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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 30-1-2025 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Michela Agata LA PORTA Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 30-1-2025 P.U., promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Pubblico Ministero dott. Andrea Apollonio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del r.l. pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Capo D'Orlando, via Beppe Alfano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola ER e AR IU
- RESISTENTE –
***
Il Collegio, letta l'istanza depositata dal per la dichiarazione di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
[...]
; Controparte_2 [...]
[..
[...] Controparte_3
e ; Controparte_4
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, anche in rinnovazione nei riguardi della e dei partecipanti;
Controparte_5
lette le costituzioni degli enti resistenti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario di questo Ufficio;
Qui richiamato il provvedimento, emesso in data odierna, con il quale questo Collegio ha ritenuto di dover disporre la separazione dei procedimenti, con contestuale separata iscrizione per ciascuno dei soggetti di cui il P.M. ha chiesto la liquidazione giudiziale;
OSSERVA
La presso questo Tribunale ha azionato la presente procedura Parte_2
unitaria, premettendo che essa scaturisce dall'esito degli accertamenti fiscali, condotti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, nell'ambito del procedimento n. 155/2024 R.G. Mod. 45, iscritto a seguito di segnalazione relativa ad operazioni sospette riguardanti, in primis, la Controparte_6
e la soc.
[...] [...]
Tali accertamenti hanno condotto Controparte_7
all'instaurazione di procedimenti penali e presso la giurisdizione contabile, già conclusi in appello, con accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il Pubblico Ministero, quindi, ha richiesto la liquidazione giudiziale nei riguardi di ciascuna delle seguenti società:
1. ; Controparte_2
2. Controparte_1
;
[...]
3. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NA BASKET.
2 In particolare, secondo le prospettazioni del ricorrente, la trattazione congiunta delle istanze di liquidazione giudiziale trova fondamento nella commistione societaria e, segnatamente, nel collegamento funzionale tra le suddette società e
[...]
, qualificato quale amministratore di fatto di un'impresa Controparte_8
occulta, finalizzata all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, come meglio descritto in ricorso e ricostruibile dai documenti allegati in atti.
In esito alla costituzione delle resistenti e dell'istruttoria espletata, è stata disposta la trattazione separata in relazione a ciascuna di esse, come da provvedimento emesso in data odierna e qui da intendersi richiamato.
Il Collegio, pertanto, non potrà che attenersi alle richieste del P.M., non esistendo la possibilità di una pronuncia diversa, in assenza di apposita domanda, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che, anche nella presente sede, trova applicazione, non sussistendo alcun potere di iniziativa officiosa in capo al
Tribunale.
In questo procedimento, occorre, pertanto, verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, nei riguardi della
[...]
, Controparte_1
iscritta al presente p.u..
Dal certificato camerale risulta che la
[...]
– costituita il Controparte_1
30.06.2011 e cancellata il 27.11.2024 – ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e segnatamente “la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di pallacanestro nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di pallacanestro in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive della
Federazione IAna Pallacanestro” (cfr. certificato camerale allegato al fascicolo del
Pubblico Ministero ed anche quello aggiornato richiesto dalla cancelleria) e non contestato dalle resistenti.
La compagine societaria risulta composta dai soci (60 % Controparte_8
- quota capitale versato € 66.000,00); (30 % - quota capitale Parte_3
3 versato € 33.000,00); (5 % - quota capitale versato € 5.500,00); Parte_4 [...]
(5 % - quota capitale versato € 5.500,00), quest'ultimo Parte_5
Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Come indicato in ricorso, dalla delibera assembleare dell'11.06.2024, allegata al fascicolo del Pubblico Ministero, risulta che la
[...]
Controparte_1
è stata trasformata in associazione non riconosciuta, con la nuova denominazione di
(cfr. verbale di assemblea Controparte_4
straordinaria rep. 42121 racc. 17463, allegato al fascicolo del Pubblico Ministero).
A seguito della trasformazione, i soci della
[...]
Controparte_1
hanno assunto la qualifica di associati ed il capitale sociale – pari ad Euro 133.072,00
(interamente versato) – è confluito nel fondo associativo della nuova associazione.
La difesa della società resistente, nella memoria di costituzione, ha affermato che la e l Controparte_6 Controparte_5
rappresentano l'una la naturale prosecutio dell'altra, ponendosi la seconda (nata dall'operazione straordinaria di trasformazione eterogenea regressiva della prima) in continuità giuridica, patrimoniale e contabile con la precedente società.
Il Pubblico Ministero ha dedotto che la trasformazione eterogenea della società che è passata dalla forma giuridica della a quella dell'associazione non dotata di CP_9
personalità giuridica, non impedisce, secondo la previsione dell'art 10 della legge fallimentare (ora art. 33 del CCII), la possibilità di dichiarare il fallimento- ora liquidazione giudiziale- del soggetto originario, ove insolvente prima della trasformazione.
Tale orientamento è confermato, invero, anche dalle difese delle resistenti, costituite in tutti i giudizi con gli stessi difensori.
Si richiama espressamente quanto indicato sul punto dalla Suprema Corte, che ha affermato che “In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo
4 ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale” (Cass., Sez. 1, 25/01/2021, n. 1519).
Nel caso in esame, la Controparte_1
– trasformata in associazione – risulta
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.11.2024.
La domanda è, pertanto, tempestiva e procedibile, poiché la pronuncia di liquidazione interviene entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Ciò non è contestato, come pure pacifico è che la resistente sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e come anche ricostruibile dai documenti in atti, considerando l'indiscusso superamento dei limiti dimensionali soggettivi di cui all'art. 2 CCII. ( Art. 121 CCII: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza) e lo svolgimento di attività economico- imprenditoriale.
Si evidenzia che non sussiste alcun dubbio, in giurisprudenza ed in dottrina, circa l'assoggettabilità delle Società sportive dilettantistiche alle procedure concorsuali, con la precisazione di come vada ricostruita la natura economica dell'attività d'impresa esercitata .
Anche di recente la Suprema Corte ha delimitato il concetto di economicità che individua un'impresa come commerciale ex art. 2082 c.c., affermando che “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.”.
5 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi (Cass., Sez. 1, 10/10/2019, n. 25478 – vedi anche Cass. 24-03-2014, n. 6835 conforme alle pronunce n. 5839 del 1992, n. 7061 del
1994, n. 9513 del 1999).
Il carattere solidale (rectius: la finalità sportiva) delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali non esclude la sussistenza di un'attività di impresa, tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, anche quando l'attività sia rivolta solo nei confronti dei propri soci (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24/03/2014, n. 6835).
Ed infatti, il generale divieto di distribuzione degli utili e la previsione di attività istituzionali estranee, per antonomasia, allo scopo di lucro, non escludono che società
e associazioni sportive dilettantistiche possano svolgere un'attività che assuma i caratteri dell'impresa commerciale corrispondente a quella delineata nell'articolo 2082
c.c..
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha dedotto che la
[...]
Controparte_1
ha svolto attività economico- imprenditoriale.
La difesa – nella memoria di costituzione, depositata per la Controparte_10
( in esame) – nel dedurre la continuità giuridica, patrimoniale e contabile tra le società, in esito all'operazione straordinaria di trasformazione eterogenea, ha evidenziato che la scelta compiuta dalla società trasformata, ha comportato “la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, seppur nella forma di ente sottoposto a differente regime di responsabilità patrimoniale” (cfr. memoria di costituzione Controparte_11
p. 8).
[...]
Tale allegazione conferma l'esercizio dell'attività di impresa in capo alla
[...]
non contestato ed, anzi espressamente confermato appunto Controparte_11
dalla stessa resistente (anche se contraddetto nella successiva costituzione in giudizio per la limitatamente a questa, infatti, i medesimi difensori Controparte_5
6 Co della hanno inteso contestare l'esercizio dell'attività di impresa in capo alla nuova
Associazione, pur confermando, poi, in udienza che l rappresenta la CP_4
naturale prosecuzione dell'attività svolta dalla società trasformata;
tale negazione è comunque irrilevante nella presente decisione, che riguarda la srl e non l Parte_6
l'attività di impresa non risulta contestata).
[...]
Ulteriori conferme si hanno dalla lettura dei documenti in atti.
Dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2024, depositata in atti proprio dalla stessa parte resistente, emerge che nel corso di tale esercizio, l'attività della si è estrinsecata prevalentemente nello Controparte_11
svolgimento del campionato di Basket Serie B1 Nazionale (v. bilancio al CP_1
30.06.2024, p. 4, all.to al fascicolo di parte resistente).
Anche negli esercizi precedenti risulta che l'attività della Controparte_11
è stata prevalentemente improntata sulla partecipazione al
[...]
campionato nazionale di pallacanestro: dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2023 si evince che la società ha gestito la squadra che ha partecipato al campionato nazionale di Basket della serie B1; mentre dal bilancio chiuso al
30.06.2022 risulta che in quell'esercizio la squadra di pallacanestro ha militato nel campionato nazionale della serie A2.
Dai bilanci depositati in atti dalla resistente non risultano ricavi riconducibili specificatamente allo svolgimento di attività meramente istituzionali riservate ai soci.
Gli importi indicati tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni non sono giustificabili se non dall'esercizio di un'attività di impresa di rilievo.
In particolare, per l'anno 2024, risultano entrate, per circa € 592.831,00, nella voce
“ricavi delle vendite e delle prestazioni”, a fronte di un valore totale della produzione di € 726.794,00; per l'anno 2023, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad € 991.479,00, per un valore totale della produzione pari ad € 1.033.059,00; per l'anno 2022 l'importo dei ricavi riconducibili alle attività di vendita e prestazione di servizi è pari ad € 934.123,00, a fronte di un valore totale della produzione di €
1.123.985 (cfr. bilanci all.ti al fascicolo di parte resistente;
non pubblicati CP_12
7 in precedenza ed inviati alla Camera di Commercio per la pubblicazione solo il
5.10.2025, ossia dopo la notifica del presente ricorso e senza che ci sia prova dell'approvazione da parte degli organi societari).
Il totale dei costi di produzione – anche questi di ingente entità – rivela la presenza di una gestione contabile tipica di chi esercita attività di impresa.
La resistente va ritenuta, pertanto, assoggettabile alla procedura di apertura della liquidazione giudiziale.
La oltre a presentare i requisiti soggettivi per Controparte_11
essere sottoposta alla procedura in esame, risulta anche insolvente.
I debiti risultano, in particolare, documentati nell'informativa svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, depositata nel fascicolo del Pubblico
Ministero (prot. n. 335605/2025 del 9/06/2025), al cui prospetto denominato “allegato
6” sono riportati debiti: di Euro 3.992.800,72 con l'Agenzia delle Entrate, al
30.05.2025 (iscritti a ruolo); di Euro 39.352,66 con al 14.04.2025 (di cui € CP_13
38.784,36 iscritti a ruolo); di Euro 104.308,79. con al 17.04.2025 (di cui € CP_14
102.039,12 iscritti a ruolo).
Emerge, inoltre, un'esposizione debitoria di € 28.362,00 (fido utilizzato) oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio Centrale Rischi – AN d'IA (cfr. allegato 6 informativa della Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando prot. n.
335605/2025 del 9/06/2025, depositata al fascicolo del Pubblico Ministero).
In considerazione dell'importo delle passività, ricostruibile dalla documentazione versata in atti, risulta inoltre integrato il requisito di procedibilità cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La società debitrice non ha contestato, specificamente i debiti, ma si è limitata a contestarne l'esigibilità, depositando la prova di avere inoltrato – dopo l'instaurazione del presente procedimento – istanza di rateizzazione per i debiti iscritti a ruolo esattoriale.
8 In atti non vi è prova che l'istanza sia stata accettata dall'ente creditore, essendo stata allegata solo l'istanza con le ricevute di accettazione e consegna dell'invio a mezzo pec.
Lo stato d'insolvenza si desume – oltre che dall'esito dell'informativa svolta dalla
Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, depositata nel fascicolo del
Pubblico Ministero (prot. n. 335605/2025 del 9/06/2025), già sopra esaminata- anche dalle risultanze delle informative acquisite dall'Agenzia delle Entrate e dall'
[...]
(cfr. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed estratti di Controparte_15
ruolo dell' ). Controparte_16
Anche se la resistente ha provato di avere inoltrato, all'ente della riscossione, una richiesta di pagamento dilazionato, come suddetto, la rateizzazione non elide l'insolvenza, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (vedi ordinanza n. 2174 del 31 gennaio 2014 e precedenti conformi di questo Tribunale).
Invero, va osservato che la rateizzazione è una semplice dilazione di pagamento e non una transazione con effetti novativi, per l'incertezza connessa all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dei ratei.
La sussistenza dell'insolvenza non può, dunque, venire meno per l'inclusione dei debiti all'interno di un piano di rateizzazione – anche se accettato dall'ente della riscossione
( condizione questa, neppure avveratasi nel caso in esame)- atteso che la rateizzazione non è un criterio ordinario di pagamento delle obbligazioni assunte, ma una semplice dilazione di pagamento, che non estingue il debito immediatamente, essendo il suo effetto estintivo differito all'esito dei pagamenti di tutti i ratei: condizione di incerta realizzazione.
Nel caso in esame, invero, la richiesta di dilazione rappresenta elemento indiziario che induce ad avvalorare la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice per l'incapacità di far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti tributari.
Nessun rilievo assume, poi, la circostanza che la società debitrice abbia dedotto di voler attendere la legge che consentirà l'adesione alla procedura per la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo coattivo: non può essere contemplata l'incidenza – sulla
9 valutazione del requisito dell'insolvenza – di strumenti di agevolazione fiscale allo stato non vigenti;
inoltre, l'ammontare dei debiti tributari, epurato dalle sanzioni e dagli interessi, rimarrebbe comunque di rilevante entità, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa all'udienza del 18.11.2025 (cfr. verbale ud. 18.11.2025).
In memoria di costituzione, la difesa ha dedotto che “i ricavi tuttora conseguiti dall'associazione, in virtù della naturale prosecuzione dell'attività, rientrino a pieno titolo tra le risorse destinate al soddisfacimento dei debiti contratti dalla società trasformata. Da quanto appena detto si deduce l'insussistenza dell'attuale pericolo di insoddisfazione dei debiti, per converso, attualmente e ulteriormente garantiti dalle risorse che l'associazione, operando con continuità sul mercato, continua a conseguire” (cfr. memoria di costituzione p. 8 - 9). Controparte_11
Invero, ciò non esclude che tuttora persiste l'insolvenza, come sopra ricostruita, manifestatasi prima della cancellazione: né vi è prova che l'insolvenza sia cessata perché non risulta provato ( invero neppure allegato) che la nuova associazione abbia
( o stia) di fatto provvedendo al pagamento dei debiti pregressi.
Giova, in ogni caso, osservare – considerato l'ammontare dei debiti erariali- che in linea generale, permane nei riguardi dell'erario la responsabilità della società esistente prima dell'operazione di trasformazione, anche se non è precluso all'ente della riscossione di agire nei soli riguardi del nuovo soggetto giuridico nato a [...] trasformazione societaria.
In tema di contenzioso tributario, la Suprema Corte ha affermato che: “l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata
l'identità soggettiva” (Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2023, n. 29119 – v. Cass. 9/09/2025,
n. 26164).
10 Dalle risultanze dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti- soprattutto tributari, superiori ai ricavi indicati nei bilanci degli esercizi afferenti ai periodi anteriori alla cessazione dell'attività, non è possibile individuare elementi di segno positivo da cui evincere che la possa Controparte_11
disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Si ribadisce che l'ultimo bilancio pubblicato regolarmente risale al 2022 (cfr. certificato camerale dell'1.10.2025 acquisito d'ufficio).
Gli ulteriori bilanci ( 2023 e 2024) sono stati inviati per la pubblicazione dalla resistente solo il 5.10.2025 ( cioè dopo la notifica del ricorso) e non risulta neppure la prova della regolare preventiva approvazione da parte degli organi societari.
Ciò interferisce sulla loro valenza probatoria, in termini di attendibilità, alla luce del complessivo quadro societario ricostruibile dai documenti prodotti dalla Procura, a sostegno delle proprie richieste, e non contestato dalla odierna società resistente.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza.
Né ha dedotto di poter o volere adempiere regolarmente al pagamento delle ingentissime obbligazioni contratte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287, co 2 CCII
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del r.l. pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_1
Capo D'Orlando, via Beppe Alfano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola
ER e AR IU;
NOMINA
11 la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. Eugenio Guberti, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che - intervenuta l'accettazione - il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici,
ORDINA
12 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4 marzo 2026 ore 11 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
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Join the meeting now
Meeting ID: 364 310 457 926 01
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+39 02 3206 8604,,300539849# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 300 539 849#
For organizers: Reset dial-in PIN
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13 Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
14 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da
15 quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
16
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Michela Agata LA PORTA Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G. 30-1-2025 P.U., promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Pubblico Ministero dott. Andrea Apollonio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del r.l. pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Capo D'Orlando, via Beppe Alfano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola ER e AR IU
- RESISTENTE –
***
Il Collegio, letta l'istanza depositata dal per la dichiarazione di Parte_1
apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
[...]
; Controparte_2 [...]
[..
[...] Controparte_3
e ; Controparte_4
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, anche in rinnovazione nei riguardi della e dei partecipanti;
Controparte_5
lette le costituzioni degli enti resistenti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario di questo Ufficio;
Qui richiamato il provvedimento, emesso in data odierna, con il quale questo Collegio ha ritenuto di dover disporre la separazione dei procedimenti, con contestuale separata iscrizione per ciascuno dei soggetti di cui il P.M. ha chiesto la liquidazione giudiziale;
OSSERVA
La presso questo Tribunale ha azionato la presente procedura Parte_2
unitaria, premettendo che essa scaturisce dall'esito degli accertamenti fiscali, condotti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, nell'ambito del procedimento n. 155/2024 R.G. Mod. 45, iscritto a seguito di segnalazione relativa ad operazioni sospette riguardanti, in primis, la Controparte_6
e la soc.
[...] [...]
Tali accertamenti hanno condotto Controparte_7
all'instaurazione di procedimenti penali e presso la giurisdizione contabile, già conclusi in appello, con accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti.
Il Pubblico Ministero, quindi, ha richiesto la liquidazione giudiziale nei riguardi di ciascuna delle seguenti società:
1. ; Controparte_2
2. Controparte_1
;
[...]
3. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NA BASKET.
2 In particolare, secondo le prospettazioni del ricorrente, la trattazione congiunta delle istanze di liquidazione giudiziale trova fondamento nella commistione societaria e, segnatamente, nel collegamento funzionale tra le suddette società e
[...]
, qualificato quale amministratore di fatto di un'impresa Controparte_8
occulta, finalizzata all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, come meglio descritto in ricorso e ricostruibile dai documenti allegati in atti.
In esito alla costituzione delle resistenti e dell'istruttoria espletata, è stata disposta la trattazione separata in relazione a ciascuna di esse, come da provvedimento emesso in data odierna e qui da intendersi richiamato.
Il Collegio, pertanto, non potrà che attenersi alle richieste del P.M., non esistendo la possibilità di una pronuncia diversa, in assenza di apposita domanda, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che, anche nella presente sede, trova applicazione, non sussistendo alcun potere di iniziativa officiosa in capo al
Tribunale.
In questo procedimento, occorre, pertanto, verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, nei riguardi della
[...]
, Controparte_1
iscritta al presente p.u..
Dal certificato camerale risulta che la
[...]
– costituita il Controparte_1
30.06.2011 e cancellata il 27.11.2024 – ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e segnatamente “la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di pallacanestro nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di pallacanestro in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive della
Federazione IAna Pallacanestro” (cfr. certificato camerale allegato al fascicolo del
Pubblico Ministero ed anche quello aggiornato richiesto dalla cancelleria) e non contestato dalle resistenti.
La compagine societaria risulta composta dai soci (60 % Controparte_8
- quota capitale versato € 66.000,00); (30 % - quota capitale Parte_3
3 versato € 33.000,00); (5 % - quota capitale versato € 5.500,00); Parte_4 [...]
(5 % - quota capitale versato € 5.500,00), quest'ultimo Parte_5
Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Come indicato in ricorso, dalla delibera assembleare dell'11.06.2024, allegata al fascicolo del Pubblico Ministero, risulta che la
[...]
Controparte_1
è stata trasformata in associazione non riconosciuta, con la nuova denominazione di
(cfr. verbale di assemblea Controparte_4
straordinaria rep. 42121 racc. 17463, allegato al fascicolo del Pubblico Ministero).
A seguito della trasformazione, i soci della
[...]
Controparte_1
hanno assunto la qualifica di associati ed il capitale sociale – pari ad Euro 133.072,00
(interamente versato) – è confluito nel fondo associativo della nuova associazione.
La difesa della società resistente, nella memoria di costituzione, ha affermato che la e l Controparte_6 Controparte_5
rappresentano l'una la naturale prosecutio dell'altra, ponendosi la seconda (nata dall'operazione straordinaria di trasformazione eterogenea regressiva della prima) in continuità giuridica, patrimoniale e contabile con la precedente società.
Il Pubblico Ministero ha dedotto che la trasformazione eterogenea della società che è passata dalla forma giuridica della a quella dell'associazione non dotata di CP_9
personalità giuridica, non impedisce, secondo la previsione dell'art 10 della legge fallimentare (ora art. 33 del CCII), la possibilità di dichiarare il fallimento- ora liquidazione giudiziale- del soggetto originario, ove insolvente prima della trasformazione.
Tale orientamento è confermato, invero, anche dalle difese delle resistenti, costituite in tutti i giudizi con gli stessi difensori.
Si richiama espressamente quanto indicato sul punto dalla Suprema Corte, che ha affermato che “In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una società a responsabilità limitata in associazione sportiva, è applicabile al primo
4 ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilità patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attività d'impresa non è più attuale” (Cass., Sez. 1, 25/01/2021, n. 1519).
Nel caso in esame, la Controparte_1
– trasformata in associazione – risulta
[...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 27.11.2024.
La domanda è, pertanto, tempestiva e procedibile, poiché la pronuncia di liquidazione interviene entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Ciò non è contestato, come pure pacifico è che la resistente sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e come anche ricostruibile dai documenti in atti, considerando l'indiscusso superamento dei limiti dimensionali soggettivi di cui all'art. 2 CCII. ( Art. 121 CCII: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza) e lo svolgimento di attività economico- imprenditoriale.
Si evidenzia che non sussiste alcun dubbio, in giurisprudenza ed in dottrina, circa l'assoggettabilità delle Società sportive dilettantistiche alle procedure concorsuali, con la precisazione di come vada ricostruita la natura economica dell'attività d'impresa esercitata .
Anche di recente la Suprema Corte ha delimitato il concetto di economicità che individua un'impresa come commerciale ex art. 2082 c.c., affermando che “Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.”.
5 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi (Cass., Sez. 1, 10/10/2019, n. 25478 – vedi anche Cass. 24-03-2014, n. 6835 conforme alle pronunce n. 5839 del 1992, n. 7061 del
1994, n. 9513 del 1999).
Il carattere solidale (rectius: la finalità sportiva) delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali non esclude la sussistenza di un'attività di impresa, tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi, anche quando l'attività sia rivolta solo nei confronti dei propri soci (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24/03/2014, n. 6835).
Ed infatti, il generale divieto di distribuzione degli utili e la previsione di attività istituzionali estranee, per antonomasia, allo scopo di lucro, non escludono che società
e associazioni sportive dilettantistiche possano svolgere un'attività che assuma i caratteri dell'impresa commerciale corrispondente a quella delineata nell'articolo 2082
c.c..
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha dedotto che la
[...]
Controparte_1
ha svolto attività economico- imprenditoriale.
La difesa – nella memoria di costituzione, depositata per la Controparte_10
( in esame) – nel dedurre la continuità giuridica, patrimoniale e contabile tra le società, in esito all'operazione straordinaria di trasformazione eterogenea, ha evidenziato che la scelta compiuta dalla società trasformata, ha comportato “la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, seppur nella forma di ente sottoposto a differente regime di responsabilità patrimoniale” (cfr. memoria di costituzione Controparte_11
p. 8).
[...]
Tale allegazione conferma l'esercizio dell'attività di impresa in capo alla
[...]
non contestato ed, anzi espressamente confermato appunto Controparte_11
dalla stessa resistente (anche se contraddetto nella successiva costituzione in giudizio per la limitatamente a questa, infatti, i medesimi difensori Controparte_5
6 Co della hanno inteso contestare l'esercizio dell'attività di impresa in capo alla nuova
Associazione, pur confermando, poi, in udienza che l rappresenta la CP_4
naturale prosecuzione dell'attività svolta dalla società trasformata;
tale negazione è comunque irrilevante nella presente decisione, che riguarda la srl e non l Parte_6
l'attività di impresa non risulta contestata).
[...]
Ulteriori conferme si hanno dalla lettura dei documenti in atti.
Dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2024, depositata in atti proprio dalla stessa parte resistente, emerge che nel corso di tale esercizio, l'attività della si è estrinsecata prevalentemente nello Controparte_11
svolgimento del campionato di Basket Serie B1 Nazionale (v. bilancio al CP_1
30.06.2024, p. 4, all.to al fascicolo di parte resistente).
Anche negli esercizi precedenti risulta che l'attività della Controparte_11
è stata prevalentemente improntata sulla partecipazione al
[...]
campionato nazionale di pallacanestro: dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30.06.2023 si evince che la società ha gestito la squadra che ha partecipato al campionato nazionale di Basket della serie B1; mentre dal bilancio chiuso al
30.06.2022 risulta che in quell'esercizio la squadra di pallacanestro ha militato nel campionato nazionale della serie A2.
Dai bilanci depositati in atti dalla resistente non risultano ricavi riconducibili specificatamente allo svolgimento di attività meramente istituzionali riservate ai soci.
Gli importi indicati tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni non sono giustificabili se non dall'esercizio di un'attività di impresa di rilievo.
In particolare, per l'anno 2024, risultano entrate, per circa € 592.831,00, nella voce
“ricavi delle vendite e delle prestazioni”, a fronte di un valore totale della produzione di € 726.794,00; per l'anno 2023, i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad € 991.479,00, per un valore totale della produzione pari ad € 1.033.059,00; per l'anno 2022 l'importo dei ricavi riconducibili alle attività di vendita e prestazione di servizi è pari ad € 934.123,00, a fronte di un valore totale della produzione di €
1.123.985 (cfr. bilanci all.ti al fascicolo di parte resistente;
non pubblicati CP_12
7 in precedenza ed inviati alla Camera di Commercio per la pubblicazione solo il
5.10.2025, ossia dopo la notifica del presente ricorso e senza che ci sia prova dell'approvazione da parte degli organi societari).
Il totale dei costi di produzione – anche questi di ingente entità – rivela la presenza di una gestione contabile tipica di chi esercita attività di impresa.
La resistente va ritenuta, pertanto, assoggettabile alla procedura di apertura della liquidazione giudiziale.
La oltre a presentare i requisiti soggettivi per Controparte_11
essere sottoposta alla procedura in esame, risulta anche insolvente.
I debiti risultano, in particolare, documentati nell'informativa svolta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, depositata nel fascicolo del Pubblico
Ministero (prot. n. 335605/2025 del 9/06/2025), al cui prospetto denominato “allegato
6” sono riportati debiti: di Euro 3.992.800,72 con l'Agenzia delle Entrate, al
30.05.2025 (iscritti a ruolo); di Euro 39.352,66 con al 14.04.2025 (di cui € CP_13
38.784,36 iscritti a ruolo); di Euro 104.308,79. con al 17.04.2025 (di cui € CP_14
102.039,12 iscritti a ruolo).
Emerge, inoltre, un'esposizione debitoria di € 28.362,00 (fido utilizzato) oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio Centrale Rischi – AN d'IA (cfr. allegato 6 informativa della Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando prot. n.
335605/2025 del 9/06/2025, depositata al fascicolo del Pubblico Ministero).
In considerazione dell'importo delle passività, ricostruibile dalla documentazione versata in atti, risulta inoltre integrato il requisito di procedibilità cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La società debitrice non ha contestato, specificamente i debiti, ma si è limitata a contestarne l'esigibilità, depositando la prova di avere inoltrato – dopo l'instaurazione del presente procedimento – istanza di rateizzazione per i debiti iscritti a ruolo esattoriale.
8 In atti non vi è prova che l'istanza sia stata accettata dall'ente creditore, essendo stata allegata solo l'istanza con le ricevute di accettazione e consegna dell'invio a mezzo pec.
Lo stato d'insolvenza si desume – oltre che dall'esito dell'informativa svolta dalla
Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, depositata nel fascicolo del
Pubblico Ministero (prot. n. 335605/2025 del 9/06/2025), già sopra esaminata- anche dalle risultanze delle informative acquisite dall'Agenzia delle Entrate e dall'
[...]
(cfr. comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed estratti di Controparte_15
ruolo dell' ). Controparte_16
Anche se la resistente ha provato di avere inoltrato, all'ente della riscossione, una richiesta di pagamento dilazionato, come suddetto, la rateizzazione non elide l'insolvenza, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte (vedi ordinanza n. 2174 del 31 gennaio 2014 e precedenti conformi di questo Tribunale).
Invero, va osservato che la rateizzazione è una semplice dilazione di pagamento e non una transazione con effetti novativi, per l'incertezza connessa all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dei ratei.
La sussistenza dell'insolvenza non può, dunque, venire meno per l'inclusione dei debiti all'interno di un piano di rateizzazione – anche se accettato dall'ente della riscossione
( condizione questa, neppure avveratasi nel caso in esame)- atteso che la rateizzazione non è un criterio ordinario di pagamento delle obbligazioni assunte, ma una semplice dilazione di pagamento, che non estingue il debito immediatamente, essendo il suo effetto estintivo differito all'esito dei pagamenti di tutti i ratei: condizione di incerta realizzazione.
Nel caso in esame, invero, la richiesta di dilazione rappresenta elemento indiziario che induce ad avvalorare la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice per l'incapacità di far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti tributari.
Nessun rilievo assume, poi, la circostanza che la società debitrice abbia dedotto di voler attendere la legge che consentirà l'adesione alla procedura per la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo coattivo: non può essere contemplata l'incidenza – sulla
9 valutazione del requisito dell'insolvenza – di strumenti di agevolazione fiscale allo stato non vigenti;
inoltre, l'ammontare dei debiti tributari, epurato dalle sanzioni e dagli interessi, rimarrebbe comunque di rilevante entità, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa all'udienza del 18.11.2025 (cfr. verbale ud. 18.11.2025).
In memoria di costituzione, la difesa ha dedotto che “i ricavi tuttora conseguiti dall'associazione, in virtù della naturale prosecuzione dell'attività, rientrino a pieno titolo tra le risorse destinate al soddisfacimento dei debiti contratti dalla società trasformata. Da quanto appena detto si deduce l'insussistenza dell'attuale pericolo di insoddisfazione dei debiti, per converso, attualmente e ulteriormente garantiti dalle risorse che l'associazione, operando con continuità sul mercato, continua a conseguire” (cfr. memoria di costituzione p. 8 - 9). Controparte_11
Invero, ciò non esclude che tuttora persiste l'insolvenza, come sopra ricostruita, manifestatasi prima della cancellazione: né vi è prova che l'insolvenza sia cessata perché non risulta provato ( invero neppure allegato) che la nuova associazione abbia
( o stia) di fatto provvedendo al pagamento dei debiti pregressi.
Giova, in ogni caso, osservare – considerato l'ammontare dei debiti erariali- che in linea generale, permane nei riguardi dell'erario la responsabilità della società esistente prima dell'operazione di trasformazione, anche se non è precluso all'ente della riscossione di agire nei soli riguardi del nuovo soggetto giuridico nato a [...] trasformazione societaria.
In tema di contenzioso tributario, la Suprema Corte ha affermato che: “l'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti della società contribuente, nella forma risultante successivamente ad un'operazione di trasformazione societaria, è valido anche ove la verifica fiscale si riferisca a periodi ad essa antecedenti, poiché la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata
l'identità soggettiva” (Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2023, n. 29119 – v. Cass. 9/09/2025,
n. 26164).
10 Dalle risultanze dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti- soprattutto tributari, superiori ai ricavi indicati nei bilanci degli esercizi afferenti ai periodi anteriori alla cessazione dell'attività, non è possibile individuare elementi di segno positivo da cui evincere che la possa Controparte_11
disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
Si ribadisce che l'ultimo bilancio pubblicato regolarmente risale al 2022 (cfr. certificato camerale dell'1.10.2025 acquisito d'ufficio).
Gli ulteriori bilanci ( 2023 e 2024) sono stati inviati per la pubblicazione dalla resistente solo il 5.10.2025 ( cioè dopo la notifica del ricorso) e non risulta neppure la prova della regolare preventiva approvazione da parte degli organi societari.
Ciò interferisce sulla loro valenza probatoria, in termini di attendibilità, alla luce del complessivo quadro societario ricostruibile dai documenti prodotti dalla Procura, a sostegno delle proprie richieste, e non contestato dalla odierna società resistente.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza.
Né ha dedotto di poter o volere adempiere regolarmente al pagamento delle ingentissime obbligazioni contratte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287, co 2 CCII
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del r.l. pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_1
Capo D'Orlando, via Beppe Alfano, n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola
ER e AR IU;
NOMINA
11 la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. Eugenio Guberti, in considerazione del curriculum, il quale, anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che - intervenuta l'accettazione - il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici,
ORDINA
12 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 4 marzo 2026 ore 11 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
____________________________________________________________________
____________
Microsoft Teams Need help?
Join the meeting now
Meeting ID: 364 310 457 926 01
Passcode: aH9YX7sP
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,300539849# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 300 539 849#
For organizers: Reset dial-in PIN
____________________________________________________________________
____________
13 Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
14 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da
15 quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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