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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 12478/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Parte_1
Galioto.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Giovanni Battista Scalia ed Eleonora Maddaloni.;
Il Cancelliere Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistenti-
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.669,00, oltre spese generali, Iva Parte_2
e c.p.a. come per legge e distrae in favore degli avv.ti Giovanni Battista Scalia ed
Eleonora Maddaloni.
Compensa le spese di lite fra la ricorrente e l CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/12/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio e, avendo premesso di avere prestato Parte_2
attività lavorativa di natura subordinata in favore di quest'ultima, come “colf”, per tutto il periodo dal 7/01/1996 al 9/03/2020, sia pur in assenza di regolare contratto, occupandosi in particolare delle attività di gestione e cura della casa, della stiratura, della preparazione dei pasti e del giardinaggio presso l'abitazione sita in Palermo in via Sciuti n. 55, esponeva di avere osservato un orario di lavoro che andava dalle ore
8.00 alle 19.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a fronte di una retribuzione oraria di importo pari, sino al 2001, a lire 5.000,00 e dal 2002 in poi pari ad € 5,00; lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in applicazione del CCNL di categoria e di non avere ricevuto alcunché a titolo di
13a e 14a mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, e a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo creditrice per complessivi € 112.781,10.
Sosteneva, infine, che la convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “ritenere e dichiarare che la SI.ra Pt_1
ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della SI.ra
[...] Parte_2
, con le mansioni di Colf, figura professionale individuata nel CCNL per la disciplina del
[...]
rapporto di lavoro domestico, dal 07.01.1996 al 09.03.2020, per l'orario e la retribuzione meglio indicata in narrativa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto, in virtù del suddetto rapporto lavorativo, al percepimento delle differenze retributive ordinarie, dei ratei di
13° mensilità, ferie, permessi e al trattamento di fine rapporto, mai percepiti dalla ricorrente sia durante la prestazione lavorativa, sia all'atto della cessazione del rapporto di lavoro secondo il
CCNL di riferimento;
2 - per l'effetto, condannare la SI.ra , al pagamento, in favore della Parte_2
ricorrente e per i suddetti titoli, della complessiva somma di € 112.781,10 e comunque al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, il tutto come calcolato attraverso CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed alla regolarizzazione contributiva connessa al rapporto di lavoro dedotto”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie Parte_2
attoree, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 2/05/2024, si costituiva in giudizio l' CP_1
facendo atto di prontezza a ricevere i contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la convenuta nel periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che le pretese creditorie azionate sulla scorta di tale presupposto devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di collaboratrice domestica in favore della resistente per il periodo indicato in ricorso, né tantomeno ha lasciato emergere l'assoggettamento della prima al potere direttivo, gerarchico e disciplinare
3 della convenuta, così come neppure hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, la teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in Testimone_1
quanto siamo amiche sin dal 1996 e ricordo che la stessa ha lavorato per la SI.ra CP_3
presso l'abitazione della stessa sita, se non sbaglio, in via Malaspina, non so essere più precisa, occupandosi della pulizia della pulizia della stiratura e della preparazione die pasti, e ciò per almeno sei anni, non so essere più precisa.
Lavorava per tre giorni alla settimana, non so dire quali, dalle 7.00 alle
19.00, percependo inizialmente 45 mila lire al giorno e poi 55 euro al giorno.
Posso riferire in ordine a tali circostanze in quanto era la ricorrente a dirmeloe perché capitava di andare a prendere la ricorrente a casa della convenuta alle 19.00 e aspettarla sotto casa con la mia macchina per accompagnarla a casa sua, in quanto la stessa aveva bisogno di aiuto per trasportare dei pacchi di vestiti. Ciò poteva accadere una o due volte al mese circa.
Preciso che la ricorrente veniva pagata in contanti, posso dichiararlo perché me lo riferiva lei” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
La teste ha riferito “Conosco la ricorrente sin dal 2005, Testimone_2
l'ho conosciuta alla fermata dell'autobus vicina alla stazione in quanto ero solita incontrarla il lunedì e il venerdì, verso le 7.30, e fare strada insieme sull'autobus per andare a lavoro;
io scendevo due fermate prima e poi quando finivo di lavorare, intorno alle 19.30, mi recavo solitamente a piedi presso l'abitazione della SI.r dove lavorava la ricorrente e la aspettavo sotto casa CP_3
per poi fare strada insieme, a piedi o in macchina con la SI.r . Tes_1
Preciso che io in quel periodo, per dieci anni, lavoravo il lunedì e il venerdì come colf presso l'abitazione della SI.ra , non ricordo il cognome, né Per_1
quale fosse la via della sua abitazione.
Ricordo che la SI.r , dal 2005 almeno e fino al 2019, ha lavorato Pt_1 per la SI.ra presso la sua abitazione in via Sciuti, CP_3
4 occupandosi delle pulizie, della preparazione dei pasti e di stirare, come detto prima, il lunedì e il venerdì dalle 8.00 alle 20.00. posso riferirlo in quanto me lo diceva la ricorrentee perché, come detto prima, alle 19.30 la aspettavo sotto l'abitazione della convenuta. Preciso che la ricorrente percepiva circa 5 euro l'ora in contanti e che non ha mai fruito di ferie, lo so perché me lo ha riferito lei.
ADR Galioto: ricordo che la convenuta si chiamava di nome in quanto una volta CP_3
l'ho vista di presenza e in particolare ho visto che la ricorrente la salutava chiamandola con questo nome.
ADR ricordo che per andare a lavoro prendevamo la linea 101 sino allo stadio e Tes_3
poi l linea 704. Non ricordo con precisone a che altezza di via Sciuti si trovasse
l'abitazione della SI.r (cfr. verbale prova del 2/04/2025). Pt_2
Il teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto abito e Testimone_4
lavoro come portiere presso lo stabile sito in via Sciuti n. 55, e ciò sin dal
1998. Ricordo che la ricorrente si recava presso l'abitazione della SI.r Pt_2
circa una o due volte al mese, intrattenendosi circa un'ora per poi
[...]
riscendere, e ciò è accaduto solitamente la mattina e anche qualche colta il pomeriggio, e dal
1998 sino al 2015 circa.
Preciso che io sino al 2015 lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, mentre dal 2015 con orario 8.30-13.30 16.30-20.00.
Ricordo che la vedevo scendere con dei pacchi. Preciso che l'appartamento della convenuta si trova al terzo piano e non è dotato di un giardino, bensì di un balcone.
Non so riferire se la convenuta avesse una villa con giardino e inoltre io la conosco com . Parte_2
Non ho mai visto lavorare la ricorrente presso l'abitazione della convenuta. So solo che erano amiche per come riferitomi dalla ricorrente” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
5 Infine, il teste , ex coniuge della convenuta in regime di Testimone_5
separazione dei beni, ha riferito “Sono l'ex marito della convenuta, in particolare, ci siamo sposati nel 1967 e separati nel 2008, e non siamo mai stati in comunione dei beni.
Ricordo che la stessa mi riferì di avere conosciuto la ricorrente tramite la dott.ssa
che era una crocerossina e abitava al piano di sotto;
gliela presentò quale persona a Persona_2
cui potere donare vestiario e altro;
ricordo, inoltre, che mia moglie mi disse che vedeva la ricorrente un paio di volte all'anno e le dava dei vestiti. Ciò è avvenuto a partire circa dal 2006 /2007 e fino a dieci anni fa.
In quel periodo in cui abitavo ancora con mia moglie, sarà capitato di vederla una o due volte, perché lavorando non ero mai a casa, e in quelle occasioni si intratteneva circa venti minuti per prendersi i pacchi e andar via.
ADR Galioto: Preciso che io e mia moglie abbiamo una villetta a
Monreale ma la ricorrente non è mai venuta lì.
ADR Galioto: non so riferire se mia moglie abbia mai dato soldi alla ricorrente.
ADR Galioto: preciso che mia moglie si chiama , per quel che Parte_2
so mai nessuno la chiamav . CP_3
preciso che ad occuparsi della casa è sempre stata mia Tes_3 moglie, la quale non ha mai lavorato” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
Orbene, va rilevato in primo luogo come le deposizioni rese dalle testi Tes_1
e siano de relato actoris, avendo riferito fatti e circostanze di cui hanno Tes_2
avuto conoscenza solo in quanto informate direttamente dalla ricorrente.
In particolare, la teste , pur avendo in un primo momento dichiarato Tes_1
che la ricorrente aveva lavorato come collaboratrice domestica per la convenuta, per almeno sei anni, tre giorni a settimana dalle ore 7.00 alle ore 19.00 a fronte di una retribuzione giornaliera pari ad € 55,00, occupandosi della pulizia della stiratura e della preparazione dei pasti, la medesima ha poi precisato di essere a conoscenza di siffatte circostanze poiché riferitele direttamente dalla ricorrente stessa.
Del pari, la teste ha riferito circostanze relative all'orario di lavoro Tes_2
osservato dalla ricorrente, al tipo di attività svolta e alla retribuzione percepita,
6 precisando tuttavia anch'essa di essere a conoscenza di tali aspetti poiché informata direttamente dalla ricorrente.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni de relato ex parte actoris giova dunque rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8358 del 03/04/2007)” (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 4530/2025).
Secondo tale orientamento, pertanto, le dichiarazioni de relato actoris, a differenza di quelle de relato in genere, sono del tutto di valore probatorio e come tali non possono concorrere a formare il convincimento del Giudice, limitandosi a riportare le dichiarazioni riferite da una parte processuale. Le stesse, in ogni caso, non hanno trovato alcun riscontro in altri elementi di prova.
Sotto altro profilo le dichiarazioni rese dalle succitate testi, oltre che de relato actoris, risultano altresì inattendibili.
In particolare, la teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare Tes_1
presso l'abitazione della convenuta sita in Palermo in via “Malaspina”, invece la ricorrente ha affermato in ricorso di avere svolto la propria attività lavorativa presso l'abitazione della convenuta sita in Palermo “in via Sciuti n. 55”. Inoltre, la succitata teste ha dichiarato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della SI.ra ”, mentre il nome esatto della convenuta è ” Pt_2 CP_3 Parte_2 Pt_2
[...]
7 Del pari, la teste , pur avendo dapprima dichiarato “mi recavo Tes_2 solitamente a piedi presso l'abitazione della SI.ra dove CP_3
lavorava la ricorrentee la aspettavo sotto casa per poi fare strada insieme, a piedi o in macchina con la SI.ra ”, la stessa qualche attimo dopo ha Tes_1
paradossalmente dichiarato di non ricordare dove si trovasse l'abitazione della convenuta “Non ricordo con precisone a che altezza di via Sciuti si trovasse
l'abitazione della SI.ra . E ancora, a conferma della inattendibilità della Pt_2
teste , va osservato come la medesima se per un verso è stata in grado di Tes_2
riportare dettagliatamente le mansioni che la ricorrente avrebbe svolto dal 2005 al
2019, l'orario di lavoro da quest'ultima osservato e il luogo in cui la prestazione lavorativa si sarebbe svolta, la stessa per altro verso, non ha saputo riferire le generalità del proprio datore di lavoro e l'ubicazione del proprio luogo di lavoro.
Infine, la teste , al pari della teste ha riferito che la Tes_2 Tes_1
ricorrente ha svolto attività lavorativa in favore di “ , mentre come CP_3
sopra visto e come anche dichiarato dai testi e , il nome della Tes_7 Tes_5
convenuta è “ ”, cosicché le appena richiamate deposizioni devono ritenersi CP_3
inattendibili.
La tesi attorea risulta ulteriormente smentita del tenore delle dichiarazioni rilasciate dai testi e . Tes_4 Tes_5
Ed invero, il teste portiere dello stabile sito in via Sciuti n. 55, dopo Tes_4
aver dichiarato di aver lavorato “sino al 2015 lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, mentre dal 2015 con orario 8.30-13.30 16.30-20.00” - potendo così avere contezza dei soggetti che solitamente frequentavano lo stabile -, ha affermato che “la ricorrente si recava presso l'abitazione della SI.r Pt_2
circa una o due volte al mese, intrattenendosi circa un'ora per poi
[...] riscendere, e ciò è accaduto solitamente la mattina e anche qualche volta il pomeriggio, e dal 1998 sino al 2015 circa” al fine di ritirare dei “pacchi”, precisando altresì di non avere “mai visto lavorare la ricorrente presso l'abitazione della convenuta”.
8 Del pari, il teste , ex coniuge della convenuta, ha riferito di avere Tes_5 visto la ricorrente presso l'abitazione succitata soltanto “una o due volte, perché lavorando non ero mai a casa, e in quelle occasioni si intratteneva circa venti minuti per prendersi i pacchi e andar via”.
In conclusione, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, né tantomeno ha provato il suo assoggettamento al potere gerarchico e direttivo della convenuta, e la ricorrenza degli ulteriori indici della subordinazione.
Alla luce di tali considerazioni ed in assenza di elementi di segno contrario che era onere della ricorrente fornire, le pretese creditorie azionate in ricorso vanno respinte.
In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), e distratte in favore degli avv.ti Giovanni Battista Scalia ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
Sussistono invece giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' per compensare le spese di lite tra lo stesso e il ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 12478/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Parte_1
Galioto.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Giovanni Battista Scalia ed Eleonora Maddaloni.;
Il Cancelliere Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistenti-
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.669,00, oltre spese generali, Iva Parte_2
e c.p.a. come per legge e distrae in favore degli avv.ti Giovanni Battista Scalia ed
Eleonora Maddaloni.
Compensa le spese di lite fra la ricorrente e l CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/12/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio e, avendo premesso di avere prestato Parte_2
attività lavorativa di natura subordinata in favore di quest'ultima, come “colf”, per tutto il periodo dal 7/01/1996 al 9/03/2020, sia pur in assenza di regolare contratto, occupandosi in particolare delle attività di gestione e cura della casa, della stiratura, della preparazione dei pasti e del giardinaggio presso l'abitazione sita in Palermo in via Sciuti n. 55, esponeva di avere osservato un orario di lavoro che andava dalle ore
8.00 alle 19.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, a fronte di una retribuzione oraria di importo pari, sino al 2001, a lire 5.000,00 e dal 2002 in poi pari ad € 5,00; lamentava di avere percepito una retribuzione inferiore a quella spettante in applicazione del CCNL di categoria e di non avere ricevuto alcunché a titolo di
13a e 14a mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, e a titolo di trattamento di fine rapporto, rimanendo creditrice per complessivi € 112.781,10.
Sosteneva, infine, che la convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “ritenere e dichiarare che la SI.ra Pt_1
ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della SI.ra
[...] Parte_2
, con le mansioni di Colf, figura professionale individuata nel CCNL per la disciplina del
[...]
rapporto di lavoro domestico, dal 07.01.1996 al 09.03.2020, per l'orario e la retribuzione meglio indicata in narrativa;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto, in virtù del suddetto rapporto lavorativo, al percepimento delle differenze retributive ordinarie, dei ratei di
13° mensilità, ferie, permessi e al trattamento di fine rapporto, mai percepiti dalla ricorrente sia durante la prestazione lavorativa, sia all'atto della cessazione del rapporto di lavoro secondo il
CCNL di riferimento;
2 - per l'effetto, condannare la SI.ra , al pagamento, in favore della Parte_2
ricorrente e per i suddetti titoli, della complessiva somma di € 112.781,10 e comunque al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, il tutto come calcolato attraverso CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed alla regolarizzazione contributiva connessa al rapporto di lavoro dedotto”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie Parte_2
attoree, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 2/05/2024, si costituiva in giudizio l' CP_1
facendo atto di prontezza a ricevere i contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la convenuta nel periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che le pretese creditorie azionate sulla scorta di tale presupposto devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni di collaboratrice domestica in favore della resistente per il periodo indicato in ricorso, né tantomeno ha lasciato emergere l'assoggettamento della prima al potere direttivo, gerarchico e disciplinare
3 della convenuta, così come neppure hanno trovato riscontro gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, la teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in Testimone_1
quanto siamo amiche sin dal 1996 e ricordo che la stessa ha lavorato per la SI.ra CP_3
presso l'abitazione della stessa sita, se non sbaglio, in via Malaspina, non so essere più precisa, occupandosi della pulizia della pulizia della stiratura e della preparazione die pasti, e ciò per almeno sei anni, non so essere più precisa.
Lavorava per tre giorni alla settimana, non so dire quali, dalle 7.00 alle
19.00, percependo inizialmente 45 mila lire al giorno e poi 55 euro al giorno.
Posso riferire in ordine a tali circostanze in quanto era la ricorrente a dirmeloe perché capitava di andare a prendere la ricorrente a casa della convenuta alle 19.00 e aspettarla sotto casa con la mia macchina per accompagnarla a casa sua, in quanto la stessa aveva bisogno di aiuto per trasportare dei pacchi di vestiti. Ciò poteva accadere una o due volte al mese circa.
Preciso che la ricorrente veniva pagata in contanti, posso dichiararlo perché me lo riferiva lei” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
La teste ha riferito “Conosco la ricorrente sin dal 2005, Testimone_2
l'ho conosciuta alla fermata dell'autobus vicina alla stazione in quanto ero solita incontrarla il lunedì e il venerdì, verso le 7.30, e fare strada insieme sull'autobus per andare a lavoro;
io scendevo due fermate prima e poi quando finivo di lavorare, intorno alle 19.30, mi recavo solitamente a piedi presso l'abitazione della SI.r dove lavorava la ricorrente e la aspettavo sotto casa CP_3
per poi fare strada insieme, a piedi o in macchina con la SI.r . Tes_1
Preciso che io in quel periodo, per dieci anni, lavoravo il lunedì e il venerdì come colf presso l'abitazione della SI.ra , non ricordo il cognome, né Per_1
quale fosse la via della sua abitazione.
Ricordo che la SI.r , dal 2005 almeno e fino al 2019, ha lavorato Pt_1 per la SI.ra presso la sua abitazione in via Sciuti, CP_3
4 occupandosi delle pulizie, della preparazione dei pasti e di stirare, come detto prima, il lunedì e il venerdì dalle 8.00 alle 20.00. posso riferirlo in quanto me lo diceva la ricorrentee perché, come detto prima, alle 19.30 la aspettavo sotto l'abitazione della convenuta. Preciso che la ricorrente percepiva circa 5 euro l'ora in contanti e che non ha mai fruito di ferie, lo so perché me lo ha riferito lei.
ADR Galioto: ricordo che la convenuta si chiamava di nome in quanto una volta CP_3
l'ho vista di presenza e in particolare ho visto che la ricorrente la salutava chiamandola con questo nome.
ADR ricordo che per andare a lavoro prendevamo la linea 101 sino allo stadio e Tes_3
poi l linea 704. Non ricordo con precisone a che altezza di via Sciuti si trovasse
l'abitazione della SI.r (cfr. verbale prova del 2/04/2025). Pt_2
Il teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto abito e Testimone_4
lavoro come portiere presso lo stabile sito in via Sciuti n. 55, e ciò sin dal
1998. Ricordo che la ricorrente si recava presso l'abitazione della SI.r Pt_2
circa una o due volte al mese, intrattenendosi circa un'ora per poi
[...]
riscendere, e ciò è accaduto solitamente la mattina e anche qualche colta il pomeriggio, e dal
1998 sino al 2015 circa.
Preciso che io sino al 2015 lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, mentre dal 2015 con orario 8.30-13.30 16.30-20.00.
Ricordo che la vedevo scendere con dei pacchi. Preciso che l'appartamento della convenuta si trova al terzo piano e non è dotato di un giardino, bensì di un balcone.
Non so riferire se la convenuta avesse una villa con giardino e inoltre io la conosco com . Parte_2
Non ho mai visto lavorare la ricorrente presso l'abitazione della convenuta. So solo che erano amiche per come riferitomi dalla ricorrente” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
5 Infine, il teste , ex coniuge della convenuta in regime di Testimone_5
separazione dei beni, ha riferito “Sono l'ex marito della convenuta, in particolare, ci siamo sposati nel 1967 e separati nel 2008, e non siamo mai stati in comunione dei beni.
Ricordo che la stessa mi riferì di avere conosciuto la ricorrente tramite la dott.ssa
che era una crocerossina e abitava al piano di sotto;
gliela presentò quale persona a Persona_2
cui potere donare vestiario e altro;
ricordo, inoltre, che mia moglie mi disse che vedeva la ricorrente un paio di volte all'anno e le dava dei vestiti. Ciò è avvenuto a partire circa dal 2006 /2007 e fino a dieci anni fa.
In quel periodo in cui abitavo ancora con mia moglie, sarà capitato di vederla una o due volte, perché lavorando non ero mai a casa, e in quelle occasioni si intratteneva circa venti minuti per prendersi i pacchi e andar via.
ADR Galioto: Preciso che io e mia moglie abbiamo una villetta a
Monreale ma la ricorrente non è mai venuta lì.
ADR Galioto: non so riferire se mia moglie abbia mai dato soldi alla ricorrente.
ADR Galioto: preciso che mia moglie si chiama , per quel che Parte_2
so mai nessuno la chiamav . CP_3
preciso che ad occuparsi della casa è sempre stata mia Tes_3 moglie, la quale non ha mai lavorato” (cfr. verbale prova del 2/04/2025).
Orbene, va rilevato in primo luogo come le deposizioni rese dalle testi Tes_1
e siano de relato actoris, avendo riferito fatti e circostanze di cui hanno Tes_2
avuto conoscenza solo in quanto informate direttamente dalla ricorrente.
In particolare, la teste , pur avendo in un primo momento dichiarato Tes_1
che la ricorrente aveva lavorato come collaboratrice domestica per la convenuta, per almeno sei anni, tre giorni a settimana dalle ore 7.00 alle ore 19.00 a fronte di una retribuzione giornaliera pari ad € 55,00, occupandosi della pulizia della stiratura e della preparazione dei pasti, la medesima ha poi precisato di essere a conoscenza di siffatte circostanze poiché riferitele direttamente dalla ricorrente stessa.
Del pari, la teste ha riferito circostanze relative all'orario di lavoro Tes_2
osservato dalla ricorrente, al tipo di attività svolta e alla retribuzione percepita,
6 precisando tuttavia anch'essa di essere a conoscenza di tali aspetti poiché informata direttamente dalla ricorrente.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni de relato ex parte actoris giova dunque rammentare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 8358 del 03/04/2007)” (cfr. Cassazione civile sez. I, n. 4530/2025).
Secondo tale orientamento, pertanto, le dichiarazioni de relato actoris, a differenza di quelle de relato in genere, sono del tutto di valore probatorio e come tali non possono concorrere a formare il convincimento del Giudice, limitandosi a riportare le dichiarazioni riferite da una parte processuale. Le stesse, in ogni caso, non hanno trovato alcun riscontro in altri elementi di prova.
Sotto altro profilo le dichiarazioni rese dalle succitate testi, oltre che de relato actoris, risultano altresì inattendibili.
In particolare, la teste ha dichiarato di aver visto la ricorrente lavorare Tes_1
presso l'abitazione della convenuta sita in Palermo in via “Malaspina”, invece la ricorrente ha affermato in ricorso di avere svolto la propria attività lavorativa presso l'abitazione della convenuta sita in Palermo “in via Sciuti n. 55”. Inoltre, la succitata teste ha dichiarato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della SI.ra ”, mentre il nome esatto della convenuta è ” Pt_2 CP_3 Parte_2 Pt_2
[...]
7 Del pari, la teste , pur avendo dapprima dichiarato “mi recavo Tes_2 solitamente a piedi presso l'abitazione della SI.ra dove CP_3
lavorava la ricorrentee la aspettavo sotto casa per poi fare strada insieme, a piedi o in macchina con la SI.ra ”, la stessa qualche attimo dopo ha Tes_1
paradossalmente dichiarato di non ricordare dove si trovasse l'abitazione della convenuta “Non ricordo con precisone a che altezza di via Sciuti si trovasse
l'abitazione della SI.ra . E ancora, a conferma della inattendibilità della Pt_2
teste , va osservato come la medesima se per un verso è stata in grado di Tes_2
riportare dettagliatamente le mansioni che la ricorrente avrebbe svolto dal 2005 al
2019, l'orario di lavoro da quest'ultima osservato e il luogo in cui la prestazione lavorativa si sarebbe svolta, la stessa per altro verso, non ha saputo riferire le generalità del proprio datore di lavoro e l'ubicazione del proprio luogo di lavoro.
Infine, la teste , al pari della teste ha riferito che la Tes_2 Tes_1
ricorrente ha svolto attività lavorativa in favore di “ , mentre come CP_3
sopra visto e come anche dichiarato dai testi e , il nome della Tes_7 Tes_5
convenuta è “ ”, cosicché le appena richiamate deposizioni devono ritenersi CP_3
inattendibili.
La tesi attorea risulta ulteriormente smentita del tenore delle dichiarazioni rilasciate dai testi e . Tes_4 Tes_5
Ed invero, il teste portiere dello stabile sito in via Sciuti n. 55, dopo Tes_4
aver dichiarato di aver lavorato “sino al 2015 lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle
14.00 e dalle 16.00 alle 20.00, mentre dal 2015 con orario 8.30-13.30 16.30-20.00” - potendo così avere contezza dei soggetti che solitamente frequentavano lo stabile -, ha affermato che “la ricorrente si recava presso l'abitazione della SI.r Pt_2
circa una o due volte al mese, intrattenendosi circa un'ora per poi
[...] riscendere, e ciò è accaduto solitamente la mattina e anche qualche volta il pomeriggio, e dal 1998 sino al 2015 circa” al fine di ritirare dei “pacchi”, precisando altresì di non avere “mai visto lavorare la ricorrente presso l'abitazione della convenuta”.
8 Del pari, il teste , ex coniuge della convenuta, ha riferito di avere Tes_5 visto la ricorrente presso l'abitazione succitata soltanto “una o due volte, perché lavorando non ero mai a casa, e in quelle occasioni si intratteneva circa venti minuti per prendersi i pacchi e andar via”.
In conclusione, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, né tantomeno ha provato il suo assoggettamento al potere gerarchico e direttivo della convenuta, e la ricorrenza degli ulteriori indici della subordinazione.
Alla luce di tali considerazioni ed in assenza di elementi di segno contrario che era onere della ricorrente fornire, le pretese creditorie azionate in ricorso vanno respinte.
In ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), e distratte in favore degli avv.ti Giovanni Battista Scalia ed Eleonora Maddaloni, dichiaratisi antistatari.
Sussistono invece giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' per compensare le spese di lite tra lo stesso e il ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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