Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 693
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità richiesta per erronea individuazione valore lite

    L'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 14, comma 3-bis, T.U.S.G., che prevede che nei processi tributari il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello. Il legislatore ha ancorato la tassazione all'atto o agli atti impositivi impugnati singolarmente e non cumulativamente considerati. L'atto di appello riguarda complessivamente 14 atti, costituiti dall'intimazione e dagli atti presupposti.

  • Rigettato
    Invalidità interpretazione Ufficio lesiva del diritto di difesa e buon andamento PA

    Non si è integrata alcuna alterazione della ratio del contributo unificato, considerato che quest'ultimo è commisurato forfettariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata.

  • Rigettato
    Mancata prova del pagamento parziale

    Il ricorso deve essere rigettato integralmente posto che la ricorrente, come rilevato dalla parte resistente, non ha provato il pagamento parziale neppure in fase di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 693
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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