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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17731 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 27212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA NZ Presidente
CE TE DI
FA LA DI relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 tra
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. BA Parte_1
Santese ricorrente
e
nata a [...] il 24 agosto 1977, con il patrocinio degli avv.ti Angela CP_1
LE e BA TA resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 26 giugno
1 2011 con ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione CP_1
personale nell'anno 2022, con decreto di omologazione n. 12157/2022 reso dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione consensuale rubricato al numero r.g. 16988/2022, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente avanzata all'udienza del 27 novembre
2025, cui controparte nulla ha opposto, va pertanto emessa sentenza non definitiva,
essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 26 giugno 2011, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri
[...]
e in Roma in data 26 giugno 2011; Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 87, parte
II, serie A05);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025.
Il DI Relatore
FA LA
Il Presidente
TA NZ
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
TA NZ Presidente
CE TE DI
FA LA DI relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 tra
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. BA Parte_1
Santese ricorrente
e
nata a [...] il 24 agosto 1977, con il patrocinio degli avv.ti Angela CP_1
LE e BA TA resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roma in data 26 giugno
1 2011 con ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione CP_1
personale nell'anno 2022, con decreto di omologazione n. 12157/2022 reso dall'intestato Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione consensuale rubricato al numero r.g. 16988/2022, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente avanzata all'udienza del 27 novembre
2025, cui controparte nulla ha opposto, va pertanto emessa sentenza non definitiva,
essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 26 giugno 2011, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
2 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri
[...]
e in Roma in data 26 giugno 2011; Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n. 87, parte
II, serie A05);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio, come da ordinanza già emessa dal giudice relatore;
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025.
Il DI Relatore
FA LA
Il Presidente
TA NZ
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