CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Andrea Ranalli, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Scarsella, in Roma, alla via Faà di Bruno 87.
-APPELLANTE-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 10 settembre 2025, a rogito
Notaio di Roma, dalle avvocate Patrizia Bontempo e Sandra Persona_1
Colombino, con le quali elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 375/2025 pronunciata dal Tribunale di
Frosinone, Sezione lavoro e pubblicata il 3.4.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 11.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Frosinone, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente Pag. 1 a 5
accogliendo il ricorso proposta da al fine di sentire riconosciuta la genesi Parte_1 lavorativa dell'infortunio occorsole il 24.5.2021, con liquidazione delle prestazioni CP_1 rapportate ad un grado di minorazione del 10%, ha così statuito: «accerta e dichiara che - a causa dell'infortunio professionale del 24.05.2021- la ricorrente Pt_1
ha subito un danno biologico in misura dell'8%; per l'effetto, condanna
[...]
l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo CP_1 conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo».
interpone appello contro questa decisione, contestando la Parte_1 valutazione del danno biologico, che assume erronea vuoi perché avrebbe «fatto riferimento ed applicazione alleTabelle del Decreto n. 38 del 12 luglio 2000 e del D.M.
12.7.2000. anziché alle tabelle allegate al T.U. (d.P.R. 1124/1965)» e vuoi per aver aderito ad una CT che aveva erroneamente valutato l'obiettività clinica di essa perizianda ed in particolare la bilateralità del danno. Chiede, previa rinnovazione ella
CT, la riforma della decisone impugnata, nel senso di «accertare il danno derivato alla concludente dall'infortunio de quo nella misura del 10% o nell'altra maggiore o minore risultante di giustizia, comunque superiore all'8%».
L' resiste all'impugnazione, sulla cui infondatezza diffusamente argomenta, CP_1 chiedendone la reiezione ed eccependone l'inammissibilità sotto il profilo del difetto di interesse ad agire, della novità della richiesta di un danno biologico superiore al 10% e della natura meramente esplorativa della richiesta rinnovazione della ctu.
Instaurato il contraddittorio in appello, acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 11.12.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. In primo grado l'attuale appellante ha espressamente domandato il riconoscimento di un danno biologico «nella misura del 10% o di altra di giustizia», sicché deve escludersi che possa considerarsi domanda nuova l'odierna pretesa di una valutazione dei postumi permanenti in misura superiore al 10% e precisamente nella misura del 16%, poiché la locuzione utilizzata dall'originaria ricorrente, pur nell'impropria riferimento al danno biologico (la l. 493/1999, infatti, utilizza l'unitaria espressione di inabilità permanente), ben consentiva al giudice, soprattutto nella presente fattispecie in cui il grado di minorazione forma oggetto di stima, di accertarne l'entità anche in misura superiore anche al 10%, ove la ctu avesse riconosciuto postumi maggiori di quanto inizialmente supposto dall'attrice e espressamente indicato dalla
Pag. 2 a 5
stessa.
Conseguentemente non ha pregio l'eccezione di difetto di interesse ad appellare sollevata dall' poiché l'Istituto appellato muove dal presupposto che la parte CP_1 impugnante si vedrebbe corrisposto il medesimo indennizzo in conto capitale sia con postumi pari al 8% e sia con postumi pari al 10%, così non considerando che l'appello mira al riconoscimento di postumi pari al 16%, che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 l.
493/1999 le darebbe diritto ad una prestazione maggiore di quella già riconosciuta.
3. L'appellante censura la valutazione medico legale del danno biologico, con critiche che, seppur ammissibili, giacché, diversamente da quanto assume l' si CP_1 concretizzano in una prospettazione medico legale difforme da quella recepita dalla sentenza gravata, sono tuttavia infondate.
L'appellante, infatti, concorda con le conclusioni del CT (e quindi la sentenza gravata che l'elaborato peritale ha recepito nella sua interezza), laddove questi ha affermato che «a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 24.05.2021 Parte_1 ha riportato “Lesione LCA ginocchio sinistro trattata chirurgicamente e lesione del corno anteriore menisco mediale del ginocchio destro trattata con meniscectomia mediale selettiva» (cfr. pag. 13 CT in relazione alla pag. 4 in alto del ricorso in appello).
L'appello, poi, si limita a citare, senza null'altro aggiungere, gli interventi chirurgici del 9.7.2021 e del 4.2.2022, che tuttavia sono stati considerati dal CT (pagg. 10 e 12 dell'elaboratore peritale); il rilievo, dunque, è all'evidenza inidoneo a contrastare la sentenza e l'elaborato peritale sulla quale detta decisione si fonda.
La prima effettiva censura rivolta alla CT attiene al fatto che il CT non avrebbe considerato «la lesione evidenziata dalla R.M. del 08/6/21 e consistente in una: “lesione trasversale del corpo e corno posteriore menisco mediale al ginocchio sin».
La censura riproduce uno dei rilievo critici formulati in primo grado alla bozza di
CT, al quale l'ausiliare d'ufficio ha compiutamente risposto, osservando che
«successivamente alla RM del 08.06.2021, in corso di artroscopia veniva repertato
“…indenni LCP ed i menischi...”, e che l'artroscopia sia il gold standard per una siffatta diagnosi» (cfr. pag. 12 CT).
Tale ulteriore valutazione del CT, recepita dalla sentenza appellata che ha rinviato all'elaborato peritale nella sua interezza, non è in nulla contestata dall'impugnazione, che pertanto è inidonea a rimuoverla.
Identiche considerazioni valgono per i rilievi con i quali si postula che il CT avrebbe errato «laddove definisce completa la flessione del ginocchio sx mancando,
Pag. 3 a 5
invece, gli ultimi 20 gradi flessori ed al trofismo muscolare della coscia sin che risulta comparativamente peggiore di quello della coscia dx» e non considerato che «i passaggi posturali sedia/ortostatismo/lettino pur risultando autonomi, appaiono rallentati e cautelati».
Tali censure, però, oltre a non cogliere pienamente l'esatta portata della valutazione medico legale del CT (che comunque ha dato atto della dolenzia nei movimenti estremi dell'arto sinistro), si limitano a contrapporre una propria valutazione
(o meglio la valutazione del proprio CTP) a quella dell'ausiliare dell'ufficio, senza però indicare da quali elementi obiettivi dovrebbe ricavarsi la maggior correttezza della seconda rispetto alla prima e soprattutto senza censurare le ulteriori considerazioni medico legale dell'ausiliare con le quali si afferma, da un lato, che l'obiettività clinica come riportata in consulenza è coerente con quanto emerge dagli esami diagnostici ed in particolare con l'artroscopia successiva al RM del 8.6.2021 (cfr. pag. 12 CT) e, dall'altro, che quanto alla presunta “…instabilità della funzione deambulatoria e flessoria degli arti nonché della stazione eretta prolungata…”, nulla supporta e/o documenta tale affermazione;
né accessi in pronto soccorso, né visite specialistiche o accertamenti sanitari diagnostici, cosa alquanto inverosimile data la relativa giovane età della ricorrente» (cfr. pag. 12 della CT, in fondo).
Da ultimo l'appellante si duole che il CT «abbia erroneamente fatto riferimento ed applicazione alle Tabelle del Decreto n. 38 del 12 luglio 2000 e del D.M. 12.7.2000. anziché alle tabelle allegate al T.U. (d.P.R. 1124/1965)».
Il rilievo non ha pregio.
L'art. 9, comma 2 l. 499/1993, infatti, pur prescrivendo che l'invalidità permanente debba valutarsi «secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni», puntualizza che «per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico».
Il tenore letterale della norma, dunque, certamente consente il ricorso al criterio analogico alle Tabella delle menomazioni di cui al DM 12.7.2000, che insieme al d.lgs.
38/2000 integra e completala tutela per gli infortuni sul lavoro, tutte le volte in cui la specifica lesione non sia espressamente prevista dagli Allegati di cui al DPR 1124/1965.
Tale criterio è stato correttamente seguito dal CT, laddove ha affermato che ricorso in via analogica alle Tabelle di cui al DM 12.7.2000 si era reso necessario perché
Pag. 4 a 5
le menomazioni riscontrate non erano ricomprese nelle Tabelle allegate al DPR
1124/1965 (cfr. pag. 10 CT), mentre l'impugnazione non censura in nessun modo la valutazione di non riconducibilità della specifica lesione, per come in concreto accertata, al sistema tabellare di cui al DPR 112/1965.
A ciò aggiungasi che la maggior valutazione medico legale proposta dall'appellante si fonda essa stessa sul ricorso ad un criterio di analogia (tanto è espressamente ammesso per le lesioni non operate) e riposa su di un'obiettività clinica e su di una gravità delle lesioni qui ritenuta insussitente.
4. L'appello è respinto.
Le spese debbono dichiararsi irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) dichiara irripetibili le spese del grado;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Roma il 11.12.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 5 a 5