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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1137/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via R. Pettini n. 58 presso lo studio dell'Avv. Silvestro Rosario Saja che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 parte ricorrente agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società Controparte_2
dal 6 luglio 2020 al 15 settembre 2020 e dal 9 settembre
[...]
2021 al 31 dicembre 2021 con qualifica di bracciante agricola. Rappresentava che l' all'esito di un accertamento ispettivo aveva CP_1 cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020 e 2021.
Sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dall' aveva CP_1 regolarmente svolto attività lavorativa per la società
[...]
e chiedeva che venisse dichiarato il proprio Controparte_2 diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 52 giornate lavorative nell'anno 2020 e nell'anno 2021.
Nella resistenza dell' all'udienza del 13 febbraio 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1
L' sostiene che la ricorrente sarebbe incorsa nella decadenza CP_1 prevista dal D.L. n. 7/1970.
L'eccezione è infondata.
L'art.11 della D. Lgs. 375/93, concernente i ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta Pt_2 giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”.
In materia la Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 27 dicembre 2011 n. 29070 ha così disposto: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (v. anche Cass.
n. 813/2007, n. 8650/2008).
Nel caso in esame i provvedimenti di cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono stati notificati in data 5 gennaio 2024, sicché da tale ultima data è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola (cfr. Corte d'Appello di Messina n. 907/2023). La ricorrente in realtà nemmeno prospetta di avere proposto ricorso alla commissione
Cisoa contro la cancellazione.
Alla scadenza dei trenta giorni è dunque iniziato a decorrere l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, termine che è maturato alla data del 3 giugno 2024.
Ne consegue che al momento del deposito del ricorso in data 29 maggio 2024 la ricorrente non era incorsa nella decadenza prevista dall'art. 22 D.L. n. 7/1970. Nel merito il ricorso è infondato.
Parte ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di CP_1 un rapporto di lavoro agricolo con la società Controparte_2
per gli anni 2020 e 2021.
[...]
Gli Ispettori hanno, in particolare, accertato il carattere antieconomico dell'attività aziendale, evidenziando come negli anni
2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari complessivo della società.
Inoltre hanno rilevato che il legale rappresentante della società non conosceva il numero dei lavoratori, non si era mai occupata delle assunzioni e che dalle dichiarazioni dello stesso era emerso che in realtà l'azienda altro non era se Controparte_2 non la prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di ME
RO che non aveva potuto più esercitarla per “problemi amministrativi/giuridici”.
In sostanza secondo gli ispettori il RO avrebbe continuato a gestire le assunzioni utilizzando lo schermo della società
[...]
, rispetto alla quale – in quanto imprenditore Controparte_2 occulto – non poteva riconoscersi la titolarità dei rapporti di lavoro formalmente posti in essere con i dipendenti.
Va rilevato come nella specie le risultanze di cui al verbale di accertamento n. 2023001493/DDL del 31/07/2023 devono ritenersi corrette e fondate.
Il giudizio in esame riguarda la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sicché occorre accertare se vi sia prova della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro in agricoltura con la società . Controparte_2
Secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di Messina
(cfr. sent. n. 265/2024), la prova deve essere fornita dal lavoratore e, nel caso in cui, come nella presente fattispecie l' ne contesti le CP_1 risultanze con riferimento ad elementi di fatto (accertamento ispettivo) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto subordinato, l'organo giudiziario deve liberamente valutare tutto il materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento
(Cass. 2 agosto 2012, n. 13877).
È dunque necessario analizzare gli esiti dei verbali ispettivi allegati in atti.
I rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 14965/2012).
Dagli accertamenti ispettivi condotti dall' è emerso che negli anni CP_1
2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari della società. Si è rilevato, cioè, il carattere antieconomico dell'azienda in quanto, a fronte di una spesa complessiva per retribuzioni e contribuzione di € 3.326.580,21, il volume d'affari è stato notevolmente inferiore.
Gli ispettori hanno poi rilevato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare e dai dipendenti è emerso che la società Controparte_2
fosse in realtà la prosecuzione dell'attività dell'azienda
[...] individuale di ME RO che non poteva più esercitarla per problemi amministrativi/giuridici.
[... In particolare , legale rappresentante della società Testimone_1 ha dichiarato: “l'attività in questione l'ho rilevata Controparte_2 dal sig. che non poteva più esercitarla per problemi Parte_3 amministrativi/giuridici e sono subentrata io. Sono in comodato gratuito dalla sig.ra che è la moglie del sig. RO Parte_4 ME, la quale mi ha concesso sia l'uso sia dell'intera struttura che di tutti i terreni dei quali non ricordo l'intera estensione […] Nel 2021
c'era sempre il sig. RO ME che si occupava lui delle assunzioni circa un'ottantina di persone. Il sig. RO C. per quanto concerne le retribuzioni, il fine settimana pagava in contanti gli operai con vari acconti per quello che ne so io, fino al raggiungimento dell'importo indicato in busta paga. Per quanto concerne l'anno 2020 la situazione era analoga all'anno 2021, sempre
c'erano un'ottantina di persone circa. Per quanto concerne la mia posizione nella società, prima ero dipendente del sig. e Parte_3 successivamente ho rilevato l'attività. Il sig. RO ME era mio dipendente fino al 14 marzo 2022 e fino a quella data era lui a gestire l'attività”.
Gli elementi emersi, quali il carattere antieconomico dell'attività aziendale (costi di manodopera di gran lunga maggiori rispetto al reddito derivante dall'attività), la messa di disposizione a titolo gratuito da parte della moglie del RO di strutture e terreni per lo svolgimento dell'attività, la gestione dell'azienda e del personale da parte di ME RO, soggetto diverso dal legale rappresentante della società e dipendente della stessa fino al 14 marzo 2022, denotano un corposo quadro indiziario – corroborato anche da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata – indicativo dalla
[... natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con la società
. Controparte_2
A ciò si aggiunga che diversi lavoratori (in particolare AR AR
TA, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, , , , , Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
) hanno riconosciuto in ME RO Persona_9
l'effettivo titolare dell'azienda , individuandolo come il CP_2 soggetto che impartiva direttive e gestiva il rapporto di lavoro. In particolare la lavoratrice ha dichiarato in sede Testimone_2 ispettiva che “Ho lavorato per RO ME dal 2014 al 2019, dal 2019 al 2020 con la sig.ra moglie di RO e poi Parte_4 con . Di fatto ho sempre lavorato nello stesso posto con CP_2 le stesse mansioni e l'organizzazione è sempre stata fatta dal sig.
RO ME”.
Ed ancora ha dichiarato che “le giornate venivano Persona_6 sempre comunicate e organizzate dalla sig.ra , che io sappia, su Tes_1 direttive del sig. RO.
ha poi dichiarato che la ditta “è del sig. Persona_8 CP_2
RO ME”.
Parimenti AR AR TA ha riferito che “era sempre presente
RO che dirigeva i lavori” ed ha riferito di aver Persona_1 lavorato “per RO” solo nel 2021 dal 15 ottobre a fine dicembre.
ha, inoltre, dichiarato che “RO ME mi Persona_2 diceva cosa fare, mentre era in ufficio”. Tes_1
Nonostante il contenuto diverso delle dichiarazioni rese da altri lavoratori (che imputano la titolarità della gestione dell'azienda in capo alla ), ritiene il Tribunale di dover attribuire maggiore Tes_1 attendibilità al narrato di quei dipendenti che hanno rinvenuto in
ME RO l'effettivo titolare dell'azienda.
Le dichiarazioni prima riportate sono tutte sostanzialmente convergenti e, a differenza di quelle rese da altri lavoratori, trovano elementi di riscontro nella disponibilità a titolo gratuito delle strutture e dei terreni da parte della moglie del RO e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, Tes_1
.
[...]
A fronte dell'accertamento ispettivo e dell'assenza di prove contrarie sulla effettiva titolarità del rapporto di lavoro che parte ricorrente non ha neanche offerto di provare, deve ritenersi corretto il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura. Parte ricorrente si è infatti limitata ad articolare una prova testimoniale del tutto irrilevante, finalizzata a dimostrare il luogo di lavoro, il tipo di mansioni svolte, l'orario di lavoro osservato, senza fornire alcun elemento per dimostrare l'imputabilità del rapporto di lavoro alla società . Controparte_2
Per le ragioni che precedono, il ricorso va integralmente rigettato.
Ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio. La questione oggetto di causa presenta profili di particolare complessità sia in fatto che in diritto, attesa la sovrapposizione tra la gestione formale e quella sostanziale dell'azienda, nonché la presenza di elementi indiziari di non immediata e univoca interpretazione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino