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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11195 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 5 novembre 2025, nella causa R.G. n. 25341/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
***** TRA
(c.f. ) nata ad [...] e residente a Roma ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Via Ennio Quirino Visconti n. 103 nello studio degli avv.ti Maria Matilde Bidetti, Luisa Gobbi ed Emilia Recchi dai quali è rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la sussistenza, nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2022 e il 3 gennaio 2023, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) intercorso con la società con la conseguente condanna della medesima al pagamento CP_2 Controparte_2 della somma di € 1.853,63 (ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di retribuzioni non corrisposte, ferie e festività non godute, gratifica natalizia, compensi per lavoro festivo e trattamento di fine rapporto. In subordine, la ricorrente chiedeva la condanna in solido o, comunque, di chi di ragione tra le società e e al pagamento della medesima somma. CP_1 CP_2 Controparte_2
A fondamento della domanda attorea deduceva: di aver prestato continuativamente attività lavorativa presso la sede di Roma, via Stoppani n. 103 (zona Romanina), senza soluzione di continuità dal 21 ottobre 2022 al 3 gennaio 2023, sotto la direzione della sig.ra dipendente di Persona_1 CP_2
la quale impartiva istruzioni operative;
di aver osservato un orario di lavoro Controparte_2 distribuito su sei giorni settimanali, dalle ore 8:30 alle 14:00 per quattro giorni e dalle 14:00 alle 18:00 per due giorni;
di aver utilizzato le attrezzature e gli strumenti di proprietà della Controparte_2
che il rapporto era stato formalmente imputato, per il periodo 21 ottobre–30 novembre 2022, alla
[...] società e successivamente, dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, alla CP_1 [...]
senza alcuna comunicazione di effettivo mutamento del datore di lavoro;
di non aver Controparte_2 percepito le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, né gli emolumenti per le festività del 1° novembre e dell'8 dicembre 2022; di aver, pertanto, rassegnato le dimissioni in data 3 gennaio 2023. Le società convenute non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarate contumaci. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, udita la discussione, il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti prodotti, decideva la causa come da separata sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. All'esito dell'istruttoria, le testimoni e ex colleghe di lavoro della ricorrente e dipendenti Tes_1 Tes_2 della confermavano integralmente le circostanze dedotte, riferendo Controparte_2 sulla sede di lavoro, sulla durata del rapporto, sulle mansioni di accoglienza svolte e sull'orario part-time osservato. Le stesse testimoni riferivano, inoltre, che la superiore gerarchica della ricorrente era la sig.ra Per_1
e che non avevano percepito regolarmente le retribuzioni, né risultavano versati i contributi
[...] previdenziali. Dalla complessiva istruttoria, e in particolare dalle deposizioni testimoniali acquisite, emerge la prova che la ricorrente aveva svolto continuativamente la propria prestazione lavorativa presso la sede della società utilizzando i mezzi e gli strumenti riconducibili alla stessa, Controparte_2 ricevendo direttive operative da una sua dipendente e inserendosi stabilmente nell'organizzazione aziendale della stessa. Tali elementi sono idonei ad integrare gli indici tipici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2016, n. 17966; Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2018, n. 22410; Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 2012, n. 18414). L'attribuzione fittizia del rapporto di lavoro a due distinte società – e CP_1 CP_2
– senza soluzione di continuità e senza modifiche sostanziali delle modalità di Controparte_2 svolgimento del lavoro, evidenzia la sussistenza di un fenomeno interpositorio illecito ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003, con la conseguente imputazione del rapporto alla società effettiva utilizzatrice, ossia la Controparte_2
La stessa teste ha riferito che “entrambe le società erano quelle che facevano i contratti”, Tes_2 confermando la simulazione del formale datore di lavoro. La contumacia delle convenute, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., può essere valutata dal Giudice quale ulteriore elemento indiziario a conferma delle risultanze probatorie acquisite (Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2012, n. 11183). Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna della al pagamento CP_2 Controparte_2 in favore della ricorrente della somma di € 1.853,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c., decorrenti dalle singole scadenze retributive sino al saldo. Le società convenute e la devono essere condannate in CP_1 Controparte_2 solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
e ogni contraria istanza disattesa: Controparte_3 Controparte_2 1) dichiara che tra la ricorrente e la società è intercorso, dal 21 ottobre CP_2 Controparte_2
2022 al 3 gennaio 2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale di 24 ore settimanali e per l'effetto;
2) condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_2 somma di € 1.853,63 a titolo di retribuzioni e competenze maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) condanna in solido la e la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, come per legge. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 5 novembre 2025, nella causa R.G. n. 25341/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
***** TRA
(c.f. ) nata ad [...] e residente a Roma ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Via Ennio Quirino Visconti n. 103 nello studio degli avv.ti Maria Matilde Bidetti, Luisa Gobbi ed Emilia Recchi dai quali è rappresentata e difesa per procura su foglio separato allegato al ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
^^^^^
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra adiva questo Tribunale chiedendo di accertare Parte_1
e dichiarare la sussistenza, nel periodo compreso tra il 21 ottobre 2022 e il 3 gennaio 2023, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali) intercorso con la società con la conseguente condanna della medesima al pagamento CP_2 Controparte_2 della somma di € 1.853,63 (ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), a titolo di retribuzioni non corrisposte, ferie e festività non godute, gratifica natalizia, compensi per lavoro festivo e trattamento di fine rapporto. In subordine, la ricorrente chiedeva la condanna in solido o, comunque, di chi di ragione tra le società e e al pagamento della medesima somma. CP_1 CP_2 Controparte_2
A fondamento della domanda attorea deduceva: di aver prestato continuativamente attività lavorativa presso la sede di Roma, via Stoppani n. 103 (zona Romanina), senza soluzione di continuità dal 21 ottobre 2022 al 3 gennaio 2023, sotto la direzione della sig.ra dipendente di Persona_1 CP_2
la quale impartiva istruzioni operative;
di aver osservato un orario di lavoro Controparte_2 distribuito su sei giorni settimanali, dalle ore 8:30 alle 14:00 per quattro giorni e dalle 14:00 alle 18:00 per due giorni;
di aver utilizzato le attrezzature e gli strumenti di proprietà della Controparte_2
che il rapporto era stato formalmente imputato, per il periodo 21 ottobre–30 novembre 2022, alla
[...] società e successivamente, dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, alla CP_1 [...]
senza alcuna comunicazione di effettivo mutamento del datore di lavoro;
di non aver Controparte_2 percepito le retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2022, né gli emolumenti per le festività del 1° novembre e dell'8 dicembre 2022; di aver, pertanto, rassegnato le dimissioni in data 3 gennaio 2023. Le società convenute non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarate contumaci. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, udita la discussione, il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti prodotti, decideva la causa come da separata sentenza.
DIRITTO
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. All'esito dell'istruttoria, le testimoni e ex colleghe di lavoro della ricorrente e dipendenti Tes_1 Tes_2 della confermavano integralmente le circostanze dedotte, riferendo Controparte_2 sulla sede di lavoro, sulla durata del rapporto, sulle mansioni di accoglienza svolte e sull'orario part-time osservato. Le stesse testimoni riferivano, inoltre, che la superiore gerarchica della ricorrente era la sig.ra Per_1
e che non avevano percepito regolarmente le retribuzioni, né risultavano versati i contributi
[...] previdenziali. Dalla complessiva istruttoria, e in particolare dalle deposizioni testimoniali acquisite, emerge la prova che la ricorrente aveva svolto continuativamente la propria prestazione lavorativa presso la sede della società utilizzando i mezzi e gli strumenti riconducibili alla stessa, Controparte_2 ricevendo direttive operative da una sua dipendente e inserendosi stabilmente nell'organizzazione aziendale della stessa. Tali elementi sono idonei ad integrare gli indici tipici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2016, n. 17966; Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2018, n. 22410; Cass. civ., sez. lav., 29 ottobre 2012, n. 18414). L'attribuzione fittizia del rapporto di lavoro a due distinte società – e CP_1 CP_2
– senza soluzione di continuità e senza modifiche sostanziali delle modalità di Controparte_2 svolgimento del lavoro, evidenzia la sussistenza di un fenomeno interpositorio illecito ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003, con la conseguente imputazione del rapporto alla società effettiva utilizzatrice, ossia la Controparte_2
La stessa teste ha riferito che “entrambe le società erano quelle che facevano i contratti”, Tes_2 confermando la simulazione del formale datore di lavoro. La contumacia delle convenute, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., può essere valutata dal Giudice quale ulteriore elemento indiziario a conferma delle risultanze probatorie acquisite (Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2012, n. 11183). Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna della al pagamento CP_2 Controparte_2 in favore della ricorrente della somma di € 1.853,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c., decorrenti dalle singole scadenze retributive sino al saldo. Le società convenute e la devono essere condannate in CP_1 Controparte_2 solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
e ogni contraria istanza disattesa: Controparte_3 Controparte_2 1) dichiara che tra la ricorrente e la società è intercorso, dal 21 ottobre CP_2 Controparte_2
2022 al 3 gennaio 2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale di 24 ore settimanali e per l'effetto;
2) condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, della Controparte_2 somma di € 1.853,63 a titolo di retribuzioni e competenze maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
3) condanna in solido la e la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_2 ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, come per legge. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile