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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7340/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 3141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7345/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 7340/2024, la Società_1 srl in liquidazione, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
3141/2023 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere,
Agenzia Entrate Napoli.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda con riferimento al rimborso disposto dalla Corte di
Giustizia di I grado di Napoli con sentenza n. 4074/2022, pari a Euro 29.664,00, confermata dalla sentenza 3141/2023 di questa Corte di Giustizia, oltre spese di giudizio in E 2000,00 oltre accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate facendo presente di avere attivato le procedure per il rimborso e la liquidazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la somma capitale , ma non le spese liquidate con la sentenza da ottemperare, né quelle del giudizio di ottemperanza, ed in proposito nulla ha rilevato controparte.
Preso atto che ad oggi non risulta fornita la prova, da parte dell'Amministrazione, della avvenuta piena ottemperanza nel senso di cui sopra, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione,di ottemperare integralmente alla sentenza in questione.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 450,00 oltre IVA e CpA.
Nomina commissario ad acta, onde ridurre i costi per l'Amministrazione, il Direttore provinciale di Napoli
II, con termine di 90 giorni per il deposito della Relazione.
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 3141/2023 di questa Corte di
Giustizia, al pagamento delle spese e competenze del giudizio definito con sentenza 3141/2023 pari a
Euro 2000,00 oltre accessori Nomina commissario ad acta il Direttore Provinciale di Napoli II dell'Agenzia delle Entrate,, con termine di giorni 90 per il deposito della relazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 450,00 oltre IVA
e CpA in favore del difensore anticipatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
NOLA CATIA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 7340/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 3141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7345/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 7340/2024, la Società_1 srl in liquidazione, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n.
3141/2023 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere,
Agenzia Entrate Napoli.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda con riferimento al rimborso disposto dalla Corte di
Giustizia di I grado di Napoli con sentenza n. 4074/2022, pari a Euro 29.664,00, confermata dalla sentenza 3141/2023 di questa Corte di Giustizia, oltre spese di giudizio in E 2000,00 oltre accessori, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate facendo presente di avere attivato le procedure per il rimborso e la liquidazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto la somma capitale , ma non le spese liquidate con la sentenza da ottemperare, né quelle del giudizio di ottemperanza, ed in proposito nulla ha rilevato controparte.
Preso atto che ad oggi non risulta fornita la prova, da parte dell'Amministrazione, della avvenuta piena ottemperanza nel senso di cui sopra, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione,di ottemperare integralmente alla sentenza in questione.
Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 450,00 oltre IVA e CpA.
Nomina commissario ad acta, onde ridurre i costi per l'Amministrazione, il Direttore provinciale di Napoli
II, con termine di 90 giorni per il deposito della Relazione.
P.Q.M.
dichiara l'obbligo dell'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 3141/2023 di questa Corte di
Giustizia, al pagamento delle spese e competenze del giudizio definito con sentenza 3141/2023 pari a
Euro 2000,00 oltre accessori Nomina commissario ad acta il Direttore Provinciale di Napoli II dell'Agenzia delle Entrate,, con termine di giorni 90 per il deposito della relazione. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in Euro 450,00 oltre IVA
e CpA in favore del difensore anticipatario.