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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1347/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1347 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l essandra LA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
APPELLATI NON COSTITUITI
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1660/2023, pubblicata in data 27/12/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 l' Parte_1
propone appello avverso la sentenza in oggetto, con cui il
[...]
Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento opposta in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 0029576779000 per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie ivi rappresentate, respingendo per il resto il ricorso proposto dalla società . CP_1 Controparte_1
Depositata la sola notifica dell'appello alla società appellata, all'odierna udienza l'appellante ha chiesto termine per provvedere alla notifica all' e CP_2 all' , non avendola effettuata. CP_3
La causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
L'appello va dichiarato improcedibile.
La parte appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello quali parti appellate - oltre alla società - l' e l' , non ha dimostrato di avere CP_2 CP_3 proceduto alla notificazione ai predetti enti del ricorso introduttivo del giudizio d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
La giurisprudenza afferma che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto (Cass. 18.7.2018, n. 19083; Cass. 28.9.2016, n. 19191).
Né, nel caso di specie, è possibile addivenire a una decisione nei confronti della sola atteso Controparte_1 che la sentenza di primo grado è stata pronunciata tra tutte le parti sopraindicate in causa inscindibile, tenuto conto dell'oggetto del giudizio – 3
contributi previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo dall' e dall' – CP_2 CP_3
e del motivo di gravame (applicabilità ai crediti controversi della sospensione della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale) attinente a questione di merito, proposto dall'odierna appellante.
Invero, sebbene non indicati nell'intestazione del fascicolo del grado, ed erano parti del giudizio di primo grado e sono parti appellate CP_2 CP_3 nel presente giudizio.
Sulla base di quanto sopra esposto, deve perciò essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello e va disposta la regolarizzazione dell'iscrizione della causa al mediante l'indicazione di tutte le parti appellate. Pt_2
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello improcedibile;
nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
(F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1347/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1347 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l essandra LA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3
APPELLATI NON COSTITUITI
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1660/2023, pubblicata in data 27/12/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 l' Parte_1
propone appello avverso la sentenza in oggetto, con cui il
[...]
Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento opposta in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 0029576779000 per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie ivi rappresentate, respingendo per il resto il ricorso proposto dalla società . CP_1 Controparte_1
Depositata la sola notifica dell'appello alla società appellata, all'odierna udienza l'appellante ha chiesto termine per provvedere alla notifica all' e CP_2 all' , non avendola effettuata. CP_3
La causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
L'appello va dichiarato improcedibile.
La parte appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello quali parti appellate - oltre alla società - l' e l' , non ha dimostrato di avere CP_2 CP_3 proceduto alla notificazione ai predetti enti del ricorso introduttivo del giudizio d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
La giurisprudenza afferma che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto (Cass. 18.7.2018, n. 19083; Cass. 28.9.2016, n. 19191).
Né, nel caso di specie, è possibile addivenire a una decisione nei confronti della sola atteso Controparte_1 che la sentenza di primo grado è stata pronunciata tra tutte le parti sopraindicate in causa inscindibile, tenuto conto dell'oggetto del giudizio – 3
contributi previdenziali e assistenziali iscritti a ruolo dall' e dall' – CP_2 CP_3
e del motivo di gravame (applicabilità ai crediti controversi della sospensione della prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale) attinente a questione di merito, proposto dall'odierna appellante.
Invero, sebbene non indicati nell'intestazione del fascicolo del grado, ed erano parti del giudizio di primo grado e sono parti appellate CP_2 CP_3 nel presente giudizio.
Sulla base di quanto sopra esposto, deve perciò essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello e va disposta la regolarizzazione dell'iscrizione della causa al mediante l'indicazione di tutte le parti appellate. Pt_2
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'appello improcedibile;
nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/03/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
(F.to dig.te)