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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 2690/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MOSCHINI FABRIZIO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
PARTE RESISTENTE
MOTIVAZIONE
il ricorso non è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'accertamento posto alla base dei due avvisi di addebito oggetto di impugnazione si riferisce a somme asseritamente dovute dalla cooperativa ricorrente a titolo di contributi previdenziali, sulla base del presupposto che la stessa avesse erogato indennità di trasferta, non assoggettandole a contribuzione. Inoltre, l' resistente evidenzia ulteriori violazioni, riguardante parte dei soci CP_1
lavoratori, tutte analiticamente evidenziate nei verbali ispettivi.
Secondo la difesa della parte ricorrente (cooperativa nel settore dello spettacolo), CP_2
avrebbe errato nel ritenere non genuine le indennità di trasferta, le quali, al contrario, sarebbero state tutte riconosciute sempre e solo in corrispondenza di effettive trasferte dei soci lavoratori,
i quali avrebbero tutti, in sostanza, come sede principale il proprio domicilio, dove, peraltro, svolgono parte della loro prestazione (nella specie, studio e prove).
2- Nel merito, come visto, il potere impositivo dell' convenuto è originato da un CP_1
complesso accertamento del servizio ispettivo, in forza del quale, per la parte eccepita nello specifico con il ricorso, il riconoscimento delle somme in busta paga e nel LUL a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici non sarebbe genuino, dovendosi, viceversa, far rientrare tali emolumenti nella retribuzione dei dipendenti, con tutte le conseguenze a livello contributivo.
Si deve osservare innanzitutto che, laddove individui quale presupposto CP_2 contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista contributivo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa denuncia.
Nel caso di specie, come prova offerta vi è stato il deposito agli atti di causa dei verbali ispettivi (da cui originano le pretese contributive), rispetto al quale si rinviene lo svolgimento da parte di di tutti quegli accertamenti necessari per confermare le risultanze emerse dai CP_2
verbali suddetti (cfr., doc. 4 e 5, fasc. ricorrente).
3- Nel merito, l'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 916/1987 dispone che «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto [...]. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, [...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare».
Sul punto, poi, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies del D.L. 193/2016, che si pone come norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, disponendo che «
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51».
La norma mira a mettere chiarezza e definitività nella distinzione tra trasferta e trasfertismo, certamente in un'ottica funzionale alla composizione del reddito ai fini fiscali e, di riflesso, con rilevanza contributiva.
4- in altre parole, la disposizione, enuclea le specifiche condizioni in presenza delle quali
è possibile distinguere il regime a cui sono sottoposti i c.d. "trasfertisti abituali" da quello a cui proprio dei c.d. "trasfertisti occasionali", impedendo, in sostanza, la necessità di effettuare valutazione caso per caso nel concreto atteggiarsi delle singole vicende processuali.
In merito, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno evidenziato che «la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito;
[…] in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico - sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità"- presente sia nell'art.
11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre
1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni».
Da quanto detto, ne deriva che soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate, il lavoratore deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., ossia alla tassazione del 50 per cento delle somme riconosciute a titolo di trasferta;
nel caso in cui, al contrario, anche una sola di tali condizioni non sia presente, troverà applicazione il regime fiscale previsto per le indennità di trasferta dal quinto comma del medesimo art. 51, e cioè la tassazione soltanto delle somme che superano il valore di 46, euro al giorno, per le trasferte (fuori dal territorio comunale) in ambito nazionale, e di 77,47 euro per le trasferte all'estero.
5- Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, l' resistente non ha preso in CP_1
considerazione le suddette caratteristiche, rispetto alle quali, in ogni modo, sicuramente l'ultima non risulta sussistente, considerando che, pacificamente, gli stessi verbalizzanti danno atto che le somme a titolo di trasferta non sono riconosciute in assenza di una prestazione fuori dal Comune di residenza del socio lavoratore, ovvero dal Comune ove ha sede la
Cooperativa, circostanza confermata anche in sede testimoniale (cfr., tra gli altri, teste Tes_1
– ud. 7.10.2024: «il prezzo delle varie esibizioni era più o meno sempre lo stesso in base al tipo di evento, matrimonio piuttosto che sagra;
c'era poi un'altra parte costituita dai rimborsi chilometrici che venivano quantificati in base alla distanza, al tipo di mezzo, al tipo di carburante etc., sulla base di tabelle predisposte;
se non sbaglio, ho il ricordo della tabella ACI;
non ero io a fare il calcolo, era . Credo che il punto di riferimento del calcolo della distanza fosse la mia Pt_1
abitazione, del resto io partivo da lì. Mi esibivo molto nel grossetano, nel pisano, nel livornese, nell'aretino. Io non ho mai esaminato nel dettaglio le buste paga. Io a ho suonato CP_1
pochissimo, ricordo un paio di esibizioni. Per esibizioni nel comune di non era previsto CP_1
alcun rimborso spese»; teste – ud. 7.10.2024: «Io ricordo che quando mi esibivo vicino a Tes_2
casa riscuotevo meno perché non percepivo i rimborsi di spostamento. Questi rimborsi erano quantificati in base ai chilometri percorsi»).
Alla luce delle considerazioni svolte, sarebbe stato errato ricondurre la vicenda nell'alveo della previsione di cui al comma 6° dell'art. 51 TUIR, ovvero nell'ambito del trasfertismo.
In realtà, una simile interpretazione non è stata avanzata dall' resistente, il quale, CP_1 come anticipato, si è limitato a negare la genuinità delle trasferte, sul presupposto che la
«trasferta esente è applicabile alle sole somme corrisposte al lavoratore dipendente quando, assunto per prestare servizio abitualmente presso una sede dell'azienda, svolge, su richiesta del datore di lavoro e per un periodo di tempo determinato, la sua attività in un luogo diverso da quello al quale era stato destinato all'atto dell'assunzione», mentre la «riguardo ai Parte_1 soci con rapporto di lavoro dipendente sia intermittente che a tempo determinato, abbia indicato quale luogo di lavoro nelle comunicazioni di assunzione (Unilav) la sede legale della cooperativa, posta a in piazza San Lorenzo 1 sede posta presso un'associazione di categoria dove non CP_1
si svolge alcuna attività».
6- Sul punto, è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Per quanto riguarda le agevolazioni (e l'esenzione contributiva delle indennità di trasferta entro un certo limite rientra ovviamente tra queste), nel momento in cui in sede ispettiva viene dichiarata la non titolarità delle stesse ai sensi di una determinata normativa, pur essendo corretto il citato assetto processuale che vede nell'Istituto previdenziale la parte onerata a fornire la prova dei presupposti del potere impositivo, spetta, viceversa, alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede l'applicazione) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.
In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: «In tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: «Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi l'onere probatorio si inverte: l'opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla
CP_ contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall' ) e, tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la ratio dello stesso risiede proprio nella natura che gli sgravi hanno in relazione alle conseguenza sui contributi dovuti.
In altri termini, l'insussistenza del trasfertismo, nel caso di specie, non può implicare automaticamente che possa ravvisarsi automaticamente l'istituto della trasferta, in quanto parte ricorrente deve fornire la prova della concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico.
La Suprema Corte insegna che «la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n.
19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per
l'espletamento delle mansioni affidategli)... Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico» (così Cassazione Civile. n. 14380/2020).
7- Per quanto concerne l'individuazione della sede di lavoro, la stessa risulta indicata formalmente nei modelli Unilav nella sede della Cooperativa dove pacificamente nessuna attività risulta essere stata mai svolta.
Al tempo stesso, parte ricorrente allega che detta indicazione sarebbe soltanto finalizzata al sistema Unilav, mentre nei singoli rapporti la sede sarebbe il domicilio del singolo socio.
Di tale circostanza, però, non viene data alcuna prova, dimostrazione che, ovviamente, avrebbe dovuto essere di tipo documentale.
A prescindere da ciò, anche volendo aderire a questa ricostruzione, sarebbe stato, in ogni modo, necessario dimostrare che lo spostamento dei singoli soci lavoratori fosse determinato da fatti occasionali e contingenti.
Dalle allegazioni e dall'istruttoria svolta, al contrario, emerge che lo spostamento nei luoghi dei vari committenti, per l'esecuzione della prestazione nell'ambito dello Spettacolo, fosse una modalità intrinseca del lavoro dell'artista e che, come tale, costituisse un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto.
Sotto questo aspetto il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non sembra un mero rimborso delle spese, quanto piuttosto pare rappresentare il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione.
Infatti, era la stessa a quantificare l'emolumento, sulla base del luogo ove Parte_1
il socio lavoratore prestava la propria attività, spesso senza che quest'ultimo avesse anche contezza delle modalità di calcolo, le quali, in ogni modo, non dipendevano da una richiesta di rimborso, ma erano misurate in maniera fissa entro i limiti dell'esenzione fiscale.
Anche se una forfettizzazione delle somme potrebbe essere, in ipotesi, ammissibile, diviene un indice di non genuinità, allorquando sono annacquati i presupposti della accessorietà del lavoro fuori sede, rispetto a quello svolto presso la sede contrattuale (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 28/08/2025, n. 24148: «Le somme destinate a coprire vitto, alloggio e trasporto dei trasfertisti, anche se rendicontate come costi aziendali, concorrono all'imponibile contributivo quando sussistono le condizioni di mobilità e indennità fissa previste dalla disciplina speciale, che distingue tali ipotesi dalle trasferte occasionali e produce effetti fiscali e previdenziali differenti»).
Manca, in definitiva, una prova specifica e circostanziata della tipologia di spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, eventualmente sostenute dal dipendente, così come sarebbe stato necessario che parte opponente fornisse la prova, di carattere necessariamente documentale, dei rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci, in un contesto in cui i testi hanno confermato come spesso il rimborso fosse stato elargito anche a fronte di spese
Tes_ inferiori (cfr., ad esempio, teste ud. 7.10.2024: «Per l'80% mi esibivo in Toscana, per il resto in Veneto e in Emilia-Romagna. Presso i luoghi delle serate mi recavo con mezzo proprio o accompagnata dai colleghi;
io ricordo solo che chiedevo l'agibilità e a fine mese ricevevo un compenso. Nulla so riferire su rimborsi spese o indennità di trasferta»).
Alla luce delle argomentazioni svolte, non vi sono i presupposti per ritenere non condivisibile l'accertamento di che deve essere confermato. CP_2
Per quanto concerne la restante parte dell'accertamento, il ricorso, rilevando come l'aspetto delle trasferte risulti preponderante, non offre alcuna specifica contestazione, mentre il lavoro dei verbalizzanti è stato condotto in maniera approfondita e scrupolosa, fondandosi peraltro, su documentazione di provenienza della stessa Cooperativa ricorrente.
Ne deriva che deve essere, del pari, confermato integralmente.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
8- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 15.700,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, 27/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MOSCHINI FABRIZIO PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
PARTE RESISTENTE
MOTIVAZIONE
il ricorso non è stato accolto, sulla base delle seguenti considerazioni:
1- L'accertamento posto alla base dei due avvisi di addebito oggetto di impugnazione si riferisce a somme asseritamente dovute dalla cooperativa ricorrente a titolo di contributi previdenziali, sulla base del presupposto che la stessa avesse erogato indennità di trasferta, non assoggettandole a contribuzione. Inoltre, l' resistente evidenzia ulteriori violazioni, riguardante parte dei soci CP_1
lavoratori, tutte analiticamente evidenziate nei verbali ispettivi.
Secondo la difesa della parte ricorrente (cooperativa nel settore dello spettacolo), CP_2
avrebbe errato nel ritenere non genuine le indennità di trasferta, le quali, al contrario, sarebbero state tutte riconosciute sempre e solo in corrispondenza di effettive trasferte dei soci lavoratori,
i quali avrebbero tutti, in sostanza, come sede principale il proprio domicilio, dove, peraltro, svolgono parte della loro prestazione (nella specie, studio e prove).
2- Nel merito, come visto, il potere impositivo dell' convenuto è originato da un CP_1
complesso accertamento del servizio ispettivo, in forza del quale, per la parte eccepita nello specifico con il ricorso, il riconoscimento delle somme in busta paga e nel LUL a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici non sarebbe genuino, dovendosi, viceversa, far rientrare tali emolumenti nella retribuzione dei dipendenti, con tutte le conseguenze a livello contributivo.
Si deve osservare innanzitutto che, laddove individui quale presupposto CP_2 contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista contributivo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa denuncia.
Nel caso di specie, come prova offerta vi è stato il deposito agli atti di causa dei verbali ispettivi (da cui originano le pretese contributive), rispetto al quale si rinviene lo svolgimento da parte di di tutti quegli accertamenti necessari per confermare le risultanze emerse dai CP_2
verbali suddetti (cfr., doc. 4 e 5, fasc. ricorrente).
3- Nel merito, l'art. 51, commi 5 e 6, del DPR n. 916/1987 dispone che «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto [...]. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, [...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare».
Sul punto, poi, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies del D.L. 193/2016, che si pone come norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, disponendo che «
1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51».
La norma mira a mettere chiarezza e definitività nella distinzione tra trasferta e trasfertismo, certamente in un'ottica funzionale alla composizione del reddito ai fini fiscali e, di riflesso, con rilevanza contributiva.
4- in altre parole, la disposizione, enuclea le specifiche condizioni in presenza delle quali
è possibile distinguere il regime a cui sono sottoposti i c.d. "trasfertisti abituali" da quello a cui proprio dei c.d. "trasfertisti occasionali", impedendo, in sostanza, la necessità di effettuare valutazione caso per caso nel concreto atteggiarsi delle singole vicende processuali.
In merito, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno evidenziato che «la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito;
[…] in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico - sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità"- presente sia nell'art.
11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del t.u.i.r. (così come nel comma 6 dell'art. 48 del t.u.i.r., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre
1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni».
Da quanto detto, ne deriva che soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate, il lavoratore deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del t.u.i.r., ossia alla tassazione del 50 per cento delle somme riconosciute a titolo di trasferta;
nel caso in cui, al contrario, anche una sola di tali condizioni non sia presente, troverà applicazione il regime fiscale previsto per le indennità di trasferta dal quinto comma del medesimo art. 51, e cioè la tassazione soltanto delle somme che superano il valore di 46, euro al giorno, per le trasferte (fuori dal territorio comunale) in ambito nazionale, e di 77,47 euro per le trasferte all'estero.
5- Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, l' resistente non ha preso in CP_1
considerazione le suddette caratteristiche, rispetto alle quali, in ogni modo, sicuramente l'ultima non risulta sussistente, considerando che, pacificamente, gli stessi verbalizzanti danno atto che le somme a titolo di trasferta non sono riconosciute in assenza di una prestazione fuori dal Comune di residenza del socio lavoratore, ovvero dal Comune ove ha sede la
Cooperativa, circostanza confermata anche in sede testimoniale (cfr., tra gli altri, teste Tes_1
– ud. 7.10.2024: «il prezzo delle varie esibizioni era più o meno sempre lo stesso in base al tipo di evento, matrimonio piuttosto che sagra;
c'era poi un'altra parte costituita dai rimborsi chilometrici che venivano quantificati in base alla distanza, al tipo di mezzo, al tipo di carburante etc., sulla base di tabelle predisposte;
se non sbaglio, ho il ricordo della tabella ACI;
non ero io a fare il calcolo, era . Credo che il punto di riferimento del calcolo della distanza fosse la mia Pt_1
abitazione, del resto io partivo da lì. Mi esibivo molto nel grossetano, nel pisano, nel livornese, nell'aretino. Io non ho mai esaminato nel dettaglio le buste paga. Io a ho suonato CP_1
pochissimo, ricordo un paio di esibizioni. Per esibizioni nel comune di non era previsto CP_1
alcun rimborso spese»; teste – ud. 7.10.2024: «Io ricordo che quando mi esibivo vicino a Tes_2
casa riscuotevo meno perché non percepivo i rimborsi di spostamento. Questi rimborsi erano quantificati in base ai chilometri percorsi»).
Alla luce delle considerazioni svolte, sarebbe stato errato ricondurre la vicenda nell'alveo della previsione di cui al comma 6° dell'art. 51 TUIR, ovvero nell'ambito del trasfertismo.
In realtà, una simile interpretazione non è stata avanzata dall' resistente, il quale, CP_1 come anticipato, si è limitato a negare la genuinità delle trasferte, sul presupposto che la
«trasferta esente è applicabile alle sole somme corrisposte al lavoratore dipendente quando, assunto per prestare servizio abitualmente presso una sede dell'azienda, svolge, su richiesta del datore di lavoro e per un periodo di tempo determinato, la sua attività in un luogo diverso da quello al quale era stato destinato all'atto dell'assunzione», mentre la «riguardo ai Parte_1 soci con rapporto di lavoro dipendente sia intermittente che a tempo determinato, abbia indicato quale luogo di lavoro nelle comunicazioni di assunzione (Unilav) la sede legale della cooperativa, posta a in piazza San Lorenzo 1 sede posta presso un'associazione di categoria dove non CP_1
si svolge alcuna attività».
6- Sul punto, è opportuno svolgere alcune considerazioni.
Per quanto riguarda le agevolazioni (e l'esenzione contributiva delle indennità di trasferta entro un certo limite rientra ovviamente tra queste), nel momento in cui in sede ispettiva viene dichiarata la non titolarità delle stesse ai sensi di una determinata normativa, pur essendo corretto il citato assetto processuale che vede nell'Istituto previdenziale la parte onerata a fornire la prova dei presupposti del potere impositivo, spetta, viceversa, alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede l'applicazione) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.
In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: «In tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: «Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi l'onere probatorio si inverte: l'opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla
CP_ contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall' ) e, tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la ratio dello stesso risiede proprio nella natura che gli sgravi hanno in relazione alle conseguenza sui contributi dovuti.
In altri termini, l'insussistenza del trasfertismo, nel caso di specie, non può implicare automaticamente che possa ravvisarsi automaticamente l'istituto della trasferta, in quanto parte ricorrente deve fornire la prova della concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico.
La Suprema Corte insegna che «la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n.
19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del 14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per
l'espletamento delle mansioni affidategli)... Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico» (così Cassazione Civile. n. 14380/2020).
7- Per quanto concerne l'individuazione della sede di lavoro, la stessa risulta indicata formalmente nei modelli Unilav nella sede della Cooperativa dove pacificamente nessuna attività risulta essere stata mai svolta.
Al tempo stesso, parte ricorrente allega che detta indicazione sarebbe soltanto finalizzata al sistema Unilav, mentre nei singoli rapporti la sede sarebbe il domicilio del singolo socio.
Di tale circostanza, però, non viene data alcuna prova, dimostrazione che, ovviamente, avrebbe dovuto essere di tipo documentale.
A prescindere da ciò, anche volendo aderire a questa ricostruzione, sarebbe stato, in ogni modo, necessario dimostrare che lo spostamento dei singoli soci lavoratori fosse determinato da fatti occasionali e contingenti.
Dalle allegazioni e dall'istruttoria svolta, al contrario, emerge che lo spostamento nei luoghi dei vari committenti, per l'esecuzione della prestazione nell'ambito dello Spettacolo, fosse una modalità intrinseca del lavoro dell'artista e che, come tale, costituisse un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto.
Sotto questo aspetto il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non sembra un mero rimborso delle spese, quanto piuttosto pare rappresentare il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione.
Infatti, era la stessa a quantificare l'emolumento, sulla base del luogo ove Parte_1
il socio lavoratore prestava la propria attività, spesso senza che quest'ultimo avesse anche contezza delle modalità di calcolo, le quali, in ogni modo, non dipendevano da una richiesta di rimborso, ma erano misurate in maniera fissa entro i limiti dell'esenzione fiscale.
Anche se una forfettizzazione delle somme potrebbe essere, in ipotesi, ammissibile, diviene un indice di non genuinità, allorquando sono annacquati i presupposti della accessorietà del lavoro fuori sede, rispetto a quello svolto presso la sede contrattuale (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 28/08/2025, n. 24148: «Le somme destinate a coprire vitto, alloggio e trasporto dei trasfertisti, anche se rendicontate come costi aziendali, concorrono all'imponibile contributivo quando sussistono le condizioni di mobilità e indennità fissa previste dalla disciplina speciale, che distingue tali ipotesi dalle trasferte occasionali e produce effetti fiscali e previdenziali differenti»).
Manca, in definitiva, una prova specifica e circostanziata della tipologia di spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, eventualmente sostenute dal dipendente, così come sarebbe stato necessario che parte opponente fornisse la prova, di carattere necessariamente documentale, dei rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci, in un contesto in cui i testi hanno confermato come spesso il rimborso fosse stato elargito anche a fronte di spese
Tes_ inferiori (cfr., ad esempio, teste ud. 7.10.2024: «Per l'80% mi esibivo in Toscana, per il resto in Veneto e in Emilia-Romagna. Presso i luoghi delle serate mi recavo con mezzo proprio o accompagnata dai colleghi;
io ricordo solo che chiedevo l'agibilità e a fine mese ricevevo un compenso. Nulla so riferire su rimborsi spese o indennità di trasferta»).
Alla luce delle argomentazioni svolte, non vi sono i presupposti per ritenere non condivisibile l'accertamento di che deve essere confermato. CP_2
Per quanto concerne la restante parte dell'accertamento, il ricorso, rilevando come l'aspetto delle trasferte risulti preponderante, non offre alcuna specifica contestazione, mentre il lavoro dei verbalizzanti è stato condotto in maniera approfondita e scrupolosa, fondandosi peraltro, su documentazione di provenienza della stessa Cooperativa ricorrente.
Ne deriva che deve essere, del pari, confermato integralmente.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
8- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 15.700,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, 27/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci