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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6654 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attrice, con l'avv. Giuseppe Salafia
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Roberto Gorio
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 terzo intervenuto, con l'avv. Andrea Vicari
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli depositati telematicamente
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
(da ora per sentir accertare la non autenticità delle firme a lei Controparte_1 CP_1 attribuite, apposte sulla fideiussione asseritamente rilasciata in data 7.7.2011 a garanzia di debiti della pagina 1 di 7 società per la somma di € 622.787,00=, con conseguente declaratoria di Controparte_3 nullità/annullabilità della fideiussione.
L'attrice ha esposto, in sintesi, che: i) nel marzo 2011 aveva costituito con i soci CP_4
e la società rilasciando al (coniuge) Controparte_2 CP_5 Controparte_3 CP_4 procura “perché intervenisse al predetto atto costitutivo e sottoscrivesse unicamente il conferimento della quota di partecipazione”, svolgendo essa la diversa attività lavorativa di medico Pt_1 ematologo;
ii) nel mese di febbraio del 2013 essa attrice era uscita dalla compagine sociale;
iii) nell'anno 2016, a seguito della richiesta di un finanziamento all'Istituto Intesa San Paolo, “le veniva rappresentata l'esistenza a suo carico di una segnalazione di cointestazione di garanzia fideiussoria presso la Centrale Rischi […] per il valore di euro 622.728,00 giusta intermediario Fineco poi
.”; iv) non avendo mai sottoscritto alcuna fideiussione, il 3.1.2017 aveva Controparte_1 diffidato “a rilasciare, entro e non oltre quindici giorni, a favore della stessa la liberatoria CP_1 piena mediante svincolo dalla fideiussione per l'importo di euro 622.788,00 sussistente a favore della
(contestazione n. 30193578) ed a comunicare alla Centrale dei Rischi della Controparte_3
Banca D'Italia la rettifica della segnalazione”; v) ciò nonostante con comunicazione in data CP_1
1.3.2019, le aveva inoltrato atto di costituzione in mora, incaricando (da ora Parte_2 Pt_2 per il recupero del credito;
vi) richiesto a l'invio dell'originale – o almeno di copia conforme Pt_2 della pretesa fideiussione – quest'ultima si era si limitata a inviare una copia fotostatica della stessa;
vii) l'esperto incaricato da essa attrice per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, aveva concluso osservando che “con grado di prossima certezza (inficiata dalla presenza in copia del reperto in verifica;
nel caso fosse stato presente l'originale, si sarebbe infatti concluso il presente elaborato con la certezza tecnica) le tre firme “ apposte sulla Parte_1 fidejussione del 07/07/11 tra / Fineco studiata e Parte_1 Controparte_6 meticolosamente preparata imitazione, indubbiamente effettuata a mano libera (non rilevandosi ad es. irregolarità tremorali dovute ad un'imitazione pedissequa). Quindi le firme de quibus risultano essere il classico esempio dell'opera di un falsario […]”.
nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione non si è costituita tempestivamente CP_1 in giudizio.
pagina 2 di 7 Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha ordinato a l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'originale CP_1 della fideiussione per sottoporla alla richiesta c.t.u. grafologica, onerando l'attrice della notifica dell'ordinanza istruttoria alla convenuta contumace.
A seguito di detta notifica si è costituita in giudizio che ha provveduto a depositare CP_1
l'originale della fideiussione oggetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c., dichiarando, in ogni caso, “che non intende richiedere la verificazione della fideiussione di cui è causa a firma apparente Parte_1
ed altresì che non intende avvalersi della medesima fideiussione”; ciò posto, ha concluso
[...] perché il tribunale volesse dichiarare che “è cessata la materia del contendere e la sopravvenuta la carenza di interesse all'azione di parte attrice”.
Disposto un rinvio per l'eventuale definizione della lite, in data 18.11.2022 è intervenuto volontariamente in giudizio, ex art. 105, 1° comma, c.p.c., il co-fideiussore , Controparte_2 affermando il proprio interesse a far accertare l'autenticità della sottoscrizione della fideiussione anche da parte della in vista dell'eventuale azione di regresso nei suoi confronti. Pt_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autografia o meno delle sottoscrizioni attribuite alla all'esito è stata trattenuta Pt_1 in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Merito
2.1. Disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della Pt_1
Come accennato sub 1., la ha introdotto il presente giudizio per sentir accertare l'apocrifia Pt_1 delle sottoscrizioni a lei attribuite, apposte sulla scrittura privata in data 7.7.2011 denominata
“Fidejussione”, prodotta quale doc. nn. 5 e 10 (conforme al doc. n. 1 prodotto da . CP_1
In punto di diritto, la Corte di cassazione ha ormai da tempo chiarito che “la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la pagina 3 di 7 conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (fra le altre, Cass. 20882/2021, da cui è tratta la massima).
Ritiene il tribunale che la abbia fornito idonea prova del proprio assunto. Pt_1
La c.t.u. grafologica espletata ha difatti accertato che ““le tre sottoscrizioni a nome ' Parte_1 oggetto di disconoscimento, con certezza non sono riconducibili alla mano del signora
[...]
e, quindi, sono da ritenere apocrife”, accertando altresì che “l'originale del Parte_1 documento prodotto in sede di giuramento del CTU da (Fideiussione datata 07.07.2011), CP_1 comparato con la copia di detto documento disconosciuta dalla signora è risultato conforme Pt_1 all'originale”.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., fondata su ampia e convincente motivazione e rimaste prive di specifica e tempestiva contestazione da parte di tutte parti (intervenute alle operazioni peritali con i propri consulenti di parte).
Solo per completezza devono essere quindi disattese le censure alla c.t.u. sollevate dalla difesa del per la prima volta con la comparsa conclusionale (e perciò tardivamente) e che risultano, in CP_2 ogni caso, infondate.
Il c.t.u. ha, in primo luogo, effettuato le proprie indagini utilizzando un rilevante numero di scritture di comparazione (vedile riepilogate a pag. 4 della c.t.u.), comprensive del “saggio grafico composto da 4 fogli, rilasciato il giorno 11 ottobre 2023 in Orzinuovi (BS), presso lo studio della CTU” (sempre pag.
4 dell'elaborato), con conseguente infondatezza della doglianza secondo cui “non si è voluto procedere, come da richiesta del CTP dell'esponente dott. ad acquisire quali scritture Persona_1 comparative anche le sottoscrizioni apposte dall'odierna attrice nei documenti relativi alla fase istruttoria appena precedente alla concessione del finanziamento da parte della Banca”.
Si aggiunga che:
a) l'asserita richiesta formulata dal c.t.p. di parte non risulta in realtà formulata nel corso CP_2 delle operazioni peritali, non avendo il c.t.u. dato atto di tale richiesta, né il c.t.p. di parte CP_2 formulato alcuna osservazione avverso la bozza di consulenza trasmessa dal c.t.u. alle parti;
pagina 4 di 7 b) in ogni caso, a norma dell'art. 217, 2° comma, c.p.c., “le scritture che debbono servire di comparazione” sono, in difetto di espresso accordo fra le parti, solo quelle aventi i requisiti di autenticità contemplati dalla norma citata, con la conseguente irritualità della richiesta (tardivamente) formulata dalla difesa del . CP_2
Del tutto irrilevante appare poi il richiamo la pretesa “certificazione” dell'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente operata dal “funzionario che si è occupato della pratica”.
In disparte l'assoluta illeggibilità della sottoscrizione e il totale difetto di indicazioni quanto alla qualifica del soggetto che la ha apposta, deve ritenersi che il preteso “funzionario che si è occupato della pratica” risulta all'evidenza privo di alcun potere di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Né parte intervenuta ha ritenuto di citarlo come testimone (formulando una coerente richiesta di prova testimoniale) per dimostrare il fatto storico della (asserita) apposizione delle sottoscrizioni da parte della sul documento. Pt_1
2.2. Accogliendo la domanda attrice, va perciò accertata l'apocrifia delle sottoscrizioni attribuite alla apposte sul documento in data 7.7.2011 per cui è causa, denominato “Fidejussione”, con Pt_1 conseguente accertamento dell'insussistenza della fideiussione asseritamente rilasciata dalla Pt_1
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda diretta a “ordinare in favore dell'attrice la cancellazione della segnalazione esistente a suo carico presso la Centrale Rischi
Banca d'Italia e presso i Sistemi di Informazione Creditizia non sussistendo alcuna garanzia da ella prestata”, avendo già provveduto al relativo adempimento. CP_1
3. Spese.
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra l'attrice e la convenuta dovendosi al riguardo ribadire che quest'ultima, nel Pt_1 CP_1 costituirsi in giudizio, ha dichiarato espressamente che “non intende richiedere la verificazione della fideiussione di cui è causa a firma apparente ed altresì che non intende avvalersi Parte_1 della medesima fideiussione”, prestando sostanziale adesione alle richieste formulate da parte attrice. pagina 5 di 7 Il , integralmente soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute CP_2 dalla per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00= per spese ed € 7.616,00= per Pt_1 compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa), oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c., non potendo lo stesso CP_2 avere conoscenza diretta della circostanza della non autenticità delle sottoscrizioni attribuite alla
Pt_1
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_2
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara che le sottoscrizioni apposte sul documento denominato “Fidejussione” in data 7.7.2011 non sono riconducibili all'attrice con conseguente Parte_1 inesistenza della fideiussione attribuita all'attrice;
- rigetta le domande formulate dal terzo intervenuto, ; Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Parte_1
Controparte_1
- condanna l'intervenuto al pagamento, in favore dell'attrice della somma CP_2 Pt_1 di € 545,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_2
Così deciso in Brescia il 28.10.2025
Il giudice pagina 6 di 7 dott. Raffaele del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6654 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attrice, con l'avv. Giuseppe Salafia
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Roberto Gorio
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 terzo intervenuto, con l'avv. Andrea Vicari
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli depositati telematicamente
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1
(da ora per sentir accertare la non autenticità delle firme a lei Controparte_1 CP_1 attribuite, apposte sulla fideiussione asseritamente rilasciata in data 7.7.2011 a garanzia di debiti della pagina 1 di 7 società per la somma di € 622.787,00=, con conseguente declaratoria di Controparte_3 nullità/annullabilità della fideiussione.
L'attrice ha esposto, in sintesi, che: i) nel marzo 2011 aveva costituito con i soci CP_4
e la società rilasciando al (coniuge) Controparte_2 CP_5 Controparte_3 CP_4 procura “perché intervenisse al predetto atto costitutivo e sottoscrivesse unicamente il conferimento della quota di partecipazione”, svolgendo essa la diversa attività lavorativa di medico Pt_1 ematologo;
ii) nel mese di febbraio del 2013 essa attrice era uscita dalla compagine sociale;
iii) nell'anno 2016, a seguito della richiesta di un finanziamento all'Istituto Intesa San Paolo, “le veniva rappresentata l'esistenza a suo carico di una segnalazione di cointestazione di garanzia fideiussoria presso la Centrale Rischi […] per il valore di euro 622.728,00 giusta intermediario Fineco poi
.”; iv) non avendo mai sottoscritto alcuna fideiussione, il 3.1.2017 aveva Controparte_1 diffidato “a rilasciare, entro e non oltre quindici giorni, a favore della stessa la liberatoria CP_1 piena mediante svincolo dalla fideiussione per l'importo di euro 622.788,00 sussistente a favore della
(contestazione n. 30193578) ed a comunicare alla Centrale dei Rischi della Controparte_3
Banca D'Italia la rettifica della segnalazione”; v) ciò nonostante con comunicazione in data CP_1
1.3.2019, le aveva inoltrato atto di costituzione in mora, incaricando (da ora Parte_2 Pt_2 per il recupero del credito;
vi) richiesto a l'invio dell'originale – o almeno di copia conforme Pt_2 della pretesa fideiussione – quest'ultima si era si limitata a inviare una copia fotostatica della stessa;
vii) l'esperto incaricato da essa attrice per la verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, aveva concluso osservando che “con grado di prossima certezza (inficiata dalla presenza in copia del reperto in verifica;
nel caso fosse stato presente l'originale, si sarebbe infatti concluso il presente elaborato con la certezza tecnica) le tre firme “ apposte sulla Parte_1 fidejussione del 07/07/11 tra / Fineco studiata e Parte_1 Controparte_6 meticolosamente preparata imitazione, indubbiamente effettuata a mano libera (non rilevandosi ad es. irregolarità tremorali dovute ad un'imitazione pedissequa). Quindi le firme de quibus risultano essere il classico esempio dell'opera di un falsario […]”.
nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione non si è costituita tempestivamente CP_1 in giudizio.
pagina 2 di 7 Nel corso dell'istruzione, il g.i. ha ordinato a l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'originale CP_1 della fideiussione per sottoporla alla richiesta c.t.u. grafologica, onerando l'attrice della notifica dell'ordinanza istruttoria alla convenuta contumace.
A seguito di detta notifica si è costituita in giudizio che ha provveduto a depositare CP_1
l'originale della fideiussione oggetto dell'ordine ex art. 210 c.p.c., dichiarando, in ogni caso, “che non intende richiedere la verificazione della fideiussione di cui è causa a firma apparente Parte_1
ed altresì che non intende avvalersi della medesima fideiussione”; ciò posto, ha concluso
[...] perché il tribunale volesse dichiarare che “è cessata la materia del contendere e la sopravvenuta la carenza di interesse all'azione di parte attrice”.
Disposto un rinvio per l'eventuale definizione della lite, in data 18.11.2022 è intervenuto volontariamente in giudizio, ex art. 105, 1° comma, c.p.c., il co-fideiussore , Controparte_2 affermando il proprio interesse a far accertare l'autenticità della sottoscrizione della fideiussione anche da parte della in vista dell'eventuale azione di regresso nei suoi confronti. Pt_1
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. grafologica diretta ad accertare l'autografia o meno delle sottoscrizioni attribuite alla all'esito è stata trattenuta Pt_1 in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Merito
2.1. Disconoscimento delle sottoscrizioni da parte della Pt_1
Come accennato sub 1., la ha introdotto il presente giudizio per sentir accertare l'apocrifia Pt_1 delle sottoscrizioni a lei attribuite, apposte sulla scrittura privata in data 7.7.2011 denominata
“Fidejussione”, prodotta quale doc. nn. 5 e 10 (conforme al doc. n. 1 prodotto da . CP_1
In punto di diritto, la Corte di cassazione ha ormai da tempo chiarito che “la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la pagina 3 di 7 conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.” (fra le altre, Cass. 20882/2021, da cui è tratta la massima).
Ritiene il tribunale che la abbia fornito idonea prova del proprio assunto. Pt_1
La c.t.u. grafologica espletata ha difatti accertato che ““le tre sottoscrizioni a nome ' Parte_1 oggetto di disconoscimento, con certezza non sono riconducibili alla mano del signora
[...]
e, quindi, sono da ritenere apocrife”, accertando altresì che “l'originale del Parte_1 documento prodotto in sede di giuramento del CTU da (Fideiussione datata 07.07.2011), CP_1 comparato con la copia di detto documento disconosciuta dalla signora è risultato conforme Pt_1 all'originale”.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., fondata su ampia e convincente motivazione e rimaste prive di specifica e tempestiva contestazione da parte di tutte parti (intervenute alle operazioni peritali con i propri consulenti di parte).
Solo per completezza devono essere quindi disattese le censure alla c.t.u. sollevate dalla difesa del per la prima volta con la comparsa conclusionale (e perciò tardivamente) e che risultano, in CP_2 ogni caso, infondate.
Il c.t.u. ha, in primo luogo, effettuato le proprie indagini utilizzando un rilevante numero di scritture di comparazione (vedile riepilogate a pag. 4 della c.t.u.), comprensive del “saggio grafico composto da 4 fogli, rilasciato il giorno 11 ottobre 2023 in Orzinuovi (BS), presso lo studio della CTU” (sempre pag.
4 dell'elaborato), con conseguente infondatezza della doglianza secondo cui “non si è voluto procedere, come da richiesta del CTP dell'esponente dott. ad acquisire quali scritture Persona_1 comparative anche le sottoscrizioni apposte dall'odierna attrice nei documenti relativi alla fase istruttoria appena precedente alla concessione del finanziamento da parte della Banca”.
Si aggiunga che:
a) l'asserita richiesta formulata dal c.t.p. di parte non risulta in realtà formulata nel corso CP_2 delle operazioni peritali, non avendo il c.t.u. dato atto di tale richiesta, né il c.t.p. di parte CP_2 formulato alcuna osservazione avverso la bozza di consulenza trasmessa dal c.t.u. alle parti;
pagina 4 di 7 b) in ogni caso, a norma dell'art. 217, 2° comma, c.p.c., “le scritture che debbono servire di comparazione” sono, in difetto di espresso accordo fra le parti, solo quelle aventi i requisiti di autenticità contemplati dalla norma citata, con la conseguente irritualità della richiesta (tardivamente) formulata dalla difesa del . CP_2
Del tutto irrilevante appare poi il richiamo la pretesa “certificazione” dell'autenticità delle sottoscrizioni asseritamente operata dal “funzionario che si è occupato della pratica”.
In disparte l'assoluta illeggibilità della sottoscrizione e il totale difetto di indicazioni quanto alla qualifica del soggetto che la ha apposta, deve ritenersi che il preteso “funzionario che si è occupato della pratica” risulta all'evidenza privo di alcun potere di certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Né parte intervenuta ha ritenuto di citarlo come testimone (formulando una coerente richiesta di prova testimoniale) per dimostrare il fatto storico della (asserita) apposizione delle sottoscrizioni da parte della sul documento. Pt_1
2.2. Accogliendo la domanda attrice, va perciò accertata l'apocrifia delle sottoscrizioni attribuite alla apposte sul documento in data 7.7.2011 per cui è causa, denominato “Fidejussione”, con Pt_1 conseguente accertamento dell'insussistenza della fideiussione asseritamente rilasciata dalla Pt_1
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda diretta a “ordinare in favore dell'attrice la cancellazione della segnalazione esistente a suo carico presso la Centrale Rischi
Banca d'Italia e presso i Sistemi di Informazione Creditizia non sussistendo alcuna garanzia da ella prestata”, avendo già provveduto al relativo adempimento. CP_1
3. Spese.
L'esito del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra l'attrice e la convenuta dovendosi al riguardo ribadire che quest'ultima, nel Pt_1 CP_1 costituirsi in giudizio, ha dichiarato espressamente che “non intende richiedere la verificazione della fideiussione di cui è causa a firma apparente ed altresì che non intende avvalersi Parte_1 della medesima fideiussione”, prestando sostanziale adesione alle richieste formulate da parte attrice. pagina 5 di 7 Il , integralmente soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute CP_2 dalla per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00= per spese ed € 7.616,00= per Pt_1 compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa), oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono i presupposti per la condanna del ex art. 96 c.p.c., non potendo lo stesso CP_2 avere conoscenza diretta della circostanza della non autenticità delle sottoscrizioni attribuite alla
Pt_1
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_2
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara che le sottoscrizioni apposte sul documento denominato “Fidejussione” in data 7.7.2011 non sono riconducibili all'attrice con conseguente Parte_1 inesistenza della fideiussione attribuita all'attrice;
- rigetta le domande formulate dal terzo intervenuto, ; Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Parte_1
Controparte_1
- condanna l'intervenuto al pagamento, in favore dell'attrice della somma CP_2 Pt_1 di € 545,00= per spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_2
Così deciso in Brescia il 28.10.2025
Il giudice pagina 6 di 7 dott. Raffaele del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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