Art. 7. (Applicazione della legge) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.
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22 agosto 2003
22 agosto 2003
Commentari • 3
- 1. Corte Costituzionale: indultino sì ma con un occhio alla CostituzioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 4 luglio 2006
[…] Confermano tale assunto anche la natura di beneficio extra ordinem dell'“indultino” (derivante dai limiti temporali stabiliti dall'art. 7 della legge n. 207 del 2003) e la ratio di deflazione carceraria, ampiamente resa nota dal dibattito parlamentare e politico che ha preceduto l'emanazione della predetta legge. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2005, n. 23105Provvedimento: […] gli eventi processuali succedutisi non erano stati correttamente ricostruiti dall'ordinanza impugnata, in quanto solo dopo la sospensione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di Asti aveva spiccato l'ordine di esecuzione relativo alla sentenza 4.10.2002, peraltro a sua volta sospeso il 2.10.2004; era incomprensibile l'interpretazione data dal tribunale di sorveglianza dell'art. 7 della legge n. 207/2003 e comunque nulla era stato deciso circa la durata della pena residua, tenuto conto delle limitazioni sofferte in precedenza;Leggi di più...
- sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo dopo l'entrata in vigore della legge 207 del 2003·
- legge n. 207 del 2003·
- revoca·
- ammissibilità·
- esclusione·
- presupposti·
- sospensione condizionata della pena·
- esecuzione (cod. proc. pen. 1988)·
- magistratura di sorveglianza