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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti con cui hanno precisato le conclusioni, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3607 2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 846/2021 (1965/2021 r.g.a.c.c.), promossa da:
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Antonio Parte_1 Parte_2
Di ER e CA Di LE, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attori/ opponenti-
CONTRO
per mezzo della mandataria in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
nonché
pagina 1 di 7 , per mezzo della mandataria in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
- terza intervenuta-
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
846/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a e il Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della somma di €. 1.820.000,00 oltre interessi come da CP_1 Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio, avente causa dalle fideiussioni prestate dai debitori in favore della (società dichiarata fallita) in data 10.6.2003 e successivamente in data Parte_3
3.5.2013. In particolare, gli opponenti hanno lamentato:
1. inesistenza della procura di Controparte_1 ad 2. disconoscimento delle copie prodotte agli originali di fatto inesistenti e Controparte_2 disconoscimento delle firme apposte in calce ai moduli fideiussori;
3. nullità della fideiussione omnibus per contrarietà con la normativa antitrust;
4. nullità della fideiussione del 10.6.2005 per sottoscrizione cumulativa delle clausole 2,4,6,7,8,9,10,11,16; 5. violazione del canone di buona fede, per contrarietà del comportamento serbato dall'istituto di credito agli artt. 1955 e 1956 c.c.; 6. mancanza di informativa precontrattuale e mancata consegna di copia dei contratti;
7. Mancanza di prova scritta del credito;
8. con riferimento al finanziamento chirografario n. 75710196: - Violazione del divieto di c.d. Parte_ doppia garanzia, essendo il già garantito da - tasso di interesse indeterminato, non essendo chiaro il parametro Euribor di cui tener conto;
-divergenza fra TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello effettivamente praticato;
-indeterminatezza del tasso di interesse per applicazione della c.d. capitalizzazione composta;
9. Rapporti di anticipi su fattura n. 990873 e 1317299: assenza di idonea documentazione contrattuale comprovante l'esistenza del credito;
10. con riferimento al conto corrente n. 12078: - illegittima applicazione di interessi passivi e tassi ultralegali mai concordati;
- mancanza del
Taeg e dell'Isc; - ius variandi;
- addebito valute fittizie;
- superamento del c.d. tasso soglia;
- illegittimo addebito di cms;
- illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale ed anatocismo;
- addebito di spese non concordate.
Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di che ha Controparte_2 Controparte_1 dedotto l'infondatezza delle opposte deduzioni, contestando, nel merito, il disconoscimento della copia pagina 2 di 7 dei moduli fideiussori nonché il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, riservando la produzione dell'originale.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., in data 29.8.2022 si è costituita quale CP_3 cessionaria del credito di Controparte_1
All'udienza del 21.10.2022, ha depositato gli originali dei contratti di fideiussione e gli CP_3 opponenti hanno reiterato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte, cui ha fatto seguito l'istanza di verificazione da parte del procuratore di parte opposta, il quale ha, altresì, depositato istanza di verificazione in data 26.10.2022.
Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 9.12.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “- rinuncia di e di al decreto Controparte_1 CP_3 ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;
- riconoscimento da parte dell'opposta di un fondo spese in favore degli opponenti forfettariamente determinato in € 870,00 per esborsi ed €
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri, previdenziali e fiscali, se dovuti”, accettata dagli attori e rifiutata dall'opposta.
La causa è stata, dunque, rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., facoltà delle parti di deposito di note difensive conclusive.
Con decreto del 2.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 10.11.2025 ha depositato la comparsa conclusionale insistendo per CP_3
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In pari data anche gli opponenti hanno depositato le note conclusive insistendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta per i motivi ampiamente esposti negli scritti difensivi.
Scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare, con riferimento all'intervento di quale cessionaria di CP_3
va richiamato in argomento il principio costantemente affermato in Controparte_1 giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ( art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass, 23.10.2014 n. 22503; nonché
Cass., 22.10.2009 n. 22424).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponenti e società cedente), non è possibile procedere alla formale estromissione della cedente sicchè detta società conserva Controparte_1 la legittimatio ad causam nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare dei crediti.
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
Nel procedimento conseguente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, introdotto dall'attore / opponente, sussiste la caratterizzazione della particolare posizione che ognuna delle parti in causa assume. Nonostante la formale identificazione quale soggetto attore nel giudizio dallo stesso incardinato, l'opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, a carico del quale, pertanto, grava l'onere di fornire prova della sussistenza dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto rivendicato in ingiunzione. Viceversa, sul creditore opposto, convenuto in senso formale, assurge a soggetto attore sostanziale e, pertanto, sullo stesso grava l'onere di fornire idoneo supporto probatorio a sostegno del diritto rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo poi opposto.
In sede monitoria, l'onere probatorio del creditore istante (attore sostanziale nell'eventuale giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione) è soddisfatto mediante produzione documentale attestante la sussistenza del credito. Documentazione che, nel caso in esame, coincideva con la seguente documentazione: copia finanziamento chirografario n. 75710196 con allegato estratto conto ex art. 50 Tub e conteggio ex art. 2855 c.c. alla data del 13/10/2020; copia contratto conto corrente n. Parte 66334/1000/00012078 e relativo estratto conto 50 ; contratto quadro di affidamento a breve termine n. 09365/9000/00003075 del 29/8/2013 ed atto integrativo del 28/10/2016; estratto conto certificato alle scritture contabili della banca ex art. 50 D.Lgs n. 385/1993: estratti conto corrente dal
30/04/2010 al 31/10/2018; conteggi di liquidazione della posizione n. 66549/3800/00990873 ex art. 50
D.Lgs. n. 385/1993, e fatture anticipate;
contratti di fideiussione.
Nel momento in cui, all'esito della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il conseguente giudizio di merito, le parti processuali - giusto il reciproco onere probatorio sulle stesse gravanti - soggiacciono alle regole probatorie di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso in esame, parte opponente, in via assolutamente preliminare ed in seno al proprio scritto difensivo introduttivo del giudizio, ha formalmente disconosciuto - ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 214 c.p.c. - la sottoscrizione presente nei moduli fideiussori posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Preso atto dell'avvenuto disconoscimento, parte convenuta / attrice sostanziale non ha, nel rispetto della prescrizione di cui all' art. 216 c.p.c., chiesto la verificazione del contratto e delle sottoscrizioni ivi apposte, al fine di avvalersi di detto documento quale fonte inequivocabile di prova del credito rivendicato e ha omesso di effettuare il deposito in giudizio del documento in originale, secondo quelle che sono le prescrizioni di cui all'art. 216 e ss. c.p.c., provvedendovi solo all'udienza del 21.10.2022, allorquando erano spirate le preclusioni processuali.
Come precisato dalla Suprema Corte “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta è soggetta al regime delle preclusioni istruttorie di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile e deve essere proposta entro i termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie delle parti, coincidenti con quelli entro i quali è possibile la produzione documentale. La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco entro il termine perentorio stabilito, senza che rilevi la circostanza che il documento sia stato inizialmente prodotto in fotocopia e successivamente in originale. Quando la controparte disconosca
l'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale deve immediatamente produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione, senza attendere la celebrazione di udienze successive alla scadenza dei termini processuali. La produzione tardiva dell'originale, seppur consentita anche dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, non giustifica la proposizione tardiva dell'istanza di verificazione, la quale rimane comunque vincolata al rispetto dei termini di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile. La proposizione dell'istanza di verificazione oltre i termini stabiliti presuppone necessariamente la presentazione di una richiesta di rimessione in termini, subordinata alla verifica giudiziale circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza in cui sia incorsa la parte istante. L'omessa presentazione di tale richiesta di rimessione in termini comporta
l'incensurabile qualificazione come tardiva dell'istanza di verificazione” (in tal senso, Cass., 7.5.2018
n. 10895)
Orbene, se deve ritenersi consentita la produzione, anche in un momento successivo alla maturazione delle preclusioni istruttorie, del documento in originale, laddove sia stato inizialmente prodotto in fotocopia (cfr. da ultimo Cass., ord., 18.11.2021, n. 25167; nonché meno recentemente Cass., 26.1.2016
n. 1366), non va però dimenticato il costante orientamento della Suprema Corte che ritiene che pagina 5 di 7 l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. sia assoggettata al regime delle preclusioni istruttorie, (in tal senso, Cass., ord., 11.4.2025 n. 9561 "il giudizio di verificazione in via incidentale non costituisce esercizio di un autonomo potere d'azione, ma si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria delle parti
e più precisamente del potere processuale di produrre documenti, rispetto al quale ha carattere e finalità strumentali. Si confronti, tra le altre Cass. n. 4036 del 06 aprile 1995 e Cass. n. 5599 del 15 settembre 1986)").
In altri termini, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, cioè nel termine in cui possibile la produzione del documento (v. Cass. 7.2.2005,
n. 2411; Cass. 5.10.2006, n. 19067, e Cass. 11.11.2008, n. 26943).
Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 216 c.p.c. è stata effettivamente proposta tardivamente da parte dell'opposta solo all'udienza del 21.10.2022, allorquando i termini di cui all' art. 183 secondo comma c.p.c. erano già spirati.
Nè può incidere su tale valutazione la circostanza che il documento in originale sia stato a sua volta prodotto solo a preclusioni istruttorie maturate, in quanto l'opposta, a fronte dell'avvenuto disconoscimento della fotocopia ad opera della controparte, avrebbe dovuto immediatamente provvedere al deposito dell'originale, senza quindi attendere la celebrazione di ben due udienze. In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass., ord. 27.3.2014 n. 7267) in caso di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l' originale al fine di ottenerne la verificazione, il che conforta il convincimento che era specifico onere di parte opposta produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, e ciò appare ancor più decisivo, poichè l'istanza di verificazione deve comunque intervenire nei termini di cui all'art. 183 secondo comma c.p.c., la proposizione della stessa in un momento successivo presuppone la presentazione di una richiesta di rimessione in termini dell'istante, subordinata alla verifica da parte del giudice circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza nella quale era incorso la società opposta.
L' omessa presentazione di tale richiesta, impone quindi di dover ritenere tardiva l'istanza di verificazione.
Consegue, allora, che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2021 deve essere accolta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
pagina 6 di 7 Per le ragioni innanzi esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con condanna dell'opposta alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal D.M.
n. 147/2022, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con atto di citazione da e notificata il 15.7.2021 ogni diversa istanza, Parte_1 Parte_2 eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 846/2021 (RG n. 1965/2021);
2) condanna parte opposta a pagare in favore degli opponenti le spese di lite, che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 14.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 23.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 7 di 7
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti con cui hanno precisato le conclusioni, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3607 2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 846/2021 (1965/2021 r.g.a.c.c.), promossa da:
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Antonio Parte_1 Parte_2
Di ER e CA Di LE, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attori/ opponenti-
CONTRO
per mezzo della mandataria in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
-opposta/ convenuta.-
nonché
pagina 1 di 7 , per mezzo della mandataria in persona del suo CP_3 Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Logrieco, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
- terza intervenuta-
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I. n.
846/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a e il Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della somma di €. 1.820.000,00 oltre interessi come da CP_1 Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio, avente causa dalle fideiussioni prestate dai debitori in favore della (società dichiarata fallita) in data 10.6.2003 e successivamente in data Parte_3
3.5.2013. In particolare, gli opponenti hanno lamentato:
1. inesistenza della procura di Controparte_1 ad 2. disconoscimento delle copie prodotte agli originali di fatto inesistenti e Controparte_2 disconoscimento delle firme apposte in calce ai moduli fideiussori;
3. nullità della fideiussione omnibus per contrarietà con la normativa antitrust;
4. nullità della fideiussione del 10.6.2005 per sottoscrizione cumulativa delle clausole 2,4,6,7,8,9,10,11,16; 5. violazione del canone di buona fede, per contrarietà del comportamento serbato dall'istituto di credito agli artt. 1955 e 1956 c.c.; 6. mancanza di informativa precontrattuale e mancata consegna di copia dei contratti;
7. Mancanza di prova scritta del credito;
8. con riferimento al finanziamento chirografario n. 75710196: - Violazione del divieto di c.d. Parte_ doppia garanzia, essendo il già garantito da - tasso di interesse indeterminato, non essendo chiaro il parametro Euribor di cui tener conto;
-divergenza fra TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello effettivamente praticato;
-indeterminatezza del tasso di interesse per applicazione della c.d. capitalizzazione composta;
9. Rapporti di anticipi su fattura n. 990873 e 1317299: assenza di idonea documentazione contrattuale comprovante l'esistenza del credito;
10. con riferimento al conto corrente n. 12078: - illegittima applicazione di interessi passivi e tassi ultralegali mai concordati;
- mancanza del
Taeg e dell'Isc; - ius variandi;
- addebito valute fittizie;
- superamento del c.d. tasso soglia;
- illegittimo addebito di cms;
- illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale ed anatocismo;
- addebito di spese non concordate.
Si è costituita in giudizio in qualità di mandataria di che ha Controparte_2 Controparte_1 dedotto l'infondatezza delle opposte deduzioni, contestando, nel merito, il disconoscimento della copia pagina 2 di 7 dei moduli fideiussori nonché il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sullo stesso, riservando la produzione dell'originale.
Concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., in data 29.8.2022 si è costituita quale CP_3 cessionaria del credito di Controparte_1
All'udienza del 21.10.2022, ha depositato gli originali dei contratti di fideiussione e gli CP_3 opponenti hanno reiterato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte, cui ha fatto seguito l'istanza di verificazione da parte del procuratore di parte opposta, il quale ha, altresì, depositato istanza di verificazione in data 26.10.2022.
Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 9.12.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “- rinuncia di e di al decreto Controparte_1 CP_3 ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso;
- riconoscimento da parte dell'opposta di un fondo spese in favore degli opponenti forfettariamente determinato in € 870,00 per esborsi ed €
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri, previdenziali e fiscali, se dovuti”, accettata dagli attori e rifiutata dall'opposta.
La causa è stata, dunque, rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., facoltà delle parti di deposito di note difensive conclusive.
Con decreto del 2.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 10.11.2025 ha depositato la comparsa conclusionale insistendo per CP_3
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. In pari data anche gli opponenti hanno depositato le note conclusive insistendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta per i motivi ampiamente esposti negli scritti difensivi.
Scaduti i termini ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei modi di legge.
In via assolutamente preliminare, con riferimento all'intervento di quale cessionaria di CP_3
va richiamato in argomento il principio costantemente affermato in Controparte_1 giurisprudenza, secondo cui con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario ( art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest' ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass, 23.10.2014 n. 22503; nonché
Cass., 22.10.2009 n. 22424).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, in assenza di consenso delle altre parti (opponenti e società cedente), non è possibile procedere alla formale estromissione della cedente sicchè detta società conserva Controparte_1 la legittimatio ad causam nel presente giudizio, ancorchè tale legittimazione ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano nei confronti dell'effettivo nuovo titolare dei crediti.
La controversia può essere decisa in ossequio al principio della ragione più liquida e verrà analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
Nel procedimento conseguente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, introdotto dall'attore / opponente, sussiste la caratterizzazione della particolare posizione che ognuna delle parti in causa assume. Nonostante la formale identificazione quale soggetto attore nel giudizio dallo stesso incardinato, l'opponente riveste la posizione di convenuto in senso sostanziale, a carico del quale, pertanto, grava l'onere di fornire prova della sussistenza dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto rivendicato in ingiunzione. Viceversa, sul creditore opposto, convenuto in senso formale, assurge a soggetto attore sostanziale e, pertanto, sullo stesso grava l'onere di fornire idoneo supporto probatorio a sostegno del diritto rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo poi opposto.
In sede monitoria, l'onere probatorio del creditore istante (attore sostanziale nell'eventuale giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione) è soddisfatto mediante produzione documentale attestante la sussistenza del credito. Documentazione che, nel caso in esame, coincideva con la seguente documentazione: copia finanziamento chirografario n. 75710196 con allegato estratto conto ex art. 50 Tub e conteggio ex art. 2855 c.c. alla data del 13/10/2020; copia contratto conto corrente n. Parte 66334/1000/00012078 e relativo estratto conto 50 ; contratto quadro di affidamento a breve termine n. 09365/9000/00003075 del 29/8/2013 ed atto integrativo del 28/10/2016; estratto conto certificato alle scritture contabili della banca ex art. 50 D.Lgs n. 385/1993: estratti conto corrente dal
30/04/2010 al 31/10/2018; conteggi di liquidazione della posizione n. 66549/3800/00990873 ex art. 50
D.Lgs. n. 385/1993, e fatture anticipate;
contratti di fideiussione.
Nel momento in cui, all'esito della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il conseguente giudizio di merito, le parti processuali - giusto il reciproco onere probatorio sulle stesse gravanti - soggiacciono alle regole probatorie di cui all'art. 2697 c.c..
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso in esame, parte opponente, in via assolutamente preliminare ed in seno al proprio scritto difensivo introduttivo del giudizio, ha formalmente disconosciuto - ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 214 c.p.c. - la sottoscrizione presente nei moduli fideiussori posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Preso atto dell'avvenuto disconoscimento, parte convenuta / attrice sostanziale non ha, nel rispetto della prescrizione di cui all' art. 216 c.p.c., chiesto la verificazione del contratto e delle sottoscrizioni ivi apposte, al fine di avvalersi di detto documento quale fonte inequivocabile di prova del credito rivendicato e ha omesso di effettuare il deposito in giudizio del documento in originale, secondo quelle che sono le prescrizioni di cui all'art. 216 e ss. c.p.c., provvedendovi solo all'udienza del 21.10.2022, allorquando erano spirate le preclusioni processuali.
Come precisato dalla Suprema Corte “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta è soggetta al regime delle preclusioni istruttorie di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile e deve essere proposta entro i termini perentori previsti per le deduzioni istruttorie delle parti, coincidenti con quelli entro i quali è possibile la produzione documentale. La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione in modo non equivoco entro il termine perentorio stabilito, senza che rilevi la circostanza che il documento sia stato inizialmente prodotto in fotocopia e successivamente in originale. Quando la controparte disconosca
l'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che
l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale deve immediatamente produrre
l'originale al fine di ottenerne la verificazione, senza attendere la celebrazione di udienze successive alla scadenza dei termini processuali. La produzione tardiva dell'originale, seppur consentita anche dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, non giustifica la proposizione tardiva dell'istanza di verificazione, la quale rimane comunque vincolata al rispetto dei termini di cui all'articolo 184 del codice di procedura civile. La proposizione dell'istanza di verificazione oltre i termini stabiliti presuppone necessariamente la presentazione di una richiesta di rimessione in termini, subordinata alla verifica giudiziale circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza in cui sia incorsa la parte istante. L'omessa presentazione di tale richiesta di rimessione in termini comporta
l'incensurabile qualificazione come tardiva dell'istanza di verificazione” (in tal senso, Cass., 7.5.2018
n. 10895)
Orbene, se deve ritenersi consentita la produzione, anche in un momento successivo alla maturazione delle preclusioni istruttorie, del documento in originale, laddove sia stato inizialmente prodotto in fotocopia (cfr. da ultimo Cass., ord., 18.11.2021, n. 25167; nonché meno recentemente Cass., 26.1.2016
n. 1366), non va però dimenticato il costante orientamento della Suprema Corte che ritiene che pagina 5 di 7 l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. sia assoggettata al regime delle preclusioni istruttorie, (in tal senso, Cass., ord., 11.4.2025 n. 9561 "il giudizio di verificazione in via incidentale non costituisce esercizio di un autonomo potere d'azione, ma si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria delle parti
e più precisamente del potere processuale di produrre documenti, rispetto al quale ha carattere e finalità strumentali. Si confronti, tra le altre Cass. n. 4036 del 06 aprile 1995 e Cass. n. 5599 del 15 settembre 1986)").
In altri termini, la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, cioè nel termine in cui possibile la produzione del documento (v. Cass. 7.2.2005,
n. 2411; Cass. 5.10.2006, n. 19067, e Cass. 11.11.2008, n. 26943).
Nel caso di specie, dunque, l'istanza ex art. 216 c.p.c. è stata effettivamente proposta tardivamente da parte dell'opposta solo all'udienza del 21.10.2022, allorquando i termini di cui all' art. 183 secondo comma c.p.c. erano già spirati.
Nè può incidere su tale valutazione la circostanza che il documento in originale sia stato a sua volta prodotto solo a preclusioni istruttorie maturate, in quanto l'opposta, a fronte dell'avvenuto disconoscimento della fotocopia ad opera della controparte, avrebbe dovuto immediatamente provvedere al deposito dell'originale, senza quindi attendere la celebrazione di ben due udienze. In tal senso si è infatti affermato che (cfr. Cass., ord. 27.3.2014 n. 7267) in caso di disconoscimento dell' autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall' anzidetta scrittura deve produrre l' originale al fine di ottenerne la verificazione, il che conforta il convincimento che era specifico onere di parte opposta produrre l'originale del documento in esame al fine di consentire la proposizione dell'istanza di verificazione nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Inoltre, e ciò appare ancor più decisivo, poichè l'istanza di verificazione deve comunque intervenire nei termini di cui all'art. 183 secondo comma c.p.c., la proposizione della stessa in un momento successivo presuppone la presentazione di una richiesta di rimessione in termini dell'istante, subordinata alla verifica da parte del giudice circa la ricorrenza della non imputabilità della decadenza nella quale era incorso la società opposta.
L' omessa presentazione di tale richiesta, impone quindi di dover ritenere tardiva l'istanza di verificazione.
Consegue, allora, che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 846/2021 deve essere accolta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
pagina 6 di 7 Per le ragioni innanzi esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con condanna dell'opposta alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dettati dal D.M.
n. 147/2022, in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con atto di citazione da e notificata il 15.7.2021 ogni diversa istanza, Parte_1 Parte_2 eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 846/2021 (RG n. 1965/2021);
2) condanna parte opposta a pagare in favore degli opponenti le spese di lite, che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 14.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 23.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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