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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14449 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49443 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/09/1987), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAPARELLI ELENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 18/10/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
OF RA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione Parte_1
more uxorio con è nata a [...] il [...] la figlia CP_1
, riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno perequativo di euro 300,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico e universale.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1
la madre, nulla opponendo a che la stessa percepisca integralmente l'assegno unico e universale ed ha chiesto porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00
nonché a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 06/10/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di 3 conciliazione e della disponibilità del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo nella misura da ella richiesta di euro 300,00 mensili,
oltre all'assegno unico e universale al 100%, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, come, Per_1
peraltro, richiesto da ambo le parti;
devono, inoltre essere disciplinati nei termini di cui in dispositivo i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, tenuto conto delle allegazioni e istanze di parte e dell'orario di lavoro che il osserverà a seguito della imminente CP_1
sottoscrizione di un contratto di lavoro con la società che gestisce una catena di ristoranti (dalle ore 10.00 alle ore 16.00 lunedì al sabato con riposo la domenica).
Il collegio reputa altresì equa la somma di euro 300,00 dovuta dal padre per il mantenimento di importo su cui le parti concordano, Per_1
tenuto conto dell'età della figlia comune, del reddito netto mensile percepito dalla ricorrente, pari a circa euro 900,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, del reddito che a breve percepirà il resistente, pari ad euro
1.000,00 mensili netti circa, della ulteriore circostanza che ambo le parti non sono titolari di proprietà immobiliari e vivono presso le rispettive famiglie d'origine.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Preso atto della disponibilità delle parti in tal senso e della 4 conflittualità che permane nonostante il tempo trascorso dall'avvenuta separazione dei genitori, gli stessi devono essere invitati ad intraprendere un percorso di mediazione presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori
del Tribunale.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49443/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
la figlia minore (Roma, 05/10/2016) è affidata in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena)
con la precisazione che nelle settimane in cui trascorre il Per_1
finesettimana con la madre il padre la terrà dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di 5 chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); c) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività
nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
e) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità,
con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé
dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni Per_1
dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di dicembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
dà atto che le parti concordano nel senso che la madre percepisca integralmente (100%) l'assegno unico e universale per la figlia;
invita le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune 6 accordo anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49443 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/09/1987), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PAPARELLI ELENA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 18/10/1988), con il patrocinio dell'avv. CP_1
OF RA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento di figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che dalla relazione Parte_1
more uxorio con è nata a [...] il [...] la figlia CP_1
, riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affidamento condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno perequativo di euro 300,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, diritto della ricorrente a percepire integralmente l'assegno unico e universale.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso Per_1
la madre, nulla opponendo a che la stessa percepisca integralmente l'assegno unico e universale ed ha chiesto porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00
nonché a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra.
Alla prima udienza del 06/10/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di 3 conciliazione e della disponibilità del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo nella misura da ella richiesta di euro 300,00 mensili,
oltre all'assegno unico e universale al 100%, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta a disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, come, Per_1
peraltro, richiesto da ambo le parti;
devono, inoltre essere disciplinati nei termini di cui in dispositivo i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, tenuto conto delle allegazioni e istanze di parte e dell'orario di lavoro che il osserverà a seguito della imminente CP_1
sottoscrizione di un contratto di lavoro con la società che gestisce una catena di ristoranti (dalle ore 10.00 alle ore 16.00 lunedì al sabato con riposo la domenica).
Il collegio reputa altresì equa la somma di euro 300,00 dovuta dal padre per il mantenimento di importo su cui le parti concordano, Per_1
tenuto conto dell'età della figlia comune, del reddito netto mensile percepito dalla ricorrente, pari a circa euro 900,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, del reddito che a breve percepirà il resistente, pari ad euro
1.000,00 mensili netti circa, della ulteriore circostanza che ambo le parti non sono titolari di proprietà immobiliari e vivono presso le rispettive famiglie d'origine.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Per_1
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Preso atto della disponibilità delle parti in tal senso e della 4 conflittualità che permane nonostante il tempo trascorso dall'avvenuta separazione dei genitori, gli stessi devono essere invitati ad intraprendere un percorso di mediazione presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori
del Tribunale.
La natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49443/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
la figlia minore (Roma, 05/10/2016) è affidata in Persona_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre,
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 21.00 (dopo cena)
con la precisazione che nelle settimane in cui trascorre il Per_1
finesettimana con la madre il padre la terrà dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di 5 chiusura scolastica); b) a finesettimana alternati dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica); c) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività
nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
e) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità,
con la precisazione che in difetto di diverso accordo il padre terrà con sé
dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni Per_1
dispari e la madre viceversa;
dispone che a far data dal mese di dicembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base dicembre 2024, e condanna il al versamento, in favore CP_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Parte_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
dà atto che le parti concordano nel senso che la madre percepisca integralmente (100%) l'assegno unico e universale per la figlia;
invita le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune 6 accordo anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi