Articolo 7 della Legge 1 agosto 2003, n. 207
Articolo 6
Versione
22 agosto 2003
Art. 7. (Applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

Entrata in vigore il 22 agosto 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente