Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 22 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10460/2025REG.PROV.COLL.
N. 01701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2025, proposto dalla società EG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’ente Parco regionale Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coccoli in Roma, via Mercati 51;
il Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
la Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Franco Coccoli in Roma, via Mercati 51;
il Comune di NU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara; l’Azienda USL AN Nord Ovest; l’ARPAT- Agenzia regionale protezione ambientale AN, Area vasta Costa, Dipartimento di Lucca, non costituitesi in giudizio;
nei confronti
della società MA NU S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. AN, sezione II, 22 luglio 2024 n.952, che ha respinto il ricorso n. 776/2023 R.G. proposto per l’annullamento:
a) del provvedimento 7 giugno 2023 n.8, comunicato via pec lo stesso giorno, con il quale il Coordinatore del Settore governo del territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane ha negato la pronuncia di compatibilità ambientale e il rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR per il progetto di coltivazione della cava “Teso 2” di cui all’istanza 29 luglio 2022 prot. nn. 3214 e 3215 della EG S.r.l.;
di ogni altro atto alla stessa presupposto e conseguente e in particolare:
b) dei verbali delle conferenze di servizi 10 febbraio e 27 aprile 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco regionale, del Ministero, della Regione AN e del Comune di NU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. SC BA NI e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Esiste in Comune di NU, nella zona delle Alpi Apuane, un sito destinato a cava di marmo denominato “Teso 2”, coincidente con i terreni distinti al relativo catasto al foglio 5, mappali 2570, 2572 e 2573. Questi terreni sono di proprietà di certo LU AD, estraneo a questo specifico processo, sono concessi in usufrutto trentennale ad una società denominata MA Pregiati S.r.l. e sono poi stati concessi in affitto ad altra società, la ricorrente appellante EG S.r.l. (cfr. appello p. 3 § 1, fatti pacifici in causa; per i dettagli cfr. l’atto di concessione in affitto, scrittura privata autenticata 1 agosto 2018 rep. n.11.275 racc. n.27.463 Notaro Petteruti, di Castelnuovo Garfagnana, registrato ivi il 2 agosto 2018 n.398 atti privati, doc. 1 ricorso I grado).
2. Al confine con questo sito (cfr. appello p. 3 § 1.2, fatto non contestato) ne esiste un altro, sempre destinato a cave di marmo, denominato “Cave Zebrino 2 e Zebrino 3”, coincidente con i terreni distinti al medesimo catasto al foglio 12 mappale 3126 (parte); foglio 13 mappali 3126 e 312 (parte) e foglio 8 mappale 2528 (parte). Questi terreni sono di proprietà comunale e attualmente sono dati in concessione alla controinteressata appellata NU MA S.r.l. per subentro ad una precedente concessionaria (cfr. per l’indicazione dei terreni la dichiarazione di disponibilità doc. 1 all. 4 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 23 giugno 2020; cfr. poi i doc. ti 4 e 5 in I grado ricorrente in ricorso 517/2020 R.G. foliario 22 giugno 2020, deliberazioni della Giunta comunale di NU 4 ottobre 2014 n.91, contenente il subentro, e 3 dicembre 2013 n.96, contenente l’originaria concessione).
3. Si controverte, in estrema sintesi, della legittimità del provvedimento indicato in epigrafe, in base al quale la EG intende esercitare l’attività di cava di marmo sui terreni di sua pertinenza.
4. I fatti storici di causa, non controversi come tali, si riassumono per quanto rileva così come segue.
4.1 Per coltivare le Cave Zebrino 2 e Zebrino 3, riunite in un’unica, denominata “Zebrino 2-3”, la NU MA ha ottenuto un primo titolo, il provvedimento autorizzatorio unico – PAUR 29 gennaio 2020 n.2 rilasciato dal Parco regionale delle Alpi Apuane (doc. 1 in I grado Parco in ricorso 1243/2023 R.G. foliario 29 aprile 2024).
4.2 Per chiarezza, occorre dar conto della normativa applicabile.
4.2.1 Secondo la normativa nazionale, in particolare ai sensi dell’allegato III parte seconda, lettera s) e dell’allegato IV parte seconda § 8 lettera i) del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’apertura di una cava è soggetta, a seconda della sua importanza, a valutazione di impatto ambientale – VIA, ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA:
4.2.2 Nella Regione AN, ai sensi dell’art. 45 ter comma 3 della l. r 12 febbraio 2010 n.10, il rilascio di questi provvedimenti ove relativi ad una cava che non superi una data dimensione e ricada nella relativa area è poi di competenza degli enti parco regionali. Nella specie, non è contestato che la cava per cui è processo ricada nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane, da cui la relativa competenza.
4.2.3 L’apertura di una cava richiede poi, com’è noto, ulteriori titoli autorizzativi, segnatamente l’autorizzazione all’attività estrattiva, prevista nella Regione AN dalla citata l.r. 27 marzo 2015 n.35. Ciò posto, in questi casi, ai sensi dell’art. 73 bis della l.r. 10/2010, viene rilasciato un “ provvedimento autorizzatorio unico, comprendente il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi richiesti dal proponente ” e il relativo procedimento si svolge secondo le norme nazionali, ovvero “ con le modalità di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 ”.
4.3 Contro questo provvedimento 29 gennaio 2020, hanno proposto impugnazione rispettivamente l’affittuaria della cava Teso 2 EG S.r.l. con il ricorso T.a.r. AN n.517/2020 R.G., nonché il citato proprietario dei terreni LU AD e l’usufruttuaria MA Pregiati S.r.l. con il ricorso T.a.r. AN n.515/2020 R.G.
4.4 Come si rileva a semplice lettura, il provvedimento 29 gennaio 2020 (doc. 1 in I grado Parco in ricorso 1243/2023 R.G. foliario 29 aprile 2024, cit.), contiene una clausola di riserva, secondo logica in parziale deroga al riportato disposto dell’art. 73 bis della l.r. 10/2010, per cui “ il Parco regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio ”.
4.5 In base a questa clausola di riserva, il Comune di NU ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica 23 luglio 2020 n.29 e prot. n.4400 (doc. 6 in I grado Comune in ricorso 1243/2023 R.G. foliario 30 aprile 2024), necessaria evidentemente dato che il progetto insiste in area protetta, e l’autorizzazione all’attività estrattiva 28 luglio 2020 n.5 e prot. n.4504 (doc. 7 in I grado Comune in ricorso 1243/2023 R.G. foliario 30 aprile 2024).
4.6 Contro questi atti ulteriori, la EG S.r.l, LU AD e la MA Pregiati S.r.l. hanno proposto motivi aggiunti, rispettivamente nei ricorsi n. 517/2020 e 515/2020.
4.7 Nel corso di questi giudizi di I grado, peraltro, la NU MA ha richiesto una variante al PAUR già rilasciatole, variante che le è stata accordata con il nuovo provvedimento dell’ente Parco 26 luglio 2023 n.13 (doc. 12 in I grado Parco).
4.8 Sulla base di questo provvedimento 13/2023, il T.a.r. AN ha riunito i ricorsi n. 517/2020 e 515/2020 di cui si è detto e con l’unica sentenza sezione II, 22 luglio 2024 n.951 li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo in sintesi estrema che il nuovo titolo avesse sostituito per intero il precedente. Contro questa sentenza, hanno proposto appello rispettivamente da un lato la EG S.r.l. e dall’altro LU AD e l’usufruttuaria MA Pregiati S.r.l. rispettivamente con i ricorsi n. 2334/2025 e 2335/2025 R.G. di questo Consiglio, chiamati a questa pubblica udienza del 27 novembre 2025.
4.9 Contro il provvedimento 13/2023, la EG S.r.l. da un lato e dall’altro LU AD e l’usufruttuaria MA Pregiati S.r.l. hanno poi proposto i ricorsi di I grado T.a.r. AN n. 1240/2023 e 1243/2023 R.G. Il T.a.r. AN ha riunito questi ricorsi e, con l’unica sentenza sezione II, 22 luglio 2024 n.952, li ha respinti. Contro questa sentenza, hanno proposto appello rispettivamente da un lato la EG S.r.l. e dall’altro LU AD e l’usufruttuaria MA Pregiati S.r.l. rispettivamente con i ricorsi n. 1712/2025 e 1909/2025 R.G. di questo Consiglio, anch’essi chiamati a questa pubblica udienza del 27 novembre 2025.
5. Parallelamente, per quanto qui più da vicino interessa, con atto 29 luglio 2022 prot. nn. 3214 e 3215, la EG S.r.l. ha richiesto il rilascio del PAUR per la propria cava Teso 2; ha però ricevuto un diniego con il provvedimento 7 giugno 2023 n.8 dell’ente Parco (doc. 9 in I grado Parco), motivato nei termini che ora si riassumono.
5.1 Preliminarmente, il provvedimento elenca le amministrazioni competenti e dà atto di come esse si siano espresse nella conferenza di servizi: a) Parco Regionale delle Alpi Apuane, competente per Pronuncia di compatibilità ambientale, Pronuncia di valutazione di incidenza, Nulla osta del Parco e Autorizzazione idrogeologica; parere contrario; b) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara, competente per le autorizzazioni paesaggistica ed archeologica e per la valutazione di compatibilità paesaggistica; parere contrario; c) Regione AN, competente per autorizzazione alle emissioni diffuse ed altri non meglio specificati pareri, comunque parere contrario; d) AULS AN Nord Ovest, competente per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; parere contrario; e) Comune di NU, competente per autorizzazioni estrattiva e paesaggistica, per la relativa valutazione di compatibilità e per la valutazione di impatto acustico, parere “non favorevole”; f) ARPAT Lucca, chiamata per un contributo istruttorio in materia ambientale e dichiaratasi impossibilitata ad esprimersi per mancanza di documentazione; g) Unione dei Comuni della Garfagnana, competente per l’autorizzazione al taglio boschivo; silenzio assenso; h) Provincia di Lucca, competente per la conformità alla pianificazione urbanistica; silenzio assenso; i) Autorità di bacino Appennino Settentrionale, parere di conformità al relativo piano, ritenuto non dovuto.
5.2 Su questa base, il provvedimento prende atto che “ i parerei contrari prevalgono su quelli favorevoli ” in quanto sono rilasciati da “ amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro ” e precludono il rilascio “ della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015 e del contributo in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro ”, il tutto essenziale al rilascio del PAUR.
5.3 Più in dettaglio, il provvedimento evidenzia le motivazioni dei pareri contrari, in primo luogo il fatto per cui “ il progetto proposto non è conforme al PABE vigente in quanto il proponente non ha predisposto il piano coordinato con la cava vicina, previsto come necessario dal PABE al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; tale piano coordinato si rende necessario soprattutto per la cava Teso 2, che con i limitati spazi a disposizione interessa necessariamente aree immediatamente adiacenti al confine con la cava vicina ”.
5.4 Si precisa, per chiarezza che il PABE è uno strumento di pianificazione previsto dall’art. 113 della l.r. AN 10 novembre 2014 n.65, secondo il quale “ all’interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive sono subordinate all’approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all’intera estensione di ciascun bacino estrattivo”, piano che “ individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ”.
5.5 In secondo luogo, il provvedimento evidenzia che “ la strada di accesso alla cava, pur prevista nel PABE vigente, è oggi costituita da un tracciato ormai in disuso da decine di anni e lo stato di rinaturalizzazione in cui si trova non permette di renderla agibile al traffico dei mezzi di cava con le sole opere indicate dal proponente e definite come semplice “ rullamento ”; la riattivazione di tale strada comporta opere di taglio della vegetazione e comporta altresì consistenti opere di movimento terra e conseguente consolidamento; tali opere non sono state previste nel progetto né i relativi impatti ambientali sono stati valutati nello studio di impatto ambientale ”.
5.6 In terzo luogo, il provvedimento evidenzia che “ il proponente prevede una resa in materiale commerciabile di 4000 mc, pari al 70% del volume complessivamente scavato; tale resa, che rappresenta peraltro il doppio di quella media delle cave apuane, ampiamente riconosciuta come insuperabile dalle stesse associazioni di categoria, non rende in ogni caso l’intervento proposto una opportunità economica capace di bilanciare gli impatti ambientali prodotti dalla riapertura della cava e della strada, questi ultimi peraltro neppure compiutamente individuati dal progetto e dallo studio di impatto ambientale ”.
5.7 In quarto luogo, il provvedimento evidenzia che “ le incidenze negative dell’intervento sulle emergenze naturalistiche e sui relativi habitat presenti nell’area non sono state pienamente escluse dagli studi prodotti che necessitano di approfondimenti ”.
5.8 Infine il provvedimento rinvia alle “ altre motivazioni meglio specificate nei verbali delle conferenze di servizi del 10 febbraio 2023 e 27 aprile 2023 ”.
5.9 A loro volta i verbali 10 febbraio 2023 (doc. 6 Parco in I grado) e 27 aprile 2023 (doc. 8 Parco in I grado) contengono, in termini meno sintetici e più discorsivi, trattandosi appunto di verbali che danno conto di una discussione, quanto valorizzato nei punti sopra riportati.
6. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. AN ha respinto il ricorso proposto dalla EG contro questo provvedimento di diniego.
6.1 In motivazione, il T.a.r. ha ritenuto infondato il primo motivo proposto, che contesta, come meglio si vedrà oltre, la ritenuta necessità di predisporre il piano coordinato con la cava vicina, ovvero con la cava Zebrino 2-3, che come affermato dal provvedimento impugnato, nella parte riportata sopra al § 3.3. è richiesto dal PABE per rilasciare l’autorizzazione.
6.2 Ciò posto, il T.a.r. ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia atto plurimotivato, ovvero com’è noto motivato con una serie di ragioni indipendenti fra loro, ciascuna delle quali idonea a giustificarlo, e su questa base ha dichiarato improcedibili per difetto di interesse i restanti motivi di ricorso “ in quanto questi, quand’anche fondati, non consentirebbero in ogni caso di superare l’effetto vincolante, e impeditivo dell’accoglimento dell’istanza di EG, derivante dalla violazione del PABE e dell’art. 28 della l.r. 35/2015 ” (motivazione, p. 8 dal sesto rigo dal basso).
7. Contro questa sentenza, la EG ha proposto impugnazione, con appello che contiene sei motivi, di critica alla sentenza impugnata quanto al motivo respinto e di riproposizione dei motivi di I grado da essa dichiarati improcedibili.
7.1 Con il primo di essi, alle pp. 10-23 dell’atto, deduce violazione nell’ordine dell’art. 113 della l.r. AN 10 novembre 2014 n.65, degli artt. 9, 22 e 23 delle norme tecniche di attuazione – NTA del Piano attuativo di bacino estrattivo- PABE di area, degli artt. 9 e 28 della l.r. 35/2015, degli artt. 106 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea- TFUE e degli artt. 41 e 42 Cost., nei termini ora illustrati.
7.1.1 In sintesi, con questo primo motivo, la parte appellante lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, il PAUR impugnato si sarebbe potuto rilasciare senza imporle di costituire un consorzio obbligatorio con l’adiacente cava Zebrino 2-3, nonché di predisporre un piano di coltivazione con lei coordinato per ragioni di sicurezza.
7.1.2 Il Giudice di I grado ha respinto questo motivo argomentando, in sintesi, dalle diverse previsioni previste dal PABE per le due cave interessate, ovvero, come si ripete, la Teso 2 e la Zebrino 2-3.
7.1.3 Per la prima delle cave considerate, ovvero la Teso 2, il Giudice di I grado (p. 6 § 5.1 della motivazione) ha valorizzato il disposto del punto 43 della scheda n.8 del PABE (doc. 5 B ricorso I grado p. 18 del file), secondo il quale “ Si ritiene che per un razionale sviluppo dell’area Teso 2 (cava Teso), limitato sia da condizioni giacimentologiche, morfologiche e amministrative (limite ACC Parco Apuane), il gestore dell’area debba costituire un consorzio con la limitrofa concessione Zebrino 2-3 al fine di sviluppare la propria attività estrattiva ”.
7.1.4 Viceversa, per la seconda delle cave considerate, ovvero la Zebrino 2-3, il Giudice di I grado (p. 7 della motivazione) ha valorizzato il corrispondente punto 43 della scheda n.6 dello stesso PABE (doc. 5 H ricorso I grado p. 27 del file) secondo il quale la “ costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 28 della l.r. 35/2015 … per la cava Zebrino 2-3 è legata unicamente ad eventuali lavorazioni a confine con la cava Teso ”, che nella specie non sono previste.
7.1.5 A dire della parte appellante, questa conclusione sarebbe errata anzitutto per contrasto con il citato art. 113 della l.r. 65/2014. La parte infatti interpreta la norma per cui il PABE per le attività estrattive “ individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni ” in senso restrittivo, ovvero nel senso che le altre indicazioni contenute nel PABE, e in particolare quelle concernenti la costituzione di consorzi, sarebbero mere indicazioni di massima e necessiterebbero di approfondimento all’atto del rilascio del singolo PAUR, che potrebbe quindi in considerazione dello stato dei luoghi non imporre la costituzione di consorzio anche in difformità da esse.
7.1.6 La parte appellante sottolinea poi che comunque le citate disposizioni delle schede del PABE si dovrebbero ritenere impugnate, perché comprese nella formula per cui l’impugnazione è estesa agli atti presupposti, trattandosi di previsioni non immediatamente lesive.
7.1.7 In logico subordine, la parte appellante sostiene poi che l’interpretazione offerta dal Giudice di I grado delle citate schede del PABE sarebbe errata perché in contrasto con gli artt. 9, 22 e 23 delle relative NTA (doc. 5 D ricorso I grado).
7.1.8 In dettaglio, l’art. 9 comma 3 lettera p) delle NTA demanda al piano di “ individuare, laddove necessario, un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 9, c. 3, lett. c) l.r. 35/2015, eventualmente anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario o obbligatorio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 28 della l.r. 35/2015 ”. Gli artt. 22 comma 1 e 23 per parte loro demandano sempre al piano di individuare “ i siti estrattivi contigui o vicini tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza ” ovvero “ i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ”, e secondo la parte appellante queste norme sarebbero prevalenti sulle schede, nel senso che imporrebbero di verificare se ciò si debba fare prescindendo da quanto esse prevedono.
7.1.9 Sempre a dire della parte appellante, questo risultato, ove non si ritenesse ricavabile dalle NTA di piano, sarebbe comunque imposto direttamente dalle norme di legge regionale, ovvero dagli artt. 9 comma 3 lettera c) e 28 della l.r. 35/2015, secondo i quali rispettivamente la pianificazione urbanistica “ individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza ” e “ può promuovere la costituzione di consorzi volontari o può disporre la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ”.
7.1.10 In subordine poi la parte appellante sostiene che l’imposizione del consorzio di cui si è detto costituirebbe comunque una violazione degli artt. 106 e 102 TFUE e 41 e 42 Cost, in quanto permetterebbe alla controinteressata il risultato vietato da queste norme di abusare di una posizione dominante di mercato.
7.2 Con il secondo motivo, alle pp. 23-27 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 113 comma 4 bis della l.r. 65/2014, nonché eccesso di potere per falso presupposto e illegittima disparità di trattamento.
7.2.1 La norma dell’art. 113 comma 4 bis citata dispone per esteso che “ A seguito dell'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi, la verifica della compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l'iter autorizzativo, consiste nella verifica di conformità dei singoli interventi al medesimo piano attuativo dei bacini estrattivi ed è svolta, di norma, dalla struttura comunale competente. Il Comune o la Regione possono, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, richiedere che la valutazione di compatibilità sia effettuata dalla Commissione Regionale di cui all'articolo 153 bis”.
7.2.2 Ciò posto, a dire della parte appellante, la valutazione per cui una determinata cava, come quella di suo interesse, può essere aperta ovvero riaperta, con determinate caratteristiche e con la possibilità di estrarre un dato quantitativo di materiale, si dovrebbe ritenere effettuata una volta per tutte dal PABE, nonché dalla pianificazione regionale sovraordinata.
7.2.3 In tali termini (appello, p. 24 dal quindicesimo rigo), ove si tratti di rilasciare il PAUR “ le amministrazioni coinvolte – e particolarmente quelle deputate ad esprimersi in merito alla compatibilità urbanistica, paesaggistica ed ambientale del progetto (Soprintendenza, Comune e Parco Regionale) – sono chiamate a verificare non già la ormai stabilita possibilità di apertura di una nuova cava o di riattivazione di una cava dismessa (da parte del PABE), bensì la conformità dello specifico progetto di coltivazione presentato rispetto al PABE. Le altre amministrazioni, secondo la specifica competenza, sono chiamate a verificare la compatibilità del progetto rispetto alle varie discipline di settore (in materia di gestione delle acque, delle emissioni, dei rifiuti – ARPAT e Regione – ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, AUSL) ”.
7.2.4 Sempre a dire della parte appellante, ciò starebbe a significare che, nel caso concreto, l’amministrazione non avrebbe potuto negare il rilascio del PAUR sostenendo che la cava sarebbe rinaturalizzata, che la strada di accesso non esisterebbe e che comunque vi sarebbe un’incompatibilità con i valori ambientali e paesaggistici dell’area data la prevista scarsa resa della cava stessa, appunto perché queste valutazioni sarebbero già state fatte e risolte in senso favorevole dal PABE.
7.2.5 Ciò sarebbe tanto più vero in quanto la prevista scarsa resa della cava sarebbe giustificata da una maggior qualità del materiale estraibile, come sarebbe confermato da due autorizzazioni rilasciate per due cave similari (doc. ti 4 B e 4 C ricorso I grado).
7.3 Con il terzo motivo, alle pp. 27-28 dell’atto, deduce propriamente violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990 n.241 per difetto di motivazione; sostiene in particolare che il parere contrario della Sovrintendenza, come espresso nei verbali citati della conferenza di servizi, sarebbe apodittico e immotivato, in quanto sostiene la non conformità del progetto al PABE senza spiegarne le ragioni.
7.4 Con il quarto motivo, alle pp. 28-29 dell’atto, deduce violazione dell’art. 27 bis del d. lgs. 152/2006 ed eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione.
7.4.1 La critica della parte appellante è rivolta al passo della motivazione del provvedimento impugnato in cui si evidenzia la mancanza di approfondimenti circa “ le incidenze negative dell’intervento sulle emergenze naturalistiche e sui relativi habitat presenti nell’area ” in rapporto al richiamato verbale della conferenza di servizi 27 aprile 2023.
7.4.2 La parte deduce che solo in questo verbale, quindi al termine dell’istruttoria e senza che in precedenza il punto fosse stato toccato, si sarebbero richiesti approfondimenti basati su “ un periodo di rilievi in campo di almeno sei mesi ” precisando che essi “ non possono basarsi solo su studi bibliografici ” (doc. 8 ricorso I grado, cit. p.4 § 5).
7.4.3 A dire della parte, si tratterebbe di un onere immotivato, imposto in violazione della disciplina procedimentale di legge, volta a consentire all’istante di integrare in tempo la domanda eventualmente carente, nonché del principio di soccorso istruttorio.
7.5 Con il quinto motivo, alle pp. 30-34 dell’atto, deduce ancora eccesso di potere per falso presupposto, e sostiene che sarebbero “contrari al vero i motivi di diniego di rilascio del PAUR secondo cui: a) la strada di arroccamento alla cava Teso 2 sarebbe rinaturalizzata, necessiterebbe di lavori consistenti di movimento terra e taglio vegetazionale non contemplati nel progetto depositato e sarebbe rappresentata nel progetto con una conformazione non rispondente al vero; b) lo studio di incidenza sarebbe insufficiente ad escludere impatti sulla vicina ZSC [ ovvero sul sito protetto di una Zona di conservazione speciale della Rete Natura 2000]; c) per la cava Zebrino 2 e 3 non sarebbe necessario un piano di coltivazione coordinato con quello della cava Teso 2 perché il progetto presentato per la sua coltivazione si atterrebbe alla “ dovuta ” distanza dal confine tra i due siti, come indicato nel PABE ” (p. 30 dell’atto).
7.6 Con il sesto motivo, alle pp. 34-37 dell’atto, deduce infine violazione dell’art. 14 ter della l. 241/1990; sostiene sul punto che il parere espresso dalla Regione AN non si potrebbe ritenere negativo e che quindi la “ posizione prevalente ” espressa dalla conferenza di servizi non sarebbe in realtà sfavorevole. Sostiene inoltre che sarebbe viziato anche il parere dell’ARPAT, avendo essa prodotto tutta la documentazione richiesta.
8. Hanno resistito il Ministero della cultura, con atto 8 aprile 2025, la Regione AN, con memoria 8 aprile 2025; il Parco regionale, con memoria 14 aprile 2025, e il Comune, con atto 20 giugno 2025, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto. In particolare l’ente Parco e la Regione (memorie 8 aprile 2025) hanno preliminarmente riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi e dei motivi aggiunti, in quanto volti a sindacare il merito dell’azione amministrativa.
9. Con memorie 26 ottobre 2025 per la Regione e 27 ottobre 2025 per il Comune e con replica 6 novembre 2025 per l’appellante, le parti hanno poi meglio precisato le rispettive difese. In particolare, la Regione AN (memoria 26 ottobre 2025 p. 24) ha ribadito che il proprio parere reso nella conferenza di servizi era negativo.
10. Alla pubblica udienza del giorno 27 novembre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
11. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità degli originari ricorsi e motivi aggiunti di I grado proposta dall’ente Parco e dalla Regione come sopra al § 8.1, eccezione secondo la quale i motivi proposti andrebbero in realtà a sindacare, in modo non ammissibile, il merito dell’azione amministrativa. A semplice lettura, si osserva infatti che i motivi dedotti riguardano in estrema sintesi o una presunta violazione del PABE, è il caso dei motivi primo e secondo, ovvero un presunto eccesso di potere, come nei motivi terzo e quinto, ovvero profili formali e procedurali, come nei restanti motivi quarto e sesto, e quindi in nessun caso si violano i limiti del sindacato del Giudice amministrativo di legittimità, che a fronte di provvedimenti discrezionali può, come notorio, sindacarne l’abnormità ovvero la l’illogicità intrinseca, senza perciò invadere il dominio del merito amministrativo ed è comunque senz’altro competente a sindacare vizi di legittimità.
12. Tanto premesso, l’appello è infondato e va respinto.
13. È infondato il primo motivo di appello, centrato in sintesi su una presunta violazione del PABE e delle norme ad esso correlate.
13.1 Come si è detto sopra al § 7.1.1. la parte appellante ritiene, nella sostanza, che il PAUR da essa richiesto si sarebbe potuto e dovuto rilasciare senza imporle la costituzione di un consorzio con l’adiacente cava Zebrino 2-3 e senza richiederle di predisporre un piano di coltivazione con essa coordinato.
13.2 Il Giudice di I grado, come si è detto sempre sopra ai §§ 7.1.3 e 7.1.4, ha deciso in senso contrario mettendo a confronto le diverse previsioni, in sé non equivoche, del punto 43 della scheda n.8 del PABE (doc. 5 B ricorso I grado p. 18 del file. cit.), che per operare sulla cava Teso impone il consorzio con la cava Zebrino, e del corrispondente punto 43 della scheda n.6 dello stesso PABE (doc. 5 H ricorso I grado p. 27 del file, cit.), che invece per la cava Zebrino 2-3 è impone il consorzio solo per eventuali lavorazioni a confine con la cava Teso, che al momento non esistono.
13.3 La parte appellante contesta questa conclusione con una serie di argomenti, nessuno dei quali è però condivisibile.
13.4 Non è intanto condivisibile quanto affermato sopra al § 7.1.5, ovvero che la norma dell’art. 113 della l.r. AN n.65/2014 andrebbe interpretata in senso restrittivo, ovvero nel senso che il PABE da essa previsto potrebbe solo indicare “ quantità sostenibili ” di minerale estraibile con “ le relative localizzazioni ”, ma nulla più, in particolare non potrebbe imporre la costituzione del consorzio di cui si tratta. A interpretazione teleologica della norma, infatti, è evidente che per determinare la quantità “ sostenibile ” di minerali che si possono ricavare da un territorio ha un peso non trascurabile anche la modalità con cui si consente che ciò avvenga. In questo senso la costituzione di un consorzio non è certo volta a mere ragioni di carattere economico, ma vuole chiaramente evitare che l’operatività non coordinata di due stabilimenti confinanti possa produrre all’ambiente danni evitabili, e per questo non “ sostenibili ”. Un simile obiettivo deve allora ritenersi connaturato al PABE.
13.5 Questa conclusione non cambia anche tenendo conto di quanto sostenuto al § 7.1.6, ovvero che le citate schede del PABE dovrebbero intendersi, in quanto non immediatamente lesive, impugnate con il ricorso di I grado in questa causa. Sul punto, va infatti osservato che, a lettura del ricorso di I grado, non si rinviene nei motivi dedotti alcuna specifica censura di illegittimità riferita alle schede in questione o al PABE nel suo complesso, di cui anzi la parte presuppone la legittimità ed efficacia, se pure interpretandolo in modo a sé favorevole.
13.6 Le ulteriori argomentazioni della parte appellante, ai §§ da 7.1.7 a 7.1.9 sostengono poi, da un diverso punto di vista, che le prescrizioni contenute nelle schede potrebbero essere disattese sulla base delle NTA del PABE ovvero delle norme della legge regionale in materia di pianificazione, l.r. 35/2015. In contrario va però osservato che le norme in questione hanno carattere generale, essendo dettate, potenzialmente, per tutte le cave che rientrano nel loro ambito di attuazione; evidente invece che quando si debba operare su una cava ben determinata valga quanto per essa dispongono le specifiche schede di piano, anche sulla base del noto principio per cui la norma generale non deroga a quella speciale.
13.7 Infine, non è dato comprendere come la previsione di piano contestata possa avere l’effetto di consentire un abuso di posizione dominante di mercato ai sensi degli artt. 106 e 102 TFUE e 41 e 42 Cost. L’unica fattispecie astrattamente collegabile alla fattispecie per cui è causa potrebbe infatti essere quella prevista dall’art. 102 comma 2 lettera b) del TFUE, per cui è pratica abusiva quella volta a “ limitare la produzione ”. La norma stessa però precisa che tale comportamento è abusivo ove compiuto da un’impresa allo scopo di recare danno ai consumatori, mentre nella specie ci si trova di fronte ad una cautela imposta dalla pubblica autorità a scopo di protezione ambientale.
14. Come correttamente osservato dal Giudice di I grado, il provvedimento di diniego impugnato è un atto plurimotivato, ovvero fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé sola idonea a sorreggerlo. A riprova, la mancata costituzione del consorzio, di cui si è detto, è di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego stesso. Vale quindi il principio ribadito da costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. III 3 settembre 2025 n.7188 e sez. III 3 novembre 2016 n.4611, secondo il quale la reiezione delle censure dedotte contro una di queste ragioni, reiezione qui rappresentata dalla reiezione del primo motivo di appello, rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, ovvero quelle contenute nei restanti motivi di appello, che vanno dichiarati improcedibili, dato che dal loro eventuale accoglimento non deriverebbe alla parte alcuna utilità.
15. In conclusione, l’appello va respinto; le spese nei rapporti con le parti costituite che hanno svolto attività difensiva seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura congrua rispetto a quanto stabilito dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e difficoltà media. Le spese stesse si possono invece compensare nei confronti dell’Amministrazione statale, che ha svolto una difesa soltanto formale. Nulla per spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.1701/2025 R.G.), lo respinge.
Condanna la ricorrente appellante EG S.r.l. a rifondere alle controparti costituite Regione AN, Parco regionale delle Alpi Apuane e Comune di NU le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 6.000 (seimila/00) per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese del giudizio nei confronti dell’Amministrazione statale costituita.
Nulla per spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI CA, Presidente
SC BA NI, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC BA NI | GI CA |
IL SEGRETARIO