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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12189 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5719 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.8 presso lo studio dell'avv. Biagio Fede- le ( ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2 atti;
ATTRICE
E
c.f in persona del Sindaco p.t., elet- Controparte_1 P.IVA_1 tivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio ( ), giusta procura speciale in atti;
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo o, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, notificato il 22.02.2023, ha Parte_1 proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del CP_2
[...
[...] [...]
per le lesioni personali subite in occasione del sinistro avvenuto
[...] in data 23.01.2018, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del predetto per omessa custodia, vigilanza e manutenzione della CP_1 strada pubblica e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Il regolarmente costituito in giudizio, ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda sostenendo l'inesistenza del fatto sto- rico e del nesso causale e, pertanto, l'insussistenza di qualsivoglia re- sponsabilità del convenuto per le lesioni subite Controparte_1 dall'attore o, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Trattato il giudizio, all'udienza del 02.10.2025, ritenuta la causa matura, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.; ed infatti la giurisprudenza più recente è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso ge- nerale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2003, n° 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n° 24529; da ultimo anche Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n° 17946). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della pro- va. Vanno in tema pienamente condivisi gli argomenti spesi da Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n° 15383, nonché dalla giurisprudenza successiva che si è ad essa adeguata, i quali debbono intendersi in questa sede in- tegralmente richiamati.
In tema è oramai pacifico (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n.6651) che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchet- to, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che carat- terizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale po- tesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità ri- spetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”.
Vanno, quindi, riassunti i consolidati principi elaborati dalla giurispru- denza in materia di responsabilità da cose in custodia. La responsabilità
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per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracon- trattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni. La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabi- lità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'o- nere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di di- mostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n° 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n° 7125).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi cu- stode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al sog- getto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa
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essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a deter- minare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa:
a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898)
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di uti- lizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681);
c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la con- dotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da respon- sabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risar- cimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. 4035/2021). Inoltre è pacifico che “nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del pas- sante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia ido- neo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano” (cfr. Cass. civ. 4051/2023).
Nel merito le domande attoree sono in parte fondate e vanno, quindi, accolte nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
Parte attrice ha, infatti, provato l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presen- tava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pro- babile, se non inevitabile, il danno. Ed invero, la presenza di sanpietrini divelti ed il dissesto del manto stradale, provocato dalla presenza di una buca per assenza dei cd. sanpietrini, comporta certamente l'elevata probabilità di cadute. A fronte di ciò il convenuto non è riuscito a prova- re né il caso fortuito, né l'incidenza esclusiva della condotta colposa del- la vittima.
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La ricostruzione dei fatti esposta dall'attore in citazione è stata confer- mata dalla deposizione del teste (escusso alla udienza Testimone_1 del 02.10.2025). In particolare, il detto teste ha riferito: “Sono a cono- scenza dei fatti di causa perché il giorno dell'incidente, avvenuto nella seconda metà del mese di gennaio del 2018, mi trovavo verso le 5.30/6.00 del mattino presso la pompa di benzina dopo la galleria di Fuorigrotta e ho visto il Sig. che rovinava con il motorino, Pt_1 prendendo un sanpietrino e poi una buca;
preciso che mi trovavo lì a fa- re benzina in quanto ero di ritorno da casa di amici”; “preciso che all'epoca dei fatti vivevo a bagnoli e rientravo da Piedigrotta, andando verso casa mi sono fermato a fare benzina”; “la pompa di benzina è molto vicina e sono riuscito a vedere bene la dinamica della caduta”; “ho prestato soccorso al Sig. , ma non ho chiamato l'ambulanza; è Pt_1 passato un autobus e il conducente ha provveduto a chiamare i soccor- si;
dopo l'arrivo dell'ambulanza sono andato via”; “per quanto riguarda lo stato dei luoghi, ricordo che il manto era dissestato in vari punti, i san- pietrini erano rotti e la galleria era illuminata da una luce gialla fioca”;
“preciso che in quel momento non era ancora giorno pieno”
Il teste ha, dunque, riferito di essere stato presente al Testimone_1 momento in cui è avvenuto il sinistro, confermando la dinamica descrit- ta da parte attrice, in base alla quale la caduta è stata causata dai san- pietrini divelti dal manto stradale di Via Caio Duilio in Napoli. La deposi- zione presenta coerenza interna, si riscontra con la documentazione agli atti di causa (verbale di P.S. dell'Ospedale San Paolo e verbale RIS della Polizia Municipale nonché fotografie dello stato dei luoghi allegate al verbale RIS) e con quanto accertato dal CTU.
La situazione di dissesto stradale non risulta né smentita né contestata dal convenuto, che si è semplicemente difeso deducendo che il CP_1 lamentato sinistro si era verificato in condizioni atmosferiche favorevoli e di buona visibilità.
Riconosciuta la sussistenza della responsabilità invocata da parte attri- ce, va tuttavia precisato che, nel caso in esame, viene in rilievo l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Questa norma dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ora, nel senso del carattere colposo del comportamento tenuto dall'attore, della gravità dello stesso e dell'incidenza causale che questo ha avuto va osservato prima di tutto come all'uso di una cosa “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa stessa” (Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2014, n° 18167).
Alla luce di questo dovere vanno valorizzate, nel caso di specie, le se- guenti circostanze: 1) la visibilità dei sanpietrini divelti e della cd. buca, in quanto risulta dalle fotografie prodotte e dal verbale redatto dalla PS,
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che si trattava, per dimensioni e localizzazione, di un dissesto visibile all'accorto e diligente centauro;
2) il carattere tristemente notorio delle condizioni (spesso non ottimali) di manutenzione presenti nelle strade pubbliche, che rendono a maggior ragione necessario nell'uso delle stes- se una particolare cautela;
3) il fatto che non vi fosse adeguata visibilità perché erano le 6 del mattino (smentito dal rapporto di PS che dichiara adeguata la luce artificiale) non può attenuare il dovere di cautela che gravava sull'attore ed anzi, solitamente, proprio in presenza di scarsa lu- ce o foschia mattutina si deve prestare maggiore attenzione, soprattut- to se si è alla guida di un ciclomotore, perché il manto stradale delle pri- me luci dell'alba è “scivoloso” e per definizione intrinseca pericoloso;
4) il sinistro è avvenuto in assenza di traffico, di mattina presto, quando le strade sono poco utilizzate: orbene, in tale contesto, l'accorto centauro deve sempre rispettare il limite di velocità prescritto per la circolazione nel contesto urbano, in modo da avere padronanza assoluta del mezzo ed affrontare gli “imprevisti” senza conseguenze estreme, quali quelle occorsegli che fanno presumere una velocità non consona al contesto ed alle condizioni di tempo e di luogo del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2480/2018; n. 21212/2022) ha chiarito che: il concorso non richiede la colpa grave del danneggiato, ma qualsiasi condotta imprudente causalmente rilevante;
la percentuale di riduzione è determinata in base al grado di incidenza causale della condotta del danneggiato rispetto all'evento; nel caso in esame la pavimentazione in sanpietrini è notoriamente (soprattutto la mattina presto, con notoria presenza di elevata umidità) più scivolosa e soggetta a dissesti;
la velocità di guida, non commisurata, ha generato la non prudente ed adeguata attenzione alle condizioni del fondo stradale;
la caduta sarebbe stata molto meno grave con una condotta più pru- dente ed attenta del danneggiato che, come evincesi dagli atti di causa, era ben a conoscenza dei luoghi in cui è accaduto il sinistro.
In conclusione, va diminuito del 50% il risarcimento spettante all'attore in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi dell'evento danno (non essendo possibile stimare una diversa percentuale di danno a carico del convenuto).
In corso di causa è stata, poi, disposta C.T.U. medico-legale. Essa è stata eseguita dal Dott. . Questo Giudice reputa di condividere Persona_1 appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. e le conclusioni da questo raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Il C.T.U. ha, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni riassunte al termine della relazione scritta dopo aver visitato il perizian- do, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro narrata, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
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Riguardo alla prova del nesso causale tra le lesioni patite dall'attore e l'evento dallo stesso prospettato, il C.T.U. ne ha accertato la sussistenza, come si evince dalla relazione peritale, in cui l'ausiliario dichiara che in seguito al sinistro occorso in data 23.01.2018, l'attore, riportava “una frattura scomposta del 1/3medio di Tibia e Perone a sinistra e per so- pradanno anche la frattura di tre metatarsi del piede sinistro . Questi eventi sono da ricollegare alla dinamica dell'incidente con pieno ricono- scimento del nesso causale, infatti il periziato , nel raggiungere il selcia- to stradale, deve aver posto il piede sinistro in flessione e supinazione e, come conseguenza di ciò, l'arto inferiore caricato del peso del paziente e della energia cinetica derivante dall'evento stesso , ha ceduto con clas- sico meccanismo da trauma diretto ed indiretto a livello della diafisi di tibia e del terzo distale del perone;
la tibia in particolare sottoposta ad eccessiva flessione ha ceduto per fortuna con esposizione dei capi stes- si di frattura” Il CTU ha ancora precisato “…che lesioni refertate e suc- cessivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri me- dico legali di giudizio, con il fatto lesivo”.
Il C.T.U. ha inoltre quantificato il danno biologico patito dall'attore nell' 11% ed ha inoltre calcolato in complessivi gg. otto il periodo di invalidità totale, nonché gg 100 I.T.P. al 75%, 60 gg I.T.P. al 50% e 60 gg I.T.P. al 25% .
Passando, quindi, alla liquidazione del danno cd. biologico, va adottata quale base di calcolo la tabella redatta dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione relativa all'anno 2024, tabella utilizzata dalla mag- gior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la li- quidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) ed erano state censurate in quanto "pervengono - non correttamente - all'indica- zione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma arit- metica di entrambe le voci di danno" (cfr. Cass. 25164/20). La compo- nente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale interven- to nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (53 anni nel
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2018), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere glo- balmente liquidata in € 28.058 all'attualità, già inclusiva della compo- nente di sofferenza morale, relativo all'invalidità permanente pari all' 11% (punto danno biologico 2.732,57 – punto danno non patrimoniale 3.470,36 - demoltiplicatore 0,740).
A ciò va aggiunta la somma di € 14.720 relativa alla invalidità tempora- nea così come indicato nella CTU, (in particolare 8 gg ITT pari ad euro 920,00; 100 gg ITP al 75% pari ad euro 8.625,00; 60 gg ITP al 50% pari ad euro 3.450,00; 60 gg ITP al 25% 1.725,00 - punto di invalidità euro 115 pro die ).
Il totale del danno complessivo è quindi pari a € 42.778.
Nessuna somma può, viceversa, essere riconosciuta a titolo di danno morale o “esistenziale”, dotati pacificamente oramai di una propria au- tonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed adeguata prova ex art. 2697 cc.
Del resto, la S.C. (cfr. Cass. n. 25164/2020), in ordine al “cd. danno esi- stenziale” (dinamico-relazionale) ha oramai chiarito come “la "persona- lizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una varia- zione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di in- cidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giu- dice di legittimità, in circo-stanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qua- lunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Con riferimento, invece, al c.d. “danno morale”, la S.C., nella pronuncia succitata, ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed inte- gralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di na- tura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un com- penso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discu- tibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente af- fermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudi- zio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire 8
anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fatti- specie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suffi- ciente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussi- stente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con spe- cifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconduci- bili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta de- scrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualifica- zione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Pertanto, la cd. personalizzazione del danno sarebbe stata possibile solo in presenza di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che, nel caso in esame, non sono state neppure dedotte ed allegate in giudizio, oltre che assolutamente non dimostrate.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile solo in caso di puntuale allega- zione e descrizione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo, puntuali allegazioni che mancano nel caso in esame.
Non possono, altresì, essere riconosciuti all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, gli esborsi per le spese sanitarie sostenute in quanto non specificamente documentate e provate.
In conclusione, valutato complessivamente il danno in euro 42.778 ed operata la decurtazione del 50 % in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., il convenuto va condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma complessiva di euro 21.389 all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quan- to agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, 9
è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal 23 gennaio del 2018 (data del sinistro) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di € 17.898,74 (Indice FOI - novembre 25 - 121,3 – Indice gennaio 2018: 101,5 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,837) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalu- tata secondo gli indici Istat di varia-zione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, atteso il concorso di colpa del danneggiato, si compen- sano per la metà mentre restano, per la restante metà, a carico del con- venuto soccombente e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamen- te esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle di- fese svolte con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calco- lato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore co- stituito che se ne è dichiarato anticipatario.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva, a carico di parte convenuta soccombente, con onere della predetta di rimborsare a parte attrice tutto quello che al fine ha dovuto anticipare.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 dichiara il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. nella Controparte_1 produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condan- na il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della comples- siva somma di € 21.389 oltre interessi come in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento della restante metà, che liquida in euro 500 per spese, se versate , ed in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, se dovute per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico del soccombente le Controparte_1 spese di CTU.
Così deciso in Napoli il 23/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°5719 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.8 presso lo studio dell'avv. Biagio Fede- le ( ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2 atti;
ATTRICE
E
c.f in persona del Sindaco p.t., elet- Controparte_1 P.IVA_1 tivamente domiciliato in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio ( ), giusta procura speciale in atti;
C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da scritti conclusionali in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo o, comunque, sintetizzando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, notificato il 22.02.2023, ha Parte_1 proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del CP_2
[...
[...] [...]
per le lesioni personali subite in occasione del sinistro avvenuto
[...] in data 23.01.2018, chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del predetto per omessa custodia, vigilanza e manutenzione della CP_1 strada pubblica e, per l'effetto, sentirlo condannare al pagamento in suo favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Il regolarmente costituito in giudizio, ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto della domanda sostenendo l'inesistenza del fatto sto- rico e del nesso causale e, pertanto, l'insussistenza di qualsivoglia re- sponsabilità del convenuto per le lesioni subite Controparte_1 dall'attore o, in subordine, il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Trattato il giudizio, all'udienza del 02.10.2025, ritenuta la causa matura, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c.; ed infatti la giurisprudenza più recente è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso ge- nerale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante da ultimo Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2003, n° 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n° 24529; da ultimo anche Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n° 17946). Si tratta chiaramente di posizioni che hanno conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della pro- va. Vanno in tema pienamente condivisi gli argomenti spesi da Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2006, n° 15383, nonché dalla giurisprudenza successiva che si è ad essa adeguata, i quali debbono intendersi in questa sede in- tegralmente richiamati.
In tema è oramai pacifico (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n.6651) che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchet- to, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che carat- terizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale po- tesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità ri- spetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica”.
Vanno, quindi, riassunti i consolidati principi elaborati dalla giurispru- denza in materia di responsabilità da cose in custodia. La responsabilità
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per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracon- trattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni. La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabi- lità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'o- nere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di di- mostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n° 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n° 7125).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi cu- stode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al sog- getto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa
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essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a deter- minare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa:
a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898)
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di uti- lizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681);
c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
E, ancora, in materia di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, i giudici di legittimità di recente hanno chiarito che la con- dotta colposa della vittima non integra gli estremi del caso fortuito, qualora non presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con la conseguenza che il contegno del danneggiato non esonera da respon- sabilità il custode, potendo però rilevare ai fini della riduzione del risar- cimento ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. 4035/2021). Inoltre è pacifico che “nel caso specifico della caduta dal motorino in corrispondenza di una buca stradale, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del pas- sante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia ido- neo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano” (cfr. Cass. civ. 4051/2023).
Nel merito le domande attoree sono in parte fondate e vanno, quindi, accolte nei limiti e per le motivazioni di seguito esplicitate.
Parte attrice ha, infatti, provato l'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presen- tava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto pro- babile, se non inevitabile, il danno. Ed invero, la presenza di sanpietrini divelti ed il dissesto del manto stradale, provocato dalla presenza di una buca per assenza dei cd. sanpietrini, comporta certamente l'elevata probabilità di cadute. A fronte di ciò il convenuto non è riuscito a prova- re né il caso fortuito, né l'incidenza esclusiva della condotta colposa del- la vittima.
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La ricostruzione dei fatti esposta dall'attore in citazione è stata confer- mata dalla deposizione del teste (escusso alla udienza Testimone_1 del 02.10.2025). In particolare, il detto teste ha riferito: “Sono a cono- scenza dei fatti di causa perché il giorno dell'incidente, avvenuto nella seconda metà del mese di gennaio del 2018, mi trovavo verso le 5.30/6.00 del mattino presso la pompa di benzina dopo la galleria di Fuorigrotta e ho visto il Sig. che rovinava con il motorino, Pt_1 prendendo un sanpietrino e poi una buca;
preciso che mi trovavo lì a fa- re benzina in quanto ero di ritorno da casa di amici”; “preciso che all'epoca dei fatti vivevo a bagnoli e rientravo da Piedigrotta, andando verso casa mi sono fermato a fare benzina”; “la pompa di benzina è molto vicina e sono riuscito a vedere bene la dinamica della caduta”; “ho prestato soccorso al Sig. , ma non ho chiamato l'ambulanza; è Pt_1 passato un autobus e il conducente ha provveduto a chiamare i soccor- si;
dopo l'arrivo dell'ambulanza sono andato via”; “per quanto riguarda lo stato dei luoghi, ricordo che il manto era dissestato in vari punti, i san- pietrini erano rotti e la galleria era illuminata da una luce gialla fioca”;
“preciso che in quel momento non era ancora giorno pieno”
Il teste ha, dunque, riferito di essere stato presente al Testimone_1 momento in cui è avvenuto il sinistro, confermando la dinamica descrit- ta da parte attrice, in base alla quale la caduta è stata causata dai san- pietrini divelti dal manto stradale di Via Caio Duilio in Napoli. La deposi- zione presenta coerenza interna, si riscontra con la documentazione agli atti di causa (verbale di P.S. dell'Ospedale San Paolo e verbale RIS della Polizia Municipale nonché fotografie dello stato dei luoghi allegate al verbale RIS) e con quanto accertato dal CTU.
La situazione di dissesto stradale non risulta né smentita né contestata dal convenuto, che si è semplicemente difeso deducendo che il CP_1 lamentato sinistro si era verificato in condizioni atmosferiche favorevoli e di buona visibilità.
Riconosciuta la sussistenza della responsabilità invocata da parte attri- ce, va tuttavia precisato che, nel caso in esame, viene in rilievo l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Questa norma dispone: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ora, nel senso del carattere colposo del comportamento tenuto dall'attore, della gravità dello stesso e dell'incidenza causale che questo ha avuto va osservato prima di tutto come all'uso di una cosa “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa stessa” (Cass. civ., Sez. III, 25 agosto 2014, n° 18167).
Alla luce di questo dovere vanno valorizzate, nel caso di specie, le se- guenti circostanze: 1) la visibilità dei sanpietrini divelti e della cd. buca, in quanto risulta dalle fotografie prodotte e dal verbale redatto dalla PS,
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che si trattava, per dimensioni e localizzazione, di un dissesto visibile all'accorto e diligente centauro;
2) il carattere tristemente notorio delle condizioni (spesso non ottimali) di manutenzione presenti nelle strade pubbliche, che rendono a maggior ragione necessario nell'uso delle stes- se una particolare cautela;
3) il fatto che non vi fosse adeguata visibilità perché erano le 6 del mattino (smentito dal rapporto di PS che dichiara adeguata la luce artificiale) non può attenuare il dovere di cautela che gravava sull'attore ed anzi, solitamente, proprio in presenza di scarsa lu- ce o foschia mattutina si deve prestare maggiore attenzione, soprattut- to se si è alla guida di un ciclomotore, perché il manto stradale delle pri- me luci dell'alba è “scivoloso” e per definizione intrinseca pericoloso;
4) il sinistro è avvenuto in assenza di traffico, di mattina presto, quando le strade sono poco utilizzate: orbene, in tale contesto, l'accorto centauro deve sempre rispettare il limite di velocità prescritto per la circolazione nel contesto urbano, in modo da avere padronanza assoluta del mezzo ed affrontare gli “imprevisti” senza conseguenze estreme, quali quelle occorsegli che fanno presumere una velocità non consona al contesto ed alle condizioni di tempo e di luogo del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 2480/2018; n. 21212/2022) ha chiarito che: il concorso non richiede la colpa grave del danneggiato, ma qualsiasi condotta imprudente causalmente rilevante;
la percentuale di riduzione è determinata in base al grado di incidenza causale della condotta del danneggiato rispetto all'evento; nel caso in esame la pavimentazione in sanpietrini è notoriamente (soprattutto la mattina presto, con notoria presenza di elevata umidità) più scivolosa e soggetta a dissesti;
la velocità di guida, non commisurata, ha generato la non prudente ed adeguata attenzione alle condizioni del fondo stradale;
la caduta sarebbe stata molto meno grave con una condotta più pru- dente ed attenta del danneggiato che, come evincesi dagli atti di causa, era ben a conoscenza dei luoghi in cui è accaduto il sinistro.
In conclusione, va diminuito del 50% il risarcimento spettante all'attore in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del sinistro e quindi dell'evento danno (non essendo possibile stimare una diversa percentuale di danno a carico del convenuto).
In corso di causa è stata, poi, disposta C.T.U. medico-legale. Essa è stata eseguita dal Dott. . Questo Giudice reputa di condividere Persona_1 appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. e le conclusioni da questo raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Il C.T.U. ha, infatti, provveduto a raggiungere le conclusioni riassunte al termine della relazione scritta dopo aver visitato il perizian- do, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro narrata, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
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Riguardo alla prova del nesso causale tra le lesioni patite dall'attore e l'evento dallo stesso prospettato, il C.T.U. ne ha accertato la sussistenza, come si evince dalla relazione peritale, in cui l'ausiliario dichiara che in seguito al sinistro occorso in data 23.01.2018, l'attore, riportava “una frattura scomposta del 1/3medio di Tibia e Perone a sinistra e per so- pradanno anche la frattura di tre metatarsi del piede sinistro . Questi eventi sono da ricollegare alla dinamica dell'incidente con pieno ricono- scimento del nesso causale, infatti il periziato , nel raggiungere il selcia- to stradale, deve aver posto il piede sinistro in flessione e supinazione e, come conseguenza di ciò, l'arto inferiore caricato del peso del paziente e della energia cinetica derivante dall'evento stesso , ha ceduto con clas- sico meccanismo da trauma diretto ed indiretto a livello della diafisi di tibia e del terzo distale del perone;
la tibia in particolare sottoposta ad eccessiva flessione ha ceduto per fortuna con esposizione dei capi stes- si di frattura” Il CTU ha ancora precisato “…che lesioni refertate e suc- cessivamente certificate sono in rapporto causale, secondo i criteri me- dico legali di giudizio, con il fatto lesivo”.
Il C.T.U. ha inoltre quantificato il danno biologico patito dall'attore nell' 11% ed ha inoltre calcolato in complessivi gg. otto il periodo di invalidità totale, nonché gg 100 I.T.P. al 75%, 60 gg I.T.P. al 50% e 60 gg I.T.P. al 25% .
Passando, quindi, alla liquidazione del danno cd. biologico, va adottata quale base di calcolo la tabella redatta dal Tribunale di Milano, nell'ultima versione relativa all'anno 2024, tabella utilizzata dalla mag- gior parte dei Giudici di merito per la condivisibilità dei criteri adottati.
Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la li- quidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) ed erano state censurate in quanto "pervengono - non correttamente - all'indica- zione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma arit- metica di entrambe le voci di danno" (cfr. Cass. 25164/20). La compo- nente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale interven- to nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, elaborando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiornata (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valore monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU, anche in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età dell'attore all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (53 anni nel
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2018), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere glo- balmente liquidata in € 28.058 all'attualità, già inclusiva della compo- nente di sofferenza morale, relativo all'invalidità permanente pari all' 11% (punto danno biologico 2.732,57 – punto danno non patrimoniale 3.470,36 - demoltiplicatore 0,740).
A ciò va aggiunta la somma di € 14.720 relativa alla invalidità tempora- nea così come indicato nella CTU, (in particolare 8 gg ITT pari ad euro 920,00; 100 gg ITP al 75% pari ad euro 8.625,00; 60 gg ITP al 50% pari ad euro 3.450,00; 60 gg ITP al 25% 1.725,00 - punto di invalidità euro 115 pro die ).
Il totale del danno complessivo è quindi pari a € 42.778.
Nessuna somma può, viceversa, essere riconosciuta a titolo di danno morale o “esistenziale”, dotati pacificamente oramai di una propria au- tonomia rispetto a quello c.d. biologico, non essendone stata fornita la relativa ed adeguata prova ex art. 2697 cc.
Del resto, la S.C. (cfr. Cass. n. 25164/2020), in ordine al “cd. danno esi- stenziale” (dinamico-relazionale) ha oramai chiarito come “la "persona- lizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una varia- zione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di in- cidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giu- dice di legittimità, in circo-stanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qua- lunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Con riferimento, invece, al c.d. “danno morale”, la S.C., nella pronuncia succitata, ha confermato “come sia del tutto conforme a diritto, ed inte- gralmente condiviso da questa Corte, il principio affermato in sentenza secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di na- tura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un com- penso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019)… Premessa la diversa (e non più discu- tibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente af- fermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudi- zio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire 8
anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fatti- specie, siano idonei a fornire la serie con catenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere suffi- ciente la dimostra- zione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussi- stente il diritto al risarcimento)…In ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con spe- cifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconduci- bili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta de- scrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualifica- zione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia)”.
Pertanto, la cd. personalizzazione del danno sarebbe stata possibile solo in presenza di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che, nel caso in esame, non sono state neppure dedotte ed allegate in giudizio, oltre che assolutamente non dimostrate.
Ugualmente, il ricorso alle presunzioni, ai fini della liquidazione del cd. danno morale, sarebbe stato possibile solo in caso di puntuale allega- zione e descrizione delle sofferenze interiori patite da parte attrice in conseguenza dell'evento lesivo, puntuali allegazioni che mancano nel caso in esame.
Non possono, altresì, essere riconosciuti all'istante, a titolo di ristoro del pregiudizio meramente patrimoniale sofferto in conseguenza dell'evento lesivo, gli esborsi per le spese sanitarie sostenute in quanto non specificamente documentate e provate.
In conclusione, valutato complessivamente il danno in euro 42.778 ed operata la decurtazione del 50 % in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., il convenuto va condannato al pagamento, in favore CP_1 dell'attore, della somma complessiva di euro 21.389 all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quan- to agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarci- toria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della sva- lutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, 9
è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche median- te l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio su- bito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definiti- vamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai sin- goli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del ca- so) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mone- taria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal 23 gennaio del 2018 (data del sinistro) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di € 17.898,74 (Indice FOI - novembre 25 - 121,3 – Indice gennaio 2018: 101,5 – Raccordo Indici: 1 – Indice di devalutazione 0,837) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalu- tata secondo gli indici Istat di varia-zione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno esse- re corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale + interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, atteso il concorso di colpa del danneggiato, si compen- sano per la metà mentre restano, per la restante metà, a carico del con- venuto soccombente e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamen- te esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle di- fese svolte con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calco- lato sulla base dell'importo del decisum (scaglione da € 5.201 fino ad € 26.000) ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore co- stituito che se ne è dichiarato anticipatario.
Le spese di CTU, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva, a carico di parte convenuta soccombente, con onere della predetta di rimborsare a parte attrice tutto quello che al fine ha dovuto anticipare.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 dichiara il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. nella Controparte_1 produzione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condan- na il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della comples- siva somma di € 21.389 oltre interessi come in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento della restante metà, che liquida in euro 500 per spese, se versate , ed in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, se dovute per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico del soccombente le Controparte_1 spese di CTU.
Così deciso in Napoli il 23/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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