Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2025, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Risorse Ambiente Palermo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato MA Concetta Codiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IZ AI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della deliberazione -OMISSIS- del 1° ottobre 2025 (comunicata con nota prot.-OMISSIS- – GEN/2025 del 10 ottobre 2025) del C.d.a. della Risorse Ambiente Palermo S.p.A., con la quale, avuto riguardo alla gara con procedura aperta per l’affidamento della “ fornitura, trasporto e conferimento di aggregati riciclati provenienti da impianti di trattamento di rifiuti presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo ” (-OMISSIS-), è stata approvata la proposta di aggiudicazione, con la presa d’atto dello scioglimento della riserva, in capo alla migliore offerta individuata, relativa al requisito dichiarato inerente la disponibilità di autocarri; quindi, la gara in questione è stata aggiudicata all’O.E. IZ AI s.r.l., autorizzando il Dirigente di Area a sottoscrivere il contratto di appalto;
nonché, ove occorra:
- del verbale della Commissione di gara del 25 giugno 2025, nella parte in cui la IZ AI s.r.l. non è stata esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione;
- del parere reso dal RUP con nota prot. -OMISSIS- – GEN/2025 del 24 luglio 2025, nel quale si è ritenuto che possa ritenersi assolto da parte dell’O.E. il requisito sulla disponibilità di almeno 4 autocarri (non comunicato);
- della nota del 30 luglio 2025, prot. -OMISSIS- – GEN/2025, con la quale il Presidente del Seggio, a scioglimento della riserva, individuava l’offerta dell’O.E. IZ AI s.r.l. quale migliore offerta per la successiva proposta di aggiudicazione;
- della nota prot.-OMISSIS- del 5 settembre 2025 con la quale il RUP rilasciava parere positivo sulla verifica della congruità dell’offerta e dei costi della manodopera (non comunicata);
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e il soggetto individuato come aggiudicatario ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 c.p.a.,
e per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione del servizio e la stipulazione del contratto,
ovvero
per il risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e/o per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance di conseguire l’aggiudicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive di IZ AI s.r.l. e di Risorse Ambiente Palermo S.p.A.;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS- del 5 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. MA MA NI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
Con deliberazione del C.d.A. n. 161/2025, la Risorse Ambiente Palermo S.p.A. (R.A.P. S.p.A.), società partecipata dal Comune di Palermo, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della “ fornitura, trasporto e conferimento di aggregati riciclati provenienti da impianti di trattamento di rifiuti presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo ”, con base d’asta pari a euro 418.000,00, oltre oneri per la sicurezza, con stima dei costi di manodopera pari a euro 167.200,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
Per quanto d’interesse per il presente giudizio, l’art. 6 del disciplinare di gara, tra i requisiti di ordine speciale, stabiliva che “ i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
[…]
“Requisiti di idoneità professionale” […] b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la categoria 4 (raccolta trasporto di rifiuti speciali non pericolosi classe C o superiore […]
“Requisiti di capacità tecnica e professionale” […] b) “ disponibilità di almeno n. 4 autocarri, con capacità non inferiore a 25 tonn, per il trasporto del materiale riciclato prodotto, esclusivamente del tipo a quattro assi (sono esclusi articolati in quanto non idonei alla consegna del materiale del ricoprimento direttamente in vasca, le cui piste possono non offrire quella stabilità necessaria alla circolazione e soprattutto allo scarico del mezzo), per la consegna diretta nei luoghi di impiego, incluso le aree della discarica in esercizio, con transito sulle piste sterrate interne, con classe di inquinamento minimo euro 5 ”.
L’art. 7 del capitolato speciale d’appalto prevedeva la necessità di: “1) relazione tecnica descrittiva in cui devono essere dettagliate le caratteristiche tecniche dell’impianto da cui provengono gli aggregati, che deve essere autorizzato alle operazioni di recupero R5 e/o R10 […] 2) elenco degli autocarri, in proprietà e/o disponibilità, da utilizzare per la fornitura, corredato da copie delle carte di circolazione ed eventuali contratti di noleggio e/o di disponibilità (se non di proprietà), oltre alla certificazione di iscrizione degli stessi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al Decreto bn. 120/2014 categoria 4) classe c) […] 3) attestazione di disponibilità ad effettuare la fornitura richiesta da parte dell’impianto sopra individuato […]”.
Con provvedimento del 25 giugno 2025, la Commissione di gara ammetteva con riserva la IZ AI s.r.l. “ rimettendo alle determinazioni del RUP in ordine alla corretta interpretazione della fattispecie, ovvero se la disponibilità degli automezzi sia necessaria al momento dell’avvio del servizio e non già alla data di scadenza della procedura aperta in argomento ”.
Con successiva nota del 30 luglio 2025, il Presidente della Commissione di gara comunicava che il “ RUP, con parere reso con nota prot. -OMISSIS- – GEN/2025 del 24.07.2025 ha ritenuto che possa ritenersi assolto da parte dell’OE il requisito sulla disponibilità di almeno 4 autocarri, avendo questi prodotto adeguata documentazione dalla quale si evince che in fase di stipula del contratto, o in fase di avvio del servizio se antecedente, il numero degli autocarri a disposizione sarà di almeno 4 unità ”.
L’offerta della IZ AI s.r.l., con un ribasso del 10,96% sull’offerta economica e del 37,5% sul costo della manodopera (da euro 167.200,00, previsto dalla stazione appaltante, a euro 104.500,00), veniva quindi proposta per l’aggiudicazione e sottoposta a verifica di anomalia dell’offerta.
All’esito del subprocedimento di verifica di anomalia, veniva disposta l’aggiudicazione con deliberazione -OMISSIS- del 1° ottobre 2025.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la seconda classificata, odierna ricorrente, -OMISSIS-s.r.l., impugnava il detto provvedimento terminativo e tutti quelli presupposti lamentandone l’illegittimità perché adottati, in estrema sintesi: a) in violazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 del disciplinare di gara in quanto la stazione appaltante non avrebbe escluso la controinteressata nonostante il difetto del requisito di ordine speciale previsto all’art. 6 del disciplinare e relativo alla disponibilità di almeno 4 autocarri con capacità non inferiore a 25 tonnellate, con iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; b) in violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’aggiudicataria avrebbe predisposto un’offerta anomala in relazione al costo della manodopera, con un ribasso del 10,96% rispetto a quanto preventivato dall’amministrazione; in tal senso, anche le giustificazioni prodotte nel subprocedimento di verifica dell’anomalia sarebbero incomplete perché non considerano tutti i possibili tragitti per lo smaltimento.
Si costituivano in giudizio la R.A.P. S.p.A. e IZ AI s.r.l. che, con articolate memorie, concludevano per il rigetto del ricorso introduttivo.
Con ordinanza -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, questo Tribunale sospendeva negli effetti l’aggiudicazione disposta in favore della IZ AI, riscontrando “ che, secondo il criterio di cognizione della presente fase, salvo l’approfondimento proprio della fase di merito, il ricorso pare possedere profili di fondatezza unicamente rispetto al motivo sub a) perché, ai sensi dell’art. 6 del capitolato di gara, era necessario il possesso non solo degli automezzi, ma anche dell’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di riferimento; iscrizione che è stata regolarizzata per i due mezzi d’opera mancanti solo in data 29 ottobre 2025, successivamente alla stessa aggiudicazione ”.
Le parti si scambiavano memorie in vista dell’udienza pubblica del 3 marzo 2026, in cui la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
DIRITTO
1.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’illegittimità della deliberazione -OMISSIS- del 1° ottobre 2025, come risultante all’esito dell’istruttoria e degli atti preparatori, nella parte in cui aggiudica la procedura di gara in esame alla IZ AI s.r.l., operatore che (nella prospettiva del ricorrente) non sarebbe stato in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando, specificamente per la mancata disponibilità di due automezzi iscritti nell’albo dei gestori ambientali, alla categoria 4.
Il motivo è fondato.
Il Collegio, preliminarmente, ribadisce che, ai fini della partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, è sufficiente anche la sola disponibilità giuridica del requisito (v. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348).
Nondimeno, nel caso in esame, l’aggiudicataria non aveva la disponibilità né materiale, né giuridica del numero di automezzi richiesti dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla procedura di gara al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Ciò si desume dal fatto che alla data di scadenza di presentazione delle offerte (24 giugno 2025, v. art. 13 del capitolato) la IZ AI s.r.l. aveva disponibilità di soli due mezzi d’opera dei quattro richiesti dalla legge di gara, targati FH751KY e FP029JN, entrambi ritualmente iscritti nell’albo dei gestori ambientali.
Rispetto agli altri due mezzi d’opera mancanti, l’aggiudicataria ha prodotto nell’offerta economica un documento con oggetto “ comunicazione tempi di consegna ” relativamente a due autoveicoli nuovi Renault K P 8x4, emesso dalla concessionaria MAVI S.p.A. il 23 giugno 2025 “ in riferimento agli ordini d’acquisto da voi […] vi comunichiamo che a causa dei ritardi nell’approvvigionamento dei componenti per completare gli allestimenti, non imputabili alla nostra diretta responsabilità, le consegne dei due suddetti veicoli subirà un ritardo ad oggi stimato di 45 gg. Lavorativi ” (p. 45 dell’all. 10 produzione documentale del 28 novembre 2025).
Il Collegio ritiene che l’ordine di acquisto in esame non sia sufficiente per ritenere la disponibilità giuridica dei due automezzi in esame perché la IZ AI, a fronte di un atto non altrimenti allegato o nominato, non possedeva altro che una puntuazione di clausole rispetto all’acquisto degli automezzi: non vi è indicazione di tutti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c., mancando qualsivoglia indicazione del prezzo, rendendo anche difficoltosa la ricostruzione della causa del contratto.
Ciò è tanto vero che, nella sequenza negoziale poi perfezionatasi, le parti hanno concluso non un contratto di compravendita, ma un leasing traslativo, cioè un negozio trilaterale che ha coinvolto anche un soggetto nuovo rispetto all’ordine di acquisto, Unicredit Leasing S.p.A., unico proprietario dei mezzi d’opera, che quindi sono solo in uso alla IZ AI s.r.l. (v. all. 3 della produzione documentale del 19 novembre 2025): di qui è evidente che la controinteressata aggiudicataria non ha mai avuto disponibilità giuridica dei mezzi mancanti alla data di scadenza delle offerte perché non si è mai impegnata per conseguire tale situazione giuridica soggettiva.
In questo senso, in caso di virtuale inadempimento della Mavi S.p.A., non essendo perfezionatasi una compravendita, la IZ AI non avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, con la consegna dei mezzi, ma al massimo ricevere un ristoro per la lesione della propria autodeterminazione negoziale, da trattativa violata: ciò a detrimento dell’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante che, aggiudicando la procedura a un soggetto privo della disponibilità giuridica del requisito, non avrebbe visto l’erogazione della fornitura a base della gara.
Peraltro, dagli atti emerge che il contratto di leasing con cui la parte ha conseguito la disponibilità giuridica dei mezzi è del giorno 8 settembre 2025, non solo abbondantemente oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (24 giugno 2025), ma addirittura successivo alla favorevole conclusione del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta (5 settembre 2025) e antecedente di qualche giorno all’aggiudicazione (1° ottobre 2025).
Dalla scansione temporale concisamente presentata emerge che la IZ AI s.r.l. ha partecipato alla gara non solo priva dei requisiti previsti dal bando, ma addirittura senza rischio: nel senso, cioè, che ha concluso un contratto oneroso di leasing per il conseguimento della disponibilità giuridica dei mezzi richiesti dalla stazione appaltante solo dopo aver avuto certezza dell’imminente adozione del provvedimento di aggiudicazione, a lei favorevole.
Tutto quanto si è detto, peraltro, a prescindere dal fatto che la disponibilità materiale dei mezzi è pacificamente avvenuta solo il successivo 16 ottobre 2025.
È evidente, in questo senso, che la IZ AI s.r.l. andava esclusa dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando, anche in quanto ai fini della partecipazione alla gara era necessaria non solo la disponibilità materiale o giuridica dei mezzi d’opera, ma pure la loro iscrizione nell’apposita categoria dell’albo dei gestori ambientali: iscrizione, anche in questo caso, non esistente al momento della presentazione delle offerte e avvenuta solo il 29 ottobre 2025, addirittura dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione (1° ottobre 2025).
1.2. Per completezza deve essere dato conto anche del secondo motivo di ricorso, che è infondato.
La ricorrente, al riguardo, denuncia la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 essenzialmente lamentando l’anomalia dell’offerta della controinteressata perché il costo della manodopera sarebbe stato inferiore del 37,5% a quello posto a base d’asta dalla stazione appaltante.
In questo senso, la parte lamenta il solo risultato esterno del detto subprocedimento, evidenziando la mancanza di una motivazione nell’atto che ha giudicato non anomala l’offerta.
Al riguardo, questo Collegio ritiene di condividere la giurisprudenza consolidata sul punto che assume non sussistere un obbligo motivazionale negativo in capo alla stazione appaltante (cioè, la giustificazione del motivo per cui l’offerta sia non anomala), risultando l’onere di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990 assolto anche facendo rinvio per relationem ai giustificativi (come, peraltro, avvenuto nel caso in esame).
Nessuna doglianza è stata ritualmente mossa dalla ricorrente rispetto al contenuto delle giustificazioni dell’aggiudicataria, non conosciute perché non prodotte nemmeno in giudizio e di cui non è stata richiesta l’ostensione ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: ne consegue che questo Collegio, che pure può garantire un sindacato pieno su tale elemento di fatto, non può conoscere ritualmente e in concreto della congruità dell’offerta ritenuta migliore.
2. Alla luce della mancata stipula del contratto, le altre domande restano assorbite.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione -OMISSIS- del 1° ottobre 2025, oltre alle note del 24 luglio 2025 e del 30 luglio 2025, tutti della R.A.P. S.p.A.
Condanna la R.A.P. S.p.A. a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 euro (tremila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Condanna la IZ AI s.r.l. a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi 3.000,00 euro (tremila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
MA MA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA NI | BE EN |
IL SEGRETARIO