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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GITTARDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2851/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V70 2025 000448388 8 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da parte motiva
Resistente/Appellato: come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_1 ” (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa come in atti proponeva ricorso per l' annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) per euro €848,75 (quale differenza tra €1.098,75 richiesti e €250,00 pagati) richiedendo l' annullamento parziale del provvedimento impugnato con riconoscimento delle spese di lite .
Premetteva che in data 9 gennaio 2024 l'Agenzia Entrate-Riscossione aveva notificato una intimazione di pagamento per €114.145,78 , atto rispetto a cui presentava ricorso in primo grado parzialmente accolto
(sentenza n. 264/1/2024).
Veniva proposto appello alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e il Sistema PTT indicava il contributo dovuto in €250,00.
In data 14 aprile 2025 la Segreteria richiedeva con invito al pagamento €1.090 ricalcolando il CUT come se fossero 14 atti impugnati.
Deduceva in sintesi:
-illegittimità della richiesta per erronea individuazione del valore della lite con violazione dell'articolo 12 D. lgs. 546/1992) in quanto il ricorso deve considerarsi unico e non possono essere valutati quali 14 ricorsi separati posto che la ratio alla base della determinazione del CUT è quella ristorare i costi effettivi del processo unico e che in relazione al principio di unicità del processo il contributo delle essere parametrato all'intimazione, non alle singole cartelle sottese.
- invalidità della interpretazione dell'Ufficio in quanto lesiva del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto parziale del ricorso con vittoria di spese .
Premetteva che in data 14 aprile 2025 l' Ufficio di Segreteria notificava all'odierna ricorrente invito al pagamento n. V7020250004483888 per contributo unificato tributario (CUT) pari a €1.090,00 relativo all'appello RGA 990/2025 con avviso che in caso di mancato pagamento entro il termine, applicazione sanzione del 70% ex art. 16, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Deduceva l' infondatezza dei motivi di ricorso posto che il ricorrente sostiene che il contributo sia illegittimo perché il ricorso sarebbe unico mentre in realtà, l'appello riguarda 14 atti impugnati , costituiti dalla intimazione e dagli atti presupposti, come indicato nell'atto di appello e nella sentenza di primo grado.
Contro deduceva anche con riferimento ai motivi di ricorso riferiti al contenuto delle cartelle , alla violazione del termine decadenziale per iscrizione a ruolo e al difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi.
Rilevava che il ricorrente pur non provandolo in giudizio aveva comunque versato due importi da €250,00 ciascuno per un totale di €500,00 e che pertanto la differenza dovuta rispetto a quanto richiesto era di
€590,00 e chiedeva pertanto il rigetto parziale del ricorso perché infondato con riconoscimento dell'obbligo di pagamento della indicata differenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto .
Il calcolo del contributo è stato infatti effettuato dall'AF in modo conforme alla legge e risulta pertanto legittimo l'invito al pagamento emesso.
In base all'art. 12, comma 2, D.lgs. 546/199 l'importo del contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si tende a instaurare che per il processo tributario corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Gli importi del contributo unificati sono indicati dell'articolo
13 comma 1 e 1 bis del DPR 115- 2002 sicché per calcolare il contributo unificato è necessario individuare lo scaglione di riferimento in base al valore della causa.
L'AF ha correttamente applicato l' Art. 14, comma 3-bis, T.U.S.G. che prevede che nei processi tributari il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello.
Come correttamente rilevato da parte resistente il legislatore ha infatti adottato al fine di semplificare il criterio di determinazione del contributo unificato per le fasi del giudizio successivo al primo di ancorare la tassazione sempre e comunque all'atto o agli atti impositivi impugnati singolarmente e non cumulativamente considerati.
Tale lettura viene confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (CGT II Lombardia n. 935/2023) nel precisare che il tenore letterale della citato articolo 14 risulta chiaro in quanto parla di valore della lite nei processi tributari senza porre alcuna distinzione tra primo e secondo grado.
L'Ufficio ha considerato il valore dei tributi indicati in ciascuna atto impugnato dalla ricorrente determinando il valore della intimazione di pagamento tramite la somma dei valori contenuti nei predetti atti contestati dal ricorrente posto che l'atto di appello ha per oggetto non un unico atto di intimazione ma riguarda complessivamente 14 atti , costituiti dalla intimazione e dagli atti presupposti, come indicato nell'atto di appello in cui vengono individuate e contestate le singole cartelle .
Non si è integrata alcuna alterazione della ratio del contributo unificato considerato che quest'ultimo ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario è commisurato forfettariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata così come affermato dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. sent. 73/2005).
Il ricorso deve essere integrale posto che la ricorrente come rilevato dalla parte resistente non ha provato il pagamento parziale neppure in fase di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GITTARDI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2851/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V70 2025 000448388 8 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da parte motiva
Resistente/Appellato: come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_1 ” (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa come in atti proponeva ricorso per l' annullamento dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario (CUT) per euro €848,75 (quale differenza tra €1.098,75 richiesti e €250,00 pagati) richiedendo l' annullamento parziale del provvedimento impugnato con riconoscimento delle spese di lite .
Premetteva che in data 9 gennaio 2024 l'Agenzia Entrate-Riscossione aveva notificato una intimazione di pagamento per €114.145,78 , atto rispetto a cui presentava ricorso in primo grado parzialmente accolto
(sentenza n. 264/1/2024).
Veniva proposto appello alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e il Sistema PTT indicava il contributo dovuto in €250,00.
In data 14 aprile 2025 la Segreteria richiedeva con invito al pagamento €1.090 ricalcolando il CUT come se fossero 14 atti impugnati.
Deduceva in sintesi:
-illegittimità della richiesta per erronea individuazione del valore della lite con violazione dell'articolo 12 D. lgs. 546/1992) in quanto il ricorso deve considerarsi unico e non possono essere valutati quali 14 ricorsi separati posto che la ratio alla base della determinazione del CUT è quella ristorare i costi effettivi del processo unico e che in relazione al principio di unicità del processo il contributo delle essere parametrato all'intimazione, non alle singole cartelle sottese.
- invalidità della interpretazione dell'Ufficio in quanto lesiva del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.).
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria –
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto parziale del ricorso con vittoria di spese .
Premetteva che in data 14 aprile 2025 l' Ufficio di Segreteria notificava all'odierna ricorrente invito al pagamento n. V7020250004483888 per contributo unificato tributario (CUT) pari a €1.090,00 relativo all'appello RGA 990/2025 con avviso che in caso di mancato pagamento entro il termine, applicazione sanzione del 70% ex art. 16, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Deduceva l' infondatezza dei motivi di ricorso posto che il ricorrente sostiene che il contributo sia illegittimo perché il ricorso sarebbe unico mentre in realtà, l'appello riguarda 14 atti impugnati , costituiti dalla intimazione e dagli atti presupposti, come indicato nell'atto di appello e nella sentenza di primo grado.
Contro deduceva anche con riferimento ai motivi di ricorso riferiti al contenuto delle cartelle , alla violazione del termine decadenziale per iscrizione a ruolo e al difetto di motivazione per mancata esplicitazione del calcolo degli interessi.
Rilevava che il ricorrente pur non provandolo in giudizio aveva comunque versato due importi da €250,00 ciascuno per un totale di €500,00 e che pertanto la differenza dovuta rispetto a quanto richiesto era di
€590,00 e chiedeva pertanto il rigetto parziale del ricorso perché infondato con riconoscimento dell'obbligo di pagamento della indicata differenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto .
Il calcolo del contributo è stato infatti effettuato dall'AF in modo conforme alla legge e risulta pertanto legittimo l'invito al pagamento emesso.
In base all'art. 12, comma 2, D.lgs. 546/199 l'importo del contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si tende a instaurare che per il processo tributario corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Gli importi del contributo unificati sono indicati dell'articolo
13 comma 1 e 1 bis del DPR 115- 2002 sicché per calcolare il contributo unificato è necessario individuare lo scaglione di riferimento in base al valore della causa.
L'AF ha correttamente applicato l' Art. 14, comma 3-bis, T.U.S.G. che prevede che nei processi tributari il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello.
Come correttamente rilevato da parte resistente il legislatore ha infatti adottato al fine di semplificare il criterio di determinazione del contributo unificato per le fasi del giudizio successivo al primo di ancorare la tassazione sempre e comunque all'atto o agli atti impositivi impugnati singolarmente e non cumulativamente considerati.
Tale lettura viene confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (CGT II Lombardia n. 935/2023) nel precisare che il tenore letterale della citato articolo 14 risulta chiaro in quanto parla di valore della lite nei processi tributari senza porre alcuna distinzione tra primo e secondo grado.
L'Ufficio ha considerato il valore dei tributi indicati in ciascuna atto impugnato dalla ricorrente determinando il valore della intimazione di pagamento tramite la somma dei valori contenuti nei predetti atti contestati dal ricorrente posto che l'atto di appello ha per oggetto non un unico atto di intimazione ma riguarda complessivamente 14 atti , costituiti dalla intimazione e dagli atti presupposti, come indicato nell'atto di appello in cui vengono individuate e contestate le singole cartelle .
Non si è integrata alcuna alterazione della ratio del contributo unificato considerato che quest'ultimo ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario è commisurato forfettariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata così come affermato dalla Corte Costituzionale
(Corte Cost. sent. 73/2005).
Il ricorso deve essere integrale posto che la ricorrente come rilevato dalla parte resistente non ha provato il pagamento parziale neppure in fase di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00