Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 104
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando la prova documentale dell'interruzione dei termini mediante la notifica di quattro precedenti avvisi di intimazione e l'operatività della sospensione dei termini di riscossione dovuta alla normativa emergenziale COVID-19.

  • Accolto
    Necessità del litisconsorzio con l'ente creditore

    La Corte ha ritenuto astrattamente condivisibile la censura dell'appellante circa la non necessità di integrare il contraddittorio con l'ente impositore quando si eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.

  • Accolto
    Omessa impugnazione delle cartelle originali

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini perentori ha determinato la definitività degli atti impositivi e il consolidamento della pretesa tributaria, rendendo inammissibili le doglianze che attengono al merito del tributo in questa fase processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 104
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo