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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2568 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...], ivi C.F._1 elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele n. 136, presso lo studio dell'Avv.
Davide Mario Restifo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Giardini Naxos, via Dei Sei Mulini n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Romano, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 20/06/2024,
[...]
, premesso che in data 17/12/2007 aveva contrato matrimonio Parte_1
1 a GIARDINI-NAXOS (ME) con (atto iscritto al n. 16, Controparte_1 parte 1, anno 2007); che dal matrimonio era nato, in data 22/09/2004, il figlio Persona_1
che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile, tanto che i coniugi avevano deciso di vivere separatamente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere direttamente in favore del figlio un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
19/07/2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04/11/2024 si costituiva
, la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, Controparte_1 ma contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte.
In particolare, stante il comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del rapporto coniugale, chiedeva l'addebito a quest'ultimo della separazione, formulava richiesta di assegnazione alla stessa della casa famigliare, tenuto conto della coabitazione con il figlio ancora non economicamente autosufficiente, di porre a carico del padre un assegno pari ad € 400,00 per il mantenimento del figlio porre a carico di quest'ultimo le spese Per_1 straordinarie nella misura dell'80% e determinare quale contributo al suo mantenimento la somma mensile non inferiore ad € 200,00.
All'udienza del 25/11/2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, le parti raggiungevano un accordo volto al mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
“la resistente continuerà ad abitare col figlio presso la casa coniugale condotta in locazione con contratto a suo nome, continuando a sopportarne in via esclusiva l'affitto mensile e relative utenze. La stessa rinuncia alla domanda di addebito della separazione a carico del coniuge e al mantenimento economico per sé. Per altro verso, il sig.
[...]
si impegna a corrispondere nell'interesse del figlio Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento di € 200,00 da corrispondersi a cadenza Persona_1 mensile entro il 5 del mese, soggetto a rivalutazione ISTAT periodica e, a decorrere dal mese di marzo 2025, detto assegno sarà aumentato ad € 250.00 mensili da corrispondersi con le stesse modalità e soggetto ad adeguamento ISTAT. Le parti concordano che il
2 ricorrente possa prelevare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali previo avviso alla resistente.”
I procuratori delle parti chiedevano quindi pronunciarsi sentenza di separazione personale alle condizioni sopra dettagliate ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del
Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 25/11/2024 e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione alle suddette condizioni nel corso della menzionata udienza.
Inoltre, l'accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 2568/2024 R.G., così provvede:
1. omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
, nata a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
25/11/2024 e trascritto in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIARDINI-NAXOS (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
17/12/2007 e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte 1, anno 2007.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/11/2025.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Corrado Bonanzinga dott.ssa Simona Monforte
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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