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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, il Sig. Nominativo_1 ha impugnato la sentenza n. 231/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro. La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento n. 0302022902413815000, notificato dall'Agente della Riscossione il 06/04/2023, relativo a diverse cartelle di pagamento per tasse automobilistiche (anni 2012 e 2014), TARSU (anni 2012 e 2013) e altre sanzioni, per un importo complessivo contestato. Nel giudizio di prime cure, il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese all'intimazione, assumendo il decorso dei termini di legge tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'atto intimatorio. I giudici di primo grado respingevano il ricorso ritenendolo infondato per "manifesta genericità", rilevando che parte ricorrente non aveva specificato natura e decorrenza della prescrizione né dettagliato gli eventi interruttivi, oltre a non aver provveduto a chiamare in causa gli
Enti impositori titolari del credito. L'appellante censura la sentenza gravata lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto necessario il litisconsorzio con l'ente creditore, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente può agire legittimamente contro il solo Agente della
Riscossione,. Nel merito, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione, specificando in questa sede i termini di maturazione per le singole cartelle (triennale per il bollo auto e quinquennale per la tassa rifiuti),, sostenendo l'assenza di atti interruttivi validi da parte dell'Agenzia. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nelle proprie controdeduzioni,
l'Agente della Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa per l'omessa impugnazione delle cartelle originali nei termini di legge, con conseguente consolidamento del credito,. Nel merito, l'appellata ha contestato l'eccezione di prescrizione, evidenziando l'esistenza della sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19 e producendo documentazione attestante la notifica di quattro precedenti avvisi di intimazione, idonei a interrompere il decorso prescrizionale. All'esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni che seguono in punto di diritto. La Corte osserva che, pur essendo astrattamente condivisibile la censura dell'appellante circa la non necessità di integrare il contraddittorio con l'ente impositore quando si eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella – potendo il contribuente limitarsi a chiamare in giudizio il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ovvero l'Agente della Riscossione – l'opposizione risulta comunque infondata nel merito alla luce delle risultanze documentali. Dall'esame degli atti emerge che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata risultano essere state regolarmente notificate tra il 2010 e il 2018 e non tempestivamente impugnate nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale circostanza ha determinato la definitività degli atti impositivi e il consolidamento della pretesa tributaria, rendendo inammissibili le doglianze che attengono al merito del tributo in questa fase processuale.Quanto alla specifica eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle e prima dell'intimazione oggetto del giudizio, essa è destituita di fondamento. L'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale idonea a dimostrare l'interruzione dei termini prescrizionali. Nello specifico, risulta dagli atti la notifica di ben quattro avvisi di intimazione intermedi (n. 03020189004427943000, n.
0302018900486157000, n. 03020189003992156000 e n. 03020159001252048000), che hanno validamente interrotto il decorso del tempo prima che la prescrizione potesse compiersi. A ciò si aggiunga l'operatività della sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione introdotta dalla legislazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), che ha sospeso il decorso della prescrizione per un significativo lasso di tempo a partire dall'8 marzo 2020. Il combinato disposto degli atti interruttivi prodotti dall'appellata e delle sospensioni ex lege determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e la correttezza, nell'esito, della pronuncia di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese a carico dell'appellante Nominativo_1 e in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura complessiva di euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non sussistendo agli atti espressa dichiarazione di anticipazione da parte del difensore dell'appellata ai sensi dell'art. 93 c.p.c., non si dispone la distrazione delle spese, che vengono liquidate direttamente in favore della parte.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1465/2024 depositato il 12/05/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0302022902413815000 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, il Sig. Nominativo_1 ha impugnato la sentenza n. 231/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro. La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento n. 0302022902413815000, notificato dall'Agente della Riscossione il 06/04/2023, relativo a diverse cartelle di pagamento per tasse automobilistiche (anni 2012 e 2014), TARSU (anni 2012 e 2013) e altre sanzioni, per un importo complessivo contestato. Nel giudizio di prime cure, il contribuente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottese all'intimazione, assumendo il decorso dei termini di legge tra la notifica delle singole cartelle e quella dell'atto intimatorio. I giudici di primo grado respingevano il ricorso ritenendolo infondato per "manifesta genericità", rilevando che parte ricorrente non aveva specificato natura e decorrenza della prescrizione né dettagliato gli eventi interruttivi, oltre a non aver provveduto a chiamare in causa gli
Enti impositori titolari del credito. L'appellante censura la sentenza gravata lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto necessario il litisconsorzio con l'ente creditore, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui il contribuente può agire legittimamente contro il solo Agente della
Riscossione,. Nel merito, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione, specificando in questa sede i termini di maturazione per le singole cartelle (triennale per il bollo auto e quinquennale per la tassa rifiuti),, sostenendo l'assenza di atti interruttivi validi da parte dell'Agenzia. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Nelle proprie controdeduzioni,
l'Agente della Riscossione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa per l'omessa impugnazione delle cartelle originali nei termini di legge, con conseguente consolidamento del credito,. Nel merito, l'appellata ha contestato l'eccezione di prescrizione, evidenziando l'esistenza della sospensione dei termini derivante dalla normativa emergenziale COVID-19 e producendo documentazione attestante la notifica di quattro precedenti avvisi di intimazione, idonei a interrompere il decorso prescrizionale. All'esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni che seguono in punto di diritto. La Corte osserva che, pur essendo astrattamente condivisibile la censura dell'appellante circa la non necessità di integrare il contraddittorio con l'ente impositore quando si eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella – potendo il contribuente limitarsi a chiamare in giudizio il soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ovvero l'Agente della Riscossione – l'opposizione risulta comunque infondata nel merito alla luce delle risultanze documentali. Dall'esame degli atti emerge che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata risultano essere state regolarmente notificate tra il 2010 e il 2018 e non tempestivamente impugnate nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale circostanza ha determinato la definitività degli atti impositivi e il consolidamento della pretesa tributaria, rendendo inammissibili le doglianze che attengono al merito del tributo in questa fase processuale.Quanto alla specifica eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle e prima dell'intimazione oggetto del giudizio, essa è destituita di fondamento. L'Agente della Riscossione ha fornito prova documentale idonea a dimostrare l'interruzione dei termini prescrizionali. Nello specifico, risulta dagli atti la notifica di ben quattro avvisi di intimazione intermedi (n. 03020189004427943000, n.
0302018900486157000, n. 03020189003992156000 e n. 03020159001252048000), che hanno validamente interrotto il decorso del tempo prima che la prescrizione potesse compiersi. A ciò si aggiunga l'operatività della sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione introdotta dalla legislazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), che ha sospeso il decorso della prescrizione per un significativo lasso di tempo a partire dall'8 marzo 2020. Il combinato disposto degli atti interruttivi prodotti dall'appellata e delle sospensioni ex lege determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e la correttezza, nell'esito, della pronuncia di primo grado. Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare le spese a carico dell'appellante Nominativo_1 e in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura complessiva di euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non sussistendo agli atti espressa dichiarazione di anticipazione da parte del difensore dell'appellata ai sensi dell'art. 93 c.p.c., non si dispone la distrazione delle spese, che vengono liquidate direttamente in favore della parte.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.