Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro nella causa iscritta al n. 25764/2021 del R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051
c.c., pendente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SAAgata dei Goti (BN) alla Via Capellini n. 13, presso lo studio dell'avv. FABIANA FUCCI,
C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Attrice
E
C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso la Casa comunale sita in al Palazzo S. Giacomo, in uno CP_1 all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. IRENE CONTE,
C.F. , giusta procura in atti;
C.F._3
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 al fine di vedersi riconoscere, ex art. 2051 c.c., il risarcimento per le lesioni Controparte_1 personali subite a seguito di un sinistro occorsole alle ore 11:00 del 08.09.2020 in alla CP_1 via Toledo e, per l'effetto, ha chiesto la condanna del al pagamento in suo Controparte_1 favore della somma di euro 23.401,63, nonché della somma di euro 3.185,00 per le spese mediche sostenute;
in subordine, ha chiesto la condanna alla diversa somma ritenuta congrua, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese e competenze professionali, con attribuzione. Ha rappresentato che, mentre percorreva a piedi via Toledo in con direzione piazza Trieste e Trento, all'altezza del civico 152, nei pressi del negozio CP_1
Wycon, è inciampata in una mattonella divelta, cadendo rovinosamente al suolo riportando lesioni personali alla spalla sinistra, come da documentazione medica prodotta.
La causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di un teste e con una CTU medico- legale.
In data 18.09.2024, a seguito della rinuncia al mandato da parte del precedente procuratore di parte attrice, avv. , si è costituita in giudizio per l'attrice l'avv. Fabiana Fucci. Controparte_2
La causa è stata assunta in decisione il 4/2/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È opportuno chiarire in premessa l'attuale quadro interpretativo che caratterizza la fattispecie di responsabilità speciale ex articolo 2051 c.c. invocata in questo giudizio.
L'articolo 2051 c.c. afferma che “ciascuno è il responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. L'operatività della disposizione in esame, dunque, richiede la ricorrenza di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Partendo dal secondo presupposto, si deve chiarire che il concetto di custodia deve essere inteso, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, come potere di effettiva disponibilità e controllo sulla cosa e, al riguardo, parte attrice ha fornito la prova della proprietà della strada in questione, teatro del sinistro, via Toledo, in capo all'ente convenuto, mediante la produzione del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale accorsi nell'immediatezza del sinistro.
Peraltro, alcuna eccezione in merito è stata sollevata dal Convenuto ente, il quale riconosce pacificamente la proprietà della già menzionata strada.
Appurata la sussistenza, nel caso di specie, della permanenza dell'obbligo di custodia in capo al convenuto occorre passare ad analizzare il secondo presupposto della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051c.c., ovvero la derivazione del danno dalla cosa custodita. Ebbene, la responsabilità per cose in custodia è stata disciplinata ed interpretata fin dal codice del 1865 come una responsabilità aggravata per colpa presunta, con inversione dell'onere della prova, ma con la possibilità per il custode di andare esente da responsabilità dimostrando la sua diligenza nella sorveglianza della res. Tuttavia, l'evoluzione giurisprudenziale più recente ha portato ad un sostanziale revirement arrivando ad affermare che "il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico, tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c., e deve essere graduato sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (Cass. sent. n. 27724 del 2018). Tale ricostruzione ha trovato più recente conferma in un importante arresto delle IO IT le quali, con ordinanza del 30 giugno 2022, n. 20943, hanno ribadito che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo
e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza
o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma l;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere previsto e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art.
2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art.
2051 c.c..
Tanto chiarito, va detto che l'attività istruttoria esperita ha consentito di ritenere dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno. Il teste Tes_1
ha, infatti, sostanzialmente confermato la prospettazione attorea, affermando che il
[...] giorno del sinistro era in compagnia dell'attrice, sua moglie, ed ha precisato l'evento lesivo e il luogo in cui si è verificato, dichiarando: “ il giorno 8 settembre 2020 eravamo insieme e a via
Toledo nei pressi del negozio Wycon mia moglie è caduta, stavamo passeggiando e all'improvviso è caduta, poggiando il piede su una mattonella che poi abbiamo verificato essere basculante […] Mia moglie è caduta mettendo il braccio sinistro avanti per proteggersi la faccia. Il resto del marciapiede era in buone condizioni”. Nel confermare integralmente la dinamica così come prospettata dall'attrice, ha confermato l'assenza di qualsivoglia segnale volto a segnalare l'insidia e ha confermato di aver accompagnato in prima persona l'attrice all'Ospedale Pellegrini di dopo l'incidente. CP_1
L'insidia rappresentata da una mattonella divelta su via Toledo in è stata provata anche CP_1 attraverso la produzione del verbale prot. PGI/2020/582982/RS, redatto nell'immediatezza del sinistro, dagli Agenti accertatori della Polizia Municipale di i quali dichiarano: “[…] CP_1 raggiungevano il posto e precisamente via Toledo 154 nel marciapiede adiacente il negozio
[…] In attesa dell'ambulanza veniva inoltre richiesto l'intervento della protezione Pt_2 civile per ripristinare la mattonella divelta”.
Lo stato dei luoghi al momento del sinistro, così come risulta dalla documentazione prodotta, viene quindi in rilievo quale vera e propria insidia per i pedoni. In ogni caso, il giudizio di pericolosità delle cose inerti va condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 20620/2010). La prova, secondo la regola generale, è a carico del danneggiato, ma l'onere si reputa assolto con la dimostrazione "che
l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa" (Cass. 18856/2017; già Cass. 6407/1987). Dunque, a fronte della concordanza di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, si deve ritenere provato anche il secondo requisito della responsabilità ex art. 205l c.c., ulteriore alla custodia sul bene, ovvero la derivazione del danno dalla cosa.
Appurata quindi la verificazione del fatto storico ed il nesso causale tra la res e l'eventus damni occorre indagare se la condotta della vittima sia in grado di spezzare il nesso causale tra la res e il danno, indagine che attiene alla prova del caso fortuito che incombe sul convenuto e che risulta non essere stata provata.
Invero, in materia occorre fare applicazione dei più recenti orientamenti in materia confermati dalle IO IT del 2022 citate in precedenza, che si sono allineate all'orientamento secondo il quale "non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma I o 2 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. 40351/2021).
Ebbene, appare chiaro come la situazione in cui versava il marciapiede in questione ha rappresentato senza dubbio un pericolo per gli avventori della zona. Tali semplici considerazioni, lette alla luce dell'utilizzo assolutamente normale ed ordinario fatto dall'attrice della res sottoposta a custodia, depongono nel senso di ritenere non configurabile il caso fortuito.
La condotta della attrice può rilevare ai fini della eventuale valutazione del concorso di colpa ex 1227 c.c.. In questo senso, nel caso concreto, non è emerso dall'istruttoria svolta alcunché possa indurre il Tribunale a ritenere una condotta colposa della stessa che avrebbe, presuntamente, violato le normali regole di prudenza e che, in tal senso, possa cogliersi come evento interruttivo del nesso causale. Nulla sul punto ha provato il convenuto, mentre CP_1 spetta “all'amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza” ( cfr. in tal senso Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018).
Da tanto deriva l'accoglimento della domanda proposta.
Passando dunque all'esame del quantum, questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni del
CTU nominato, prof. specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni, Persona_1 come risultanti dalla perizia espletata in corso di giudizio. Il CTU ha concluso con le seguenti considerazioni medico-legali: “[…] tenuto conto del tipo di lesione riportata e della qualità del trattamento ricevuto, l'Invalidità Temporanea conseguente alla malattia postraumatica può stadiarsi in una Parziale (ITP), progressivamente decrescente, di giorni 45 (quarantacinque) al 75% (periodo di applicazione del tutore alla spalla), 30 (trenta) al 50% e 30 (trenta) al 25% quale sintesi a scalare del periodo di malattia documentato attinente, tuttavia, postumi di fatto già consolidati. Tale complessivo periodo appare sufficiente, in base a parametri clinici desumibili dalla comune pratica traumatologica, per la risoluzione dei fenomeni morbosi iniziali e la successiva graduale ripresa funzionale fino alla stabilizzazione del quadro clinico nei suoi postumi stabilizzati… […] Da quanto sopra esposto, tenuto conto degli accertati postumi, produttivi di solo sfumato impegno funzionale, si ritiene equa nel caso di specie una invalidità permanente intesa quale esclusivo Danno Biologico, a titolo di menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura del 4% (quattro per cento), comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. I postumi, come si e riferito, sono stabilizzati e non necessitano di ulteriori trattamenti…”.
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, trattandosi di lesioni che rientrano nell'ambito delle cd. lesioni micropermanenti, va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno 2024, con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle tabelle di Milano dell'anno 2021. Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno biologico permanente deve essere quantificato nella misura di euro 4.997,00, e il danno biologico temporaneo deve essere quantificato nella misura di euro 6.468,75. Le somme sopra riportate a titolo di danno non patrimoniale sono state espresse in valori attuali ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine, la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene
(Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Quanto agli interessi va proprio richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale con la suddetta decisione a IO IT (ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori, nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Alla luce delle considerazioni espresse, la somma del quantum precedentemente calcolato per il danno biologico permanente (4.997,00) e per il danno biologico temporaneo
(6.468,75) è pari ad euro 11.465,75, va dapprima rivalutato all'attualità, giungendo alla somma di €. 11.672,13, poi tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro (08.09.2020) arrivando ad euro 9.800,28, somma che poi va rivalutata con il riconoscimento degli interessi maturati sulla somma via via rivalutata per arrivare ad un totale di euro 12.736,23.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo, devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata in euro 12.736,23, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'attrice va poi riconosciuto l'ulteriore importo di euro 3.184,62 per le spese relative al percorso diagnostico-terapeutico intrapreso nel corso della malattia post-traumatica, somme i cui titoli giustificativi sono prodotti agli atti e che non sono specificamente contestate dal oltre interessi al tasso legale dal momento della sentenza fino al soddisfo. CP_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 12.736,23, a titolo di risarcimento Parte_1 danni non patrimoniali, e della somma di euro 3.184,62 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali su entrambe le somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in euro 2.600,00 per competenze professionali ed euro 280,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
1) pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1 espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in Napoli il 29 maggio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro