Art. 2.
Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
((Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti))
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.
Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
((Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti))
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.