Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4521 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 4521 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/11/2024, da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SABRINA DE Parte_1 C.F._1 ettiva so l'Indirizzo Telematico del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CP_1 C.F._2 arte e presso l'Indirizzo Telematico del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente CP_1 Parte_1 sottoscritto e depositato in data 19.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Praiano (SA), il giorno 23.09.2023, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune (Anno 2023, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1) e dal quale non sono nati figli.
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Tanto ciò premesso, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di conseguenza rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento e/o pretesa economica a qualsiasi titolo e ragione.
3)I signori e hanno raggiunto un accordo sulle questioni patrimoniali come da allegato Parte_1 CP_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare e cessione di quote societarie (contratto allegato al N.8) il quale prevede:
Per quanto riguarda l'immobile in comproprietà:
- i ricorrenti estingueranno il contratto di mutuo (cointestato) stipulato per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà sopra descritta alla lettera B nella misura del 50% ciascuno entro il 15.01.2025;
- la signora acquisterà la quota ideale del 50% di comproprietà indivisa dell'immobile del coniuge, CP_1 sopra descritto alla lettera B, verso il corrispettivo di Euro 156.200,00 (Euro centocinquantaseimiladuecento/00) con rogito notarile da eseguire entro il termine essenziale del 28.2.2025.
Nel contratto preliminare le parti hanno anche concordato la restituzione al sig. dei beni mobili di Parte_1 sua proprietà esclusiva nonché l'acquisto, da parte della sig.ra al prezzo di euro 1.895,30, del CP_1
50% di comproprietà del sig. su altri beni mobili, beni tutti elencati nel preliminare allegato. Parte_1
Al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita, la signora sarà immessa nel possesso CP_1 della quota di comproprietà indivisa del coniuge e, quindi, solo da quel momento sarà nella piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile, mentre il signor si trasferirà altrove, Parte_1 dopo aver asportato dall'abitazione tutti gli effetti personali e gli oggetti di sua proprietà descritti nel preliminare allegato.
Per quanto riguarda la composizione societaria della Controparte_2
- La signora intende uscire dalla compagine tramite la cessione della propria quota capitale pari al CP_1
20% verso il corrispettivo di Euro1.200,00 (Euro milleduecento/00), che verrà versata dal signor Parte_1 tramite assegno circolare. La formalizzazione della cessione della quota capitale della Società avverrà entro il termine essenziale del 28.2.2025.
4)I coniugi si danno reciprocamente atto di avere espressamente regolato ogni rapporto economico tra di essi intercorso e dichiarano pertanto che, con la sottoscrizione e l'adempimento dell'accordo così come meglio precisato nel contratto preliminare, non avranno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo, ragione o causa connessi e/o comunque derivanti dal rapporto matrimoniale intercorso nonché per qualsiasi titolo, ragione o causa connessi e/o comunque derivanti dalla comproprietà immobiliare e dalla quota
2 societaria oggetto rispettivamente di compravendita e cessione”.
Le parti, dopo aver concordemente chiesto che l'udienza già fissata al 28.11.2024, venisse sostituita dal deposito di note d'udienza, hanno integrato l'istanza con il deposito della dichiarazione, personalmente sottoscritta, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale all'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Il PM ha spiegato intervento in data 05.02.2025.
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La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno CP_1 Parte_1 contratto matrimonio in Praiano (SA), il 23.09.2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Praiano (SA), per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 06.02.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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