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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2025, n. 27498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27498 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da AZ OS NA LI - Presidente - Sent. n. sez. 880/2025 EN IA CC – 11/06/2025 HE OC R.G.N. 12144/2025 AR LD VA OL - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da MO UR nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva applicato a carico di UR MO la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine a numerosi reati fiscali e altrettanti fatti di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27498 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/06/2025 2 (contestati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 322 e 329 d. lgs. n. 14 del 2019 e 2 e 10- , d.lgs. n. 74 del 2000) e plurime esigenze cautelari, in termini di pericolo di fuga, d’inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il MO, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione (prima di diritto e poi di fatto) della società AE s.p.a. (dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023) e in concorso con HE MO, EL MO, SS LE, ES ZZ, VA NA NU, IN Privitera, AL ON, ES AR, AN SA, IO ER, RC TA, GA MI, NO UP, ST AN e IO MO, nelle loro rispettive qualità analiticamente indicate nel capo d’imputazione: - avrebbe distratto la somma di euro 96.800.000 corrispondenti al prezzo di cessione alla società inglese AE UK TD delle quote di proprietà di AE spa, in AE Produzione S.r.l. (quota pari al 99,9%), in AE Esco S.r,l. (quota pari al 100%) e in Meta Power s.r.l. (quota pari al 100%; cessione posta in essere allorquando la AE spa era già in stato di dissesto ed avvenuta in conflitto di interessi (attesa l’identità di governance delle due società parti della cessione, AE s.p.a. e AE UK TD), a condizioni antieconomiche per AE s.p.a. (che, nonostante fosse gravata da un pesante debito erariale, pattuiva il pagamento dell'importo di cui sopra in dieci rate annuali del valore di euro 9.450.000 a partire dal 2019 con un primo pagamento, da effettuarsi entro il 2018, di 2.300.000; rate, comunque, mai pagate dalla AE UK TD limitandosi a corrispondere, peraltro nel 2020 e non nel 2018 come da contratto, solamente la somma di 2.000.000) e con la cessione (liberatoria) del debito che la AE UK TD aveva nei confronti della AE s.p.a. in favore della AE IN TD (società ritenuta non solvibile e di nuovo riconducibile alla famiglia MO). - avrebbe cagionato (o concorso a cagionare), con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società, attraverso la sistematica omissione dei versamenti relativi agli obblighi fiscali e contributivi e il conseguente accumulo di un complessivo debito nei confronti dell'Erario pari a oltre 207.000.000 di euro - avrebbe dissipato i beni sociali concedendo, quantomeno nei primi mesi del 2022, a titolo gratuito, a UR MO l'utilizzo dell'immobile sito in Roma, via Monteverdi n. 15, del valore di circa 3.000.000, sebbene l’utilizzatore non rivestisse più alcuna carica formale nella società; - avrebbe eseguito, a danno dei creditori, pagamenti preferenziali in favore di taluno di essi;
3 - avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, la contabilità della fallita o comunque l’avrebbe tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari (in particolare, non venivano consegnate al curatore le fatture attive relative all'annualità 2023, nonché le fatture attive relative al credito risultante dalla contabilità e pari a 46.125.000); - avrebbe indicato, al fine di evadere l'IVA, nella relativa dichiarazione annuale del 2018, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e non avrebbe versato le somme dovute, ponendo in compensazione crediti inesistenti. In punto di esigenze cautelari, per come si è detto, si riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione delle false rappresentazioni documentali delle operazioni contestate), quanto il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della professionalità e della continuità dimostrata con le condotte poste in essere), quanto, in ultimo, il pericolo di fuga (in ragione della disponibilità di patrimoni all’estero, ove il ricorrente risiede). 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando sei motivi di censura. 2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 292, lett. c- , cod. proc. pen.) e conseguente nullità dell'ordinanza applicativa, in quanto, in ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, appiattendosi sulla prospettazione accusatoria senza in alcun modo valutare le ricostruzioni offerte dal consulente della difesa con riferimento: - al trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di AE s.p.a., da parte del fondo PU (da ritenersi pagamento di parte del debito della AE UK, e, comunque, condotta incompatibile con qualsiasi volontà distrattiva); - alla valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società cessionaria del debito della AE UK, la AE IN TD (priva di concreti riscontri fattuali); - alla composizione della massa passiva della fallita (necessaria al fine di valutare se il progressivo ed incontenibile indebitamento fosse frutto di una strategia criminale degli amministratori o del distorto sistema di riscossione delle accise e, in particolare, del relativo sistema sanzionatorio, peraltro successivamente modificato); - all’invocata mancanza di consapevolezza quanto alla fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione (atteso che le irregolarità fiscali della We GY non erano conoscibili dalla AE s.p.a. con gli strumenti a sua 4 disposizione;
e, in tal senso, due diverse pronunce della Corte di Giustizia Tributaria). 2.2. Gli altri motivi attengono al profilo strettamente cautelare, tutti formulati in termini di inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione. Il secondo attiene al ritenuto pericolo di recidivanza e deduce la mancanza di attualità delle prospettate esigenze, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la consumazione delle condotte e l’ordinanza applicativa della misura, della cessazione di ogni funzione gestoria da parte dell’indagato, del vincolo cautelare imposto a carico delle società sottoposte ad indagine e, in ultimo, della totale impossidenza del MO. Il terzo attiene al pericolo di fuga (ritenuto sussistente in ragione dell’ipotizzata creazione di patrimoni esteri e della parallela facilità di spostamento) e deduce l’impossidenza del MO e l’illogicità del percorso logico seguito dal Tribunale, che avrebbe riversato sull’indagato la prova (diabolica) dell’inesistenza dei detti patrimoni. Il quarto attiene al pericolo d’inquinamento probatorio e deduce, in termini analoghi al primo, la mancanza di elementi attuali e concreti dai quali dedurre che il MO possa, come ipotizzato dal Tribunale, falsificare la documentazione contabile. Il quinto, in ultimo, attiene alla scelta della misura e deduce che le argomentazioni offerte dal Tribunale sarebbero mere ipotesi, congetture ed illazioni. 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il ricorrente, per come si è detto, con il primo motivo ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione, quanto ai singoli profili in precedenza evidenziati (il trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di AE s.p.a., la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società accollante il debito della AE UK, la composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise, la consapevolezza della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione). 2.1. In linea di principio, l’assunto dal quale parte la difesa è corretto. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle 5 valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire un autonomo apprezzamento di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è sì legittima, ma solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Cosicché, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali impugnato non opera laddove l’ordinanza del Gip, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, il Tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). 2.2. Ciò considerato, il giudice per le indagini preliminari, pur riassumendo i fatti contestati e richiamando le specifiche argomentazioni offerte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta, ha esaminato tanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, quanto la sussistenza delle specifiche esigenze cautelari, valutando autonomamente, attraverso “personali considerazioni”, ciascuna argomentazione. E l’esistenza di una parte “originale” emerge con evidenza, per come correttamente evidenziato dal Tribunale (e in assenza di specifiche deduzioni di parte) dall’utilizzo di autonomi paragrafi destinati alla valutazione indiziaria delle condotte, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Le singole censure prospettate si risolvono, allora, non già in un’omessa motivazione, ma, semmai, in (asseriti) vizi motivazionali del provvedimento 6 genetico o di quello impugnato, tutti comunque complessivamente infondati, per come di seguito specificato. 2.3. Il primo profilo di censura, per come si è detto, attiene al dedotto trasferimento di fondi da PU a AE s.p.a. (in ipotesi difensiva, parziale pagamento del debito che la società inglese AE UK TD aveva nei confronti della AE s.p.a. per la cessione delle sue quote di partecipazione) ed è complessivamente infondato. Il giudice per le indagini preliminari non ha disconosciuto l’esistenza, nella sua materialità, dell’invocato trasferimento, ma, alla luce dell’esplicito dato contabile (il trasferimento di fondi veniva, infatti, contabilmente imputato a riduzione crediti commerciali e non a pagamento delle partecipazioni) e della concreta successiva destinazione di queste somme, (ulteriormente trasferite in favore di GYservices s.r.l., anch’essa riferibile ai MO, e in minima parte utilizzati per pagare le prime tranches della rateizzazione tributaria precedentemente richiesta, per evitarne la decadenza), ne ha escluso l’imputazione a titolo prezzo delle partecipazioni alienate in favore della AE UK. Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate e dimenticando che il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Né, in ultimo, l’invocata “volontarietà” dell’erogazione è circostanza incompatibile con l’ipotizzata volontà distrattiva, dovendo essa stessa (in quanto condotta solutoria di pregressi debiti commerciali) essere letta alla luce della sua pregressa doverosità. D’altronde, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si risolve nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). E la volontarietà di un 7 (differente) pagamento non è circostanza logicamente idonea ad escludere la consapevolezza della natura distrattiva della condotta contestata. 2.4. Le residue censure sollevate con il primo motivo, sono, invece, tutte indeducibili, non solo perché non proposte con i motivi di riesame avanti al Tribunale distrettuale negli stessi termini con i quali sono oggi stati prospettati (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752), ma perché, comunque, manifestamente infondate: - la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società cessionaria del debito della AE UK, la AE IN TD trova riscontro nel contenuto delle plurime conversazioni intercettate e, quindi, non è una mera supposizione del Tribunale;
- l’accertamento della composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise (in relazione all’ipotesi di bancarotta “fiscale”) è questione formulata in termini meramente potenziali (e, quindi, generici) e, comunque, non tiene conto del contenuto delle conversazioni intercettate (che, invece, restituiscono chiaramente la piena consapevolezza da parte degli amministratori in ordine alle conseguenze in sistematico omesso adempimento dei debiti tributari); - la consapevolezza della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione viene ampiamente motivata, avendo dato atto il Tribunale di tutti gli elementi fattuali dai quale è stata desunta non solo la soggettiva fittizietà delle operazioni poste in essere dalla We GY s.r.l. (società interposta rispetto all'effettivo fornitore di energia GY Power A. G., di diritto svizzero, creata allo scopo di scaricare su We GY, che è evasore totale, gli oneri dei costi del servizio di trasporto del gas, costi che sono soggetti a IVA), ma anche la piena consapevolezza che di tanto avevano gli amministratori della AE spa: la mancanza di dotazione strumentale, finanziaria e di personale adeguata all'esecuzione delle operazioni fatturate;
la radicale assenza di dichiarazioni fiscali;
la fittizietà della sede legale;
la formale titolarità del capitale sociale (interamente detenuto da Di IO FA, soggetto di assai modesta capacità reddituale e patrimoniale, già dipendente di AE spa); l’illogica prosecuzione del rapporto contrattuale nonostante che la We GY non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (non riuscendo più, da settembre 2019, a versare le garanzie a Snam); gli evidenti errori ortografici presenti sul sito web (consultabile solo nelle sezioni descrittive e non in quelle dedicate alle offerte commerciali); la fittizietà dei contatti telefonici (ai quali non si riceveva risposta). E l’autonomia degli accertamenti propri del giudizio tributario rende del tutto irrilevanti le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Tributaria (Sez. 3, n. 2051 del 04/10/2023, dep. 2024, Venturi, Rv. 285739). 8 2.5. Tutti gli altri motivi, afferenti al profilo strettamente cautelare, sono complessivamente infondati. 2.5.1. Il Tribunale (e, prima ancora il Gip) ha dedotto: - il pericolo di reiterazione del reato: a) dalla costante spoliazione del patrimonio della fallita, realizzata strumentalizzando i formali intestatari delle cariche sociali;
b) dall’entità delle imposte evase e in generale degli assets distratti: c) dall'alto livello di professionalità piegato alle condotte illecite: d) dalla persistenza, almeno sul fronte estero, almeno fino al dicembre 2023, di movimentazioni di denaro effettuate attraverso intermediari finanziari radicati nel Principato di Monaço (ove il ricorrente è residente dal giugno del 2020), indicative della falsità della dedotta impossidenza;
e) dal tentativo di disporre, anche attraverso lo schermo della AE UK TD, degli asset produttivi a suo tempo distratti dal patrimonio;
- il pericolo d’inquinamento probatorio, dalle condotte tenute dal MO nel corso della procedura fallimentare (per come chiaramente valutate anche alla luce delle conversazioni intercettate): l’utilizzo fraudolento della composizione negoziata (“allunghiamo il brodo finché è possibile”), finalizzata a ritardare la dichiarazione di fallimento, e la falsità dei dati forniti all'esperto. - il pericolo di fuga, in ultimo, dal già evidenziato trasferimento di capitali e della conseguente possibilità di un repentino spostamento verso l’originario luogo di residenza. E una valutazione congiunta di tutti gli elementi evidenziati ha condotto i giudici della cautela alla scelta operata in relazione alla misura da applicare, fondata sulla oggettiva impossibilità di soddisfare le ritenute esigenze se non attraverso la misura applicata, unica in grado di evitare possibili contatti con l’esterno o il concreto rischio di allontanamento incontrollato dell’indagato. 2.5.2. Indicati, esplicitamente, gli elementi concreti fondanti la valutazione prognostica operata dai giudici della cautela e sul presupposto per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto e che la necessaria “attualità” del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto (sicché il giudice della cautela ha solo l’onere di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecuzione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi: Sez. 3, n. 9041 del 9 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891), si comprende come le censure prospettate dalla difesa si risolvano in una diversa (ed inammissibile) valutazione dei dati fattuali esaminati dal giudice di merito o nell’indicazione di circostanze del tutto irrilevanti: a) la cessazione (formale) delle funzioni gestorie nelle società sottoposte ad indagine è dato inconferente, alla luce dell’evidenziata capacità di gestire dall’esterno la complessiva attività economica delle singole società; b) l’esistenza di vincoli cautelari imposti a carico delle società sottoposte ad indagine è circostanza genericamente allegata e relativa, per esplicito riconoscimento, solo a parte delle plurime società riconducibili all’indagato; c) la dedotta impossidenza confligge con le significative movimentazioni di capitali (in relazione alla quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, non si tratta di riversare sull’indagato la prova dell’inesistenza della ritenuta disponibilità economica, ma di dare conto di tali movimentazioni); d) l’esistenza di concrete attività di falsificazione della documentazione contabile è riscontrata dalle plurime evidenze indicate. In ultimo, del tutto indeducibili, per la loro estrema genericità, sono le censure (meramente assertive) afferenti alla scelta della misura applicata, logicamente giustificata alla luce della ritenuta inidoneità di misure alternative, anche domiciliari, anche se accompagnate dal divieto di contatti o da dispositivi elettronici di controllo, atteso che tali strumenti consentono di rilevare l’evasione, ma non di localizzare il soggetto controllato, né di controllarne l’attività. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ai sensi del comma 1- dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario ove è ristretto il MO perché provveda a quanto stabilito nel comma 1- dello stesso articolo. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE OC AZ OS NA LI 10
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE OC;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva applicato a carico di UR MO la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine a numerosi reati fiscali e altrettanti fatti di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale, Penale Sent. Sez. 5 Num. 27498 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/06/2025 2 (contestati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 322 e 329 d. lgs. n. 14 del 2019 e 2 e 10- , d.lgs. n. 74 del 2000) e plurime esigenze cautelari, in termini di pericolo di fuga, d’inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il MO, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione (prima di diritto e poi di fatto) della società AE s.p.a. (dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023) e in concorso con HE MO, EL MO, SS LE, ES ZZ, VA NA NU, IN Privitera, AL ON, ES AR, AN SA, IO ER, RC TA, GA MI, NO UP, ST AN e IO MO, nelle loro rispettive qualità analiticamente indicate nel capo d’imputazione: - avrebbe distratto la somma di euro 96.800.000 corrispondenti al prezzo di cessione alla società inglese AE UK TD delle quote di proprietà di AE spa, in AE Produzione S.r.l. (quota pari al 99,9%), in AE Esco S.r,l. (quota pari al 100%) e in Meta Power s.r.l. (quota pari al 100%; cessione posta in essere allorquando la AE spa era già in stato di dissesto ed avvenuta in conflitto di interessi (attesa l’identità di governance delle due società parti della cessione, AE s.p.a. e AE UK TD), a condizioni antieconomiche per AE s.p.a. (che, nonostante fosse gravata da un pesante debito erariale, pattuiva il pagamento dell'importo di cui sopra in dieci rate annuali del valore di euro 9.450.000 a partire dal 2019 con un primo pagamento, da effettuarsi entro il 2018, di 2.300.000; rate, comunque, mai pagate dalla AE UK TD limitandosi a corrispondere, peraltro nel 2020 e non nel 2018 come da contratto, solamente la somma di 2.000.000) e con la cessione (liberatoria) del debito che la AE UK TD aveva nei confronti della AE s.p.a. in favore della AE IN TD (società ritenuta non solvibile e di nuovo riconducibile alla famiglia MO). - avrebbe cagionato (o concorso a cagionare), con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società, attraverso la sistematica omissione dei versamenti relativi agli obblighi fiscali e contributivi e il conseguente accumulo di un complessivo debito nei confronti dell'Erario pari a oltre 207.000.000 di euro - avrebbe dissipato i beni sociali concedendo, quantomeno nei primi mesi del 2022, a titolo gratuito, a UR MO l'utilizzo dell'immobile sito in Roma, via Monteverdi n. 15, del valore di circa 3.000.000, sebbene l’utilizzatore non rivestisse più alcuna carica formale nella società; - avrebbe eseguito, a danno dei creditori, pagamenti preferenziali in favore di taluno di essi;
3 - avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, la contabilità della fallita o comunque l’avrebbe tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari (in particolare, non venivano consegnate al curatore le fatture attive relative all'annualità 2023, nonché le fatture attive relative al credito risultante dalla contabilità e pari a 46.125.000); - avrebbe indicato, al fine di evadere l'IVA, nella relativa dichiarazione annuale del 2018, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e non avrebbe versato le somme dovute, ponendo in compensazione crediti inesistenti. In punto di esigenze cautelari, per come si è detto, si riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione delle false rappresentazioni documentali delle operazioni contestate), quanto il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della professionalità e della continuità dimostrata con le condotte poste in essere), quanto, in ultimo, il pericolo di fuga (in ragione della disponibilità di patrimoni all’estero, ove il ricorrente risiede). 2. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando sei motivi di censura. 2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione all’art. 292, lett. c- , cod. proc. pen.) e conseguente nullità dell'ordinanza applicativa, in quanto, in ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, appiattendosi sulla prospettazione accusatoria senza in alcun modo valutare le ricostruzioni offerte dal consulente della difesa con riferimento: - al trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di AE s.p.a., da parte del fondo PU (da ritenersi pagamento di parte del debito della AE UK, e, comunque, condotta incompatibile con qualsiasi volontà distrattiva); - alla valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società cessionaria del debito della AE UK, la AE IN TD (priva di concreti riscontri fattuali); - alla composizione della massa passiva della fallita (necessaria al fine di valutare se il progressivo ed incontenibile indebitamento fosse frutto di una strategia criminale degli amministratori o del distorto sistema di riscossione delle accise e, in particolare, del relativo sistema sanzionatorio, peraltro successivamente modificato); - all’invocata mancanza di consapevolezza quanto alla fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione (atteso che le irregolarità fiscali della We GY non erano conoscibili dalla AE s.p.a. con gli strumenti a sua 4 disposizione;
e, in tal senso, due diverse pronunce della Corte di Giustizia Tributaria). 2.2. Gli altri motivi attengono al profilo strettamente cautelare, tutti formulati in termini di inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione. Il secondo attiene al ritenuto pericolo di recidivanza e deduce la mancanza di attualità delle prospettate esigenze, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la consumazione delle condotte e l’ordinanza applicativa della misura, della cessazione di ogni funzione gestoria da parte dell’indagato, del vincolo cautelare imposto a carico delle società sottoposte ad indagine e, in ultimo, della totale impossidenza del MO. Il terzo attiene al pericolo di fuga (ritenuto sussistente in ragione dell’ipotizzata creazione di patrimoni esteri e della parallela facilità di spostamento) e deduce l’impossidenza del MO e l’illogicità del percorso logico seguito dal Tribunale, che avrebbe riversato sull’indagato la prova (diabolica) dell’inesistenza dei detti patrimoni. Il quarto attiene al pericolo d’inquinamento probatorio e deduce, in termini analoghi al primo, la mancanza di elementi attuali e concreti dai quali dedurre che il MO possa, come ipotizzato dal Tribunale, falsificare la documentazione contabile. Il quinto, in ultimo, attiene alla scelta della misura e deduce che le argomentazioni offerte dal Tribunale sarebbero mere ipotesi, congetture ed illazioni. 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2. Il ricorrente, per come si è detto, con il primo motivo ha censurato l'ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la nullità dell'ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione, quanto ai singoli profili in precedenza evidenziati (il trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di AE s.p.a., la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società accollante il debito della AE UK, la composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise, la consapevolezza della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione). 2.1. In linea di principio, l’assunto dal quale parte la difesa è corretto. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non può limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle 5 valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire un autonomo apprezzamento di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. Cosicché, la tecnica del rinvio testuale è sì legittima, ma solo nella misura in cui resta confinata nell'area della "esposizione" degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo estendersi fino all'assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507). Cosicché, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale ben può intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali impugnato non opera laddove l’ordinanza del Gip, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell’indagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245). In questi casi, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, il Tribunale deve provvedere esclusivamente all'annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all'emissione di un valido atto, che potrà eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258). 2.2. Ciò considerato, il giudice per le indagini preliminari, pur riassumendo i fatti contestati e richiamando le specifiche argomentazioni offerte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta, ha esaminato tanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria, quanto la sussistenza delle specifiche esigenze cautelari, valutando autonomamente, attraverso “personali considerazioni”, ciascuna argomentazione. E l’esistenza di una parte “originale” emerge con evidenza, per come correttamente evidenziato dal Tribunale (e in assenza di specifiche deduzioni di parte) dall’utilizzo di autonomi paragrafi destinati alla valutazione indiziaria delle condotte, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Le singole censure prospettate si risolvono, allora, non già in un’omessa motivazione, ma, semmai, in (asseriti) vizi motivazionali del provvedimento 6 genetico o di quello impugnato, tutti comunque complessivamente infondati, per come di seguito specificato. 2.3. Il primo profilo di censura, per come si è detto, attiene al dedotto trasferimento di fondi da PU a AE s.p.a. (in ipotesi difensiva, parziale pagamento del debito che la società inglese AE UK TD aveva nei confronti della AE s.p.a. per la cessione delle sue quote di partecipazione) ed è complessivamente infondato. Il giudice per le indagini preliminari non ha disconosciuto l’esistenza, nella sua materialità, dell’invocato trasferimento, ma, alla luce dell’esplicito dato contabile (il trasferimento di fondi veniva, infatti, contabilmente imputato a riduzione crediti commerciali e non a pagamento delle partecipazioni) e della concreta successiva destinazione di queste somme, (ulteriormente trasferite in favore di GYservices s.r.l., anch’essa riferibile ai MO, e in minima parte utilizzati per pagare le prime tranches della rateizzazione tributaria precedentemente richiesta, per evitarne la decadenza), ne ha escluso l’imputazione a titolo prezzo delle partecipazioni alienate in favore della AE UK. Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate e dimenticando che il ricorso per cassazione che deduce l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). Né, in ultimo, l’invocata “volontarietà” dell’erogazione è circostanza incompatibile con l’ipotizzata volontà distrattiva, dovendo essa stessa (in quanto condotta solutoria di pregressi debiti commerciali) essere letta alla luce della sua pregressa doverosità. D’altronde, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si risolve nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). E la volontarietà di un 7 (differente) pagamento non è circostanza logicamente idonea ad escludere la consapevolezza della natura distrattiva della condotta contestata. 2.4. Le residue censure sollevate con il primo motivo, sono, invece, tutte indeducibili, non solo perché non proposte con i motivi di riesame avanti al Tribunale distrettuale negli stessi termini con i quali sono oggi stati prospettati (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752), ma perché, comunque, manifestamente infondate: - la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla società cessionaria del debito della AE UK, la AE IN TD trova riscontro nel contenuto delle plurime conversazioni intercettate e, quindi, non è una mera supposizione del Tribunale;
- l’accertamento della composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise (in relazione all’ipotesi di bancarotta “fiscale”) è questione formulata in termini meramente potenziali (e, quindi, generici) e, comunque, non tiene conto del contenuto delle conversazioni intercettate (che, invece, restituiscono chiaramente la piena consapevolezza da parte degli amministratori in ordine alle conseguenze in sistematico omesso adempimento dei debiti tributari); - la consapevolezza della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione viene ampiamente motivata, avendo dato atto il Tribunale di tutti gli elementi fattuali dai quale è stata desunta non solo la soggettiva fittizietà delle operazioni poste in essere dalla We GY s.r.l. (società interposta rispetto all'effettivo fornitore di energia GY Power A. G., di diritto svizzero, creata allo scopo di scaricare su We GY, che è evasore totale, gli oneri dei costi del servizio di trasporto del gas, costi che sono soggetti a IVA), ma anche la piena consapevolezza che di tanto avevano gli amministratori della AE spa: la mancanza di dotazione strumentale, finanziaria e di personale adeguata all'esecuzione delle operazioni fatturate;
la radicale assenza di dichiarazioni fiscali;
la fittizietà della sede legale;
la formale titolarità del capitale sociale (interamente detenuto da Di IO FA, soggetto di assai modesta capacità reddituale e patrimoniale, già dipendente di AE spa); l’illogica prosecuzione del rapporto contrattuale nonostante che la We GY non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (non riuscendo più, da settembre 2019, a versare le garanzie a Snam); gli evidenti errori ortografici presenti sul sito web (consultabile solo nelle sezioni descrittive e non in quelle dedicate alle offerte commerciali); la fittizietà dei contatti telefonici (ai quali non si riceveva risposta). E l’autonomia degli accertamenti propri del giudizio tributario rende del tutto irrilevanti le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Tributaria (Sez. 3, n. 2051 del 04/10/2023, dep. 2024, Venturi, Rv. 285739). 8 2.5. Tutti gli altri motivi, afferenti al profilo strettamente cautelare, sono complessivamente infondati. 2.5.1. Il Tribunale (e, prima ancora il Gip) ha dedotto: - il pericolo di reiterazione del reato: a) dalla costante spoliazione del patrimonio della fallita, realizzata strumentalizzando i formali intestatari delle cariche sociali;
b) dall’entità delle imposte evase e in generale degli assets distratti: c) dall'alto livello di professionalità piegato alle condotte illecite: d) dalla persistenza, almeno sul fronte estero, almeno fino al dicembre 2023, di movimentazioni di denaro effettuate attraverso intermediari finanziari radicati nel Principato di Monaço (ove il ricorrente è residente dal giugno del 2020), indicative della falsità della dedotta impossidenza;
e) dal tentativo di disporre, anche attraverso lo schermo della AE UK TD, degli asset produttivi a suo tempo distratti dal patrimonio;
- il pericolo d’inquinamento probatorio, dalle condotte tenute dal MO nel corso della procedura fallimentare (per come chiaramente valutate anche alla luce delle conversazioni intercettate): l’utilizzo fraudolento della composizione negoziata (“allunghiamo il brodo finché è possibile”), finalizzata a ritardare la dichiarazione di fallimento, e la falsità dei dati forniti all'esperto. - il pericolo di fuga, in ultimo, dal già evidenziato trasferimento di capitali e della conseguente possibilità di un repentino spostamento verso l’originario luogo di residenza. E una valutazione congiunta di tutti gli elementi evidenziati ha condotto i giudici della cautela alla scelta operata in relazione alla misura da applicare, fondata sulla oggettiva impossibilità di soddisfare le ritenute esigenze se non attraverso la misura applicata, unica in grado di evitare possibili contatti con l’esterno o il concreto rischio di allontanamento incontrollato dell’indagato. 2.5.2. Indicati, esplicitamente, gli elementi concreti fondanti la valutazione prognostica operata dai giudici della cautela e sul presupposto per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto e che la necessaria “attualità” del pericolo non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto (sicché il giudice della cautela ha solo l’onere di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecuzione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi: Sez. 3, n. 9041 del 9 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891), si comprende come le censure prospettate dalla difesa si risolvano in una diversa (ed inammissibile) valutazione dei dati fattuali esaminati dal giudice di merito o nell’indicazione di circostanze del tutto irrilevanti: a) la cessazione (formale) delle funzioni gestorie nelle società sottoposte ad indagine è dato inconferente, alla luce dell’evidenziata capacità di gestire dall’esterno la complessiva attività economica delle singole società; b) l’esistenza di vincoli cautelari imposti a carico delle società sottoposte ad indagine è circostanza genericamente allegata e relativa, per esplicito riconoscimento, solo a parte delle plurime società riconducibili all’indagato; c) la dedotta impossidenza confligge con le significative movimentazioni di capitali (in relazione alla quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, non si tratta di riversare sull’indagato la prova dell’inesistenza della ritenuta disponibilità economica, ma di dare conto di tali movimentazioni); d) l’esistenza di concrete attività di falsificazione della documentazione contabile è riscontrata dalle plurime evidenze indicate. In ultimo, del tutto indeducibili, per la loro estrema genericità, sono le censure (meramente assertive) afferenti alla scelta della misura applicata, logicamente giustificata alla luce della ritenuta inidoneità di misure alternative, anche domiciliari, anche se accompagnate dal divieto di contatti o da dispositivi elettronici di controllo, atteso che tali strumenti consentono di rilevare l’evasione, ma non di localizzare il soggetto controllato, né di controllarne l’attività. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ai sensi del comma 1- dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario ove è ristretto il MO perché provveda a quanto stabilito nel comma 1- dello stesso articolo. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’11 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE OC AZ OS NA LI 10