Articolo 2 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1952
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11 agosto 1957
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25 agosto 1961
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29 agosto 2017
Art. 2.

Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.
((Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti))
Nulla e' innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi mandamentali.
Entrata in vigore il 29 agosto 2017
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