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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1339/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1339/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv.Vito Panzella presso il cui studio in Polla (SA) alla via Piazza del Ponte della
Castagna n°5 (CAP: 84035) è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO,
INTERVENTORE EX LEGE
NONCHE'
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3
speciale dei minori (C.F. ), e Persona_1 CodiceFiscale_4
(c.f.: ), giusta ordinanza di nomina del Controparte_3 C.F._5
12/04/2024
CURATORE SPECIALE Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia disporre: 1) L'affidamento esclusivo dei minori CP_3
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._5 Persona_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] alla ricorrente presso la C.F._6
residenza stabilita dalla stessa in Polla (SA); 2) Per l'effetto di quanto sopra, che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
3) La decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore in quanto lo stesso ha violato e trascurato i doveri ad CP_1 essa inerenti con grave pregiudizio dei figli e risulta irreperibile;
4) L'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo altresì che la ricorrente possa inserire i figli nel proprio passaporto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Per la curatela speciale dei minori: affidamento esclusivo della prole in favore della madre, nonché dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Per il Pubblico Ministero: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.”, come da parere reso in data 21/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2023, esponeva che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con , nascevano i figli e regolarmente riconosciuti da CP_1 CP_3 Per_1
entrambi i genitori ed attualmente residente in [...]; che la minore oggi frequenta la classe 5° elementare dell'Istituto Omnicomprensivo CP_3
Statale di Polla (SA), mentre il minore oggi frequenta la classe 2°A di ragioneria Per_1 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Sacco” in Sant'Arsenio (SA); che la madre, lavoratrice, ha sempre contribuito da sola a ogni esigenza dei minori, lavorando presso la con sede legale in Polla (SA) alla C.da Sant'Antuono; che la convivenza con il CP_4
si interrompeva a causa dei comportamenti violenti posti in essere, sin dal 2008, CP_1 dallo stesso, anche alla presenza dei figli;
che tali comportamenti, a partire dall'anno 2017 sino ai primi mesi del 2018, sfociavano in vere e proprie violenze fisiche e verbali che, costringevano l'odierna ricorrente a sporgere regolare denuncia presso la locale Stazione dei
Carabinieri di Polla (SA); che da quel momento resistente si allontanava dalla famiglia disinteressandosi totalmente dei figli;
che con decreto del PM del 22/11/2018 il CP_1
veniva dichiarato irreperibile e con successiva sentenza n. 63/2023 del Tribunale di
[...] Lagonegro, il GIP/GUP dott. Ennio Trivelli dichiarava di non doversi procedere nei confronti del Sig. in quanto dichiarato irreperibile a seguito delle vane ricerche CP_1
effettuate in più di una circostanza.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'esclusivo affidamento in suo favore di entrambi i figli, anche con riguardo alle scelte più importanti e di maggiore interesse per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, considerata l'irreperibilità e il totale disinteresse del . Chiedeva, altresì la pronuncia della decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale del genitore per avere lo stesso ha violato e CP_1
trascurato i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio dei figli. Chiedeva, infine,
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con facoltà di inserimento dei figli nel proprio passaporto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto del 04/01/2024, il Giudice delegato alla trattazione fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 09/04/2024. A scioglimento della riserva assunta all'esito della celebrazione della suddetta udienza, il Giudice delegato, con provvedimento del
12/04/2024, ordinava la rinotifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di controparte e al contempo nominava l'avv. quale curatore speciale dei minori Controparte_2
e ai sensi di quanto disposto dall'art. 473-bis.8 c.p.c., alla luce della Per_1 CP_3
domanda de potestate formulata dalla ricorrente. La trattazione del procedimento veniva quindi rinviata all'udienza del 24/09/2024, all'esito della quale, con provvedimento reso fuori udienza il 25/09/2024, non essendo stato garantito al resistente il termine di sessanta giorni liberi tra la data di notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 5, c.p.c., veniva nuovamente ordinata alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso a controparte nel rispetto dei termini liberi a comparire. La trattazione veniva così nuovamente differita al 25/02/2025.
Nelle more, con comparsa di costituzione del 26/09/2024 si costituiva l'avv. Controparte_2
quale curatore speciale dei minori e rappresentando di aver provveduto Per_1 CP_3 all'ascolto dei minori in data 23/09/2024 e di aver riscontrato un contesto familiare sereno, ormai assestato ed imperniato attorno alla figura materna, unica ad essersi sempre presa cura dei figli e che provvede tuttora ai loro bisogni, crescita, istruzione ed educazione. Dava atto, inoltre, del perfetto inserimento di entrambi i minori nella vita sociale di Polla, comune di residenza. Evidenziava, altresì, l'assenza di qualsivoglia rapporto dei minori con la figura paterna, del quale si sono “perse le tracce” da circa 7 anni e che mai ha provveduto ad adempiere a tale funzione. Concludeva, pertanto, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della prole alla madre nonché dichiararsi il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale. All'udienza del 25/02/2025, celebrata in contumacia del resistente, veniva dunque sentita la quale precisava le proprie conclusioni come da ricorso. Il curatore a sua Parte_1
volta si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Con parere reso in data 21/03/2025 il Pubblico Ministero si rimetteva alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse della prole.
La causa viene, dunque, decisa nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente CP_1
evocato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla domanda de potestate proposta dalla ricorrente, cui ha aderito il curatore speciale, osserva il Collegio che la pronuncia di decadenza è un provvedimento necessario ove si registri l'inadeguatezza genitoriale per il quale assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
La invocata pronuncia di decadenza, invero, non ha propriamente una valenza sanzionatoria nei confronti del genitore, ma di tutela dei minori e la stessa non è certo tesa ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per i figli, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. Ciò posto dagli atti di causa risulta una condotta di marcato disinteresse morale e materiale del padre verso la prole, dimostrata, da un lato, infatti, dalle allegazioni di violenza della ricorrente, la quale ha dedotto di aver subito condotte maltrattanti anche alla presenza dei figli minori e, dall'altro, dalla condotta processuale del resistente, il quale ha mancato di costituirsi in giudizio risultando, peraltro, irreperibile da circa 7 anni (cfr. decreto del Pubblico Ministero di dichiarazione di irreperibilità del 22/11/2018, nonché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato n. 63/2023 resa dal GIP/GUP presso il Tribunale di Lagonegro, dott. Ennio
Trivelli in data 10/05/2023).
Ciò posto si osserva che la condotta gravemente pregiudizievole del genitore si registra, nel caso di specie, nel grave disinteresse del resistente che, pur messo nelle condizioni di costruire una relazione con i figli, ha deciso di persistere nella propria condotta sostanzialmente abbandonica e di abdicare al ruolo genitoriale sia sotto il profilo educativo che del mantenimento.
Questo Collegio non può che esprimere, pertanto, una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali del in CP_1 mancanza di un concreto progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, in termini di cura, accudimento, nonostante gli interventi dispiegati.
Va infatti rilevato che è allo stato impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali del resistente entro tempi compatibili con le necessità dei minori di avere riferimenti familiari stabili;
Va pertanto accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del . CP_1
Ciò posto, il Collegio ritiene che non vada disciplinata alcuna forma di affidamento, che presuppone comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte dell'altro genitore, ma - identificandosi invece la quale unico genitore allo stato esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale, stante la decadenza del – va da sé che la stessa, la quale si CP_1
è manifestata idonea nella sua funzione genitoriale (cfr. comparsa di costituzione e risposta del curatore speciale, avv. nella quale si legge testualmente: “il curatore dà atto di CP_2
aver ascoltato i minori in data 23.09.2024 e di aver notato un contesto familiare sereno, ormai assestato ed imperniato attorno alla figura materna, unica che si è presa sempre cura dei figli e che provvede tuttora ai loro bisogni, crescita, istruzione ed educazione. Entrambi i minori sono perfettamente inseriti nella vita sociale di Polla, comune di residenza. Il figlio maggiore frequenta l'Istituto Tecnico per Ragionieri in Santarsenio (SA) e la piccola CP_3
è impegnata da pochi giorni nel frequentare la 1° Media in Polla. Entrambi hanno come unico punto di riferimento la madre, nei cui confronti provano grande affetto e senso di riconoscenza, identificandola come unico autentico ed imprescindibile affetto, nonché come unica persona in grado di poter provvedere alle loro esigenze materiali e spirituali”) eserciterà in via esclusiva la responsabilità sui figli e Alla ricorrente sarà Per_1 CP_3 pertanto attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso dell'altro genitore (affidamento,
a titolo meramente descrittivo, definito dalla giurisprudenza di merito come cd. affido superesclusivo - cfr. Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. - o CP_5
rafforzato - cfr. Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani, Trib Roma 16/6/2017).
Si tratta, di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater, comma 3, c.c.
Nel modulo di affidamento esclusivo, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
tuttavia "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori". L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può, però, trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito") nel senso che, in tal caso, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali inerenti ai figli.
Occorre precisare che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater, ultimo comma, c.c.).
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento esclusivo alla madre appare necessario per evitare che la rappresentanza degli interessi dei minori, soprattutto per le questioni fondamentali, sia ostacolata o inibita dal completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia, anche tenuto conto della delicata età dei minori, entrambi adolescenti.
Il Collegio ritiene inoltre di non prevedere alcun calendario di incontri tra i minori e il padre, con il quale non hanno di fatto alcun rapporto da almeno 7 anni e che, allo stato, ciò non risponderebbe al loro interesse. Fermo restando che se il intenda seriamente CP_1
riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale
Si evidenzia, infatti che la pronuncia di decadenza è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività, essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio /punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Quanto invece all'obbligo di mantenimento dei minori si osserva, in primo luogo, che, anche in assenza di domanda di parte, al Tribunale è consentito pronunciarsi d'ufficio, posto che i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è
l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, sono rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Ord. n. 14830/2017); rileva, in secondo luogo, il
Collegio che tale obbligo permane di regola in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza; d'altra parte la perdita della responsabilità genitoriale è un provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sui figli, che sono i soggetti, a beneficio dei quali la decadenza o la sospensione è comminata.
Tale obbligo sussiste pertanto nel caso di specie di pronuncia di decadenza del solo padre resistente e di collocazione dei minori presso la madre, genitore nei confronti del quale non è stato adottato alcun provvedimento limitativo/ablatorio della responsabilità genitoriale e per l'effetto unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale.
Il Tribunale, considerato che non risulta documentazione reddituale del resistente rimasto contumace e che non è stato dimostrato il tenore di vita dei minori nel corso della convivenza dei genitori, deve dare allora preminente rilievo alle esigenze connaturate all'età di Per_1
e (rispettivamente 11 e 16 anni). CP_3
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene equo prevedere a carico del , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), pari ad € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla ricorrente di autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con inserimento dei figli nel proprio passaporto, evidenzia il Collegio che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 20 del d.l. n. 69/2023 alla legge n 1185 del
1967 in materia di rilascio dei passaporti, non risulta più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore;
lo stesso dicasi per le carte di identità valide per l'espatrio rilasciate all'interno di paesi dell'Unione Europea.
A questo principio fa eccezione il caso in cui a carico del genitore richiedente, sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell'autorità giudiziaria. Resta invece ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori alla richiesta di passaporto per il figlio minore.
Rispetto a ciò, la parte non ha allegato o provato in alcun modo il diniego del resistente con la conseguenza che la richiesta potrà essere presentata nelle forme previste dalla legge, senza necessità di statuizione del Tribunale in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza del resistente, il quale va pertanto condannato a pagare alla controparte, nonché alla curatela speciale dei minori – resa necessaria dal comportamento del – le spese processuali sostenute, che si liquidano CP_1
in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento – valore indeterminabile (da € 26.001,00 a 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(esclusa la fase istruttoria non concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara ex art 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui CP_1
figli minori e senza facoltà di incontro;
Persona_1 Controparte_3
- affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Controparte_3 con collocamento prevalente presso l'abitazione stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd. superesclusivo);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 mensile di € 300,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi, entro il giorno 5 del mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive, occorrenti per la prole;
- condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dalla curatela speciale CP_1 dei minori, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - rel.\est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1339/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv.Vito Panzella presso il cui studio in Polla (SA) alla via Piazza del Ponte della
Castagna n°5 (CAP: 84035) è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO,
INTERVENTORE EX LEGE
NONCHE'
AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore Controparte_2 C.F._3
speciale dei minori (C.F. ), e Persona_1 CodiceFiscale_4
(c.f.: ), giusta ordinanza di nomina del Controparte_3 C.F._5
12/04/2024
CURATORE SPECIALE Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia disporre: 1) L'affidamento esclusivo dei minori CP_3
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e
[...] C.F._5 Persona_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] alla ricorrente presso la C.F._6
residenza stabilita dalla stessa in Polla (SA); 2) Per l'effetto di quanto sopra, che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
3) La decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore in quanto lo stesso ha violato e trascurato i doveri ad CP_1 essa inerenti con grave pregiudizio dei figli e risulta irreperibile;
4) L'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto consentendo altresì che la ricorrente possa inserire i figli nel proprio passaporto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
Per la curatela speciale dei minori: affidamento esclusivo della prole in favore della madre, nonché dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
Per il Pubblico Ministero: “si rimette alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.”, come da parere reso in data 21/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/12/2023, esponeva che dalla convivenza more Parte_1
uxorio con , nascevano i figli e regolarmente riconosciuti da CP_1 CP_3 Per_1
entrambi i genitori ed attualmente residente in [...]; che la minore oggi frequenta la classe 5° elementare dell'Istituto Omnicomprensivo CP_3
Statale di Polla (SA), mentre il minore oggi frequenta la classe 2°A di ragioneria Per_1 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Antonio Sacco” in Sant'Arsenio (SA); che la madre, lavoratrice, ha sempre contribuito da sola a ogni esigenza dei minori, lavorando presso la con sede legale in Polla (SA) alla C.da Sant'Antuono; che la convivenza con il CP_4
si interrompeva a causa dei comportamenti violenti posti in essere, sin dal 2008, CP_1 dallo stesso, anche alla presenza dei figli;
che tali comportamenti, a partire dall'anno 2017 sino ai primi mesi del 2018, sfociavano in vere e proprie violenze fisiche e verbali che, costringevano l'odierna ricorrente a sporgere regolare denuncia presso la locale Stazione dei
Carabinieri di Polla (SA); che da quel momento resistente si allontanava dalla famiglia disinteressandosi totalmente dei figli;
che con decreto del PM del 22/11/2018 il CP_1
veniva dichiarato irreperibile e con successiva sentenza n. 63/2023 del Tribunale di
[...] Lagonegro, il GIP/GUP dott. Ennio Trivelli dichiarava di non doversi procedere nei confronti del Sig. in quanto dichiarato irreperibile a seguito delle vane ricerche CP_1
effettuate in più di una circostanza.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'esclusivo affidamento in suo favore di entrambi i figli, anche con riguardo alle scelte più importanti e di maggiore interesse per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, considerata l'irreperibilità e il totale disinteresse del . Chiedeva, altresì la pronuncia della decadenza dalla CP_1
responsabilità genitoriale del genitore per avere lo stesso ha violato e CP_1
trascurato i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio dei figli. Chiedeva, infine,
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con facoltà di inserimento dei figli nel proprio passaporto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto del 04/01/2024, il Giudice delegato alla trattazione fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 09/04/2024. A scioglimento della riserva assunta all'esito della celebrazione della suddetta udienza, il Giudice delegato, con provvedimento del
12/04/2024, ordinava la rinotifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti di controparte e al contempo nominava l'avv. quale curatore speciale dei minori Controparte_2
e ai sensi di quanto disposto dall'art. 473-bis.8 c.p.c., alla luce della Per_1 CP_3
domanda de potestate formulata dalla ricorrente. La trattazione del procedimento veniva quindi rinviata all'udienza del 24/09/2024, all'esito della quale, con provvedimento reso fuori udienza il 25/09/2024, non essendo stato garantito al resistente il termine di sessanta giorni liberi tra la data di notifica del ricorso e la data dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.14, co. 5, c.p.c., veniva nuovamente ordinata alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso a controparte nel rispetto dei termini liberi a comparire. La trattazione veniva così nuovamente differita al 25/02/2025.
Nelle more, con comparsa di costituzione del 26/09/2024 si costituiva l'avv. Controparte_2
quale curatore speciale dei minori e rappresentando di aver provveduto Per_1 CP_3 all'ascolto dei minori in data 23/09/2024 e di aver riscontrato un contesto familiare sereno, ormai assestato ed imperniato attorno alla figura materna, unica ad essersi sempre presa cura dei figli e che provvede tuttora ai loro bisogni, crescita, istruzione ed educazione. Dava atto, inoltre, del perfetto inserimento di entrambi i minori nella vita sociale di Polla, comune di residenza. Evidenziava, altresì, l'assenza di qualsivoglia rapporto dei minori con la figura paterna, del quale si sono “perse le tracce” da circa 7 anni e che mai ha provveduto ad adempiere a tale funzione. Concludeva, pertanto, chiedendo disporsi l'affido esclusivo della prole alla madre nonché dichiararsi il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale. All'udienza del 25/02/2025, celebrata in contumacia del resistente, veniva dunque sentita la quale precisava le proprie conclusioni come da ricorso. Il curatore a sua Parte_1
volta si riportava alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Con parere reso in data 21/03/2025 il Pubblico Ministero si rimetteva alle valutazioni del
Tribunale nel superiore interesse della prole.
La causa viene, dunque, decisa nei termini che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente CP_1
evocato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla domanda de potestate proposta dalla ricorrente, cui ha aderito il curatore speciale, osserva il Collegio che la pronuncia di decadenza è un provvedimento necessario ove si registri l'inadeguatezza genitoriale per il quale assume rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento.
La invocata pronuncia di decadenza, invero, non ha propriamente una valenza sanzionatoria nei confronti del genitore, ma di tutela dei minori e la stessa non è certo tesa ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per i figli, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. Ciò posto dagli atti di causa risulta una condotta di marcato disinteresse morale e materiale del padre verso la prole, dimostrata, da un lato, infatti, dalle allegazioni di violenza della ricorrente, la quale ha dedotto di aver subito condotte maltrattanti anche alla presenza dei figli minori e, dall'altro, dalla condotta processuale del resistente, il quale ha mancato di costituirsi in giudizio risultando, peraltro, irreperibile da circa 7 anni (cfr. decreto del Pubblico Ministero di dichiarazione di irreperibilità del 22/11/2018, nonché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato n. 63/2023 resa dal GIP/GUP presso il Tribunale di Lagonegro, dott. Ennio
Trivelli in data 10/05/2023).
Ciò posto si osserva che la condotta gravemente pregiudizievole del genitore si registra, nel caso di specie, nel grave disinteresse del resistente che, pur messo nelle condizioni di costruire una relazione con i figli, ha deciso di persistere nella propria condotta sostanzialmente abbandonica e di abdicare al ruolo genitoriale sia sotto il profilo educativo che del mantenimento.
Questo Collegio non può che esprimere, pertanto, una prognosi negativa sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali del in CP_1 mancanza di un concreto progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, in termini di cura, accudimento, nonostante gli interventi dispiegati.
Va infatti rilevato che è allo stato impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali del resistente entro tempi compatibili con le necessità dei minori di avere riferimenti familiari stabili;
Va pertanto accolta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del . CP_1
Ciò posto, il Collegio ritiene che non vada disciplinata alcuna forma di affidamento, che presuppone comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte dell'altro genitore, ma - identificandosi invece la quale unico genitore allo stato esercente la Pt_1
responsabilità genitoriale, stante la decadenza del – va da sé che la stessa, la quale si CP_1
è manifestata idonea nella sua funzione genitoriale (cfr. comparsa di costituzione e risposta del curatore speciale, avv. nella quale si legge testualmente: “il curatore dà atto di CP_2
aver ascoltato i minori in data 23.09.2024 e di aver notato un contesto familiare sereno, ormai assestato ed imperniato attorno alla figura materna, unica che si è presa sempre cura dei figli e che provvede tuttora ai loro bisogni, crescita, istruzione ed educazione. Entrambi i minori sono perfettamente inseriti nella vita sociale di Polla, comune di residenza. Il figlio maggiore frequenta l'Istituto Tecnico per Ragionieri in Santarsenio (SA) e la piccola CP_3
è impegnata da pochi giorni nel frequentare la 1° Media in Polla. Entrambi hanno come unico punto di riferimento la madre, nei cui confronti provano grande affetto e senso di riconoscenza, identificandola come unico autentico ed imprescindibile affetto, nonché come unica persona in grado di poter provvedere alle loro esigenze materiali e spirituali”) eserciterà in via esclusiva la responsabilità sui figli e Alla ricorrente sarà Per_1 CP_3 pertanto attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso dell'altro genitore (affidamento,
a titolo meramente descrittivo, definito dalla giurisprudenza di merito come cd. affido superesclusivo - cfr. Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. - o CP_5
rafforzato - cfr. Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani, Trib Roma 16/6/2017).
Si tratta, di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater, comma 3, c.c.
Nel modulo di affidamento esclusivo, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
tuttavia "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori". L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può, però, trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito") nel senso che, in tal caso, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali inerenti ai figli.
Occorre precisare che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater, ultimo comma, c.c.).
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento esclusivo alla madre appare necessario per evitare che la rappresentanza degli interessi dei minori, soprattutto per le questioni fondamentali, sia ostacolata o inibita dal completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia, anche tenuto conto della delicata età dei minori, entrambi adolescenti.
Il Collegio ritiene inoltre di non prevedere alcun calendario di incontri tra i minori e il padre, con il quale non hanno di fatto alcun rapporto da almeno 7 anni e che, allo stato, ciò non risponderebbe al loro interesse. Fermo restando che se il intenda seriamente CP_1
riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale
Si evidenzia, infatti che la pronuncia di decadenza è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività, essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio /punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Quanto invece all'obbligo di mantenimento dei minori si osserva, in primo luogo, che, anche in assenza di domanda di parte, al Tribunale è consentito pronunciarsi d'ufficio, posto che i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è
l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, sono rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. Ord. n. 14830/2017); rileva, in secondo luogo, il
Collegio che tale obbligo permane di regola in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza; d'altra parte la perdita della responsabilità genitoriale è un provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sui figli, che sono i soggetti, a beneficio dei quali la decadenza o la sospensione è comminata.
Tale obbligo sussiste pertanto nel caso di specie di pronuncia di decadenza del solo padre resistente e di collocazione dei minori presso la madre, genitore nei confronti del quale non è stato adottato alcun provvedimento limitativo/ablatorio della responsabilità genitoriale e per l'effetto unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale.
Il Tribunale, considerato che non risulta documentazione reddituale del resistente rimasto contumace e che non è stato dimostrato il tenore di vita dei minori nel corso della convivenza dei genitori, deve dare allora preminente rilievo alle esigenze connaturate all'età di Per_1
e (rispettivamente 11 e 16 anni). CP_3
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene equo prevedere a carico del , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), pari ad € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese mediche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla ricorrente di autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto con inserimento dei figli nel proprio passaporto, evidenzia il Collegio che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 20 del d.l. n. 69/2023 alla legge n 1185 del
1967 in materia di rilascio dei passaporti, non risulta più necessario il consenso dell'altro genitore per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore;
lo stesso dicasi per le carte di identità valide per l'espatrio rilasciate all'interno di paesi dell'Unione Europea.
A questo principio fa eccezione il caso in cui a carico del genitore richiedente, sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell'autorità giudiziaria. Resta invece ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori alla richiesta di passaporto per il figlio minore.
Rispetto a ciò, la parte non ha allegato o provato in alcun modo il diniego del resistente con la conseguenza che la richiesta potrà essere presentata nelle forme previste dalla legge, senza necessità di statuizione del Tribunale in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza del resistente, il quale va pertanto condannato a pagare alla controparte, nonché alla curatela speciale dei minori – resa necessaria dal comportamento del – le spese processuali sostenute, che si liquidano CP_1
in applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento – valore indeterminabile (da € 26.001,00 a 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(esclusa la fase istruttoria non concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara ex art 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sui CP_1
figli minori e senza facoltà di incontro;
Persona_1 Controparte_3
- affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, Persona_1 Controparte_3 con collocamento prevalente presso l'abitazione stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (affido cd. superesclusivo);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 mensile di € 300,00 (pari ad € 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi, entro il giorno 5 del mese;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive, occorrenti per la prole;
- condanna al pagamento integrale delle spese di lite sostenute dalla CP_1 ricorrente, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
- condanna al pagamento delle spese sostenute dalla curatela speciale CP_1 dei minori, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Lagonegro nella Camera di Consiglio del 11/04/2025.
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco