Art. 19.
All' articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole: "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982".
All' articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".
All' articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti:
"1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".
All' articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981".
All' articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604 , le parole "e 1980-81" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 e 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981" e, dopo le parole "alla data del 9 settembre 1981", sono aggiunte le seguenti: "o alla data del 9 settembre 1982". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all' art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326 "
All' articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole: "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982".
All' articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".
All' articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981", "nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980" e "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti:
"1980-81 o 1981-82", "nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981" e "nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982".
All' articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , le parole "o 1980-1981" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 o 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981".
All' articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604 , le parole "e 1980-81" e "nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "1980-81 e 1981-82" e "nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981" e, dopo le parole "alla data del 9 settembre 1981", sono aggiunte le seguenti: "o alla data del 9 settembre 1982". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 nella parte in cui non contempla, "ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all' art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326 "