore che ha interpolato il testo unico in materia antimafia, aggiungendo, con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, i commi 2 -bis e 2- ter all'art. 14, d. I.gs. n. 159 del 2011. La norma ha in particolare confermato la esegesi che non attribuiva rilevanza alla sottoposizione del proposto a misura cautelare personale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Rv. 270655). Tutto ciò premesso sul piano astratto, va rilevato nel caso in esame che il decreto impugnato non risulta censurabile per aver ritenuto la pericolosità del ricorrente ancora attuale rispetto alle ultime manifestazioni delittuose del 2019, posto che il periodo di tempo in stato di detenzione non era affatto considerevole e che - anche a fronte dell'esito negativo delle pregresse esperienze carcerarie - alcun cambio di vita del ricorrente era da ultimo riscontrabile, stante il deficit di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili, risultanti all'esito della ultima detenzione. 5. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. lleria C ▪ • ▪ 4: Così decisoy-810972Q24. CZ •