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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI NC, Presidente LUNERTI FRANCO, Relatore CASTIELLO NC, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4404/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 15/02/2024 Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 09777202300038712000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro avviso di presa in carico 09777202300038712000, del ruolo relativo all'Avviso di Accertamento n. TK 501R501958/2022 sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di detto avviso di accertamento, contestando peraltro anche l'importo iscritto a ruolo di cui asserisce non conoscere il fondamento
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma con sentenza n.2178/33/2024 dichiarava inammissibile il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese. In particolare, il
Collegio di primo grado osservava “L'Agenzia delle Entrate ha provato che effettivamente l'avviso di
Ricorrente_1accertamento era stato notificato a mezzo PEC al sig. il 20/10/2022. Non vi sono dubbi circa la consegna dell'avviso proprio all'indirizzo di posta elettronica dell'interessato in quanto anche nella istanza presentata dal suo difensore alla Agenzia delle Entrate viene indicato il medesimo indirizzo. Va osservato che l'interessato, tramite il difensore, aveva chiesto, con istanza del
24/07/2023, all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione di essere rimesso nei termini ma senza allegare circostanze giustificative. Nel ricorso non viene riproposta l'istanza di remissione nei termini né vengono allegate circostanze giustificative in merito. Donde
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di accertamento perché effettuata oltre il termine di legge soltanto attraverso l'impugnazione dell'avviso di presa in carico, avviso che di per sé non costituisce un atto impositivo”.
Ricorrente_1Propone appello il reiterando le eccezioni di omessa notifica dell'avviso di accertamento;
esistenza di una azienda coniugale (art.177 c.1 lett. d) c. c.) o di una impresa co-gestita (art.177 cpv c.
c.); lacunosa o comunque illegittima attività di verifica e di accertamento nei confronti di soggetto giuridico diverso da quello effettivo;
tardività ed infondatezza dell'avviso di accertamento per difettosità e lacunosità delle indagini di verifica. Conclude quindi per l'integrale riforma della sentenza impugnata. Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Provinciale 2 di Roma dell'agenzia delle entrate insistendo sulla corretta notifica dell'avviso dell'accertamento e sulla non impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado
Ricorrente_1Replica sui punti controdedotti il .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente non può trovare accoglimento per due ordini di motivi. Va innanzitutto rilevato che l'accertamento cui si riferisce la presa in carico oggetto dell'impugnazione
è stato ritualmente notificato all'indirizzo PEC del contribuente in considerazione della circostanza che
L'art.60 del DPR n.600/73, concernente le notificazioni degli avvisi di accertamento, è stato modificato dall'art.7 quater co.6 del DL 22/10/2016 n.193 (conv. L. 01/12/2016 n.225). In particolare, è stato inserito il nuovo comma 7 che consente la notifica degli Avvisi di Accertamento direttamente nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori comunicazioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le notifiche devono avvenire all'indirizzo del destinatario, risultante dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC), la cui consultazione ed estrazione è consentita all'Ufficio.
L'accertamento in questione è del tipo esecutivo disciplinato dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, che all'articolo 29, rubricato, concentrazione della riscossione nell'accertamento, ha modificato in maniera radicale le modalità di riscossione in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP, nonché con riferimento ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che per tali fattispecie non operi più la riscossione a mezzo ruolo ma che si debba ricorrere al nuovo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo. La disposizione si applica a far data dal 01 ottobre 2011, a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta a cavallo del 2007. L'intento perseguito dal legislatore con tale intervento normativo è stato ravvisato in una anticipazione del momento di riscossione delle somme, più rapido rispetto alla procedura di iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento. La concentrazione, infatti, in un unico documento di due momenti procedurali, non avrebbe potuto che avere, quantomeno sulla carta, un effetto positivo sui tempi di esazione.
Le novità portate dall'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono caratterizzate dalla volontà di accelerare il processo di riscossione e vedono uno dei passaggi salienti della riforma nella soppressione della cartella di pagamento, le cui funzioni vengono ad essere assolte proprio dall'avviso di accertamento.
L'avviso di accertamento diventa esecutivo decorso infruttuosamente il termine ultimo per la proposizione del ricorso e, come sopra osservato, deve espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della
Riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Elemento peculiare della procedura di riscossione forzata disciplinata dall'atto di accertamento esecutivo, si ravvisa nella presa in carico, da parte dell'Agente, della procedura stessa, anzi, per dirla con le parole del legislatore, della presa in carico delle somme per la riscossione. Ciò che rileva, tuttavia, è che, con tale modalità di riscossione, il legislatore ha fissato, a tutela del contribuente, un momento in cui lo stesso debba essere posto a conoscenza che l'ente impositore ha “conferito mandato” all'Agente di dare impulso alla procedura.
L'avviso di presa in carico deve ritenersi non impugnabile, infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 19704/2015, hanno affermato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 contiene il «catalogo» degli «atti impugnabili», cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta e che la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di «categorie» di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela di natura «anticipata», della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19 citato (Cass., Sez. U, 16 gennaio 2015, n. 640).
Con specifico riferimento all'avviso di presa in carico, la giurisprudenza di legittimità, dando continuità all'orientamento delle Sezioni unite citate, ha affermato che l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione.
Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità, va, quindi, riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario solo avverso quegli atti che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria
(Cass. SSUU. n.7388/2007).
Ulteriore elemento che fa propendere per una soluzione negativa, si ravvisa nella forma scelta dal legislatore per portare a conoscenza il contribuente di questo “passaggio di consegne”. La comunicazione di presa in carico, non necessita della notifica ma deve unicamente essere inviata a mezzo raccomandata semplice. Il dettato letterale dell'articolo 21 del Dlgs n.546/92, nell'indicare il termine perentorio di sessanta giorni per la impugnazione degli atti, utilizza l'espressione “notificati” e non semplicemente “comunicati”. Logico corollario è che possono ritenersi impugnabili unicamente gli atti notificati. Si aggiunga poi che la spedizione della “presa in carico” a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, fa presumere che il legislatore non si sia preoccupato della conoscenza, da parte dell'Agente, dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del contribuente, rafforzando l'idea che l'invio assolva unicamente ad una funzione informativa.
Nella comunicazione di presa in carico, ciò che rileva è che il debito sia ormai cristallizzato in un titolo esecutivo nei cui soli confronti poteva sorgere la legittimazione e l'interesse ad agire di cui all'articolo
100 del cpc;
non sembra condivisibile che l'interesse ad impugnare, infatti, possa sorgere nei confronti di un atto che lascia inalterato ed accertato il debito tributario. Gli unici atti averso cui si potrà ricorrere, saranno quelli propri della procedura di riscossione, nelle sedi competenti, qualora si contestino vizi della procedura.
L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame delle questioni di merito introdotte e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, ne dichiara inammissibile il ricorso in primo grado e lo condanna alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Roma 2, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI NC, Presidente LUNERTI FRANCO, Relatore CASTIELLO NC, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4404/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33 e pubblicata il 15/02/2024 Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 09777202300038712000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 869/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro avviso di presa in carico 09777202300038712000, del ruolo relativo all'Avviso di Accertamento n. TK 501R501958/2022 sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di detto avviso di accertamento, contestando peraltro anche l'importo iscritto a ruolo di cui asserisce non conoscere il fondamento
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma con sentenza n.2178/33/2024 dichiarava inammissibile il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese. In particolare, il
Collegio di primo grado osservava “L'Agenzia delle Entrate ha provato che effettivamente l'avviso di
Ricorrente_1accertamento era stato notificato a mezzo PEC al sig. il 20/10/2022. Non vi sono dubbi circa la consegna dell'avviso proprio all'indirizzo di posta elettronica dell'interessato in quanto anche nella istanza presentata dal suo difensore alla Agenzia delle Entrate viene indicato il medesimo indirizzo. Va osservato che l'interessato, tramite il difensore, aveva chiesto, con istanza del
24/07/2023, all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione di essere rimesso nei termini ma senza allegare circostanze giustificative. Nel ricorso non viene riproposta l'istanza di remissione nei termini né vengono allegate circostanze giustificative in merito. Donde
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso di accertamento perché effettuata oltre il termine di legge soltanto attraverso l'impugnazione dell'avviso di presa in carico, avviso che di per sé non costituisce un atto impositivo”.
Ricorrente_1Propone appello il reiterando le eccezioni di omessa notifica dell'avviso di accertamento;
esistenza di una azienda coniugale (art.177 c.1 lett. d) c. c.) o di una impresa co-gestita (art.177 cpv c.
c.); lacunosa o comunque illegittima attività di verifica e di accertamento nei confronti di soggetto giuridico diverso da quello effettivo;
tardività ed infondatezza dell'avviso di accertamento per difettosità e lacunosità delle indagini di verifica. Conclude quindi per l'integrale riforma della sentenza impugnata. Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Provinciale 2 di Roma dell'agenzia delle entrate insistendo sulla corretta notifica dell'avviso dell'accertamento e sulla non impugnabilità dell'avviso di presa in carico chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado
Ricorrente_1Replica sui punti controdedotti il .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente non può trovare accoglimento per due ordini di motivi. Va innanzitutto rilevato che l'accertamento cui si riferisce la presa in carico oggetto dell'impugnazione
è stato ritualmente notificato all'indirizzo PEC del contribuente in considerazione della circostanza che
L'art.60 del DPR n.600/73, concernente le notificazioni degli avvisi di accertamento, è stato modificato dall'art.7 quater co.6 del DL 22/10/2016 n.193 (conv. L. 01/12/2016 n.225). In particolare, è stato inserito il nuovo comma 7 che consente la notifica degli Avvisi di Accertamento direttamente nella propria casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori comunicazioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le notifiche devono avvenire all'indirizzo del destinatario, risultante dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC), la cui consultazione ed estrazione è consentita all'Ufficio.
L'accertamento in questione è del tipo esecutivo disciplinato dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, che all'articolo 29, rubricato, concentrazione della riscossione nell'accertamento, ha modificato in maniera radicale le modalità di riscossione in materia di imposte sui redditi, IVA ed IRAP, nonché con riferimento ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, prevedendo che per tali fattispecie non operi più la riscossione a mezzo ruolo ma che si debba ricorrere al nuovo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo. La disposizione si applica a far data dal 01 ottobre 2011, a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta a cavallo del 2007. L'intento perseguito dal legislatore con tale intervento normativo è stato ravvisato in una anticipazione del momento di riscossione delle somme, più rapido rispetto alla procedura di iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento. La concentrazione, infatti, in un unico documento di due momenti procedurali, non avrebbe potuto che avere, quantomeno sulla carta, un effetto positivo sui tempi di esazione.
Le novità portate dall'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo, sono caratterizzate dalla volontà di accelerare il processo di riscossione e vedono uno dei passaggi salienti della riforma nella soppressione della cartella di pagamento, le cui funzioni vengono ad essere assolte proprio dall'avviso di accertamento.
L'avviso di accertamento diventa esecutivo decorso infruttuosamente il termine ultimo per la proposizione del ricorso e, come sopra osservato, deve espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della
Riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Elemento peculiare della procedura di riscossione forzata disciplinata dall'atto di accertamento esecutivo, si ravvisa nella presa in carico, da parte dell'Agente, della procedura stessa, anzi, per dirla con le parole del legislatore, della presa in carico delle somme per la riscossione. Ciò che rileva, tuttavia, è che, con tale modalità di riscossione, il legislatore ha fissato, a tutela del contribuente, un momento in cui lo stesso debba essere posto a conoscenza che l'ente impositore ha “conferito mandato” all'Agente di dare impulso alla procedura.
L'avviso di presa in carico deve ritenersi non impugnabile, infatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 19704/2015, hanno affermato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 contiene il «catalogo» degli «atti impugnabili», cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta e che la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di «categorie» di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela di natura «anticipata», della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19 citato (Cass., Sez. U, 16 gennaio 2015, n. 640).
Con specifico riferimento all'avviso di presa in carico, la giurisprudenza di legittimità, dando continuità all'orientamento delle Sezioni unite citate, ha affermato che l'avviso di presa in carico non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni all'azione.
Esso è pertanto estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità, va, quindi, riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario solo avverso quegli atti che, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria
(Cass. SSUU. n.7388/2007).
Ulteriore elemento che fa propendere per una soluzione negativa, si ravvisa nella forma scelta dal legislatore per portare a conoscenza il contribuente di questo “passaggio di consegne”. La comunicazione di presa in carico, non necessita della notifica ma deve unicamente essere inviata a mezzo raccomandata semplice. Il dettato letterale dell'articolo 21 del Dlgs n.546/92, nell'indicare il termine perentorio di sessanta giorni per la impugnazione degli atti, utilizza l'espressione “notificati” e non semplicemente “comunicati”. Logico corollario è che possono ritenersi impugnabili unicamente gli atti notificati. Si aggiunga poi che la spedizione della “presa in carico” a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, fa presumere che il legislatore non si sia preoccupato della conoscenza, da parte dell'Agente, dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del contribuente, rafforzando l'idea che l'invio assolva unicamente ad una funzione informativa.
Nella comunicazione di presa in carico, ciò che rileva è che il debito sia ormai cristallizzato in un titolo esecutivo nei cui soli confronti poteva sorgere la legittimazione e l'interesse ad agire di cui all'articolo
100 del cpc;
non sembra condivisibile che l'interesse ad impugnare, infatti, possa sorgere nei confronti di un atto che lascia inalterato ed accertato il debito tributario. Gli unici atti averso cui si potrà ricorrere, saranno quelli propri della procedura di riscossione, nelle sedi competenti, qualora si contestino vizi della procedura.
L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame delle questioni di merito introdotte e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello del contribuente e, per l'effetto, ne dichiara inammissibile il ricorso in primo grado e lo condanna alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Roma 2, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.