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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
Ricorrente 1 Difensore _1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14500/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A5F03621-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7292/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Controlli della D.P. I di Napoli notificava all'Avv. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento in data
21/12/2023. Tale notifica avveniva dopo che il Contribuente, a seguito di un invito a comparire notificato in data 16/10/2023, aveva sanato la sua posizione mediante adesione ai soli fini IRPEF e relative Addizionali, escludendo le pretese relative all'IRAP.
L'accertamento rilevava, sulla base dei compensi rideterminati ai fini IRPEF, un maggior valore della produzione netta di € 112.332,00 a fronte del valore dichiarato di € 15.280,00, accertando di conseguenza I'IRAP dovuta di euro 5.583,00, oltre a sanzioni (euro 5.024,70), interessi (euro 1.037,06 e spese di notifica (euro 8,75), per un totale di € 11.653,51
Il Contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'inapplicabilità dell'IRAP per totale mancanza del presupposto impositivo, ovvero l'assenza di autonoma organizzazione, svolgendo l'attività professionale in modo autonomo e individuale.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (Sezione 33), con la Sentenza n. 14500/33/24, depositata in data 24.10.2025, rigettava il ricorso ritenendo che sussistessero i presupposti impositivi ai fini IRAP, data l'autonoma organizzazione comprovata dalla tipologia e dall'entità delle spese dichiarate e dal fatto che il
Contribuente esercitava l'attività in studio in condivisione con altri professionisti.
Avverso tale sentenza L'Avv. Difensore_1 ha proposto appello per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione della Dichiarazione IRAP: L'appellante si duole che i primi giudici abbiano considerato come presupposto iniziale per l'assoggettamento all'imposta la presentazione della Dichiarazione IRAP. La
Dichiarazione dei Redditi, tuttavia, non costituisce fonte dell'obbligo tributario né produce effetti assimilabili a una confessione, ma è un atto endoprocedimentale che non può precludere la dimostrazione dell'inesistenza dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati.
2. Insussistenza dell'Autonoma Organizzazione: L'appellante contesta che le circostanze valorizzate dal primo giudice provino l'autonoma organizzazione: °Studio in condivisione: Questo fatto è visto come una prova a favore dell'appellante, poiché non si tratta di un'associazione professionale, ma di una mera condivisione degli spazi e suddivisione delle spese.
L'organizzazione deve essere "autonoma," cioè facente capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche organizzativi. оBeni strumentali: Il valore dichiarato (€ 57.502,00) si è accumulato nel tempo e riguarda beni di stretto ausilio per l'attività professionale/intellettuale (computer, stampanti, biblioteca, ecc.). L'elevato ammontare dei beni e delle spese non costituisce elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, potendo derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale dell'attività. оSpese per lavoro dipendente: L'importo di € 8.528,00 corrisponde a spese di segreteria/esecutive, con un costo mensile di circa € 711,00 (part-time). Secondo la giurisprudenza di Cassazione, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il lavoro altrui "superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi attività di segreteria ovvero meramente esecutive". оCompensi corrisposti a terzi: L'importo di € 24.138,00 costituisce solo la suddivisione degli onorari con colleghi per la difesa della medesima parte. Questo fatto, al contrario di quanto affermato in sentenza, dimostrerebbe che il Difensore 1 non disponeva di una struttura autonoma ed è stato costretto ad esternalizzare gli adempimenti.
3. Onere della Prova: Il processo tributario è retto dal principio per cui l'onere della prova spetta all'Amministrazione Finanziaria, che deve dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza della pretesa. L'appellante sostiene che nessuna prova è stata fornita dall'Ufficio circa il presupposto oggettivo necessario per l'applicazione del tributo.
La Direzione Provinciale I di Napoli, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello evidenziando che le eccezioni proposte nell'atto di impugnazione si risolvono nella pedissequa ripetizione delle censure già sollevate nel ricorso introduttivo.
Nel merito l'Ufficio ribatte che la sentenza di primo grado è inoppugnabile per rigore logico e che il presupposto impositivo è stato "abbondantemente provato" sulla base dei dati esposti dal Contribuente stesso nel Quadro RE della Dichiarazione Redditi PF/2018.
In particolare, secondo l'Ufficio costituirebbero elementi a Prova dell'Autonoma Organizzazione:
Spese elevate e non giustificate: L'importo complessivo delle spese dichiarate (€ 141.387,00 al Rigo
RE20) costituisce più dell'83% del totale dei compensi dichiarati (€ 169.885,00). Tali spese sono state solo in parte giustificate. °Spese per lavoro dipendente e compensi a terzi: Oltre alle spese per lavoro dipendente per € 8.528,00 (devolute alla segretaria), sono stati dichiarati compensi a terzi per € 24.138,00. L'importo di € 22.566,00 è stato devoluto a collaboratori (altri avvocati). L'Ufficio sostiene che il coinvolgimento di altri avvocati, che possono svolgere attività anche in assenza del contribuente, integra la presenza di un differenziale di arricchimento (quid pluris) prodotto dalla struttura organizzativa rispetto alle risorse individuali.
⚫ Beni strumentali: L'alto valore dei beni strumentali dichiarati è pari a € 57.502,00.
Riconoscimento implicito: Il Contribuente, avendo definito in sede di adesione l'IRPEF e le Addizionali, о
avrebbe riconosciuto la fondatezza della rideterminazione del reddito ai fini delle imposte dirette.
L'Ufficio richiama il principio consolidato della Cassazione secondo cui l'autonoma organizzazione sussiste se il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui, specificando che il lavoro altrui deve concorrere con il proprium dell'attività professionale.
In data 18.11.2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative per ribadire le doglianze già formulate.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
In tema di IRAP è d'uopo premettere che l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) istituita a seguito di delega per la riforma della IN LO (legge n. 662/96), con D. Lgs. n. 446/97 (il D. Lgs. n. 137/1998 contiene disposizioni correttive del D. Lgs. n. 446/997) è un'imposta sul valore aggiunto, che colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione. Essa è, pertanto, un'imposta a carattere reale. Il presupposto di tale imposta è l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. In altre parole, sono presupposti dell'IRAP lo svolgimento, con autonoma organizzazione, di un'attività imprenditoriale, di un'attività artistica o professionale, o di un'attività amministrativa. In particolare, la tipologia del lavoro autonomo richiede i requisiti della professionalità e dall'abitualità. Si può pertanto affermare che è soggetto passivo dell'IRAP chi si avvale, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know how (cfr. Cass. n. 30753/2011). Il lavoratore autonomo può essere escluso, invece, quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, in ogni caso, quando l'organizzazione da lui predisposta (in cui si comprende il personale) abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (cfr. Cass. n. 13326/13).
Dal canto suo la Corte Costituzionale - con sentenza 21/5/2001, n. 156 - ha affermato che l'Irap non si applica ai lavoratori autonomi, che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui, e che per contro "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa". Ne consegue che il professionista che, in considerazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, ritenga di esercitare la propria attività senza una struttura organizzata (presupposto impositivo dell'Irap) può legittimamente rivendicare il diritto alla non debenza dell'imposta. In buona sostanza, l'esame del ricorso che ci occupa involge l'accertamento dell'esistenza o meno di una struttura organizzata, ovvero dell'esercizio dell'attività in assenza o meno di capitali e di lavoro altrui. Tant'è che la Corte Costituzionale, affermando che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, ha chiaramente lasciato al Giudice Tributario il compito di accertare l'esistenza o meno dell'organizzazione, nel senso che il professionista potrebbe esercitare l'attività senza alcuna struttura organizzativa o tutt'al più con un minimo di organizzazione e, come tale, non sarebbe soggetto ad Irap.
Infine, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (cfr. sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu.) che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
Orbene, nel caso di specie, in primo luogo va evidenziato che l'avv. Difensore _1 non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare la maggior parte delle ingenti spese indicate nella dichiarazione dei redditi e precisamente per l'importo di € 89.000,00. Allo stesso modo il valore dei beni strumentali dichiarati, pari a € 57.502,00, in assenza di qualunque allegazione (in primo grado) e documentazione idonea a giustificarne la provenienza, risulta certamente significativo della circostanza che l'avv. Difensore _1, per l'esercizio della sua attività, si avvalesse stabilmente del lavoro altrui.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
Ricorrente 1 Difensore _1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14500/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A5F03621-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7292/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Controlli della D.P. I di Napoli notificava all'Avv. Ricorrente_1 l'avviso di accertamento in data
21/12/2023. Tale notifica avveniva dopo che il Contribuente, a seguito di un invito a comparire notificato in data 16/10/2023, aveva sanato la sua posizione mediante adesione ai soli fini IRPEF e relative Addizionali, escludendo le pretese relative all'IRAP.
L'accertamento rilevava, sulla base dei compensi rideterminati ai fini IRPEF, un maggior valore della produzione netta di € 112.332,00 a fronte del valore dichiarato di € 15.280,00, accertando di conseguenza I'IRAP dovuta di euro 5.583,00, oltre a sanzioni (euro 5.024,70), interessi (euro 1.037,06 e spese di notifica (euro 8,75), per un totale di € 11.653,51
Il Contribuente impugnava l'avviso di accertamento eccependo l'inapplicabilità dell'IRAP per totale mancanza del presupposto impositivo, ovvero l'assenza di autonoma organizzazione, svolgendo l'attività professionale in modo autonomo e individuale.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (Sezione 33), con la Sentenza n. 14500/33/24, depositata in data 24.10.2025, rigettava il ricorso ritenendo che sussistessero i presupposti impositivi ai fini IRAP, data l'autonoma organizzazione comprovata dalla tipologia e dall'entità delle spese dichiarate e dal fatto che il
Contribuente esercitava l'attività in studio in condivisione con altri professionisti.
Avverso tale sentenza L'Avv. Difensore_1 ha proposto appello per i seguenti motivi:
1. Erronea valutazione della Dichiarazione IRAP: L'appellante si duole che i primi giudici abbiano considerato come presupposto iniziale per l'assoggettamento all'imposta la presentazione della Dichiarazione IRAP. La
Dichiarazione dei Redditi, tuttavia, non costituisce fonte dell'obbligo tributario né produce effetti assimilabili a una confessione, ma è un atto endoprocedimentale che non può precludere la dimostrazione dell'inesistenza dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati.
2. Insussistenza dell'Autonoma Organizzazione: L'appellante contesta che le circostanze valorizzate dal primo giudice provino l'autonoma organizzazione: °Studio in condivisione: Questo fatto è visto come una prova a favore dell'appellante, poiché non si tratta di un'associazione professionale, ma di una mera condivisione degli spazi e suddivisione delle spese.
L'organizzazione deve essere "autonoma," cioè facente capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche organizzativi. оBeni strumentali: Il valore dichiarato (€ 57.502,00) si è accumulato nel tempo e riguarda beni di stretto ausilio per l'attività professionale/intellettuale (computer, stampanti, biblioteca, ecc.). L'elevato ammontare dei beni e delle spese non costituisce elemento utile per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, potendo derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale dell'attività. оSpese per lavoro dipendente: L'importo di € 8.528,00 corrisponde a spese di segreteria/esecutive, con un costo mensile di circa € 711,00 (part-time). Secondo la giurisprudenza di Cassazione, l'autonoma organizzazione sussiste solo se il lavoro altrui "superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi attività di segreteria ovvero meramente esecutive". оCompensi corrisposti a terzi: L'importo di € 24.138,00 costituisce solo la suddivisione degli onorari con colleghi per la difesa della medesima parte. Questo fatto, al contrario di quanto affermato in sentenza, dimostrerebbe che il Difensore 1 non disponeva di una struttura autonoma ed è stato costretto ad esternalizzare gli adempimenti.
3. Onere della Prova: Il processo tributario è retto dal principio per cui l'onere della prova spetta all'Amministrazione Finanziaria, che deve dimostrare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza della pretesa. L'appellante sostiene che nessuna prova è stata fornita dall'Ufficio circa il presupposto oggettivo necessario per l'applicazione del tributo.
La Direzione Provinciale I di Napoli, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello evidenziando che le eccezioni proposte nell'atto di impugnazione si risolvono nella pedissequa ripetizione delle censure già sollevate nel ricorso introduttivo.
Nel merito l'Ufficio ribatte che la sentenza di primo grado è inoppugnabile per rigore logico e che il presupposto impositivo è stato "abbondantemente provato" sulla base dei dati esposti dal Contribuente stesso nel Quadro RE della Dichiarazione Redditi PF/2018.
In particolare, secondo l'Ufficio costituirebbero elementi a Prova dell'Autonoma Organizzazione:
Spese elevate e non giustificate: L'importo complessivo delle spese dichiarate (€ 141.387,00 al Rigo
RE20) costituisce più dell'83% del totale dei compensi dichiarati (€ 169.885,00). Tali spese sono state solo in parte giustificate. °Spese per lavoro dipendente e compensi a terzi: Oltre alle spese per lavoro dipendente per € 8.528,00 (devolute alla segretaria), sono stati dichiarati compensi a terzi per € 24.138,00. L'importo di € 22.566,00 è stato devoluto a collaboratori (altri avvocati). L'Ufficio sostiene che il coinvolgimento di altri avvocati, che possono svolgere attività anche in assenza del contribuente, integra la presenza di un differenziale di arricchimento (quid pluris) prodotto dalla struttura organizzativa rispetto alle risorse individuali.
⚫ Beni strumentali: L'alto valore dei beni strumentali dichiarati è pari a € 57.502,00.
Riconoscimento implicito: Il Contribuente, avendo definito in sede di adesione l'IRPEF e le Addizionali, о
avrebbe riconosciuto la fondatezza della rideterminazione del reddito ai fini delle imposte dirette.
L'Ufficio richiama il principio consolidato della Cassazione secondo cui l'autonoma organizzazione sussiste se il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui, specificando che il lavoro altrui deve concorrere con il proprium dell'attività professionale.
In data 18.11.2025 l'appellante ha depositato memorie illustrative per ribadire le doglianze già formulate.
Nella seduta del 28 novembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
In tema di IRAP è d'uopo premettere che l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) istituita a seguito di delega per la riforma della IN LO (legge n. 662/96), con D. Lgs. n. 446/97 (il D. Lgs. n. 137/1998 contiene disposizioni correttive del D. Lgs. n. 446/997) è un'imposta sul valore aggiunto, che colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione. Essa è, pertanto, un'imposta a carattere reale. Il presupposto di tale imposta è l'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. In altre parole, sono presupposti dell'IRAP lo svolgimento, con autonoma organizzazione, di un'attività imprenditoriale, di un'attività artistica o professionale, o di un'attività amministrativa. In particolare, la tipologia del lavoro autonomo richiede i requisiti della professionalità e dall'abitualità. Si può pertanto affermare che è soggetto passivo dell'IRAP chi si avvale, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know how (cfr. Cass. n. 30753/2011). Il lavoratore autonomo può essere escluso, invece, quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, in ogni caso, quando l'organizzazione da lui predisposta (in cui si comprende il personale) abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (cfr. Cass. n. 13326/13).
Dal canto suo la Corte Costituzionale - con sentenza 21/5/2001, n. 156 - ha affermato che l'Irap non si applica ai lavoratori autonomi, che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui, e che per contro "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa". Ne consegue che il professionista che, in considerazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, ritenga di esercitare la propria attività senza una struttura organizzata (presupposto impositivo dell'Irap) può legittimamente rivendicare il diritto alla non debenza dell'imposta. In buona sostanza, l'esame del ricorso che ci occupa involge l'accertamento dell'esistenza o meno di una struttura organizzata, ovvero dell'esercizio dell'attività in assenza o meno di capitali e di lavoro altrui. Tant'è che la Corte Costituzionale, affermando che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, ha chiaramente lasciato al Giudice Tributario il compito di accertare l'esistenza o meno dell'organizzazione, nel senso che il professionista potrebbe esercitare l'attività senza alcuna struttura organizzativa o tutt'al più con un minimo di organizzazione e, come tale, non sarebbe soggetto ad Irap.
Infine, la Suprema Corte ha recentemente ribadito (cfr. sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu.) che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
Orbene, nel caso di specie, in primo luogo va evidenziato che l'avv. Difensore _1 non ha prodotto nessuna documentazione idonea a dimostrare la maggior parte delle ingenti spese indicate nella dichiarazione dei redditi e precisamente per l'importo di € 89.000,00. Allo stesso modo il valore dei beni strumentali dichiarati, pari a € 57.502,00, in assenza di qualunque allegazione (in primo grado) e documentazione idonea a giustificarne la provenienza, risulta certamente significativo della circostanza che l'avv. Difensore _1, per l'esercizio della sua attività, si avvalesse stabilmente del lavoro altrui.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.