Art. 3.
Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:
1) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'eta' di 18 anni, o senza limite di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purche' viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'eta' di 60 anni e la donna l'eta' di 55 anni, o senza limiti di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilita' permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.
Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di eta' di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .
Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:
1) il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'eta' di 18 anni, o senza limite di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purche' viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'eta' di 60 anni e la donna l'eta' di 55 anni, o senza limiti di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilita' permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.
Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di eta' di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 .