Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Giovanna Claudia Ragusa, viene trattata la causa R.G. n. 694 dell'anno 2023
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c..
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, all'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 694 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonio Bordonaro attore
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Concetta Valeria Patermo, giusta procura in atti
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. AL Li CA, giusta procura in atti
Convenuti
E
[...]
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Fabio Marino, giusta procura in atti.
Terza chiamata in causa OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio e la al fine di ottenere la Controparte_2 Controparte_1
loro condanna in solido al pagamento della somma di € 87947,00 a titolo di danni patrimoniali e non, patiti dal medesimo a seguito a un sinistro, verificatosi a Canicattì in data 16 aprile 2019, allorquando il medesimo cadeva a terra, riportando lesioni, dopo essere stato urtato dall'autocarro Fiat VE
(tg. FK756RJ), condotto e di proprietà di e assicurato Controparte_2
presso la nell'effettuare una manovra di parcheggio. Controparte_3
Costituitasi con comparsa, depositata il 16 maggio 2023, la Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'attore ha lamentato delle lesioni superiori al 9 % di invalidità, nel merito, ha contestato la domanda attorea, chiedendone il rigetto, domandando, in subordine, la riduzione della richiesta risarcitoria, avendo l'attore concorso nella causazione del danno.
Lo , costituitosi con comparsa depositata il 18 maggio 2023, CP_2
ha contestato la domanda, chiedendone il rigetto e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa in garanzia la con cui Controparte_3
aveva stipulato la polizza rca.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione depositata il
17 novembre 2023 si è costituita la contestando la Controparte_3
domanda e chiedendone il rigetto. La causa, rilevata ai sensi dell'art. 101 c.p.c. la possibile improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 cod. Ass., istruita con produzione documentale,, all'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda va dichiarata improponibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 145 del Codice delle assicurazione private emanato con D.Lgs. 209/2005, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dal successivo art. 148.
Ebbene, nel caso specifico parte attrice non ha dato prova di aver adempiuto all'onere imposto dal citato art. 145 D.Lgs. 209/2005 nei confronti della
[...]
, non avendo inviato alcuna raccomandata a quest'ultima Controparte_3
neppure per conoscenza.
Alla luce di ciò, la domanda risarcitoria avanzata in atto di citazione va dichiarata improponibile e trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (v. Cass., Sez. Un., 2/6/2000, n. 390; Cass., Sez. Un., 2/6/2000, n.
389; Cass., Sez. Un., 10/4/200, n. 108), la mancanza della condizione di proponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ( cfr. v. Cass., 21/12/2004, n. 23696).
A tal proposito, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto allo assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass.,
10/6/2005, n. 12315; Cass., 5/12/2003, n. 18644; Cass., 25/8/2003, n.
12438; Cass., 24/4/2003, n. 2655; Cass., 16/2/2001, n. 2336).
In giurisprudenza di legittimità, si è, altresì, precisato che il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, soltanto qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificarlo, con riguardo al momento in cui decide di esperire l'azione risarcitoria, come nel caso in cui abbia chiesto al responsabile del danno se e presso quale compagnia abbia stipulato l'assicurazione obbligatoria senza ottenere risposta al riguardo (v. Cass., 10/6/2005, n. 12315; Cass., 5/12/2003, n. 18644/ Cass.,
21/2/2003, n. 2655).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la mancanza della condizione di proponibilità in questione non tollera d'altro canto quale equipollente nemmeno l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa (v. Cass., 21/5/2004, n. 9700; Cass., 18/1/1988, n. 339;
Cass., 27/10/1982, n. 5626).
Infatti, nel disattendere il diverso orientamento che, nell'attribuire alla originaria disposizione ( art. 22 l. 669/69) la finalità di favorire una composizione in via stragiudiziale in ordine alla pretesa di indennizzo nei confronti dell'assicuratore, conseguentemente escludendo la ricorrenza di tale esigenza laddove un giudizio per il risarcimento del danno sia stato già promosso, ancorché non nei confronti dell'assicuratore, atteso che l'eventuale corresponsione dell'indennizzo non è più in grado di prevenire una lite già insorta, cui peraltro l'assicuratore rimane interessato in virtù della garanzia assunta con la costituzione del rapporto di assicurazione (in tal senso v. Cass.,
9/1/1998, n. 135), si è, al riguardo, precisato che il chiaro tenore letterale della norma non consente alcuna distinzione a seconda delle modalità con cui il danneggiato proponga la propria domanda contro il danneggiante.
Se, infatti, come essa recita "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali ...vi è obbligo di assicurazione può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento...", emerge, invero, con tutta evidenza l'arbitrarietà di una distinzione in ordine alla necessità o meno di tale richiesta a seconda delle modalità con cui il danneggiato proponga la propria domanda contro il danneggiante, ritenendo la necessità di osservare il precetto di cui alla ricordata disposizione nella eventualità la domanda sia "direttamente" proposta nei confronti di quest'ultimo e considerandolo, viceversa, irrilevante laddove la domanda risarcitoria costituisca l'"effetto" della chiamata del terzo da parte dell'originario convenuto.
Tale ragionamento risulta, peraltro, confermato da Corte Cost. 15 luglio
2003, n. 251, che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.- dell'art. 22 in argomento, nella parte in cui appunto non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha osservato come la detta disposizione, finalizzata a favorire la possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale, lungi dal costituire un onere tale da vanificare o pregiudicare la possibilità di agire in giudizio è in realtà diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia non solo della posizione soggettiva della parte convenuta ma anche degli interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano.
Orbene, considerato che nel caso di specie, non risulta essere stato assolto l'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, né risulta essere stato impossibilitato a identificarlo, la domanda dell'attore è improponibile, con conseguente assorbimento di ulteriori domande.
Tenuto conto degli argomenti che sorreggono la presente decisione
(arrestatasi su una questione pregiudiziale, senza esame nel merito dei fatti di causa), peraltro, rilevata d'ufficio e non sollevata dalle parti, si reputano sussistenti le “gravi ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• Dichiara improponibile la domanda;
• Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 7 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44