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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2798/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2020 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
E IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_4 Parte_5 [...]
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. DE Per_1 Parte_6 Parte_7
CESARIS ANDREA, come da procura alle liti agli atti
ATTORI
contro
in proprio e quale incorporante Controparte_1 [...]
e , ciascuna in persona del CP_2 Controparte_3 proprio Legale Rapp.te p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Prof. VETTORI GIUSEPPE e dall'Avv. VETTORI LORENZO, presso il cui studio in PIAZZA SAN MARCO 5 50121
FIRENZE hanno eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTE
, nella sua qualità di procuratrice speciale di in Controparte_4 Parte_8
pagina 1 di 15 persona del Legale Rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DEL TORCHIO FABIO e dell'Avv.
BISCARETTI DI RUFFIA BERTONE, elettivamente domiciliata presso il loro Studio
(Greenberg Traurig Santa Maria) in Milano, Largo RO CA n. 1
quale procuratrice speciale di , in persona del Legale Rapp.te CP_5 CP_6
p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MERCURIO SALVATORE, CAMPIVERDI DANTE,
POZZOLI DAVIDE e GIOVANDO ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso il loro
Studio (Greenberg Traurig Santa Maria) in Milano, Largo RO CA n. 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_7
TERZE CHIAMATE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
In via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c., non ammesse (prova testimoniale);
Nel merito: accogliere le conclusioni come formulate nell'atto di citazione e successivamente integrate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano:
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e disporre la restituzione delle somme versate senza titolo;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nel contratto stesso;
- dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg. Pt_2 Parte_2 Parte_3
, , , , , quali eredi di
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
; Per_1
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relativi al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso pagina 2 di 15 rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale:
Rigettare la prima domanda avanzata in via subordinata riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto, stante l'inesigibilità della somma, e comunque prescritta;
Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto;
Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata;
in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta;
in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., per il difetto di legittimazione attiva;
in ogni caso, rigettarla perché prescritta;
comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare la compensazione con le somme dovute allo stesso titolo a parte convenuta sopra precisate e, in caso di saldo attivo in favore della parte convenuta, disporre la restituzione di esse alla stessa parte convenuta.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”;
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE: “Richiamate integralmente le proprie difese esposte negli scritti depositati, a verbale di causa e nelle Osservazioni depositate dal CTP, per le causali esposte e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria piaccia al Tribunale di
Firenze:
Nel merito:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e di Controparte_1 [...]
estromettendole dal giudizio, accertando la legittimazione passiva Controparte_8
pagina 3 di 15 o comunque la titolarità del rapporto delle terze chiamate in via concorrente o alternativa fra loro o comunque di (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) atteso l'intervento ex art. 111 c.p.c. di , quale procuratrice speciale della Controparte_4 società e la costituzione di dichiarare che l'emananda sentenza Parte_8 CP_6 avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle terze chiamate in via concorrente o alternativa fra loro e/o di (codice fiscale ): ove le Comparenti fossero Controparte_7 P.IVA_1 ritenute in ipotesi legittimate a contraddire:
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
e) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, limitare la condanna restitutoria di ciascuna Banca alla quota di finanziamento ad essa riferibile, escludendo la solidarietà;
f) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, accertare e dichiarare il diritto delle mutuanti a trattenere quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capi-tale e interessi per effetto del disposto di cui all'art. 2033 c.c.;
In via istruttoria:
- ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) DCV che riconoscete come vostra la perizia che vi si mostra e che ne confermate il contenuto
(si mostra al teste il doc. 7).
A testi: Perito Agronomo Dott. - Via dei Rossi 104 Testimone_1 CP_1
Con riserva di agire in separato giudizio a tutela degli ulteriori diritti della mutuante.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con vittoria di spese e onorari”.
pagina 4 di 15 CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA , nella sua qualità di Controparte_4 procuratrice speciale di Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, per tutto Parte_8 quanto esposto in atti e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e estromettendole dal giudizio, unitamente, ove Parte_8 Controparte_9 ritenuto, a accertando la legittimazione passiva o Controparte_1 comunque la titolarità del rapporto di “ (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) dichiarare che l'emananda sentenza avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle convenute e/o della terza chiamata “ Controparte_1 Controparte_7
(codice fiscale : P.IVA_1
ove e fossero ritenute in ipotesi legittimate a contraddire: Parte_8 Controparte_9
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA quale procuratrice CP_5 speciale di : Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, per tutto quanto esposto in CP_6 atti e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e estromettendole dal giudizio, unitamente, ove Parte_8 Controparte_9 ritenuto, a accertando la legittimazione passiva o Controparte_1 comunque la titolarità del rapporto di “ (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) dichiarare che l'emananda sentenza avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle convenute e/o della terza chiamata “ Controparte_1 Controparte_7
(codice fiscale : P.IVA_1
pagina 5 di 15 ove e fossero ritenute in ipotesi legittimate a contraddire: Parte_8 Controparte_9
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ai sensi degli artt. 50 cpc e 125 disp. att. cpc, l'
[...]
(nel prosieguo , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, , , E
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
IN PROPRIO E QUALI EREDI DI , Parte_5 Persona_1 Pt_6
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_7 Controparte_1
Contr
(nel prosieguo in proprio e quale incorporante , e
[...] CP_2
(nel prosieguo ), Controparte_3 Controparte_3 premettendo di averle precedentemente citate dinanzi al Tribunale di Grosseto, che le convenute avevano sollevato nel procedimento ivi radicato l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito, di aver aderito a detta eccezione e che il Giudice aveva quindi dichiarato la propria incompetenza a favore dell'intestato Tribunale, ove quindi la causa è stata riassunta, e deducendo:
- che, con contratto del 15.7.2007, le Banche convenute concedevano all' un Parte_1 mutuo fondiario di € 5.400.000,00, di cui € 3.000.000,00 erogati da CP_3
Contr
, € 1200.000,00 da e la restante parte da prestito la cui
[...] CP_2 restituzione veniva garantita da fideiussioni prestate da , e Parte_2 Pt_3
, , e e Pt_2 Pt_2 Parte_4 Persona_1 Pt_6 Pt_7
da ipoteca sui beni indicati nel contratto stesso;
[...]
pagina 6 di 15 - che il mutuo veniva concesso per la realizzazione di quattro nuovi edifici ad ampliamento della struttura ricettiva preesistente, ma che la somma erogata veniva invece utilizzata per altri scopi;
- conseguentemente, la nullità del contratto di mutuo di scopo e delle fideiussioni per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., l'inesigibilità delle somme ancora da restituire alle Banche mutuanti, l'esistenza del proprio diritto alla restituzione di quelle versate,
l'inefficacia dell'ipoteca;
- la nullità del contratto di mutuo altresì per il superamento del c.d. limite di finanziabilità;
- la violazione della normativa sulla trasparenza per effetto della mancata e/o errata indicazione
ISC/TAEG e, in ogni caso, la differenza fra ISC/TAEG come pubblicizzato e indicato nel contratto e i costi effettivi a carico della mutuataria;
- l'invalidità del mutuo altresì in relazione alla clausola che determina gli interessi facendo riferimento all'Euribor, sulla base dell'intesa di Istituti di Credito in violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso e dato atto che, con le rispettive comparse di costituzione e risposta nel procedimento avanti il Tribunale di Grosseto, le Banche, oltre a sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, avevano contestato in fatto e in diritto le deduzioni di cui alla citazione, rilevato l'avvenuta cessione del contratto e del credito a terzi e chiesto l'autorizzazione alla loro chiamata in causa, gli attori hanno formulato le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
Le convenute in proprio e quale incorporante Controparte_1
, e si sono costituite in CP_2 Controparte_3 giudizio, confermando la stipula del contratto di mutuo, contestando le deduzioni attoree in ordine alla sua invalidità e inefficacia, sollevando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla propria posizione per essere avvenuta, nelle more, la cessione del contratto e dei crediti alle terze e in via concorrente o alternativa fra loro Parte_8 CP_6
o comunque di e formulando le conclusioni sopra testualmente riportate e non Controparte_7 modificate in corso di causa.
pagina 7 di 15 Autorizzatane la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio e Parte_8 Controparte_9 dando atto dell'avvenuta cessione del credito a sollevando l'eccezione di difetto CP_7 di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto quanto alla propria posizione, contestando le deduzioni degli attori, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della cessionaria e formulando le domande riportate in epigrafe, immodificate nel corso del giudizio.
alla cui chiamata le terze hanno provveduto previa autorizzazione, non si è CP_7 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU volta alla determinazione del valore cauzionale dei beni concessi in garanzia ipotecaria dalla mutuataria, indi dichiarata interrotta per il decesso di , nel prosieguo riassunta e trattenuta in decisione sulle Parte_3 conclusioni di cui si è dato atto, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione.
* * *
1. Preliminarmente si dà atto che le eccezioni delle parti convenute e terze chiamate costituite, di difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, non vengono passate in rassegna, potendo la causa essere decisa nel merito sulla base della nozione della ragione più liquida (cfr Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” conformi ex multis
Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014;
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), con assorbimento altresì delle domande di estromissione avanzate in corso di causa ex art. 111 cpc dalle eccipienti e non seguite dal consenso degli attori, di cui è superflua la disamina, per essere la causa pervenuta a decisione.
2. Tanto premesso, le domande attoree – volte alla declaratoria di nullità del contratto di pagina 8 di 15 mutuo per cui è causa e delle garanzie personali e reali che lo assistono, per plurime ragioni quali l'utilizzo delle somme erogate per uno scopo diverso da quello per il quale il prestito era stato concesso, il superamento del c.d. limite di finanziabilità, la violazione della normativa sulla trasparenza, la determinazione degli interessi mediante riferimento all'Euribor in applicazione di intese anticoncorrenziali tra Istituti di credito - sono infondate e non possono essere accolte, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
2.1 Prendendo le mosse dalla domanda tesa alla declaratoria di nullità per illiceità della causa a norma degli artt. 1325 e 1418 cc, va premesso che “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto
– ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024; conformi ex multis Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018).
Ciò detto, il contratto di mutuo tra le Banche convenute e l (doc. 1 allegato alla Parte_1 comparsa in riassunzione degli attori e alla comparsa di costituzione delle convenute) reca all'art. 1 l'espressa previsione per cui l'importo erogato sarebbe stato da utilizzare “integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimento concernente la realizzazione di quatto nuovi edifici in ampliamento della struttura ricettiva aziendale e comportante una spesa preventivata (…)” , clausola che evidentemente contiene l'indicazione dei motivi del finanziamento, ma non l'assunzione di uno obbligo specifico della mutuataria nei confronti della mutuante, in ragione di un interesse della stessa, interesse che infatti nemmeno è menzionato.
Ne consegue che non si è in presenza, nel caso di specie, di una clausola di destinazione della somma mutuata esorbitante rispetto ai motivi soggettivi per i quali la mutuataria si è determinata all'accesso al credito e tale da incidere sulla causa del contratto, tanto da comportarne la nullità
pagina 9 di 15 per il caso della sua mancata realizzazione.
In ogni caso, a tale assorbente constatazione, si aggiungono l'insussistenza di allegazioni sufficientemente precise in ordine all'omessa realizzazione dello scopo del finanziamento (gli attori si sono limitati a dedurre, in citazione e nella comparsa in riassunzione, a pag. 2 e 4,
l'utilizzo degli importi mutuati per motivi diversi da quelli riportati nell'accordo negoziale, senza specificare alcunchè sul punto con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc) e il difetto di prova, spettando alla parte che allega la nullità, la dimostrazione ex art. 2697 cc, che la stipula era avvenuta sin dall'origine con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, dell'utilizzazione della provvista per una diversa finalità (Cfr ex multis Cass. Ord. Sez. 1 , n. 15929 del 18/06/2018, erroneamente invocata dagli attori a sostegno dell'assunto per cui l'onere della prova graverebbe sulla Banca mutuante, affermazione condivisibile nel solo caso – qui non ricorrente – in cui sia quest'ultima a dover provare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni).
2.2 Del pari infondata è la domanda di accertamento della nullità per superamento del limite di finanziabilità, rispetto alla quale si deve dare atto del principio di diritto enunciato dalla Co
- a superamento dell'orientamento che riteneva applicabile la sanzione della nullità per violazione di norme imperative poste a salvaguardia dell'interesse generale alla stabilità del sistema bancario - secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 33719 del 16/11/2022. Conformi Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023 e Sez. 3 - , Sentenza n. 7949 del 20/03/2023).
Né a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal SC a sezioni Unite può addivenirsi in ragione pagina 10 di 15 dell'argomentazione illustrata dalla Difesa attorea negli scritti conclusionali (in particolare nella memoria di replica ex art. 190 cpc), secondo cui di nullità dovrebbe parlarsi in caso di superamento del limite di finanziabilità macroscopico qual è quello che gli attori sostengono sussistere nel caso di specie, quantificandolo in misura superiore al 100%.
Invero, l'arresto della Corte di legittimità – da cui non rinvengono ragioni per divergere - non consente di operare distinzioni a seconda dell'entità del superamento, bensì enuncia il principio applicabile a tutte le ipotesi di scostamento, secondo cui il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 non integra un elemento essenziale, non essendo detta disposizione determinativa del suo contenuto inderogabile, né volta a fissarne le condizioni di validità.
Ad abundantiam, si osserva che nessun superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 appare essersi verificato nel caso di specie, avendo la CTU eseguita in corso di causa – le cui conclusioni meritano condivisione, in quanto scevre da vizi logici, adottate all'esito di accertamenti approfonditi e corredate da adeguata risposta alle osservazioni dei CCTTP - stimato in € 6.850.350,00 il valore cauzionale dei beni concessi in garanzia ipotecaria dalla mutuataria alla data di ottobre 2007, a fronte del mutuo alla stessa concesso per € 5.400.000,00.
2.3 Infondata è altresì l'eccezione di nullità del contratto per difetto di trasparenza determinato dall'omessa o erronea indicazione del TAEG e dell' Pt_9
L'affermazione attorea è generica, difettando l'individuazione delle clausole del contratto affette da nullità per indeterminatezza e, comunque, infondata.
Invero, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito, e racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Com'e' noto, Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Cicr n. 10688 del 4.3.2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9, comma pagina 11 di 15 2, ha demandato alla Banca d'TA di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
Appurato che l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, deve concludersi nel senso che – contrariamente a quanto ritenuto dall'attore – esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui omessa o erronea indicazione comporta nullità o è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
4597 del 14/02/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. Conforme Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023; Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021. Nella giurisprudenza di merito cfr Cfr ex multis Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026, Tribunale
Cassino sez. I, 21/11/2022, (ud. 18/11/2022, dep. 21/11/2022), n.1549, Tribunale S. Maria Capua
V. sez. III, 11/10/2022, n.3563, Corte appello Torino sez. I, 24/08/2022, n.931, Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742, Tribunale Milano sez. VI, 26/02/2019, n.1897, Tribunale Napoli sez. II, 15/11/2022, (ud. 12/11/2022, dep. 15/11/2022), n.10148.).
2.4 Infine, è infondata l'affermazione in ordine alla nullità del contratto di mutuo in conseguenza della determinazione degli interessi mediante collegamento al tasso Euribor, Co essendo sul punto condivisibile il principio fatto proprio dalla , secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene pagina 12 di 15 determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori non hanno allegato in maniera minimamente specifica né tantomeno provato l'esistenza di intese anticoncorrenziali, né che le Banche mutuanti vi abbiano preso parte e nemmeno, infine, che il contratto di mutuo per cui è causa sia stato stipulato in applicazione delle suddette pratiche o intese.
Per tutto quanto esposto, sussistono i presupposti per la conferma dei provvedimenti di reiezione delle istanze attoree di prova orale adottati in corso di causa, essendo i capitoli di prova per testi dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc irrilevanti ai fini del decidere poiché volti esclusivamente alla conferma, da parte di periti di parte, di aver redatto le consulenze stragiudiziali prodotte quali allegati agli scritti difensivi attorei.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di quelle proposte dalle convenute in via subordinata.
3. Vengono poste a carico degli attori, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalle convenute ed quelle sostenute dalle terze chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione altresì il principio di causalità.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, alla sua complessità media e, rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e le convenute costituitesi con i medesimi
Procuratori, ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio con maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/2014), rispetto al rapporto pagina 13 di 15 processuale con ciascuna delle terze chiamate, ai parametri minimi, essendosi le cessionarie del contratto e del credito limitate ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto ed a richiamare nel merito le difese delle convenute.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
In ragione della soccombenza degli attori, vengono infine definitivamente poste a loro carico le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da in Parte_1 persona del Legale Rapp.te p.t., , , Parte_2 Parte_3
, E IN PROPRIO E QUALI Parte_2 Parte_4 Parte_5
EREDI DI , , ; Persona_1 Parte_6 Parte_7
B) CONDANNA in persona del Legale Parte_1
Rapp.te p.t., , , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
E IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_4 Parte_5 [...]
, , alla rifusione delle spese di lite a Per_1 Parte_6 Parte_7 favore delle parti vittoriose, liquidandole, rispetto a Controparte_1
in proprio e quale incorporante e
[...] CP_2 Controparte_3
in complessivi € 14.118,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge e, rispetto a ciascuna delle terze chiamate , nella sua qualità di procuratrice speciale di e Controparte_4 Parte_8 quale procuratrice speciale di , in € 5431,00 per compensi di CP_5 CP_6
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
C) PONE le spese di CTU, liquidate come da Decreto in atti, a definitivo carico di
CONDANNA in persona del Legale Rapp.te Parte_1
p.t., , , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 Pt_4
pagina 14 di 15 E Parte_4
, Per_1 Parte_6
Firenze, 26 agosto 2025.
IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_5 [...]
, . Parte_7
Il Giudice
dott. Silvia Orani
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2798/2020 promossa da:
in persona del Legale Rapp.te p.t., Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
E IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_4 Parte_5 [...]
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. DE Per_1 Parte_6 Parte_7
CESARIS ANDREA, come da procura alle liti agli atti
ATTORI
contro
in proprio e quale incorporante Controparte_1 [...]
e , ciascuna in persona del CP_2 Controparte_3 proprio Legale Rapp.te p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Prof. VETTORI GIUSEPPE e dall'Avv. VETTORI LORENZO, presso il cui studio in PIAZZA SAN MARCO 5 50121
FIRENZE hanno eletto domicilio, come da procura alle liti agli atti
CONVENUTE
, nella sua qualità di procuratrice speciale di in Controparte_4 Parte_8
pagina 1 di 15 persona del Legale Rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DEL TORCHIO FABIO e dell'Avv.
BISCARETTI DI RUFFIA BERTONE, elettivamente domiciliata presso il loro Studio
(Greenberg Traurig Santa Maria) in Milano, Largo RO CA n. 1
quale procuratrice speciale di , in persona del Legale Rapp.te CP_5 CP_6
p.t., con il patrocinio degli Avv.ti MERCURIO SALVATORE, CAMPIVERDI DANTE,
POZZOLI DAVIDE e GIOVANDO ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso il loro
Studio (Greenberg Traurig Santa Maria) in Milano, Largo RO CA n. 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_7
TERZE CHIAMATE
OGGETTO: mutuo.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
In via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma
VI n. 2 c.p.c., non ammesse (prova testimoniale);
Nel merito: accogliere le conclusioni come formulate nell'atto di citazione e successivamente integrate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano:
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e disporre la restituzione delle somme versate senza titolo;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nel contratto stesso;
- dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dai sigg. Pt_2 Parte_2 Parte_3
, , , , , quali eredi di
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5 [...]
; Per_1
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relativi al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso pagina 2 di 15 rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice;
Sulle domande avversarie formulate in via subordinata riconvenzionale:
Rigettare la prima domanda avanzata in via subordinata riconvenzionale, perché infondata in fatto ed in diritto, stante l'inesigibilità della somma, e comunque prescritta;
Rigettare la domanda di riqualificazione automatica del contratto nullo in ordinario mutuo ipotecario, perché infondata in fatto ed in diritto;
Dichiarare l'inammissibilità della domanda di conversione del contratto, in ogni caso rigettare la domanda avanzata in via subordinata, di conversione del contratto, ex art. 1424 c.c., perché prescritta e comunque infondata;
in ogni caso rigettare la domanda di pagamento della conseguente somma, perché prescritta;
in ogni caso, rigettare la stessa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Rigettare la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., per il difetto di legittimazione attiva;
in ogni caso, rigettarla perché prescritta;
comunque, rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare la compensazione con le somme dovute allo stesso titolo a parte convenuta sopra precisate e, in caso di saldo attivo in favore della parte convenuta, disporre la restituzione di esse alla stessa parte convenuta.
Vinte le spese, oneri accessori inclusi”;
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE: “Richiamate integralmente le proprie difese esposte negli scritti depositati, a verbale di causa e nelle Osservazioni depositate dal CTP, per le causali esposte e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria piaccia al Tribunale di
Firenze:
Nel merito:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e di Controparte_1 [...]
estromettendole dal giudizio, accertando la legittimazione passiva Controparte_8
pagina 3 di 15 o comunque la titolarità del rapporto delle terze chiamate in via concorrente o alternativa fra loro o comunque di (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) atteso l'intervento ex art. 111 c.p.c. di , quale procuratrice speciale della Controparte_4 società e la costituzione di dichiarare che l'emananda sentenza Parte_8 CP_6 avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle terze chiamate in via concorrente o alternativa fra loro e/o di (codice fiscale ): ove le Comparenti fossero Controparte_7 P.IVA_1 ritenute in ipotesi legittimate a contraddire:
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
e) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, limitare la condanna restitutoria di ciascuna Banca alla quota di finanziamento ad essa riferibile, escludendo la solidarietà;
f) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, accertare e dichiarare il diritto delle mutuanti a trattenere quanto già ricevuto a titolo di restituzione del capi-tale e interessi per effetto del disposto di cui all'art. 2033 c.c.;
In via istruttoria:
- ammettere prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1) DCV che riconoscete come vostra la perizia che vi si mostra e che ne confermate il contenuto
(si mostra al teste il doc. 7).
A testi: Perito Agronomo Dott. - Via dei Rossi 104 Testimone_1 CP_1
Con riserva di agire in separato giudizio a tutela degli ulteriori diritti della mutuante.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con vittoria di spese e onorari”.
pagina 4 di 15 CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA , nella sua qualità di Controparte_4 procuratrice speciale di Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, per tutto Parte_8 quanto esposto in atti e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e estromettendole dal giudizio, unitamente, ove Parte_8 Controparte_9 ritenuto, a accertando la legittimazione passiva o Controparte_1 comunque la titolarità del rapporto di “ (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) dichiarare che l'emananda sentenza avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle convenute e/o della terza chiamata “ Controparte_1 Controparte_7
(codice fiscale : P.IVA_1
ove e fossero ritenute in ipotesi legittimate a contraddire: Parte_8 Controparte_9
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa”.
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA quale procuratrice CP_5 speciale di : Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, per tutto quanto esposto in CP_6 atti e respinta ogni difesa, eccezione, istanza di merito e istruttoria:
a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva (o comunque la loro mancanza di titolarità del rapporto sostanziale) di e estromettendole dal giudizio, unitamente, ove Parte_8 Controparte_9 ritenuto, a accertando la legittimazione passiva o Controparte_1 comunque la titolarità del rapporto di “ (codice fiscale: ); Controparte_7 P.IVA_1
b) dichiarare che l'emananda sentenza avrà efficacia sostanziale solo nei confronti delle convenute e/o della terza chiamata “ Controparte_1 Controparte_7
(codice fiscale : P.IVA_1
pagina 5 di 15 ove e fossero ritenute in ipotesi legittimate a contraddire: Parte_8 Controparte_9
c) accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui è causa e di tutte le garanzie reali e personali rilasciate, respingere le domande formulate dalle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto o comunque prescritte;
d) in ipotesi, convertire ex art. 1424 c.c. il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, mantenendo valide ed efficaci le garanzie reali e personali prestate;
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ai sensi degli artt. 50 cpc e 125 disp. att. cpc, l'
[...]
(nel prosieguo , Parte_1 Parte_1 Parte_2
, , , E
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...]
IN PROPRIO E QUALI EREDI DI , Parte_5 Persona_1 Pt_6
hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_7 Controparte_1
Contr
(nel prosieguo in proprio e quale incorporante , e
[...] CP_2
(nel prosieguo ), Controparte_3 Controparte_3 premettendo di averle precedentemente citate dinanzi al Tribunale di Grosseto, che le convenute avevano sollevato nel procedimento ivi radicato l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito, di aver aderito a detta eccezione e che il Giudice aveva quindi dichiarato la propria incompetenza a favore dell'intestato Tribunale, ove quindi la causa è stata riassunta, e deducendo:
- che, con contratto del 15.7.2007, le Banche convenute concedevano all' un Parte_1 mutuo fondiario di € 5.400.000,00, di cui € 3.000.000,00 erogati da CP_3
Contr
, € 1200.000,00 da e la restante parte da prestito la cui
[...] CP_2 restituzione veniva garantita da fideiussioni prestate da , e Parte_2 Pt_3
, , e e Pt_2 Pt_2 Parte_4 Persona_1 Pt_6 Pt_7
da ipoteca sui beni indicati nel contratto stesso;
[...]
pagina 6 di 15 - che il mutuo veniva concesso per la realizzazione di quattro nuovi edifici ad ampliamento della struttura ricettiva preesistente, ma che la somma erogata veniva invece utilizzata per altri scopi;
- conseguentemente, la nullità del contratto di mutuo di scopo e delle fideiussioni per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., l'inesigibilità delle somme ancora da restituire alle Banche mutuanti, l'esistenza del proprio diritto alla restituzione di quelle versate,
l'inefficacia dell'ipoteca;
- la nullità del contratto di mutuo altresì per il superamento del c.d. limite di finanziabilità;
- la violazione della normativa sulla trasparenza per effetto della mancata e/o errata indicazione
ISC/TAEG e, in ogni caso, la differenza fra ISC/TAEG come pubblicizzato e indicato nel contratto e i costi effettivi a carico della mutuataria;
- l'invalidità del mutuo altresì in relazione alla clausola che determina gli interessi facendo riferimento all'Euribor, sulla base dell'intesa di Istituti di Credito in violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso e dato atto che, con le rispettive comparse di costituzione e risposta nel procedimento avanti il Tribunale di Grosseto, le Banche, oltre a sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, avevano contestato in fatto e in diritto le deduzioni di cui alla citazione, rilevato l'avvenuta cessione del contratto e del credito a terzi e chiesto l'autorizzazione alla loro chiamata in causa, gli attori hanno formulato le domande sopra testualmente riportate e non modificate in corso di causa.
Le convenute in proprio e quale incorporante Controparte_1
, e si sono costituite in CP_2 Controparte_3 giudizio, confermando la stipula del contratto di mutuo, contestando le deduzioni attoree in ordine alla sua invalidità e inefficacia, sollevando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva quanto alla propria posizione per essere avvenuta, nelle more, la cessione del contratto e dei crediti alle terze e in via concorrente o alternativa fra loro Parte_8 CP_6
o comunque di e formulando le conclusioni sopra testualmente riportate e non Controparte_7 modificate in corso di causa.
pagina 7 di 15 Autorizzatane la chiamata in causa, si sono costituite in giudizio e Parte_8 Controparte_9 dando atto dell'avvenuta cessione del credito a sollevando l'eccezione di difetto CP_7 di legittimazione passiva o di titolarità del rapporto quanto alla propria posizione, contestando le deduzioni degli attori, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa della cessionaria e formulando le domande riportate in epigrafe, immodificate nel corso del giudizio.
alla cui chiamata le terze hanno provveduto previa autorizzazione, non si è CP_7 costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU volta alla determinazione del valore cauzionale dei beni concessi in garanzia ipotecaria dalla mutuataria, indi dichiarata interrotta per il decesso di , nel prosieguo riassunta e trattenuta in decisione sulle Parte_3 conclusioni di cui si è dato atto, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella loro massima estensione.
* * *
1. Preliminarmente si dà atto che le eccezioni delle parti convenute e terze chiamate costituite, di difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, non vengono passate in rassegna, potendo la causa essere decisa nel merito sulla base della nozione della ragione più liquida (cfr Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” conformi ex multis
Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014;
Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014), con assorbimento altresì delle domande di estromissione avanzate in corso di causa ex art. 111 cpc dalle eccipienti e non seguite dal consenso degli attori, di cui è superflua la disamina, per essere la causa pervenuta a decisione.
2. Tanto premesso, le domande attoree – volte alla declaratoria di nullità del contratto di pagina 8 di 15 mutuo per cui è causa e delle garanzie personali e reali che lo assistono, per plurime ragioni quali l'utilizzo delle somme erogate per uno scopo diverso da quello per il quale il prestito era stato concesso, il superamento del c.d. limite di finanziabilità, la violazione della normativa sulla trasparenza, la determinazione degli interessi mediante riferimento all'Euribor in applicazione di intese anticoncorrenziali tra Istituti di credito - sono infondate e non possono essere accolte, per i motivi in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
2.1 Prendendo le mosse dalla domanda tesa alla declaratoria di nullità per illiceità della causa a norma degli artt. 1325 e 1418 cc, va premesso che “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto
– ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024; conformi ex multis Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25193 del 19/09/2024, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15929 del 18/06/2018).
Ciò detto, il contratto di mutuo tra le Banche convenute e l (doc. 1 allegato alla Parte_1 comparsa in riassunzione degli attori e alla comparsa di costituzione delle convenute) reca all'art. 1 l'espressa previsione per cui l'importo erogato sarebbe stato da utilizzare “integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimento concernente la realizzazione di quatto nuovi edifici in ampliamento della struttura ricettiva aziendale e comportante una spesa preventivata (…)” , clausola che evidentemente contiene l'indicazione dei motivi del finanziamento, ma non l'assunzione di uno obbligo specifico della mutuataria nei confronti della mutuante, in ragione di un interesse della stessa, interesse che infatti nemmeno è menzionato.
Ne consegue che non si è in presenza, nel caso di specie, di una clausola di destinazione della somma mutuata esorbitante rispetto ai motivi soggettivi per i quali la mutuataria si è determinata all'accesso al credito e tale da incidere sulla causa del contratto, tanto da comportarne la nullità
pagina 9 di 15 per il caso della sua mancata realizzazione.
In ogni caso, a tale assorbente constatazione, si aggiungono l'insussistenza di allegazioni sufficientemente precise in ordine all'omessa realizzazione dello scopo del finanziamento (gli attori si sono limitati a dedurre, in citazione e nella comparsa in riassunzione, a pag. 2 e 4,
l'utilizzo degli importi mutuati per motivi diversi da quelli riportati nell'accordo negoziale, senza specificare alcunchè sul punto con la prima memoria ex art. 183 comma VI cpc) e il difetto di prova, spettando alla parte che allega la nullità, la dimostrazione ex art. 2697 cc, che la stipula era avvenuta sin dall'origine con l'accordo, tra l'istituto di credito e il mutuatario, dell'utilizzazione della provvista per una diversa finalità (Cfr ex multis Cass. Ord. Sez. 1 , n. 15929 del 18/06/2018, erroneamente invocata dagli attori a sostegno dell'assunto per cui l'onere della prova graverebbe sulla Banca mutuante, affermazione condivisibile nel solo caso – qui non ricorrente – in cui sia quest'ultima a dover provare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni).
2.2 Del pari infondata è la domanda di accertamento della nullità per superamento del limite di finanziabilità, rispetto alla quale si deve dare atto del principio di diritto enunciato dalla Co
- a superamento dell'orientamento che riteneva applicabile la sanzione della nullità per violazione di norme imperative poste a salvaguardia dell'interesse generale alla stabilità del sistema bancario - secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 33719 del 16/11/2022. Conformi Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6907 del 08/03/2023 e Sez. 3 - , Sentenza n. 7949 del 20/03/2023).
Né a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal SC a sezioni Unite può addivenirsi in ragione pagina 10 di 15 dell'argomentazione illustrata dalla Difesa attorea negli scritti conclusionali (in particolare nella memoria di replica ex art. 190 cpc), secondo cui di nullità dovrebbe parlarsi in caso di superamento del limite di finanziabilità macroscopico qual è quello che gli attori sostengono sussistere nel caso di specie, quantificandolo in misura superiore al 100%.
Invero, l'arresto della Corte di legittimità – da cui non rinvengono ragioni per divergere - non consente di operare distinzioni a seconda dell'entità del superamento, bensì enuncia il principio applicabile a tutte le ipotesi di scostamento, secondo cui il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 non integra un elemento essenziale, non essendo detta disposizione determinativa del suo contenuto inderogabile, né volta a fissarne le condizioni di validità.
Ad abundantiam, si osserva che nessun superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 appare essersi verificato nel caso di specie, avendo la CTU eseguita in corso di causa – le cui conclusioni meritano condivisione, in quanto scevre da vizi logici, adottate all'esito di accertamenti approfonditi e corredate da adeguata risposta alle osservazioni dei CCTTP - stimato in € 6.850.350,00 il valore cauzionale dei beni concessi in garanzia ipotecaria dalla mutuataria alla data di ottobre 2007, a fronte del mutuo alla stessa concesso per € 5.400.000,00.
2.3 Infondata è altresì l'eccezione di nullità del contratto per difetto di trasparenza determinato dall'omessa o erronea indicazione del TAEG e dell' Pt_9
L'affermazione attorea è generica, difettando l'individuazione delle clausole del contratto affette da nullità per indeterminatezza e, comunque, infondata.
Invero, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito, e racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
Com'e' noto, Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Cicr n. 10688 del 4.3.2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9, comma pagina 11 di 15 2, ha demandato alla Banca d'TA di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
Appurato che l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, deve concludersi nel senso che – contrariamente a quanto ritenuto dall'attore – esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui omessa o erronea indicazione comporta nullità o è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
4597 del 14/02/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”. Conforme Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023; Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021. Nella giurisprudenza di merito cfr Cfr ex multis Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026, Tribunale
Cassino sez. I, 21/11/2022, (ud. 18/11/2022, dep. 21/11/2022), n.1549, Tribunale S. Maria Capua
V. sez. III, 11/10/2022, n.3563, Corte appello Torino sez. I, 24/08/2022, n.931, Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742, Tribunale Milano sez. VI, 26/02/2019, n.1897, Tribunale Napoli sez. II, 15/11/2022, (ud. 12/11/2022, dep. 15/11/2022), n.10148.).
2.4 Infine, è infondata l'affermazione in ordine alla nullità del contratto di mutuo in conseguenza della determinazione degli interessi mediante collegamento al tasso Euribor, Co essendo sul punto condivisibile il principio fatto proprio dalla , secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene pagina 12 di 15 determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12007 del 03/05/2024).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori non hanno allegato in maniera minimamente specifica né tantomeno provato l'esistenza di intese anticoncorrenziali, né che le Banche mutuanti vi abbiano preso parte e nemmeno, infine, che il contratto di mutuo per cui è causa sia stato stipulato in applicazione delle suddette pratiche o intese.
Per tutto quanto esposto, sussistono i presupposti per la conferma dei provvedimenti di reiezione delle istanze attoree di prova orale adottati in corso di causa, essendo i capitoli di prova per testi dedotti con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc irrilevanti ai fini del decidere poiché volti esclusivamente alla conferma, da parte di periti di parte, di aver redatto le consulenze stragiudiziali prodotte quali allegati agli scritti difensivi attorei.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di quelle proposte dalle convenute in via subordinata.
3. Vengono poste a carico degli attori, in applicazione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute dalle convenute ed quelle sostenute dalle terze chiamata a titolo di garanzia impropria, per le quali trova applicazione altresì il principio di causalità.
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, alla sua complessità media e, rispetto al rapporto processuale tra l'attrice e le convenute costituitesi con i medesimi
Procuratori, ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio con maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2 DM 55/2014), rispetto al rapporto pagina 13 di 15 processuale con ciascuna delle terze chiamate, ai parametri minimi, essendosi le cessionarie del contratto e del credito limitate ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto ed a richiamare nel merito le difese delle convenute.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
In ragione della soccombenza degli attori, vengono infine definitivamente poste a loro carico le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA le domande proposte da in Parte_1 persona del Legale Rapp.te p.t., , , Parte_2 Parte_3
, E IN PROPRIO E QUALI Parte_2 Parte_4 Parte_5
EREDI DI , , ; Persona_1 Parte_6 Parte_7
B) CONDANNA in persona del Legale Parte_1
Rapp.te p.t., , , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 [...]
E IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_4 Parte_5 [...]
, , alla rifusione delle spese di lite a Per_1 Parte_6 Parte_7 favore delle parti vittoriose, liquidandole, rispetto a Controparte_1
in proprio e quale incorporante e
[...] CP_2 Controparte_3
in complessivi € 14.118,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella
[...] misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge e, rispetto a ciascuna delle terze chiamate , nella sua qualità di procuratrice speciale di e Controparte_4 Parte_8 quale procuratrice speciale di , in € 5431,00 per compensi di CP_5 CP_6
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per Legge;
C) PONE le spese di CTU, liquidate come da Decreto in atti, a definitivo carico di
CONDANNA in persona del Legale Rapp.te Parte_1
p.t., , , , Parte_2 Parte_3 Parte_2 Pt_4
pagina 14 di 15 E Parte_4
, Per_1 Parte_6
Firenze, 26 agosto 2025.
IN PROPRIO E QUALI EREDI DI Parte_5 [...]
, . Parte_7
Il Giudice
dott. Silvia Orani
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