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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL FI all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 690/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_5 Parte_6
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PA ER
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , docenti alle dipendenze del Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
: 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
1 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
: 2020/2021 e 2021/2022. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e dell'art 3 DPCM 28/11/2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza
18/5/2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato, quale contributo alla loro formazione professionale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto quali docenti assunti a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1
c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere loro € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo dovuto e, in via subordinata, la condanna del a corrispondere la medesima somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art 1218 c.c..
Il si è costituito in ciascun giudizio, limitandosi a chiedere la Controparte_1 riunione dei procedimenti.
Disposto il rinvio dell'udienza di discussione per consentire a parte ricorrente di documentare la presenza dei ricorrenti nel sistema scolastico all'attualità, all'udienza odierna il difensore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato, unitamente alla documentazione richiesta, altresì nota con cui ha avanzato istanza di estensione della domanda proposta da e Parte_1 Pt_6
anche con riferimento agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, rispetto a cui risultano depositati
[...]
i relativi contratti di supplenza. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso come precisate. Il , richiamando la propria nota del 19.11.2025, ha dichiarato di nulla CP_1 opporre all'estensione. All'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
2 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stata destinataria negli anni scolastici per Parte_1 cui ha proposto domanda in ricorso di contratti di supplenza annuale e negli aa.ss. 2023/2024 e
2024/2025 di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
è stato Parte_2 destinatario di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2019/2020 e di un contratto di supplenza
3 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021; è stato destinatario Parte_3 di contratti di supplenza annuale in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
Parte_4
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2019/2020 e 2022/2023 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024; è stato destinatario di contratti di supplenza annuale negli aa.ss Parte_5
2020/2021 e 2021/2022 e di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2022/2023; è stata destinataria di un contratto di supplenza fino al termine delle Parte_6 attività didattiche nell'a.s. 2021/2022, ed anche negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2020/2021 (v. contratti prodotti).
È stato inoltre documentato che i ricorrenti e sono stati assunti Parte_2 Parte_3 in ruolo mentre i restanti ricorrenti sono tutti attualmente in servizio in virtù di contratto di supplenza
(v. dep. 4.11.2025).
Deve, quindi, essere loro riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, affermando al paragrafo 17.2 che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso), della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi)
e della modalità di redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
4 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- € 2.500,00; Parte_1
- € 1.000,00; Parte_2
- € 2.500,00; Parte_3
- € 2.500,00; Parte_4
- € 1.500,00; Pt_5 Parte_5
- € 2.000,00; Parte_6
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.701,15, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
IL FI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice IL FI all'udienza del 04/12/2025 nella causa n. 690/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , assistiti dall'avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_5 Parte_6
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dai dott.ri BERGONZI LAURA e Controparte_1
PA ER
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docenti
Premesso che: con separati ricorsi successivamente riuniti, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , docenti alle dipendenze del Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività Controparte_1 didattiche, hanno lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato con riferimento ai seguenti anni scolastici:
: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
: 2019/2020 e 2020/2021; Parte_2
1 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
: 2020/2021 e 2021/2022. Parte_6
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, previa disapplicazione dell'art 1 commi 121,122 e 124 della legge
107/2015, dell'art 2 del DPCM 23/9/2015 e dell'art 3 DPCM 28/11/2016, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c. 1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza
18/5/2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di euro 500,00 per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato, quale contributo alla loro formazione professionale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto quali docenti assunti a tempo determinato a fruire della somma aggiuntiva di € 500,00 per ogni anno scolastico ai sensi dell'art. 1
c. 121/124 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere loro € 500,00 per anno scolastico mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo dovuto e, in via subordinata, la condanna del a corrispondere la medesima somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1 forma specifica ex art 1218 c.c..
Il si è costituito in ciascun giudizio, limitandosi a chiedere la Controparte_1 riunione dei procedimenti.
Disposto il rinvio dell'udienza di discussione per consentire a parte ricorrente di documentare la presenza dei ricorrenti nel sistema scolastico all'attualità, all'udienza odierna il difensore di parte ricorrente ha dato atto di aver depositato, unitamente alla documentazione richiesta, altresì nota con cui ha avanzato istanza di estensione della domanda proposta da e Parte_1 Pt_6
anche con riferimento agli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, rispetto a cui risultano depositati
[...]
i relativi contratti di supplenza. Egli ha quindi chiesto l'accoglimento delle domande di cui al ricorso come precisate. Il , richiamando la propria nota del 19.11.2025, ha dichiarato di nulla CP_1 opporre all'estensione. All'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è pronunciata la Corte di cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la
Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
2 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che: è stata destinataria negli anni scolastici per Parte_1 cui ha proposto domanda in ricorso di contratti di supplenza annuale e negli aa.ss. 2023/2024 e
2024/2025 di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
è stato Parte_2 destinatario di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2019/2020 e di un contratto di supplenza
3 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2020/2021; è stato destinatario Parte_3 di contratti di supplenza annuale in tutti gli aa.ss. per cui ha proposto domanda;
Parte_4
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss.
2019/2020 e 2022/2023 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024; è stato destinatario di contratti di supplenza annuale negli aa.ss Parte_5
2020/2021 e 2021/2022 e di contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nell'a.s.
2022/2023; è stata destinataria di un contratto di supplenza fino al termine delle Parte_6 attività didattiche nell'a.s. 2021/2022, ed anche negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2020/2021 (v. contratti prodotti).
È stato inoltre documentato che i ricorrenti e sono stati assunti Parte_2 Parte_3 in ruolo mentre i restanti ricorrenti sono tutti attualmente in servizio in virtù di contratto di supplenza
(v. dep. 4.11.2025).
Deve, quindi, essere loro riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, affermando al paragrafo 17.2 che “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente” mediante il riconoscimento ai docenti assunti a termine della possibilità di cumulare una somma superiore ad € 1.000,00, corrispondente a due annualità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto della pluralità dei ricorrenti, del valore delle domande accolte, dell'attività processuale svolta (si precisa che gli aumenti di cui all'art. 4, co. 2, DM 55/2014 sono applicati soltanto con riguardo al compenso liquidato per la fase decisionale, mentre le precedenti fasi sono liquidate con riguardo ad ogni singolo ricorso), della serialità della controversia (che comporta il riconoscimento dei valori minimi)
e della modalità di redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
4 RGL n. 690/2024 (+ 696/2024 + 698/2024 + 762/2024 + 764/2024 + 766/2024)
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti ai ricorrenti Controparte_1 per i seguenti importi:
- € 2.500,00; Parte_1
- € 1.000,00; Parte_2
- € 2.500,00; Parte_3
- € 2.500,00; Parte_4
- € 1.500,00; Pt_5 Parte_5
- € 2.000,00; Parte_6
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.701,15, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle Roberto.
Alessandria, il 4.12.2025.
Il Giudice
IL FI
5