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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 362/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LONGO Parte_1 C.F._1
FABIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AITA MASSIMILIANO
Convenuto
OGGETTO: Azione di revocazione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 8 marzo 2021 i sig.ri coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il sig. e la sig.ra , al fine di far dichiarare, Controparte_1 Controparte_2 sussistendone i presupposti di cui all'art 2901 c.c., la revocatoria dell'accordo di conciliazione sottoscritto il 15 ottobre 2020 e dell'accordo di mediazione del 15 ottobre 2020 con autentica delle sottoscrizioni del notaio sott. (Rep. 40784 – racc. 24048) trascritto presso Persona_1
l'ufficio della conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 10.11.2020 al Registro Generale n. 26935 e
Registro particolare n. 19963, dichiarando inefficace nei riguardi degli attori l'atto di disposizione del patrimonio sottoscritto dai fratelli e con la predetta scrittura Controparte_1 Controparte_2 privata autenticata dal notaio . Persona_1
A sostegno della domanda assumevano;
che con sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di
Paola, depositata il 26.06.2020 notificata in data 29.06.2020 e munita di formula esecutiva in data
5.10.2020 veniva condannato al pagamento, in favore dei coniugi Controparte_1 Pt_1 e , della somma di € 16.991,00 oltre Iva, interessi sulla somma via via
[...] Parte_2 rivalutata fino alla data dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria all'attualità dalla data dell'evento dannoso (10.04. 2009), nonchè al pagamento della somma di € 1.536.90, quale 50% del costi di consulenza tecnica resa nel procedimento di a.t.p. RG 160/2010, oltre interessi legali dalla data in cui è avvenuto il pagamento e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
che nonostante il signor avesse ricevuto in data 5.10.2020 la notificazione della predetta sentenza in data Controparte_1
15.10.2020, sottoscriveva accordo conciliazione in sede di mediazione con il quale trasferiva il terreno in questione alla sorella;
che il terreno ceduto (in Catasto Terreni del Controparte_2
Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445) con atto del 15.10.2020 per la somma di euro 1.800,00, corrisposta in contanti nel 2007 era stato paga-to ben 20.000,00 euro;
che detto terreno edificabile, benché situato nel Comune di Santa Maria del Cedro, alla via degli Ulivi, risulta censito al Castasto Terreni del Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445; che dalla consultazione dei RR.II. dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di Cosenza il signor
[...]
non risulta proprietario di altri immobili o intestatario di altro diritto reale;
che, CP_1 pertanto, appare fin troppo evidente l'intento del signor di volersi sottrarre Controparte_1 all'esecuzione forzata per il quale in data 15.12.2020 gli veniva notificato pignoramento immobiliare;
che, quindi, i coniugi sono creditori di - al netto delle CP_3 Controparte_1 spese, competenze e accessori dell'atto di precetto - della somma di € 23.325,44, oltre interessi dal
3.12.2020 all'effettivo soddisfo, in virtù della citata sentenza n. 413/2020 del Tribunale di Paola;
che l'atto di cessione e di trasferimento di cui all'accordo di mediazione citato al prezzo irrisorio di
€ 1.800,00, compromette le ragioni creditorie dei coniugi e ed è stata Parte_1 Parte_2 chiaramente effettuata dal debitore, odierno convenuto, signor , e della di lui Controparte_1 sorella, , nella consapevolezza di tale pregiudizio. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti che sosteneva l'infondatezza della domanda attorea ed instava per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione della quale veniva acquisita documentazione, ritenuta con ordinanza del
4.12.2023 l'inammissibilità della prova testi, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.
La domanda revocatoria proposta nell'interesse di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni in motivazione.
Premesso che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).
Quanto, infine, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass.
Civ. 2748/2005).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato innanzitutto che il credito della parte attrice veniva giudizialmente accertato con la sentenza n. 413/2020 del Tribunale di
Paola, passata in giudicato in data 29.07.2020, a seguito della notificazione del 29.06.2020, mentre l'atto di disposizione del terreno è del 15.10.2020, ovvero successivo alla notifica della sentenza.
Parimenti non può ritenersi sussistere dubbi in ordine alla sussistenza dell'eventus danni, laddove il debitore, sebbene formulasse delle propose di pagamento rateale, titolare di pensione con la cessione di cui è causa alienava tutti gli immobili di cui risultava titolare di talchè oggettivamente diminuiva la garanzia patrimoniale, in quanto eliminava il patrimonio eventualmente aggredibile.
Per quanto riguarda, infine, la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio Controparte_2 arrecato al creditore, a prescindere dal rapporto di parentela essendo quest'ultima sorella del debitore, considerato che nel caso in cui il credito sia sorto anteriormente – come nella fattispecie di cui è causa – è sufficiente la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al terzo piuttosto che l'animus nocendi ovvero l'intenzione di arrecare il danno, è agevole rilevare l'esiguità del prezzo corrisposto e la modalità di pagamento utilizzata, in contanti, laddove il disponente nell'anno 2007 per il medesimo terreno edificabile di complessivi mq 690 (cfr. documentazione versata in atti) corrispondeva € 20.000,00.
Del resto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.” (Cass. n.
13447/2013).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda formulata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e , dei seguenti Parte_1 Parte_2 atti: accordo di conciliazione sottoscritto il 15 ottobre 2020 e accordo in sede di mediazione del 15 ottobre 2015 con autentica delle sottoscrizioni del Notaio dott. (Rep. 40784 – Persona_1
Racc. 24048) trascritto presso l'Ufficio della Conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 10.11.2020 al
Registro Generale n. 26935 e Registro Particolare n. 19963 avente ad oggetto il terreno identificato in Catasto Terreni del Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445;
2. CONDANNA i convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.178,00 per compenso oltre spese vive, spese generali ed accessori di legge;
3. ORDINA al competente conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Paola, 23.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 362/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LONGO Parte_1 C.F._1
FABIO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AITA MASSIMILIANO
Convenuto
OGGETTO: Azione di revocazione ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 8 marzo 2021 i sig.ri coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio il sig. e la sig.ra , al fine di far dichiarare, Controparte_1 Controparte_2 sussistendone i presupposti di cui all'art 2901 c.c., la revocatoria dell'accordo di conciliazione sottoscritto il 15 ottobre 2020 e dell'accordo di mediazione del 15 ottobre 2020 con autentica delle sottoscrizioni del notaio sott. (Rep. 40784 – racc. 24048) trascritto presso Persona_1
l'ufficio della conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 10.11.2020 al Registro Generale n. 26935 e
Registro particolare n. 19963, dichiarando inefficace nei riguardi degli attori l'atto di disposizione del patrimonio sottoscritto dai fratelli e con la predetta scrittura Controparte_1 Controparte_2 privata autenticata dal notaio . Persona_1
A sostegno della domanda assumevano;
che con sentenza n. 413/2020 emessa dal Tribunale di
Paola, depositata il 26.06.2020 notificata in data 29.06.2020 e munita di formula esecutiva in data
5.10.2020 veniva condannato al pagamento, in favore dei coniugi Controparte_1 Pt_1 e , della somma di € 16.991,00 oltre Iva, interessi sulla somma via via
[...] Parte_2 rivalutata fino alla data dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria all'attualità dalla data dell'evento dannoso (10.04. 2009), nonchè al pagamento della somma di € 1.536.90, quale 50% del costi di consulenza tecnica resa nel procedimento di a.t.p. RG 160/2010, oltre interessi legali dalla data in cui è avvenuto il pagamento e fino alla data dell'effettivo soddisfo;
che nonostante il signor avesse ricevuto in data 5.10.2020 la notificazione della predetta sentenza in data Controparte_1
15.10.2020, sottoscriveva accordo conciliazione in sede di mediazione con il quale trasferiva il terreno in questione alla sorella;
che il terreno ceduto (in Catasto Terreni del Controparte_2
Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445) con atto del 15.10.2020 per la somma di euro 1.800,00, corrisposta in contanti nel 2007 era stato paga-to ben 20.000,00 euro;
che detto terreno edificabile, benché situato nel Comune di Santa Maria del Cedro, alla via degli Ulivi, risulta censito al Castasto Terreni del Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445; che dalla consultazione dei RR.II. dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio del Territorio di Cosenza il signor
[...]
non risulta proprietario di altri immobili o intestatario di altro diritto reale;
che, CP_1 pertanto, appare fin troppo evidente l'intento del signor di volersi sottrarre Controparte_1 all'esecuzione forzata per il quale in data 15.12.2020 gli veniva notificato pignoramento immobiliare;
che, quindi, i coniugi sono creditori di - al netto delle CP_3 Controparte_1 spese, competenze e accessori dell'atto di precetto - della somma di € 23.325,44, oltre interessi dal
3.12.2020 all'effettivo soddisfo, in virtù della citata sentenza n. 413/2020 del Tribunale di Paola;
che l'atto di cessione e di trasferimento di cui all'accordo di mediazione citato al prezzo irrisorio di
€ 1.800,00, compromette le ragioni creditorie dei coniugi e ed è stata Parte_1 Parte_2 chiaramente effettuata dal debitore, odierno convenuto, signor , e della di lui Controparte_1 sorella, , nella consapevolezza di tale pregiudizio. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti che sosteneva l'infondatezza della domanda attorea ed instava per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione della quale veniva acquisita documentazione, ritenuta con ordinanza del
4.12.2023 l'inammissibilità della prova testi, sulle conclusioni rassegnate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.
La domanda revocatoria proposta nell'interesse di parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni in motivazione.
Premesso che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18-2-1991, n. 1691).
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).
Quanto, infine, alla prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, deve rilevarsi che la stessa può essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass.
Civ. 2748/2005).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato innanzitutto che il credito della parte attrice veniva giudizialmente accertato con la sentenza n. 413/2020 del Tribunale di
Paola, passata in giudicato in data 29.07.2020, a seguito della notificazione del 29.06.2020, mentre l'atto di disposizione del terreno è del 15.10.2020, ovvero successivo alla notifica della sentenza.
Parimenti non può ritenersi sussistere dubbi in ordine alla sussistenza dell'eventus danni, laddove il debitore, sebbene formulasse delle propose di pagamento rateale, titolare di pensione con la cessione di cui è causa alienava tutti gli immobili di cui risultava titolare di talchè oggettivamente diminuiva la garanzia patrimoniale, in quanto eliminava il patrimonio eventualmente aggredibile.
Per quanto riguarda, infine, la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio Controparte_2 arrecato al creditore, a prescindere dal rapporto di parentela essendo quest'ultima sorella del debitore, considerato che nel caso in cui il credito sia sorto anteriormente – come nella fattispecie di cui è causa – è sufficiente la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al terzo piuttosto che l'animus nocendi ovvero l'intenzione di arrecare il danno, è agevole rilevare l'esiguità del prezzo corrisposto e la modalità di pagamento utilizzata, in contanti, laddove il disponente nell'anno 2007 per il medesimo terreno edificabile di complessivi mq 690 (cfr. documentazione versata in atti) corrispondeva € 20.000,00.
Del resto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che “La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.” (Cass. n.
13447/2013).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda formulata nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di e , dei seguenti Parte_1 Parte_2 atti: accordo di conciliazione sottoscritto il 15 ottobre 2020 e accordo in sede di mediazione del 15 ottobre 2015 con autentica delle sottoscrizioni del Notaio dott. (Rep. 40784 – Persona_1
Racc. 24048) trascritto presso l'Ufficio della Conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 10.11.2020 al
Registro Generale n. 26935 e Registro Particolare n. 19963 avente ad oggetto il terreno identificato in Catasto Terreni del Comune di Grisolia al Foglio 9, part.lle 292, 295 e 445;
2. CONDANNA i convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.178,00 per compenso oltre spese vive, spese generali ed accessori di legge;
3. ORDINA al competente conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., con esonero di ogni responsabilità.
Paola, 23.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli