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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3923/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 4.3.24, iscritta al n. 3923/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Gianluca Monteleone
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Massimo Scisciot
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 4.3.24 la locatrice ha chiesto la condanna Parte_3
della conduttrice al rilascio dell'immobile sito in Druento, via Meucci Controparte_1
pagina 1 di 4 della riduzione ex lege del canone annuale ad euro 36.465 più IVA, nonché la condanna della al pagamento dell'indennità di occupazione sino al Controparte_1
rilascio;
- la si è costituita in giudizio senza contestare gli assunti attorei, ma Controparte_1
segnalando che l'immobile è destinato a magazzino di automezzi della protezione
Civile, chiedendo di integrare il contradditorio nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e instando per la concessione di un adeguato termine per il rilascio;
- l'istanza di chiamata di terzo non è stata accolta e la causa, che non ha richiesto istruttoria, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 24 settembre 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con comunicazione del 4.10.18 la , conduttrice in forza del contratto Controparte_1
di locazione del 12 luglio 2001, ha comunicato alla locatrice che a Parte_3
seguito della nota prot. 2018/10607 dell'Agenzia del Demanio il canone di locazione,
già precedentemente ridotto con comunicazione del 19.6.14, sarebbe stato ulteriormente ridotto ex lege ad euro 36.465 più IVA, fatto salvo il diritto di recesso del locatore;
- come dato atto anche da parte della , si è Controparte_1 Parte_3
legittimante avvalsa di tale facoltà comunicando il recesso con nota del 3.12.18;
- in conseguenza del recesso, è venuto il titolo in forza del quale la Controparte_1
occupa l'immobile;
pagina 2 di 4 - il venir meno del titolo attribuisce fondamento alla richiesta attorea di rilascio del compendio;
- tale pretesa non può essere paralizzata dalla circostanza che l'immobile sia destinato al ricovero di automezzi della Protezione Civile poiché il rapporto tra quest'ultima e la ha carattere derivativo rispetto al rapporto, venuto meno, tra la Controparte_1
e la locatrice e non è opponibile a costei;
Controparte_1 Parte_3
- sotto il diverso profilo dell'art. 56 l. 392/78, si deve tener conto del fatto che l'occupazione senza titolo si protrae ormai dal lontano 2019, cioè da circa 6 anni, e che le difficoltà d'ordine pratico, organizzativo e amministrativo della resistente nel reperimento di un sito alternativo non possono giustificare, nei rapporti con la locatrice,
il decorso un tempo così lungo;
-
per questi motivi
si ritiene di non poter fissare un termine per il rilascio posteriore al 31
marzo 2025, cioè alla scadenza del primo trimestre del corrente anno;
- la è inoltre tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione nella Controparte_1
misura di euro 11.121,83 per ogni trimestre di occupazione sino all'effettivo rilascio;
- le spese seguono la soccombenza della;
Controparte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, della sua estrema semplicità e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 400
- negoziazione: euro 700
2) compensi per il giudizio, ai minimi tabellari:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
pagina 3 di 4 - fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.909, oltre ad euro 1.293 per spese di mediazione ed esposti,
15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la al rilascio in favore di . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Druento (TO), via Meucci n. 3 e n. 5;
- fissa per l'esecuzione la data dell'1.4.25;
- condanna la al pagamento a favore in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'indennità di occupazione di euro 11.121,83 trimestrali sino al rilascio;
[...] Parte_2
- condanna la al pagamento a favore in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.293 per esposti
[...] Parte_2
ed euro 4.909 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 2 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e via Meucci 5 in conseguenza del recesso esercitato con PEC del 3.12.18 a fronte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 4.3.24, iscritta al n. 3923/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1 Parte_2
con l'Avv. Gianluca Monteleone
ricorrente contro
Controparte_1
con l'Avv. Massimo Scisciot
resistente
premesso
che
- con ricorso depositato il 4.3.24 la locatrice ha chiesto la condanna Parte_3
della conduttrice al rilascio dell'immobile sito in Druento, via Meucci Controparte_1
pagina 1 di 4 della riduzione ex lege del canone annuale ad euro 36.465 più IVA, nonché la condanna della al pagamento dell'indennità di occupazione sino al Controparte_1
rilascio;
- la si è costituita in giudizio senza contestare gli assunti attorei, ma Controparte_1
segnalando che l'immobile è destinato a magazzino di automezzi della protezione
Civile, chiedendo di integrare il contradditorio nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e instando per la concessione di un adeguato termine per il rilascio;
- l'istanza di chiamata di terzo non è stata accolta e la causa, che non ha richiesto istruttoria, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del 24 settembre 2024 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con comunicazione del 4.10.18 la , conduttrice in forza del contratto Controparte_1
di locazione del 12 luglio 2001, ha comunicato alla locatrice che a Parte_3
seguito della nota prot. 2018/10607 dell'Agenzia del Demanio il canone di locazione,
già precedentemente ridotto con comunicazione del 19.6.14, sarebbe stato ulteriormente ridotto ex lege ad euro 36.465 più IVA, fatto salvo il diritto di recesso del locatore;
- come dato atto anche da parte della , si è Controparte_1 Parte_3
legittimante avvalsa di tale facoltà comunicando il recesso con nota del 3.12.18;
- in conseguenza del recesso, è venuto il titolo in forza del quale la Controparte_1
occupa l'immobile;
pagina 2 di 4 - il venir meno del titolo attribuisce fondamento alla richiesta attorea di rilascio del compendio;
- tale pretesa non può essere paralizzata dalla circostanza che l'immobile sia destinato al ricovero di automezzi della Protezione Civile poiché il rapporto tra quest'ultima e la ha carattere derivativo rispetto al rapporto, venuto meno, tra la Controparte_1
e la locatrice e non è opponibile a costei;
Controparte_1 Parte_3
- sotto il diverso profilo dell'art. 56 l. 392/78, si deve tener conto del fatto che l'occupazione senza titolo si protrae ormai dal lontano 2019, cioè da circa 6 anni, e che le difficoltà d'ordine pratico, organizzativo e amministrativo della resistente nel reperimento di un sito alternativo non possono giustificare, nei rapporti con la locatrice,
il decorso un tempo così lungo;
-
per questi motivi
si ritiene di non poter fissare un termine per il rilascio posteriore al 31
marzo 2025, cioè alla scadenza del primo trimestre del corrente anno;
- la è inoltre tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione nella Controparte_1
misura di euro 11.121,83 per ogni trimestre di occupazione sino all'effettivo rilascio;
- le spese seguono la soccombenza della;
Controparte_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, della sua estrema semplicità e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 400
- negoziazione: euro 700
2) compensi per il giudizio, ai minimi tabellari:
- fase di studio: euro 851
- fase introduttiva: euro 602
pagina 3 di 4 - fase istruttoria: euro 903
- fase decisionale: euro 1.453
per complessivi euro 4.909, oltre ad euro 1.293 per spese di mediazione ed esposti,
15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la al rilascio in favore di . Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Druento (TO), via Meucci n. 3 e n. 5;
- fissa per l'esecuzione la data dell'1.4.25;
- condanna la al pagamento a favore in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'indennità di occupazione di euro 11.121,83 trimestrali sino al rilascio;
[...] Parte_2
- condanna la al pagamento a favore in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.293 per esposti
[...] Parte_2
ed euro 4.909 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 2 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 e via Meucci 5 in conseguenza del recesso esercitato con PEC del 3.12.18 a fronte