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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 970/2024
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Marina Ronchini del Foro di Parma e Carmela Liuzzi del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv.to Marina
Ronchini, sito in Parma, Borgo Ronchini, n. 9;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F.
[...]
, con sede legale in Roma, Via Salaria n.229, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Michele Sandulli del Foro di Roma e Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma,
Borgo Tommasini, n. 9;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 07.10.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
– premettendo di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
[...]
Parma a far data dal 5.01.1986 e ad a far data dall'1.01.1996 - conveniva in CP_1
giudizio
[...]
Controparte_1
impugnando il provvedimento del 2 aprile 2024, a mezzo del
[...]
quale aveva disposto:
1. la cancellazione dell'Ing. da a CP_1 Pt_1 CP_1
decorrere dall'1.01.1996; 2. il trasferimento della contribuzione soggettiva alla
Gestione Separata Inps, ad eccezione di quella versata per gli anni dal 1997 al 2005 di cui veniva contestualmente disposta la restituzione al professionista in quanto, nel predetto periodo, l'Ing. non risultava avere prodotto redditi professionali ed Pt_1
aveva versato alla i soli contributi minimi;
3. la conferma della debenza della CP_1
contribuzione integrativa calcolata sul volume d'affari prodotto dal 1996 al 2023, con rideterminazione in ragione della non iscrizione alla CP_1
A fondamento della domanda, il ricorrente assumeva che fosse decaduta dal CP_1
potere di annullare i periodi di iscrizione in quanto la revisione sarebbe stata effettuata soltanto nel 2023, e, dunque, abbondantemente oltre il quinquennio previsto dall'art. 21 comma 6 della Legge n. 6/1981, norma asseritamente applicabile, poi trasfusa nell'art. 7, comma 6, dello Statuto di vigente e nell'art.11.2 lettera b) del CP_1
Regolamento Generale di Previdenza.
In via subordinata, il professionista chiedeva la restituzione del montante contributivo versato per gli anni dal 1996 al 2023 e, in ulteriore subordine, domandava il risarcimento del danno patito a titolo di indebita percezione di somme a far data dall'1.1.1996, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis,
accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di cancellazione emesso in data 02.04.2024 e dei successivi provvedimenti di revisione del 05.04.2024 da in danno dell'ing. per i motivi di cui ai punti 2,3,4 del CP_1 Parte_1
presente atto.
-Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di rispetto alla potestà CP_1
regolamentare di revisione e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ricongiunzione dei periodi contributivi per l'attività professionale svolta, quale dipendente, collaboratore e libero professionista, determinando ove occorra
l'ammontare dell'eventuale eccedenza dovuta.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del provvedimento di cancellazione, ordinare ad la restituzione integrale del CP_1
montante contributivo versato, per gli anni dal 1996 al 2023 con la rivalutazione e gli interessi moratori e/o legali, dal dì del singolo versamento al saldo effettivo, in favore del ricorrente Ing. Parte_1
-In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del provvedimento di cancellazione, condannare al pagamento della somma CP_1
di € 117.037,42, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patito dall'Ing. per Parte_1
l'indebita percezione di somme a far data dal 01.01.1996, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del riconoscimento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024, si costituiva in giudizio
Controparte_1
contestando la
[...]
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 5.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto di seguito precisati.
2.2. La domanda avanzata in via principale dal ricorrente è infondata.
Nell'ipotesi in controversia, è pacifico tra le parti, oltreché provato per tabulas, che, nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 2023, l'Ing. risulta iscritto, Pt_1
contemporaneamente, tanto alla Gestione Separata tenuta dall'INPS quale collaboratore coordinato e continuativo, quanto ad quale ingegnere libero CP_1
professionista (cfr. doc. 53 fasc. parte resistente).
Giova preliminarmente ricordare, a riguardo, che la L. 11 novembre 1971, n. 1046, all'art. 2, così dispone: “A decorrere dal primo gennaio 1972, sono esclusi dalla iscrizione alla gli ed architetti iscritti a forme di previdenza CP_1 CP_1
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”.
Tale disposizione è stata sostanzialmente reiterata con l'art. 1 del regolamento di esecuzione della medesima legge approvato con DPR 40 maggio 1975 n. 301, e, ancora, ribadita con la L. 3 gennaio 1981, n. 6, all'art. 21, comma 5.
Al divieto di iscrizione ad AS del professionista iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria consegue, dunque, l'obbligo per la Cassa di procedere alla revisione, o, meglio, alla cancellazione - nei periodi di doppia iscrizione – della contribuzione versata a favore della stessa.
Come rilevato dalla convenuta, sul tema è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., questione di legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui prevede l'esclusione dall'iscrizione alla predetta degli ingegneri ed architetti CP_1
iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro autonomo. Si ipotizzava, invero, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.
Oltre alla violazione del principio di uguaglianza, veniva denunciata anche la violazione dell'art. 38 Cost., comma 2, considerato che il contribuente, pur avendo per il periodo della sua attività professionale ininterrottamente versato i contributi necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia, sarebbe stato privato di tale diritto costituzionalmente garantito.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 1989, ha giudicato infondata la questione, rilevando, anzitutto, che il confronto con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., poiché, fino al riordinamento con criteri unitari dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti in conformità alla direttiva enunciata nella L. n. 127 del 1980, art. 1, i vari sistemi previdenziali conservano una propria autonomia.
Secondo la Corte, la questione non era fondata neppure alla stregua dell'art. 38 Cost., non essendo impedito il conseguimento di una tutela previdenziale adeguata, ma solo preclusa l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito della previdenza pubblica.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine alla presunta violazione di diritti costituzionalmente garantiti.
Tanto premesso, pur risultando le argomentazioni attoree, nel loro sviluppo, non lineare, si evince, comunque, che la questione posta all'attenzione di questo Tribunale
è la seguente: se nelle ipotesi di doppia iscrizione del contribuente, la rilevazione della causa di incompatibilità all'iscrizione dello stesso all' , e, dunque, la revisione CP_1
dei relativi periodi di iscrizione sia soggetta al termine di prescrizione quinquennale ovvero possa essere effettuata senza limiti di tempo.
Ad avviso di questo Tribunale, la tesi attorea – secondo cui, nel caso di specie, alla stregua del disposto di cui all'art. 11.2 lett. b) del Regolamento AS (ai sensi del quale “con il decorso di cinque anni si compie, per l'Ente previdenziale, la decadenza della potestà di ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la CP_1
riscontrata assenza dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto”), la predetta potestà è esercitabile solo limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione – è infondata.
Come correttamente rilevato da – sulla base di una tesi recepita anche dalla CP_1
Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 745/2024 – nell'ipotesi in controversia, la revisione dei periodi di iscrizione di cui si è dato conto, ossia dei periodi relativi agli anni dal 1996 in avanti, è stata effettuata da ai sensi dell'art. 21, comma CP_1
6, della Legge n. 6/1981, norma che prevede – senza limitazioni di tempo – una causa di esclusione dell'iscrizione nel caso dell'esistenza, per una medesima persona, di iscrizioni in altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata.
Per gli anni in questione, vi era, invero, a favore dell'odierno ricorrente, una copertura contributiva da lavoro parasubordinato presso INPS.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di incompatibilità all'iscrizione dello stesso all' , prevista anche dallo Statuto (art. 7, comma 5), che si differenzia CP_1 CP_1
nettamente dalla valutazione che la può effettuare, a norma dell'art. 21, comma CP_1
7, della Legge n. 6/1981, circa la continuità della professione e che, in ipotesi di difetto di tale continuità, può dar luogo alla revisione dei contributi, questa volta, sì, entro il termine decadenziale di cinque anni dalla dichiarazione del contribuente.
Di talché, alcuna censura può essere mossa nei riguardi di;
e, ciò, CP_1
indipendentemente dalla conoscenza ovvero dalla conoscibilità, da parte della stessa, della doppia iscrizione del contribuente.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda avanzata in via principale dal ricorrente.
2.3. Come precisato in narrativa, il contribuente ha richiesto, in via subordinata, la restituzione del montante contributivo versato per gli anni dal 1996 al 2023 e, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno patito a titolo di indebita percezione di somme a far data dall'1.1.1996. 2.3.1. La prima domanda è infondata in relazione alla contribuzione versata dal ricorrente nell'annualità 1996 e nel periodo dal 2006 al 2023.
Invero, come correttamente evidenziato dalla convenuta, la contribuzione versata per gli anni 1996/2023 (tranne il periodo 2007-2005) non deve essere restituita al contribuente, ma trasferita alla Gestione Separata Inps, come previsto dall'art.116 comma 20 della Legge 388/2000 e dall'art.15 del Regolamento Generale Previdenza.
Invero, stante la cancellazione dell'iscrizione del contribuente da a decorrere CP_1
dall'1.01.1996 (data di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria), la contribuzione versata ad deve essere, non già restituita al contribuente, bensì CP_1
trasferita alla Gestione Separata Inps, presso la quale, ai sensi della Legge n. 388/2000
e della Legge n.355/1995, deve essere ricostituita la posizione previdenziale dell'odierno ricorrente.
La domanda di restituzione è, per contro, fondata in relazione alla contribuzione versata nelle annualità dal 1997 al 2005; periodo in relazione al quale l'Ing. – come Pt_1
risultante per tabulas (docc. 30-33 fasc. parte resistente – dichiarazioni reddituali trasmesse alla - non risulta avere prodotto redditi professionali ed ha versato CP_1
alla i soli contributi minimi. CP_1
In relazione a tali annualità – per le quali, si ribadisce, risulta versata solo la contribuzione minima – non prevedendo la Gestione Separata Inps obblighi contributivi in assenza di reddito (e non risultando, dunque, possibile il trasferimento di tale contribuzione a favore di I.N.P.S.), è tenuta alla restituzione, a favore CP_1
dell'Ing. dei contributi indebitamente corrisposti, pari – in difetto di Pt_1
contestazioni tra le parti sul quantum - ad euro 20.921,03.
Sul punto, invero, non avendo parte resistente provato la corresponsione della predetta somma a favore del contribuente – il quale ha allegato di non aver ricevuto alcunché a tale titolo -, deve essere condannata alla restituzione, a favore del ricorrente, CP_1
della predetta somma.
2.3.2. La domanda di condanna di al risarcimento del danno asseritamente CP_1
patito dal contribuente è infondata. Anzitutto, si evidenzia l'estrema genericità della predetta domanda, in relazione alla quale non sono stati puntualmente allegati – né tanto meno provati – né la condotta antigiuridica astrattamente suscettibile di produrre il danno, né le conseguenze pregiudizievoli patite dal contribuente in ragione del contegno assunto dall'odierna convenuta.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale circostanza, occorre rilevare che la cancellazione dell'iscrizione dell'Ing. ad a decorrere dall'1.1.1996 Pt_1 CP_1
non ha comportato alcuna perdita di copertura previdenziale, ma, più semplicemente,
l'accentramento della posizione previdenziale del professionista presso la Gestione
Separata Inps, cui, per le ragioni esposte, egli deve essere iscritto anche per l'attività professionale, essendo già assoggettato a tale Gestione per l'attività di collaborazione.
Tale accentramento consente, invero, al contribuente di ottenere, salva l'anzianità contributiva già maturata presso la Gestione Separata Inps, un'unica prestazione previdenziale sulla base di un montante contributivo più alto, con riliquidazione in aumento della pensione di cui l'Ing. è già titolare presso la predetta Gestione. Pt_1
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza autorizza la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna alla restituzione, a favore di , dei CP_1 Parte_1
contributi da questi indebitamente corrisposti in relazione alle annualità dal 1997 al
2005, pari ad euro 20.921,03.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 5 marzo 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 970/2024
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Marina Ronchini del Foro di Parma e Carmela Liuzzi del Foro di Taranto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv.to Marina
Ronchini, sito in Parma, Borgo Ronchini, n. 9;
RICORRENTE contro
Controparte_1
C.F.
[...]
, con sede legale in Roma, Via Salaria n.229, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Michele Sandulli del Foro di Roma e Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma,
Borgo Tommasini, n. 9;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 07.10.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
– premettendo di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
[...]
Parma a far data dal 5.01.1986 e ad a far data dall'1.01.1996 - conveniva in CP_1
giudizio
[...]
Controparte_1
impugnando il provvedimento del 2 aprile 2024, a mezzo del
[...]
quale aveva disposto:
1. la cancellazione dell'Ing. da a CP_1 Pt_1 CP_1
decorrere dall'1.01.1996; 2. il trasferimento della contribuzione soggettiva alla
Gestione Separata Inps, ad eccezione di quella versata per gli anni dal 1997 al 2005 di cui veniva contestualmente disposta la restituzione al professionista in quanto, nel predetto periodo, l'Ing. non risultava avere prodotto redditi professionali ed Pt_1
aveva versato alla i soli contributi minimi;
3. la conferma della debenza della CP_1
contribuzione integrativa calcolata sul volume d'affari prodotto dal 1996 al 2023, con rideterminazione in ragione della non iscrizione alla CP_1
A fondamento della domanda, il ricorrente assumeva che fosse decaduta dal CP_1
potere di annullare i periodi di iscrizione in quanto la revisione sarebbe stata effettuata soltanto nel 2023, e, dunque, abbondantemente oltre il quinquennio previsto dall'art. 21 comma 6 della Legge n. 6/1981, norma asseritamente applicabile, poi trasfusa nell'art. 7, comma 6, dello Statuto di vigente e nell'art.11.2 lettera b) del CP_1
Regolamento Generale di Previdenza.
In via subordinata, il professionista chiedeva la restituzione del montante contributivo versato per gli anni dal 1996 al 2023 e, in ulteriore subordine, domandava il risarcimento del danno patito a titolo di indebita percezione di somme a far data dall'1.1.1996, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis,
accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di cancellazione emesso in data 02.04.2024 e dei successivi provvedimenti di revisione del 05.04.2024 da in danno dell'ing. per i motivi di cui ai punti 2,3,4 del CP_1 Parte_1
presente atto.
-Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di rispetto alla potestà CP_1
regolamentare di revisione e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di ricongiunzione dei periodi contributivi per l'attività professionale svolta, quale dipendente, collaboratore e libero professionista, determinando ove occorra
l'ammontare dell'eventuale eccedenza dovuta.
- In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del provvedimento di cancellazione, ordinare ad la restituzione integrale del CP_1
montante contributivo versato, per gli anni dal 1996 al 2023 con la rivalutazione e gli interessi moratori e/o legali, dal dì del singolo versamento al saldo effettivo, in favore del ricorrente Ing. Parte_1
-In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della legittimità del provvedimento di cancellazione, condannare al pagamento della somma CP_1
di € 117.037,42, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patito dall'Ing. per Parte_1
l'indebita percezione di somme a far data dal 01.01.1996, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del riconoscimento all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024, si costituiva in giudizio
Controparte_1
contestando la
[...]
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 5.03.2025, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto di seguito precisati.
2.2. La domanda avanzata in via principale dal ricorrente è infondata.
Nell'ipotesi in controversia, è pacifico tra le parti, oltreché provato per tabulas, che, nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 2023, l'Ing. risulta iscritto, Pt_1
contemporaneamente, tanto alla Gestione Separata tenuta dall'INPS quale collaboratore coordinato e continuativo, quanto ad quale ingegnere libero CP_1
professionista (cfr. doc. 53 fasc. parte resistente).
Giova preliminarmente ricordare, a riguardo, che la L. 11 novembre 1971, n. 1046, all'art. 2, così dispone: “A decorrere dal primo gennaio 1972, sono esclusi dalla iscrizione alla gli ed architetti iscritti a forme di previdenza CP_1 CP_1
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”.
Tale disposizione è stata sostanzialmente reiterata con l'art. 1 del regolamento di esecuzione della medesima legge approvato con DPR 40 maggio 1975 n. 301, e, ancora, ribadita con la L. 3 gennaio 1981, n. 6, all'art. 21, comma 5.
Al divieto di iscrizione ad AS del professionista iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria consegue, dunque, l'obbligo per la Cassa di procedere alla revisione, o, meglio, alla cancellazione - nei periodi di doppia iscrizione – della contribuzione versata a favore della stessa.
Come rilevato dalla convenuta, sul tema è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., questione di legittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui prevede l'esclusione dall'iscrizione alla predetta degli ingegneri ed architetti CP_1
iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro autonomo. Si ipotizzava, invero, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.
Oltre alla violazione del principio di uguaglianza, veniva denunciata anche la violazione dell'art. 38 Cost., comma 2, considerato che il contribuente, pur avendo per il periodo della sua attività professionale ininterrottamente versato i contributi necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia, sarebbe stato privato di tale diritto costituzionalmente garantito.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 108 del 1989, ha giudicato infondata la questione, rilevando, anzitutto, che il confronto con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., poiché, fino al riordinamento con criteri unitari dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti in conformità alla direttiva enunciata nella L. n. 127 del 1980, art. 1, i vari sistemi previdenziali conservano una propria autonomia.
Secondo la Corte, la questione non era fondata neppure alla stregua dell'art. 38 Cost., non essendo impedito il conseguimento di una tutela previdenziale adeguata, ma solo preclusa l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito della previdenza pubblica.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza delle doglianze attoree in ordine alla presunta violazione di diritti costituzionalmente garantiti.
Tanto premesso, pur risultando le argomentazioni attoree, nel loro sviluppo, non lineare, si evince, comunque, che la questione posta all'attenzione di questo Tribunale
è la seguente: se nelle ipotesi di doppia iscrizione del contribuente, la rilevazione della causa di incompatibilità all'iscrizione dello stesso all' , e, dunque, la revisione CP_1
dei relativi periodi di iscrizione sia soggetta al termine di prescrizione quinquennale ovvero possa essere effettuata senza limiti di tempo.
Ad avviso di questo Tribunale, la tesi attorea – secondo cui, nel caso di specie, alla stregua del disposto di cui all'art. 11.2 lett. b) del Regolamento AS (ai sensi del quale “con il decorso di cinque anni si compie, per l'Ente previdenziale, la decadenza della potestà di ad effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione per la CP_1
riscontrata assenza dei requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto”), la predetta potestà è esercitabile solo limitatamente al quinquennio precedente la data del provvedimento di revisione – è infondata.
Come correttamente rilevato da – sulla base di una tesi recepita anche dalla CP_1
Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 745/2024 – nell'ipotesi in controversia, la revisione dei periodi di iscrizione di cui si è dato conto, ossia dei periodi relativi agli anni dal 1996 in avanti, è stata effettuata da ai sensi dell'art. 21, comma CP_1
6, della Legge n. 6/1981, norma che prevede – senza limitazioni di tempo – una causa di esclusione dell'iscrizione nel caso dell'esistenza, per una medesima persona, di iscrizioni in altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata.
Per gli anni in questione, vi era, invero, a favore dell'odierno ricorrente, una copertura contributiva da lavoro parasubordinato presso INPS.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di incompatibilità all'iscrizione dello stesso all' , prevista anche dallo Statuto (art. 7, comma 5), che si differenzia CP_1 CP_1
nettamente dalla valutazione che la può effettuare, a norma dell'art. 21, comma CP_1
7, della Legge n. 6/1981, circa la continuità della professione e che, in ipotesi di difetto di tale continuità, può dar luogo alla revisione dei contributi, questa volta, sì, entro il termine decadenziale di cinque anni dalla dichiarazione del contribuente.
Di talché, alcuna censura può essere mossa nei riguardi di;
e, ciò, CP_1
indipendentemente dalla conoscenza ovvero dalla conoscibilità, da parte della stessa, della doppia iscrizione del contribuente.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda avanzata in via principale dal ricorrente.
2.3. Come precisato in narrativa, il contribuente ha richiesto, in via subordinata, la restituzione del montante contributivo versato per gli anni dal 1996 al 2023 e, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno patito a titolo di indebita percezione di somme a far data dall'1.1.1996. 2.3.1. La prima domanda è infondata in relazione alla contribuzione versata dal ricorrente nell'annualità 1996 e nel periodo dal 2006 al 2023.
Invero, come correttamente evidenziato dalla convenuta, la contribuzione versata per gli anni 1996/2023 (tranne il periodo 2007-2005) non deve essere restituita al contribuente, ma trasferita alla Gestione Separata Inps, come previsto dall'art.116 comma 20 della Legge 388/2000 e dall'art.15 del Regolamento Generale Previdenza.
Invero, stante la cancellazione dell'iscrizione del contribuente da a decorrere CP_1
dall'1.01.1996 (data di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria), la contribuzione versata ad deve essere, non già restituita al contribuente, bensì CP_1
trasferita alla Gestione Separata Inps, presso la quale, ai sensi della Legge n. 388/2000
e della Legge n.355/1995, deve essere ricostituita la posizione previdenziale dell'odierno ricorrente.
La domanda di restituzione è, per contro, fondata in relazione alla contribuzione versata nelle annualità dal 1997 al 2005; periodo in relazione al quale l'Ing. – come Pt_1
risultante per tabulas (docc. 30-33 fasc. parte resistente – dichiarazioni reddituali trasmesse alla - non risulta avere prodotto redditi professionali ed ha versato CP_1
alla i soli contributi minimi. CP_1
In relazione a tali annualità – per le quali, si ribadisce, risulta versata solo la contribuzione minima – non prevedendo la Gestione Separata Inps obblighi contributivi in assenza di reddito (e non risultando, dunque, possibile il trasferimento di tale contribuzione a favore di I.N.P.S.), è tenuta alla restituzione, a favore CP_1
dell'Ing. dei contributi indebitamente corrisposti, pari – in difetto di Pt_1
contestazioni tra le parti sul quantum - ad euro 20.921,03.
Sul punto, invero, non avendo parte resistente provato la corresponsione della predetta somma a favore del contribuente – il quale ha allegato di non aver ricevuto alcunché a tale titolo -, deve essere condannata alla restituzione, a favore del ricorrente, CP_1
della predetta somma.
2.3.2. La domanda di condanna di al risarcimento del danno asseritamente CP_1
patito dal contribuente è infondata. Anzitutto, si evidenzia l'estrema genericità della predetta domanda, in relazione alla quale non sono stati puntualmente allegati – né tanto meno provati – né la condotta antigiuridica astrattamente suscettibile di produrre il danno, né le conseguenze pregiudizievoli patite dal contribuente in ragione del contegno assunto dall'odierna convenuta.
Peraltro, anche a voler prescindere da tale circostanza, occorre rilevare che la cancellazione dell'iscrizione dell'Ing. ad a decorrere dall'1.1.1996 Pt_1 CP_1
non ha comportato alcuna perdita di copertura previdenziale, ma, più semplicemente,
l'accentramento della posizione previdenziale del professionista presso la Gestione
Separata Inps, cui, per le ragioni esposte, egli deve essere iscritto anche per l'attività professionale, essendo già assoggettato a tale Gestione per l'attività di collaborazione.
Tale accentramento consente, invero, al contribuente di ottenere, salva l'anzianità contributiva già maturata presso la Gestione Separata Inps, un'unica prestazione previdenziale sulla base di un montante contributivo più alto, con riliquidazione in aumento della pensione di cui l'Ing. è già titolare presso la predetta Gestione. Pt_1
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza autorizza la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna alla restituzione, a favore di , dei CP_1 Parte_1
contributi da questi indebitamente corrisposti in relazione alle annualità dal 1997 al
2005, pari ad euro 20.921,03.
2. Rigetta il ricorso nel resto.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 5 marzo 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri