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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/07/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 218 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/02/2025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
13/07/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
Omessa ogni attività la causa veniva rinviata per la discussione.
Va, infatti, preliminarmente verificata la procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha ritualmente esperito la procedura obbligatoria di a.t.p. disciplinata dall'art. 445bis
c.p.c., e a norma dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio di giorni 30 dal deposito delle contestazioni, che nel caso di specie sono state depositate il 10 gennaio 2025, mentre poi il ricorso è stato depositato il 11 febbraio
2025, oltre quindi i trenta giorni e, pertanto, deve esserne dichiarata l'improcedibilità.
Il ricorrente soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo dichiarato che parte ricorrente dichiara di avere percepito un reddito inferiore ad € 14.116,00 e che pertanto si trova nelle condizioni di legge per l'esonero di eventuali spese di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Sciacca 24/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CUSUMANO BIAGIA ADRIANA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] CP_2
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
11/02/2025, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
13/07/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_3
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_3
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
Omessa ogni attività la causa veniva rinviata per la discussione.
Va, infatti, preliminarmente verificata la procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha ritualmente esperito la procedura obbligatoria di a.t.p. disciplinata dall'art. 445bis
c.p.c., e a norma dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito deve essere introdotto nel termine perentorio di giorni 30 dal deposito delle contestazioni, che nel caso di specie sono state depositate il 10 gennaio 2025, mentre poi il ricorso è stato depositato il 11 febbraio
2025, oltre quindi i trenta giorni e, pertanto, deve esserne dichiarata l'improcedibilità.
Il ricorrente soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo dichiarato che parte ricorrente dichiara di avere percepito un reddito inferiore ad € 14.116,00 e che pertanto si trova nelle condizioni di legge per l'esonero di eventuali spese di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara improcedibile la domanda;
- dichiara compensate le spese di lite
Così deciso in Sciacca 24/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini