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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio iscritto al n.2373 del 2021 promosso da , , Parte_1 Parte_2
(in proprio e nella qualità di eredi Parte_3
di ) con Avv. Capocefalo Spartico Persona_1
parte attrice contro con Avv.ti Alfredo Controparte_1
Soricelli, Pasquale Cogliano e Antonio Mennitto convenuta
Dott. con Avv.ti vittorio De Angelis Controparte_2
e Maria Zollo
convenuto
, in persona del suo Controparte_3
legale rapp.te p.t. quale compagnia garante per la
RCT del Dott. , con Avv. Bruno Controparte_2
Camilleri.
Terza chiamata in causa- convenuta
Avente ad
Oggetto: Responsabilità professionale
1 Conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio
[...]
, , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, , in proprio e nella
[...] Parte_3
qualità di eredi di , nato a [...] Persona_2
(Grecia) il 04/02/1941 e deceduto in Fragneto
Monforte (BN) in data 01/01/2015, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del detto loro congiunto. In corso di causa, è deceduta il 20/10/2023 Per_1
e si sono costituiti per proseguire il Persona_1
giudizio le figlie. Le attrici esponevano: di essere rispettivamente moglie e figlie di
[...]
; che il giorno 31/12/2014, il medesimo Persona_2
era in preda ad un fortissimo dolore al petto e allo stomaco, e pertanto i suoi familiari, allarmati dal dolore continuo del proprio congiunto, alle ore 15.38 circa, avevano chiamato il 118 ; che, CP_1
intervenuti presso l'abitazione, il medico di turno del
118 Postazione di Morcone, Dott. CP_1 CP_2
e l'equipe sanitaria, il medico aveva
[...]
diagnosticato al povero una semplice “ Parte_1
epigastralgia” dovuta ad una probabile indigestione, nonostante il soggetto fosse cardiopatico e con un evidente infarto in atto e pertanto, non aveva disposto il ricovero immediato in ospedale,
2 limitandosi a consigliare allo stesso un “pò di bicarbonato”; Lo stesso Dott. , nel CP_2
ricontattare la centrale del 118 però, una volta chiuso l'intervento, aveva definito lo stesso come
“giallo cardiologico”; sta di fatto che, durante la notte, poiché il continuava a lamentare Parte_1
un fortissimo dolore allo stomaco, nuovamente intorno alle ore 5.00 i familiari avevano chiamato il
118 ma inutilmente perché il paziente era ormai morto.
Ciò premesso ed affermato che vi era stata carenza assistenziale ed errore diagnostico e quindi responsabilità dell' e del medico da questa dipendente, dott. , chiedevano la condanna CP_2
dei convenuti al risarcimento dei danni.
Affermavano che, in presenza di sintomi quali una fortissima epigastralgia, l'approccio medico non poteva prescindere dall'analisi di un eventuale rischio di infarto, considerato che il soggetto era iperteso e con fibrillazione atriale. Che il medico intervenuto per il primo soccorso, aveva certamente sottovalutato i sintomi dell'infarto in corso che poi aveva portato al decesso del o, Parte_1
comunque, non aveva operato secondo le buone pratiche clinico assistenziali che il caso avrebbe richiesto. Affermavano ancora che è evidente il nesso di causalità tra la mancata e/o errata diagnosi
3 e il decesso del Dalla scheda redatta dal Parte_1
medico intervenuto per il pronto soccorso, si evince che il avrebbe rifiutato il ricovero, ma Parte_1
tale rifiuto non era mai avvenuto (almeno consapevolmente), in quanto i sanitari rassicuravano il paziente ed i familiari che si trattava di una indigestione, tanto è vero che consigliavano “del bicarbonato”.
Contestavano quindi, altresì, la carenza del consenso informato e comunque la sua inadeguatezza perché il paziente non era stato informato del rischio che correva né tantomeno di quello che gli stava accadendo.
Si costituivano in giudizio i resistenti, nonché
l a seguito richiesta di Controparte_4 Controparte_3
autorizzazione alla chiamata in causa da parte del
Dott. , compagnia che copriva per la CP_2
responsabilità professionale il dr. all'epoca CP_2
dei fatti, per essere dalla stessa manlevato e chiedevano il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare la responsabilità medica del sanitario per gli illeciti posti in essere
4 nell'esercizio dell'attività professionale può essere avanzata, oltre che nei confronti di quest'ultimo, anche nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale l'attività medesima veniva effettuata. Ed invero, in termini generali si afferma che la responsabilità della struttura sanitaria deve intendersi riconducibile alla categoria civilistica della responsabilità contrattuale traente la propria fonte in un contratto sinallagmatico atipico, noto come
"contratto di spedalità" o "di assistenza sanitaria", concluso tra la struttura ed il paziente anche attraverso fatti concludenti quali la semplice presa in carico di quest'ultimo all'interno della struttura stessa;
tale figura contrattuale pone in capo alla struttura sanitaria una serie di obblighi definiti nel loro insieme con il termine di "assistenza sanitaria" ed importanti sia l'esecuzione della prestazione medica principale sia l'assolvimento di ulteriori prestazioni accessorie quali quelle assistenziali, alberghiere e di messa a disposizione di personale ed attrezzature, a fronte delle quali la prestazione gravante sul paziente si identifica nel pagamento del prezzo dovuto per il trattamento effettuato. Dalla natura complessa della posizione contrattuale propria della struttura sanitaria discendono conseguenze in merito alla responsabilità per inadempimento delle suddette prestazioni: per
5 quelle secondarie gravanti in via diretta su di essa, la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 1218
c.c., mentre in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione sanitaria principale, per la quale essa si serve dell'operato di ausiliari esercenti professione sanitaria, la responsabilità sarà quella prevista dall'art. 1228 c.c., per il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione, con la precisazione che tale avvalimento rende del tutto irrilevante che il medico operante sia inserito nell'apparato organico dell'ente o meno (Cass. n. 18610 del 22.9.2015).
Per quanto concerne l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sul paziente/danneggiato (o sui suoi eredi) l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti, quest'ultimo (ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile. Ha affermato la
6 Cassazione con sentenza n. 3704 del 15.2.2018: "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno ".
Il sanitario è altresì obbligato ad informare il paziente delle prestazioni che deve eseguire in modo da acquisirne il consenso, ovvero il dissenso e cioè il cd. Consenso informato.
Il consenso informato è un principio cardine dell'attività sanitaria, fondato sugli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e disciplinato compiutamente dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Tutela il diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente.
La sua acquisizione costituisce una prestazione autonoma e distinta rispetto al trattamento medico- chirurgico. L'art. 1, comma 3, della L. 219/2017 stabilisce che: "Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
7 dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi."
L'informazione deve essere quindi personalizzata, chiara, comprensibile e deve includere specificamente i rischi derivanti dal rifiuto delle cure proposte. Il consenso (e implicitamente il dissenso informato) deve essere documentato in forma scritta o con videoregistrazione o altri strumenti idonei, ed inserito in cartella clinica. La semplice firma di un modulo generico non è sufficiente.
Il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche se necessario alla propria sopravvivenza (art. 1, comma 5, L. 219/2017.
Il rifiuto è valido e legittimo se e solo se è
"informato", cioè, preceduto da una completa e corretta informazione sui rischi e le conseguenze di tale decisione. Se il paziente, debitamente informato, rifiuta le cure, il medico è tenuto a rispettare tale volontà ed è esente da responsabilità civile o penale (art. 1, comma 6, L. 219/2017. Se il rifiuto del paziente si fonda su informazioni incomplete, errate o fuorvianti fornite dal medico (ad esempio, una diagnosi banalizzante o l'omessa illustrazione di rischi specifici e gravi), tale rifiuto può non essere considerato espressione di una libera e consapevole autodeterminazione.
8 La Corte d'Appello di Perugia (Sentenza n. 184/2022 pubbl. il 26/04/2022 RG n. 19/2020 Repert. n.
279/2022 del 26/04/2022) ha ritenuto irrilevante il rifiuto al ricovero basato su una diagnosi errata, che non rappresentava la reale gravità della situazione.
Grava però sull'attore l'onere di provare che, se il paziente fosse stato correttamente e completamente informato sui rischi specifici (incluso quello cardiaco e le sue potenziali conseguenze letali), avrebbe verosimilmente accettato il ricovero.
Trattasi di dato controfattuale la cui prova grava sull'attore.
Il paziente deve essere posto in condizione di valutare ogni rischio e ogni alternativa. Non è tuttavia richiesta la forma scritta e l'assenso alle terapie può anche ottenersi verbalmente o per fatta concludentia.
Sul piano dell'onere probatorio valgono le regole che: al creditore che agisce per il risarcimento del danno da inesatto adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. “. Nel rapporto medico-paziente grava sul primo l'onere della prova di aver compiutamente informato il secondo in merito alle conseguenze, purché non del tutto
9 anomale, della terapia o dell'intervento” (così Cass. civ.
9.2.2010 n. 2847).
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico, anche se correttamente eseguito, dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso o consenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato o sui suoi eredi e familiari - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24471 del
04/11/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del
12/06/2023). Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
20/03/2025) 05/06/2025, n. 15074.)
10 Sotto l'aspetto risarcitorio del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non è sufficiente la mera dimostrazione da parte del paziente della lesione del proprio diritto di autodeterminazione, in assenza di allegazione del danno-conseguenza risarcibile. Tali danni non sono mai in re ipsa e vanno dimostrati almeno per presunzioni. (cfr. Cass. cit.
9.2.2010 n. 2847). In altri termini la violazione del l'obbligo del consenso informato è fonte di obblighi risarcitori nella sola eventualità in cui il paziente danneggiato deduca che, se correttamente informato dei rischi dell'atto medico, avrebbe opposto rifiuto allo stesso (Trib. Bari 10.3.2009) oppure avrebbe acconsentito al trattamento.
La violazione dell'obbligo del consenso informato, può essere altresì fonte di responsabilità per lesione del diritto alla salute, quindi lesione di tipo diverso da quella all'autodeterminazione e, in questo caso compete il diritto al risarcimento danni in relazione alla lesione verificatasi e da accertarsi secondo i normali principi e criteri in materia di responsabilità sanitaria, come innanzi esposti.
La verifica della sussistenza di un consenso adeguato e corretto richiede anche un attento esame della rilevanza causale del consenso viziato dal momento che l'assenza di consenso- dissenso rileva solo nel caso in cui si accerti che il paziente non
11 avrebbe acconsentito all'intervento o cura o accertamento se avesse avuto piena cognizione dei costi/benefici dell'atto medico propostogli (cfr. Trib.
Genova 10.1.2006), oppure, come in questo caso, avrebbe acconsentito al ricovero. L'onere di provare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento oppure avrebbe acconsentito se fosse stato adeguatamente informato, grava sul paziente medesimo e ciò “(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico ovvero il consenso che avrebbe prestato alle terapie ed accertamenti;
(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit”; con l'ulteriore precisazione che tale onere probatorio è suscettibile di essere soddisfatto “anche mediante presunzioni”(cfr. Cass.
2847/2010).
12 2- Ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, la questione sottoposta a questo Tribunale attiene alla responsabilità medico-sanitaria per il decesso del che, dopo aver manifestato Parte_1
epigastralgia e ricevuto l'intervento del 118, aveva rifiutato il ricovero ospedaliero proposto dal dott.
ed era successivamente deceduto per CP_2
“arresto cardiaco”. I familiari hanno agito per il risarcimento dei danni, lamentando anzitutto una violazione del diritto al consenso informato, in quanto il medico non avrebbe adeguatamente illustrato il pericolo di vita derivante dal mancato ricovero, specificamente in relazione al fatto che l'epigastralgia poteva celare una problematica cardiaca grave, come un infarto in atto. Nel caso di specie, se l'epigastralgia poteva essere sintomo di una patologia cardiaca potenzialmente letale, il medico aveva il dovere di esporre tale rischio in modo esplicito e comprensibile, affinché il paziente potesse assumere una decisione realmente consapevole.
Anzitutto va detto che a fronte della denunziata falsità della scheda del 188 dalla quale emerge il rifiuto del ricovero è stato accertato, in sede penale, che non sussiste falsità in quanto la firma apposta in calce alla scheda si appartiene al dottore intervenuto e per quanto la stessa potrebbe essere stata apposta
13 successivamente, ma non è certo, è sempre nel contesto dell'atto, della scheda, e dalle emergenze istruttorie risulta che il medico informò il paziente nel mentre lo visitava e gli disse della necessità del ricovero e questo lo dichiarò la stessa moglie ai
Carabinieri in sede di indagini penali ( conclusesi con l'archiviazione del procedimento ), per cui rimane da stabilire solo “l'adeguatezza” dell'informazione.
Intanto va detto che nessuna prova è stata data da parte delle attrici dell'asserita banalizzazione della patologia con invito al paziente a prendere del bicarbonato. È pur vero che nella scheda di intervento del 118 si legge, nella diagnosi,
“epigastralgia” mentre nessun riferimento vi è ad una diagnosi di problematiche cardiologiche. Pur tuttavia non si può non tener conto che nella comunicazione di chiusura dell'intervento fatta dal medico del 118 alla centrale operativa dove egli descrive l'intervento come “giallo cardiologico”. Tale comunicazione è stata interpretata dalla parte attrice come “ codice giallo” e cioè di particolare pericolo, ma non può essere letta in tal senso;
infatti i diversi “codici” giallo, rosso, ecc. si riferiscono ai ricoveri in pronto soccorso, mentre in questo caso non si trattava di un ricovero in pronto soccorso ed inoltre manca il termine “ codice” mentre è indicato solo “giallo” cardiologico, sicchè è da ritenersi che il
14 medico ( come emerge dagli atti non certo particolarmente avvezzo agli aspetti formali e procedurali e non certo attento e preciso, diligente) aveva ben compreso la problematica ed effettuato una diagnosi di possibili problemi ( giallo ) cardiologici. Anche questo atto fa parte del complesso degli atti (cartella) relativi all'intervento e se ne deve tener conto. Si pone quindi il problema se il medico abbia informato adeguatamente il paziente dei possibili rischi, anche letali, del mancato ricovero per ulteriori accertamenti. Dalla scheda di intervento risulta solo il rifiuto sottoscritto dal paziente.
Ma, come innanzi precisato, l'onere probatorio che il paziente, se correttamente informato, avrebbe accettato il ricovero, grava sul paziente (o sui suoi familiari in caso di morte) e tale onere non può ritenersi assolto. E non si può neanche ritenere operante la prova presuntiva, perché dagli atti del procedimento penale risulta che vi fu un'ampia discussione per convincere il paziente a ricoverarsi, ma senza esito, nonostante il significativo intervento della stessa moglie. È la medesima a riferire ai carabinieri di aver cercato di convincere il marito a ricoverarsi, ma inutilmente. Peraltro, il ctu,
l'autorevole prof. ha affermato, sulla base di Per_3
criteri generali che il in quel Persona_2
momento poteva non essere nella piena capacità di
15 intendere e di volere. Sicché è da ritenersi che sia mancata la prova che il paziente se adeguatamente informato avrebbe acconsentito al ricovero per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.
Anche a voler ritenere che vi sia stata una violazione in tal senso e cioè di incompletezza ed assenza di chiarezza dell'informazione, sotto il profilo risarcitorio va valutato il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. Ma questo dalle attrici neanche è stato chiesto, né lo hanno allegato, né provato e, poiché l'onere della prova gravava sugli stessi, né è stata invocata e neanche era possibile una prova presuntiva, non sussiste danno risarcibile.
Va poi valutata l'asserita violazione del diritto all'informazione e, per altro aspetto, l'errore diagnostico sotto il diverso profilo del danno alla salute. Occorre distinguere tra i casi di mancato consenso informato comportanti solo una lesione del diritto all'autodeterminazione, nei quali la parte ha diritto al risarcimento dei danni, strettamente e causalmente collegati a tale lesione, da quelli in cui l'omessa, cui è equiparabile l'insufficiente od inadeguata informazione, abbia comportato una lesione del diritto alla salute oppure abbia comportato addirittura la morte del paziente. In questo secondo caso è risarcibile il danno biologico subito dal paziente e quello da perdita del rapporto
16 parentale da parte degli eredi, ma occorre sempre, come in generale in tema di responsabilità medico- sanitaria, accertare il nesso causale, secondo il principio generale e diversamente dal principio penalistico, del più probabile che no. Sono stati eseguiti un ATP ed una ctu in questa sede. La rinnovazione della ctu, da parte del precedente GI, si
è imposta ed è stata comunque necessaria per le contestazioni nel merito da parte della società assicuratrice, oltre che dei responsabili, per essere stata espletata non in forma collegiale, così come prevede la legge. In vero la legge nel prevedere la collegialità richiede la partecipazione di un medico legale e di uno specialista. Nel caso di specie il primo consulente oltre ad essere medico legale è anche specialista in cardiochirurgia, pur tuttavia tale concentrazione non serve a garantire quel confronto tra opinioni e valutazioni, non sempre coincidenti, che è proprio del collegio ( nel senso della nullità della ctu non espletata in forma collegiale v. Cass.
15594 del 2025 ).
Ciò premesso occorre muovere da un primo dato di fatto. Il decedeva, secondo la Persona_2
rilevazione del medico chiamato alla redazione del certificato di morte per “arresto cardiaco”. Tale dicitura indica l'effetto ma non individua la causa della morte. È il cuore ad essersi arrestato ma ciò
17 può essere avvenuto per causa diverse, tra cui certamente e forse principalmente l'infarto, ma per poterlo stabilire occorreva eseguire l'autopsia, che non venne eseguita. Il ctu, prof. ha affermato Per_3
che “Il dolore toracico, pur nella sua indeterminatezza, è fortemente suggestivo di una
SCA (SCA) ed è possibile affermare che, plausibilmente, il dolore lamentato dal signor fosse di origine cardiaca”. Sicché si deve Parte_1
concludere nel senso che non è possibile stabilire con certezza e rigore scientifico la causa della morte del e neanche è possibile stabilire con Parte_1
certezza la patologia o problema che lo stesso aveva.
Lo stesso medico legale afferma che, plausibilmente, il dolore lamentato dal signor fosse di Parte_1
origine cardiaca”, ma una prova presuntiva non può essere invocata in questa materia, ove occorrono accertamenti e valutazioni tecnico-scientifiche.
D'altro canto si tratterebbe di una cd presumpto de presumpto, per l'assenza del dato certo da cui poter trarre, con ragionamento logico-giuridico, il dato incerto. In conclusione. Una volta che non è dato sapere perché è morto il paziente, per quale causa, e neanche è possibile sapere con certezza da quale patologia fosse affetto in quel momento, non è possibile neanche stabilire la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il comportamento omissivo del
18 medico. Tra l'altro lo stesso medico legale parla di problematiche cardiologiche e non di infarto. Il prof. conclude per la sussistenza di una Per_3
“responsabilità formale del medico”. La conclusione del CTU per una "responsabilità solo formale" suggerisce e va intesa nel senso che non sono state date adeguate informative, ma da tale omessa
"formalità" non discende un danno risarcibile, né per la lesione del diritto alla salute e tantomeno per la lesione del diritto all'autodeterminazione. Per quanto concerne il danno alla salute il medico legale non ha concluso la sussistenza del nesso di causalità
e quindi l'ha esclusa e ciò perché non ha potuto accertare la causa della morte e la patologia che il medesimo aveva al momento dell'intervento del 118.
D'altra parte, l'individuazione del nesso causale nel caso in esame appare oltremodo complessa. Ed infatti occorrerebbe accertare che, se correttamente informato il avrebbe accettato di Parte_1
ricoverarsi per ulteriori accertamenti, che da tali accertamenti sarebbe emersa una patologia cardiaca specifica e che le terapie o interventi successivi avrebbero impedito la morte o almeno gli avrebbero dato delle chance di sopravvivenza. Ma i dati di fatto acquisiti al giudizio non consentono di effettuare una tale ricostruzione se non in via puramente ipotetica, ma il giudice deve fondare la propria
19 decisione sui fatti, come provati e tali fatti non sono stati provati.
Per gli esposti motivi la domanda va rigettata.
Spese compensate, incluse quelle di ctu e di compensi dell'ATP, stante la peculiarità in fatto ed in diritto delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in proprio e nella qualità di eredi di
[...] [...]
) contro l' e Persona_1 CP_5 Controparte_2
ogni altra istanza Controparte_6
eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Benevento il 07/07/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
20
TRIBUNALE DI BENEVENTO
In nome del popolo italiano il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio iscritto al n.2373 del 2021 promosso da , , Parte_1 Parte_2
(in proprio e nella qualità di eredi Parte_3
di ) con Avv. Capocefalo Spartico Persona_1
parte attrice contro con Avv.ti Alfredo Controparte_1
Soricelli, Pasquale Cogliano e Antonio Mennitto convenuta
Dott. con Avv.ti vittorio De Angelis Controparte_2
e Maria Zollo
convenuto
, in persona del suo Controparte_3
legale rapp.te p.t. quale compagnia garante per la
RCT del Dott. , con Avv. Bruno Controparte_2
Camilleri.
Terza chiamata in causa- convenuta
Avente ad
Oggetto: Responsabilità professionale
1 Conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio
[...]
, , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, , in proprio e nella
[...] Parte_3
qualità di eredi di , nato a [...] Persona_2
(Grecia) il 04/02/1941 e deceduto in Fragneto
Monforte (BN) in data 01/01/2015, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del detto loro congiunto. In corso di causa, è deceduta il 20/10/2023 Per_1
e si sono costituiti per proseguire il Persona_1
giudizio le figlie. Le attrici esponevano: di essere rispettivamente moglie e figlie di
[...]
; che il giorno 31/12/2014, il medesimo Persona_2
era in preda ad un fortissimo dolore al petto e allo stomaco, e pertanto i suoi familiari, allarmati dal dolore continuo del proprio congiunto, alle ore 15.38 circa, avevano chiamato il 118 ; che, CP_1
intervenuti presso l'abitazione, il medico di turno del
118 Postazione di Morcone, Dott. CP_1 CP_2
e l'equipe sanitaria, il medico aveva
[...]
diagnosticato al povero una semplice “ Parte_1
epigastralgia” dovuta ad una probabile indigestione, nonostante il soggetto fosse cardiopatico e con un evidente infarto in atto e pertanto, non aveva disposto il ricovero immediato in ospedale,
2 limitandosi a consigliare allo stesso un “pò di bicarbonato”; Lo stesso Dott. , nel CP_2
ricontattare la centrale del 118 però, una volta chiuso l'intervento, aveva definito lo stesso come
“giallo cardiologico”; sta di fatto che, durante la notte, poiché il continuava a lamentare Parte_1
un fortissimo dolore allo stomaco, nuovamente intorno alle ore 5.00 i familiari avevano chiamato il
118 ma inutilmente perché il paziente era ormai morto.
Ciò premesso ed affermato che vi era stata carenza assistenziale ed errore diagnostico e quindi responsabilità dell' e del medico da questa dipendente, dott. , chiedevano la condanna CP_2
dei convenuti al risarcimento dei danni.
Affermavano che, in presenza di sintomi quali una fortissima epigastralgia, l'approccio medico non poteva prescindere dall'analisi di un eventuale rischio di infarto, considerato che il soggetto era iperteso e con fibrillazione atriale. Che il medico intervenuto per il primo soccorso, aveva certamente sottovalutato i sintomi dell'infarto in corso che poi aveva portato al decesso del o, Parte_1
comunque, non aveva operato secondo le buone pratiche clinico assistenziali che il caso avrebbe richiesto. Affermavano ancora che è evidente il nesso di causalità tra la mancata e/o errata diagnosi
3 e il decesso del Dalla scheda redatta dal Parte_1
medico intervenuto per il pronto soccorso, si evince che il avrebbe rifiutato il ricovero, ma Parte_1
tale rifiuto non era mai avvenuto (almeno consapevolmente), in quanto i sanitari rassicuravano il paziente ed i familiari che si trattava di una indigestione, tanto è vero che consigliavano “del bicarbonato”.
Contestavano quindi, altresì, la carenza del consenso informato e comunque la sua inadeguatezza perché il paziente non era stato informato del rischio che correva né tantomeno di quello che gli stava accadendo.
Si costituivano in giudizio i resistenti, nonché
l a seguito richiesta di Controparte_4 Controparte_3
autorizzazione alla chiamata in causa da parte del
Dott. , compagnia che copriva per la CP_2
responsabilità professionale il dr. all'epoca CP_2
dei fatti, per essere dalla stessa manlevato e chiedevano il rigetto della domanda.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori necessari, sulle conclusioni delle parti in atti la causa è stata assegnata a sentenza e decisa tenendosi conto delle illustrazioni difensive delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta ad accertare la responsabilità medica del sanitario per gli illeciti posti in essere
4 nell'esercizio dell'attività professionale può essere avanzata, oltre che nei confronti di quest'ultimo, anche nei confronti della struttura ospedaliera presso la quale l'attività medesima veniva effettuata. Ed invero, in termini generali si afferma che la responsabilità della struttura sanitaria deve intendersi riconducibile alla categoria civilistica della responsabilità contrattuale traente la propria fonte in un contratto sinallagmatico atipico, noto come
"contratto di spedalità" o "di assistenza sanitaria", concluso tra la struttura ed il paziente anche attraverso fatti concludenti quali la semplice presa in carico di quest'ultimo all'interno della struttura stessa;
tale figura contrattuale pone in capo alla struttura sanitaria una serie di obblighi definiti nel loro insieme con il termine di "assistenza sanitaria" ed importanti sia l'esecuzione della prestazione medica principale sia l'assolvimento di ulteriori prestazioni accessorie quali quelle assistenziali, alberghiere e di messa a disposizione di personale ed attrezzature, a fronte delle quali la prestazione gravante sul paziente si identifica nel pagamento del prezzo dovuto per il trattamento effettuato. Dalla natura complessa della posizione contrattuale propria della struttura sanitaria discendono conseguenze in merito alla responsabilità per inadempimento delle suddette prestazioni: per
5 quelle secondarie gravanti in via diretta su di essa, la struttura sanitaria risponde ai sensi dell'art. 1218
c.c., mentre in caso di inadempimento o inesatto adempimento della prestazione sanitaria principale, per la quale essa si serve dell'operato di ausiliari esercenti professione sanitaria, la responsabilità sarà quella prevista dall'art. 1228 c.c., per il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione, con la precisazione che tale avvalimento rende del tutto irrilevante che il medico operante sia inserito nell'apparato organico dell'ente o meno (Cass. n. 18610 del 22.9.2015).
Per quanto concerne l'onere probatorio gravante sulle parti in causa: nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sul paziente/danneggiato (o sui suoi eredi) l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti, quest'ultimo (ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile. Ha affermato la
6 Cassazione con sentenza n. 3704 del 15.2.2018: "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno ".
Il sanitario è altresì obbligato ad informare il paziente delle prestazioni che deve eseguire in modo da acquisirne il consenso, ovvero il dissenso e cioè il cd. Consenso informato.
Il consenso informato è un principio cardine dell'attività sanitaria, fondato sugli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e disciplinato compiutamente dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219. Tutela il diritto fondamentale all'autodeterminazione del paziente.
La sua acquisizione costituisce una prestazione autonoma e distinta rispetto al trattamento medico- chirurgico. L'art. 1, comma 3, della L. 219/2017 stabilisce che: "Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
7 dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi."
L'informazione deve essere quindi personalizzata, chiara, comprensibile e deve includere specificamente i rischi derivanti dal rifiuto delle cure proposte. Il consenso (e implicitamente il dissenso informato) deve essere documentato in forma scritta o con videoregistrazione o altri strumenti idonei, ed inserito in cartella clinica. La semplice firma di un modulo generico non è sufficiente.
Il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche se necessario alla propria sopravvivenza (art. 1, comma 5, L. 219/2017.
Il rifiuto è valido e legittimo se e solo se è
"informato", cioè, preceduto da una completa e corretta informazione sui rischi e le conseguenze di tale decisione. Se il paziente, debitamente informato, rifiuta le cure, il medico è tenuto a rispettare tale volontà ed è esente da responsabilità civile o penale (art. 1, comma 6, L. 219/2017. Se il rifiuto del paziente si fonda su informazioni incomplete, errate o fuorvianti fornite dal medico (ad esempio, una diagnosi banalizzante o l'omessa illustrazione di rischi specifici e gravi), tale rifiuto può non essere considerato espressione di una libera e consapevole autodeterminazione.
8 La Corte d'Appello di Perugia (Sentenza n. 184/2022 pubbl. il 26/04/2022 RG n. 19/2020 Repert. n.
279/2022 del 26/04/2022) ha ritenuto irrilevante il rifiuto al ricovero basato su una diagnosi errata, che non rappresentava la reale gravità della situazione.
Grava però sull'attore l'onere di provare che, se il paziente fosse stato correttamente e completamente informato sui rischi specifici (incluso quello cardiaco e le sue potenziali conseguenze letali), avrebbe verosimilmente accettato il ricovero.
Trattasi di dato controfattuale la cui prova grava sull'attore.
Il paziente deve essere posto in condizione di valutare ogni rischio e ogni alternativa. Non è tuttavia richiesta la forma scritta e l'assenso alle terapie può anche ottenersi verbalmente o per fatta concludentia.
Sul piano dell'onere probatorio valgono le regole che: al creditore che agisce per il risarcimento del danno da inesatto adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. “. Nel rapporto medico-paziente grava sul primo l'onere della prova di aver compiutamente informato il secondo in merito alle conseguenze, purché non del tutto
9 anomale, della terapia o dell'intervento” (così Cass. civ.
9.2.2010 n. 2847).
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico, anche se correttamente eseguito, dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso o consenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato o sui suoi eredi e familiari - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24471 del
04/11/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del
12/06/2023). Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
20/03/2025) 05/06/2025, n. 15074.)
10 Sotto l'aspetto risarcitorio del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non è sufficiente la mera dimostrazione da parte del paziente della lesione del proprio diritto di autodeterminazione, in assenza di allegazione del danno-conseguenza risarcibile. Tali danni non sono mai in re ipsa e vanno dimostrati almeno per presunzioni. (cfr. Cass. cit.
9.2.2010 n. 2847). In altri termini la violazione del l'obbligo del consenso informato è fonte di obblighi risarcitori nella sola eventualità in cui il paziente danneggiato deduca che, se correttamente informato dei rischi dell'atto medico, avrebbe opposto rifiuto allo stesso (Trib. Bari 10.3.2009) oppure avrebbe acconsentito al trattamento.
La violazione dell'obbligo del consenso informato, può essere altresì fonte di responsabilità per lesione del diritto alla salute, quindi lesione di tipo diverso da quella all'autodeterminazione e, in questo caso compete il diritto al risarcimento danni in relazione alla lesione verificatasi e da accertarsi secondo i normali principi e criteri in materia di responsabilità sanitaria, come innanzi esposti.
La verifica della sussistenza di un consenso adeguato e corretto richiede anche un attento esame della rilevanza causale del consenso viziato dal momento che l'assenza di consenso- dissenso rileva solo nel caso in cui si accerti che il paziente non
11 avrebbe acconsentito all'intervento o cura o accertamento se avesse avuto piena cognizione dei costi/benefici dell'atto medico propostogli (cfr. Trib.
Genova 10.1.2006), oppure, come in questo caso, avrebbe acconsentito al ricovero. L'onere di provare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento oppure avrebbe acconsentito se fosse stato adeguatamente informato, grava sul paziente medesimo e ciò “(a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
(b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico ovvero il consenso che avrebbe prestato alle terapie ed accertamenti;
(c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della "vicinanza" al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
(d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit”; con l'ulteriore precisazione che tale onere probatorio è suscettibile di essere soddisfatto “anche mediante presunzioni”(cfr. Cass.
2847/2010).
12 2- Ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, la questione sottoposta a questo Tribunale attiene alla responsabilità medico-sanitaria per il decesso del che, dopo aver manifestato Parte_1
epigastralgia e ricevuto l'intervento del 118, aveva rifiutato il ricovero ospedaliero proposto dal dott.
ed era successivamente deceduto per CP_2
“arresto cardiaco”. I familiari hanno agito per il risarcimento dei danni, lamentando anzitutto una violazione del diritto al consenso informato, in quanto il medico non avrebbe adeguatamente illustrato il pericolo di vita derivante dal mancato ricovero, specificamente in relazione al fatto che l'epigastralgia poteva celare una problematica cardiaca grave, come un infarto in atto. Nel caso di specie, se l'epigastralgia poteva essere sintomo di una patologia cardiaca potenzialmente letale, il medico aveva il dovere di esporre tale rischio in modo esplicito e comprensibile, affinché il paziente potesse assumere una decisione realmente consapevole.
Anzitutto va detto che a fronte della denunziata falsità della scheda del 188 dalla quale emerge il rifiuto del ricovero è stato accertato, in sede penale, che non sussiste falsità in quanto la firma apposta in calce alla scheda si appartiene al dottore intervenuto e per quanto la stessa potrebbe essere stata apposta
13 successivamente, ma non è certo, è sempre nel contesto dell'atto, della scheda, e dalle emergenze istruttorie risulta che il medico informò il paziente nel mentre lo visitava e gli disse della necessità del ricovero e questo lo dichiarò la stessa moglie ai
Carabinieri in sede di indagini penali ( conclusesi con l'archiviazione del procedimento ), per cui rimane da stabilire solo “l'adeguatezza” dell'informazione.
Intanto va detto che nessuna prova è stata data da parte delle attrici dell'asserita banalizzazione della patologia con invito al paziente a prendere del bicarbonato. È pur vero che nella scheda di intervento del 118 si legge, nella diagnosi,
“epigastralgia” mentre nessun riferimento vi è ad una diagnosi di problematiche cardiologiche. Pur tuttavia non si può non tener conto che nella comunicazione di chiusura dell'intervento fatta dal medico del 118 alla centrale operativa dove egli descrive l'intervento come “giallo cardiologico”. Tale comunicazione è stata interpretata dalla parte attrice come “ codice giallo” e cioè di particolare pericolo, ma non può essere letta in tal senso;
infatti i diversi “codici” giallo, rosso, ecc. si riferiscono ai ricoveri in pronto soccorso, mentre in questo caso non si trattava di un ricovero in pronto soccorso ed inoltre manca il termine “ codice” mentre è indicato solo “giallo” cardiologico, sicchè è da ritenersi che il
14 medico ( come emerge dagli atti non certo particolarmente avvezzo agli aspetti formali e procedurali e non certo attento e preciso, diligente) aveva ben compreso la problematica ed effettuato una diagnosi di possibili problemi ( giallo ) cardiologici. Anche questo atto fa parte del complesso degli atti (cartella) relativi all'intervento e se ne deve tener conto. Si pone quindi il problema se il medico abbia informato adeguatamente il paziente dei possibili rischi, anche letali, del mancato ricovero per ulteriori accertamenti. Dalla scheda di intervento risulta solo il rifiuto sottoscritto dal paziente.
Ma, come innanzi precisato, l'onere probatorio che il paziente, se correttamente informato, avrebbe accettato il ricovero, grava sul paziente (o sui suoi familiari in caso di morte) e tale onere non può ritenersi assolto. E non si può neanche ritenere operante la prova presuntiva, perché dagli atti del procedimento penale risulta che vi fu un'ampia discussione per convincere il paziente a ricoverarsi, ma senza esito, nonostante il significativo intervento della stessa moglie. È la medesima a riferire ai carabinieri di aver cercato di convincere il marito a ricoverarsi, ma inutilmente. Peraltro, il ctu,
l'autorevole prof. ha affermato, sulla base di Per_3
criteri generali che il in quel Persona_2
momento poteva non essere nella piena capacità di
15 intendere e di volere. Sicché è da ritenersi che sia mancata la prova che il paziente se adeguatamente informato avrebbe acconsentito al ricovero per sottoporsi ad ulteriori accertamenti.
Anche a voler ritenere che vi sia stata una violazione in tal senso e cioè di incompletezza ed assenza di chiarezza dell'informazione, sotto il profilo risarcitorio va valutato il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione. Ma questo dalle attrici neanche è stato chiesto, né lo hanno allegato, né provato e, poiché l'onere della prova gravava sugli stessi, né è stata invocata e neanche era possibile una prova presuntiva, non sussiste danno risarcibile.
Va poi valutata l'asserita violazione del diritto all'informazione e, per altro aspetto, l'errore diagnostico sotto il diverso profilo del danno alla salute. Occorre distinguere tra i casi di mancato consenso informato comportanti solo una lesione del diritto all'autodeterminazione, nei quali la parte ha diritto al risarcimento dei danni, strettamente e causalmente collegati a tale lesione, da quelli in cui l'omessa, cui è equiparabile l'insufficiente od inadeguata informazione, abbia comportato una lesione del diritto alla salute oppure abbia comportato addirittura la morte del paziente. In questo secondo caso è risarcibile il danno biologico subito dal paziente e quello da perdita del rapporto
16 parentale da parte degli eredi, ma occorre sempre, come in generale in tema di responsabilità medico- sanitaria, accertare il nesso causale, secondo il principio generale e diversamente dal principio penalistico, del più probabile che no. Sono stati eseguiti un ATP ed una ctu in questa sede. La rinnovazione della ctu, da parte del precedente GI, si
è imposta ed è stata comunque necessaria per le contestazioni nel merito da parte della società assicuratrice, oltre che dei responsabili, per essere stata espletata non in forma collegiale, così come prevede la legge. In vero la legge nel prevedere la collegialità richiede la partecipazione di un medico legale e di uno specialista. Nel caso di specie il primo consulente oltre ad essere medico legale è anche specialista in cardiochirurgia, pur tuttavia tale concentrazione non serve a garantire quel confronto tra opinioni e valutazioni, non sempre coincidenti, che è proprio del collegio ( nel senso della nullità della ctu non espletata in forma collegiale v. Cass.
15594 del 2025 ).
Ciò premesso occorre muovere da un primo dato di fatto. Il decedeva, secondo la Persona_2
rilevazione del medico chiamato alla redazione del certificato di morte per “arresto cardiaco”. Tale dicitura indica l'effetto ma non individua la causa della morte. È il cuore ad essersi arrestato ma ciò
17 può essere avvenuto per causa diverse, tra cui certamente e forse principalmente l'infarto, ma per poterlo stabilire occorreva eseguire l'autopsia, che non venne eseguita. Il ctu, prof. ha affermato Per_3
che “Il dolore toracico, pur nella sua indeterminatezza, è fortemente suggestivo di una
SCA (SCA) ed è possibile affermare che, plausibilmente, il dolore lamentato dal signor fosse di origine cardiaca”. Sicché si deve Parte_1
concludere nel senso che non è possibile stabilire con certezza e rigore scientifico la causa della morte del e neanche è possibile stabilire con Parte_1
certezza la patologia o problema che lo stesso aveva.
Lo stesso medico legale afferma che, plausibilmente, il dolore lamentato dal signor fosse di Parte_1
origine cardiaca”, ma una prova presuntiva non può essere invocata in questa materia, ove occorrono accertamenti e valutazioni tecnico-scientifiche.
D'altro canto si tratterebbe di una cd presumpto de presumpto, per l'assenza del dato certo da cui poter trarre, con ragionamento logico-giuridico, il dato incerto. In conclusione. Una volta che non è dato sapere perché è morto il paziente, per quale causa, e neanche è possibile sapere con certezza da quale patologia fosse affetto in quel momento, non è possibile neanche stabilire la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il comportamento omissivo del
18 medico. Tra l'altro lo stesso medico legale parla di problematiche cardiologiche e non di infarto. Il prof. conclude per la sussistenza di una Per_3
“responsabilità formale del medico”. La conclusione del CTU per una "responsabilità solo formale" suggerisce e va intesa nel senso che non sono state date adeguate informative, ma da tale omessa
"formalità" non discende un danno risarcibile, né per la lesione del diritto alla salute e tantomeno per la lesione del diritto all'autodeterminazione. Per quanto concerne il danno alla salute il medico legale non ha concluso la sussistenza del nesso di causalità
e quindi l'ha esclusa e ciò perché non ha potuto accertare la causa della morte e la patologia che il medesimo aveva al momento dell'intervento del 118.
D'altra parte, l'individuazione del nesso causale nel caso in esame appare oltremodo complessa. Ed infatti occorrerebbe accertare che, se correttamente informato il avrebbe accettato di Parte_1
ricoverarsi per ulteriori accertamenti, che da tali accertamenti sarebbe emersa una patologia cardiaca specifica e che le terapie o interventi successivi avrebbero impedito la morte o almeno gli avrebbero dato delle chance di sopravvivenza. Ma i dati di fatto acquisiti al giudizio non consentono di effettuare una tale ricostruzione se non in via puramente ipotetica, ma il giudice deve fondare la propria
19 decisione sui fatti, come provati e tali fatti non sono stati provati.
Per gli esposti motivi la domanda va rigettata.
Spese compensate, incluse quelle di ctu e di compensi dell'ATP, stante la peculiarità in fatto ed in diritto delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(in proprio e nella qualità di eredi di
[...] [...]
) contro l' e Persona_1 CP_5 Controparte_2
ogni altra istanza Controparte_6
eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Benevento il 07/07/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
20